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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 febbraio 2015 contro la decisione del 21 gennaio 2015 in materia di IC 2013. |
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2013 RI 1, domiciliato a __________ e docente di educazione fisica al Liceo __________, chiedeva una deduzione a titolo di altre spese professionali di fr. 3'302.-. Secondo la distinta prodotta, tale importo era costituito da: fr. 2'633.- per l’uso di una camera privata a scopi professionali, fr. 39.- per pantaloncini da ginnastica, fr. 70.- per pantaloncini da ginnastica, fr. 8.- per calze da ginnastica, fr. 36.- per calze da ginnastica, fr. 20.- per maglietta da ginnastica, fr. 50.- per maglietta da ginnastica, fr. 97.- per felpa sportiva da palestra, fr. 349.- per scarponi da montagna.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 3 dicembre 2014 l’RS 1 commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 83'900.- per l’IC. Quanto alle altre spese professionali, ammetteva in deduzione solo quelle per l’uso di una camera privata a scopi professionali pari a fr. 2'633.- .
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 14/16 dicembre 2014, contestando la mancata deduzione delle spese esposte nella dichiarazione. Allegava otto ricevute a comprova dei costi sostenuti.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 21 gennaio 2015. Rilevava che “costituiscono abiti professionali i capi d’abbigliamento che servono esclusivamente all’esercizio della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma, abiti protettivi ecc.”. Osservava come il “costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT e art. 34 lett. a LIFD)”. Confermava pertanto la validità del proprio operato.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di ammettere in deduzione la spesa sostenuta per l’acquisto di scarponi da montagna pari a fr. 349.-. Osserva che il programma di educazione fisica del Liceo __________ prevede la partecipazione obbligatoria ai corsi polisportivi autunnali ed invernali (due settimane per corso). Rileva come non potrebbe condurre le sue classi in alta montagna senza indossare indumenti adeguati. Inoltre, se non portasse vestiti consoni alle gite in montagna non potrebbe essere d’esempio ai suoi allievi. Infine, sostiene come non va altresì trascurata un’eventuale sua responsabilità nel caso in cui dovesse capitare un incidente e lui non indossasse materiale adeguato.
F. Nelle sue osservazioni del 4/5 marzo 2015 al ricorso, l’Ufficio di tassazione ribadisce la validità del proprio operato e propone di respingere il ricorso. In particolare, riallacciandosi alla recente giurisprudenza in merito alla nozione di “altre spese necessarie per l’esercizio della professione”, rileva che le spese sostenute per l’acquisto delle scarpe da montagna non sono giustificate dalle esigenze legate allo svolgimento dell’attività professionale e quindi non possono essere ammesse in deduzione. Osserva che anche nell’ipotesi in cui gli scarponi da montagna dovessero essere considerati quali acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro”, non si giungerebbe ad una conclusione diversa: nel caso in cui è previsto l’utilizzo di attrezzatura sportiva durante le lezioni, di regola è la scuola che ne assume i costi e “l’eventuale acquisto autonomo da parte del docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a conservarli personalmente”.
Diritto
1. 1.1
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2
Sono in particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali (spese per l’affitto, il riscaldamento, l’illuminazione e la pulizia; cfr. circolare AFC n. 26 del 22 settembre 1995), per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2013). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 1 DE del 19 dicembre 2012). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 DE del 19 dicembre 2012).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2'000.– l’anno e un massimo di fr. 4'000.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
2. 2.1.
A titolo di “altre spese professionali”, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese sostenute per l’acquisto, documentato, di una lista di articoli sportivi (pantaloncini da ginnastica, calze da ginnastica, maglietta da ginnastica, felpa sportiva da palestra, scarponi da ginnastica), così come l’uso di una camera privata a scopi professionali. Solo quest’ultima spesa (di fr. 2'633.-) è stata ammessa in deduzione dall’autorità di tassazione. Con ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente contesta solo la mancata deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di scarponi da montagna (fr. 349.-). Sostiene di aver compiuto tale acquisto in funzione della sua attività professionale, rilevando in particolare come il programma di educazione fisica presso il Liceo __________ preveda la partecipazione obbligatoria ai corsi polisportivi autunnali e invernali e che quale docente ha un ruolo di rappresentanza nei confronti dei suoi allievi e deve pertanto dotarsi del materiale specializzato adeguato.
In base al principio consolidato secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o che aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153, consid. 4.3, 121 II 257 consid. 4c/aa), come ben osservato dall’autorità di tassazione, il ricorrente ha fornito la prova quantitativa per accertare la misura delle spese effettivamente sostenute. Litigiosa è in concreto la questione qualitativa di sapere se l’acquisto degli scarponi da montagna sia da enumerare tra le spese professionali fiscalmente riconosciute giusta l’art. 25 cpv. 1 lett. c LT, ossia se i costi effettivamente sostenuti e comprovati siano davvero spese professionali e non di mantenimento.
2.2.
La giurisprudenza ha già avuto ripetutamente modo di confrontarsi con la deduzione delle spese professionali, in particolare anche in merito ai capi d’abbigliamento indossati al lavoro.
A tale proposito, ha rilevato che, anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, ad art. 26 LIFD, n. 41, p. 658 e giurisprudenza citata; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1989, op. cit., p. 91).
Costituiscono di regola abiti professionali i capi d’abbigliamento che servono esclusivamente all’esercizio della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma e abiti protettivi (decisione TF 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2). Per il resto, il costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT e art. 34 lett. a LIFD). Solo eccezionalmente le spese per abiti civili che vengono indossati durante il lavoro possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, loc. cit.).
2.3.
In una recente sentenza (cfr. CDT n. 80.2013.89 del 4 giugno 2013), concernente la deduzione delle spese per l’acquisto di abbigliamento necessario per esercitare l’attività di docente di educazione fisica, questa Corte ha avuto modo di rilevare per quanto attiene alle attrezzature sportive che se è previsto il loro utilizzo durante le lezioni, di norma è la scuola che se ne assume i costi, e l’eventuale acquisto autonomo del docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a conservarli personalmente (sentenza citata, consid. 2.2; cfr. anche CDT n. 80.2007.38 del 10 giugno 2008). Il Tribunale federale, adito con ricorso dal contribuente, ha ribadito che il costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 34 lett. a LIFD, corrispondente, nel diritto cantonale, all’art. 33 lett. a LT). Lo stesso vale anche se in una determinata attività o posizione professionale è lecito attendersi un abbigliamento particolarmente curato e costoso, che può comunque essere utilizzato anche in ambito privato. In tal caso l'acquisto rappresenta infatti una spesa causata dalla posizione professionale del contribuente e ricade quindi anch'esso sotto l'art. 34 lett. a LIFD (RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2, con riferimento a: Knüsel, in: Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2a ed., Basilea 2008, n. 23 ad art. 26 LIFD).
3. 3.1.
In concreto, alla luce della dottrina e della giurisprudenza citate, deve essere condivisa la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha ritenuto che i costi sostenuti per l’acquisto degli scarponi da montagna (fr. 349.–) non costituiscono spese professionali deducibili. Come visto, la nozione di abiti da lavoro è molto limitata (v. supra, consid. 2.2) e, d’altronde, l’insorgente non prova che le caratteristiche delle calzature in discussione siano tali da escluderne un uso al di fuori dell’ambito strettamente scolastico. Si deve ritenere piuttosto, anche alla luce del prezzo, che gli scarponi siano adatti per ogni tipo di passeggiata e non limitatamente ai corsi polisportivi autunnali ed invernali (due settimane per corso, secondo il ricorrente).
3.2.
A ciò si aggiunga che l’Ufficio di tassazione ha già mostrato una notevole generosità nei confronti del contribuente, ammettendo una deduzione di ben 2'633 franchi per l’uso professionale di un locale della sua abitazione.
A questo riguardo, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contribuente che, per ragioni di convenienza personale, preferisce svolgere mansioni professionali a casa quando potrebbe utilizzare un locale al suo luogo di lavoro, non ha alcun diritto alla deduzione per una camera di lavoro privata le (cfr. le sentenze 2C_71/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1; 2C_326/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.4, in RDAF 2008 II 519). La necessità dipende dalle circostanze, ma la prassi è restrittiva, nel senso che, per ammettere la deduzione, l’esercizio delle mansioni al luogo di lavoro deve essere impossibile o perlomeno non essere ragionevolmente esigibile. Ciò si verifica, per esempio, se uno stabilimento scolastico mette a disposizione un solo locale, che deve essere utilizzato da tutti i docenti per preparare i corsi e che serve nel contempo da locale per le pause e le conversazioni (sentenza 2C_71/2014 citata, consid. 5.1, con riferimento a Knüsel, op. cit., n. 13 ad art. 26 LIFD, p. 386).
Nel caso in esame, dagli atti non emerge alcuna prova dell’adempimento delle condizioni richieste per la deduzione di tale spesa.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: