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Incarti n. 80.2015.43 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 26 febbraio 2015 contro la decisione del 4 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, RI 1 ha indicato di svolgere la professione di manager ed ha dichiarato uno stipendio lordo di fr. 19'250.– e contributi di legge (AVS/AI/IPG/AD) di fr. 1'453.–.
Con scritto del 13 ottobre 2014, l’RS 1 gli ha sottoposto un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui emergeva una liquidità insufficiente, invitandolo a prendere posizione. Gli ha inoltre chiesto di trasmettere il certificato di salario e di fornire informazioni in merito all’azionariato della __________.
B. Non avendo ottenuto risposta, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 26 novembre 2014, ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2013, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 29'700.– sia per l’IC sia per l’IFD. Ai proventi dichiarati aveva aggiunto “altri redditi” per fr. 12'000.–, spiegando trattarsi di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
Il 5 dicembre 2014 perveniva all’Ufficio di tassazione il certificato di salario, dal quale risultava un reddito netto di fr. 17'797.–.
C. Il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione il 4 dicembre 2014, argomentando di aver percepito uno stipendio dalla __________ solo fino al 30 novembre 2013, poiché in seguito la società non è più stata in grado di pagare. Il reclamante ha sottolineato di non aver percepito altri redditi.
L’Ufficio di tassazione si è nuovamente rivolto al contribuente, con scritto dell’11 dicembre 2014, attribuendogli un termine fino al 15 gennaio 2015 per produrre la documentazione e le informazioni seguenti:
· certificato di salario debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro;
· ricevute e/o ordini d’accredito attestanti l’incasso dello stipendio;
· copia del contratto di costituzione e documenti relativi alla liquidazione della __________;
· ricevute e/o ordini di addebito attestanti il pagamento della pigione;
· osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle uscite.
Il reclamante non ha dato seguito all’invito in questione.
D. Con decisione del 4 febbraio 2015, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente. Nella motivazione, ha rilevato che, non avendo il reclamante presentato la documentazione richiesta, “l’autorità fiscale, in mancanza di nuovi elementi, conferma la tassazione di prima istanza”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non aver conseguito altri redditi oltre a quanto dichiarato e, in particolare, di non avere più percepito nulla dopo il 1° dicembre 2013, tanto è vero che attualmente è in assistenza. Contesta poi il calcolo del dispendio stabilito dall’Ufficio di tassazione, negando in particolar modo di avere un’autovettura.
Il 27 luglio 2014 la Camera di diritto tributario si è rivolta all’insor-gente, attribuendogli un termine per ritirare il ricorso oppure per dare seguito alla richiesta di documentazione dell’Ufficio di tassazione e per prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite.
Il ricorrente non ha dato seguito allo scritto in questione.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
2. 2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’uf-ficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
3. 3.1.
Il ricorrente ha dichiarato, quale unico reddito conseguito nel corso del periodo fiscale 2013, lo stipendio versatogli dalla __________, che ammontava a fr. 17'797.– netti. Se nel periodo precedente il contribuente aveva indicato di svolgere un’attività lucrativa indipendente, quale “consulente indipendente”, nel periodo litigioso ha dichiarato solo lo stipendio versatogli dalla suddetta società, della quale risulta essere presidente e la quale ha altresì il proprio recapito al suo domicilio.
Alla luce del confronto fra le entrate e le uscite del periodo fiscale, l’Ufficio di tassazione ha attribuito al ricorrente un termine per spiegare con quali mezzi avesse fatto fronte al fabbisogno per il suo sostentamento. Né durante la procedura di tassazione né nella successiva procedura di reclamo, egli ha tuttavia preso posizione su tale aspetto. Con il suo ricorso a questa Camera, ha genericamente contestato il calcolo intrapreso dall’Ufficio di tassazione, sostenendo di non riuscire a capire da dove sia nato, ed ha in particolar modo contestato l’uscita di 4'000 franchi, che secondo l’autorità di tassazione si riferirebbe alle spese per l’auto-mobile.
Interpellato nuovamente da questa Camera durante la procedura di ricorso, non ha risposto.
3.2.
Pur avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata dal ricorrente non fosse completa, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
3.3.
È evidente che, con uno stipendio netto di fr. 17'797.– ed un canone di locazione di fr. 9'600.–, non è possibile far fronte al minimo vitale. Si giustificava pertanto la richiesta dell’autorità fiscale, che ha sottoposto al contribuente un proprio calcolo, nel quale ha considerato anche le imposte pagate e le spese per l’uso dell’automobile, riducendo in tal modo la disponibilità mensile a 248 franchi.
Come accennato, l’unica contestazione opposta dal ricorrente al calcolo in questione concerne le spese per l’uso dell’automobile, di cui egli a suo avviso non sarebbe proprietario. A tale riguardo, dagli atti dell’Ufficio di tassazione si evince tuttavia che il contribuente aveva immatricolato un’automobile Alfa Romeo __________ nel 2009; solo nel corso del periodo fiscale in discussione (precisamente il 17 maggio 2013) la stessa sarebbe stata immatricolata dalla società __________. Questa constatazione permette di concludere non solo che, per almeno una parte dell’anno, il contribuente è stato proprietario di un’automobile, ma anche che, con la società di cui è dipendente e presidente, egli ha rapporti particolarmente stretti. Si comprende pertanto perché l’Ufficio di tassazione gli abbia chiesto anche informazioni in merito al pagamento dello stipendio. Non si può escludere infatti che egli abbia beneficiato di vantaggi, quale socio o persona vicina.
In ogni caso, la stima delle spese per l’uso dell’automobile di fr. 4'000.– appare più che giustificata, se non prudenziale. Del resto, la Camera di diritto tributario lo ha espressamente invitato a prender posizione su questo aspetto, con la lettera del 27 luglio 2015, ma non lo ha fatto.
Ancor meno pertinente è la contestazione dell’importo di fr. 1'453.–, inserito dall’Ufficio di tassazione fra le uscite. È vero, come ha obiettato il contribuente nel suo ricorso, che i contributi AVS/AI/IPG/AD trattenuti dal suo stipendio sono stati pagati dal datore di lavoro. Tuttavia, l’autorità fiscale li ha inseriti nel calcolo del dispendio per il fatto che ha indicato fra le entrate lo stipendio lordo (fr. 19'250.–). Se avesse conteggiato lo stipendio netto (fr. 17'797.–), avrebbe raggiunto lo stesso risultato, senza dover considerare fra le uscite i contributi in discussione.
3.4.
In queste circostanze, l’aggiunta al reddito dichiarato di un importo di fr. 12'000.– appare giustificata, non avendo il ricorrente offerto alcuna spiegazione in merito ai suoi rapporti con la società di cui è impiegato ed agli eventuali vantaggi goduti in tale ambito e non avendo neppure spiegato in quale modo abbia fatto fronte al fabbisogno minimo per il suo sostentamento personale.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: