Incarti n.
80.2015.44

80.2015.109

Lugano

16 ottobre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Sabrina Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 4 marzo 2015 contro la decisione 4 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2012.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con decisione di tassazione IC /IFD del 26.11.2014 l’RS 1 (di seguito UT) commisurava, per il periodo fiscale 2012, in CHF 2'314.75 l’ammontare relativo all’imposta cantonale ed in CHF 334.05, quello per l’imposta federale diretta, dovuti da RI 1 all’erario.

 

 

                                  B.   Con reclamo 28.12.2015/ 19.1.2015 (emendato in lingua italiana), la contribuente insorgeva avverso la decisione di tassazione 26.11.2014 per il periodo fiscale 2012. La stessa contestava nel merito il mancato riconoscimento della deduzione relativa alle spese di trasporto con l’autovettura.

                                         RI 1 precisava inoltre di aver già corrisposto – per il periodo fiscale 2012 – le imposte al __________ ed al Comune di __________ (suo precedente domicilio). La stessa chiedeva all’Autorità fiscale di indicarle la procedura da seguire per ottenere la restituzione degli importi già pagati al fisco del Canton __________.

 

 

                                  C.   Con decisione 4.2.2015 l’UT stabiliva in CHF 2'240.90 l’imposta cantonale, mentre in CHF 315.55 l’imposta federale diretta. Nella motivazione il fisco precisava, per quanto attiene all’assogget-tamento fiscale della contribuente nel Cantone __________:

 

                                         La signora RI 1 ha preso domicilio a __________ in data 01.01.2012; per questo motivo ella è illimitatamente imponibile nel __________ per l’intero anno 2012. (...). Per quanto attiene le imposte 2012 già pagate al Comune di __________, la presente autorità ritiene che si trattino di semplici acconti. Si prega la contribuente di voler contattare la competente autorità comunale / cantonale per richiedere la restituzione di tali acconti. Al riguardo sarebbe opportuno informare l’autorità __________ che le imposte vengono pagate per l’intero anno 2012 in __________, luogo in cui convive con il signor __________.

 

 

                                  D.   Con ricorso 18.2.2015/24.2.2015, 3.3.2015/4.3.2015 – trasmesso sia all’UT sia a questa Camera – RI 1 impugna la decisione 4.2.2015, sostenendo che il fisco del Canton __________ le aveva comunicato che, senza una decisione del Tribunale federale, non era possibile procedere alla restituzione dei soldi già versati all’erario d’oltralpe. In merito allegava copia della corrispondenza intrattenuta via e-mail con le autorità fiscali __________. La ricorrente non contesta il suo assoggettamento illimitato nel Cantone __________, per il periodo fiscale 2012.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Non è chiaro dal ricorso se la contribuente abbia impugnato anche la decisione che concerne l’imposta federale diretta, notificatale contestualmente a quella relativa all’imposta cantonale. Il ricorso si limita infatti ad indicare quale oggetto le “tasse del 2012”.

                                         In effetti, se le autorità di tassazione del Canton Zurigo l’aves-sero assoggettata anche all’IFD, anche in questo ambito si giustificherebbe una sua contestazione.

                                         Tuttavia, secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’Ammini-strazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Autorità di ricorso è cioè il Tribunale amministrativo federale.

                                         Ne consegue che la Camera di diritto tributario non sarebbe in nessun caso competente in questo ambito.

 

 

                                   2.   Il principio del divieto di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe (doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali, pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 3).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost., l’imposizione del reddito e della sostanza mobiliare di una persona è di spettanza del Cantone nel quale questa ha il proprio domicilio fiscale. Per domicilio fiscale deve essere inteso principalmente il domicilio civile, ossia il luogo in cui l’interessato risiede con l’intenzione di stabilirvisi in maniera durevole oppure ancora il luogo dove si situa il centro dei suoi interessi (art. 3 cpv. 2 LAID). Il domicilio politico non gioca – in tal contesto – alcun ruolo decisivo: il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici non costituiscono, allo stesso titolo che le altre relazioni della persona assoggettata all’imposta, che indizi utili per determinare il domicilio fiscale. Il luogo nel quale la persona assoggettata ha il centro dei suoi interessi deve essere determinato in funzione dell’insieme delle circostanze oggettive e non in funzione delle dichiarazioni di questa persona: in tal senso non è possibile scegliere liberamente un domicilio fiscale. Nel caso in cui una persona soggiorni alternativamente in due luoghi differenti, ad esempio nel caso in cui il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo domicilio fiscale si trova nel luogo in cui questa ha le relazioni più strette (sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.1.; sentenza TF 2C_332/2015 del 23.7.2015, consid. 3. – 3.1.).

                                         3.2.

                                         Per il contribuente coniugato, come pure per chi vive in concubinato, anche nel caso in cui vivono separati, i legami creati dai rapporti personali e famigliari (sposi, concubini, figli) sono considerati prevalenti su quelli con il luogo di lavoro, ragione per cui tali persone sono imponibili al luogo di residenza della famiglia (sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 5.2.; sentenza TF 2C_332/2015 del 23.7.2015, consid. 4.).

 

                                         3.3.

                                         Da un punto di vista procedurale, il sussistere del domicilio fiscale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che, seppure con la collaborazione del contribuente, è di competenza all’autorità fiscale di accertare (art. 196 ss. LT, che riprendono quanto prescritto dall’art. 123 ss. LIFD; sentenze del Tribunale federale 2C_332/2015 del 23.7.2015, consid. 4.3; 2C_50/2014 del 28.5.2014 consid. 5.3. e 2C_484/2009 del 30.9.2010 consid. 3.3.). Secondo la giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, spetta tuttavia al contribuente confutare, prove alla mano, quanto da essa sostenuto (sentenza 2C_50/2014 del 28.5.2014 consid. 5.3. con rinvii). Anche quando dipende alla valutazione di indizi, stabilire se l’onere della prova sia stato adempiuto è una questione di fatto; determinare a chi spetti l’onere della prova è invece una questione di diritto (sentenze 2C_1267/2012 del 1.7.2013 consid. 3.4; 2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.3 e 2C_111/2012 del 25.7.2012 consid. 4.4 in fine).

 

 

                                   4.   4.1.

Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non contesta il suo domicilio (assoggettamento illimitato) fiscale nel __________, nel Comune di __________ per l’anno 2012.

                                         Del resto ella compiega un documento del Comune di __________ intitolato “Wegzugsmeldung” del 24.6.2014, nel quale viene certificato che l’insorgente è partita dal precitato Comune il 31.12.2011 alla volta del Comune di __________, __________.

                                         La stessa si è vista costretta ad impugnare la decisione 4.2.2015 dell’UT di __________, in considerazione del fatto che il Comune di __________, informatosi presso l’autorità fiscale del Canton __________, le ha comunicato che le decisioni di tassazione relative al periodo fiscale 2012 – per le quali aveva già corrisposto le imposte – erano passate in giudicato e che, per poter ottenere il rimborso delle somme pagate, era necessario ottenere una decisione del Tribunale federale (cfr. e-mail 19.2.2015 allegata al ricorso 4/5.3.2015).

                                         Ne consegue che due Cantoni reclamano la spettanza delle medesime imposte per il periodo fiscale 2012 a carico della contribuente.

 

                                         4.2.

                                         RI 1 accetta dunque la decisione del __________ (che è susseguente a quella del __________).

                                         La ricorrente non aveva avuto ragione di contestare la decisione di tassazione del primo Cantone, poiché questa non aveva ancora dato luogo ad una doppia imposizione. Unicamente a seguito della notifica della seconda decisione fiscale, da parte del secondo Cantone, non contestata nel merito dall’insorgente, quest’ultima ha interesse a modificare la decisione adottata dal primo Cantone, in casu il Canton __________.

                                         La decisione adottata da questo primo Cantone è nel frattempo passata in giudicato e non vi è alcun rimedio giuridico del diritto cantonale che permetta di contestarla.

 

                                         4.3.

                                         Mentre, secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza.

                                         Questa esigenza legale non pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece, se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ed., Berna 2015, p. 134).

                                         Fra le soluzioni proposte dalla dottrina, una pare preferibile per risolvere il caso di specie (posto come il Canton __________ ha già anticipato una risposta negativa quo all’eventuale presentazione di una domanda di revisione).

                                         Il contribuente – anche se d’accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un procedimento fittizio di ricorso alfine di ottenere una decisione di ultima istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone.

                                         In merito alla decisione del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L’autorità cantonale di ultima istanza del secondo cantone adotterà in tal caso una decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza cantonale da poter impugnare al Tribunale federale.

                                         La Corte Suprema – secondo dottrina – dovrà tuttavia entrare in materia nell’ambito di predetto gravame (cfr. de Vries Reilingh, op. cit., p. 360, n. 1239 ss. e riferimenti ivi citati).

 

                                         4.4.

                                         Tornando al caso in esame, questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo adottata dall’UT il 4.2.2015, non avendo la ricorrente alcun interesse a ricorrere contro la medesima. La contribuente infatti non contesta di essere illimitatamente imponibile nel Cantone __________ (essendo domiciliata a __________) per il periodo fiscale 2012.

 

 

                                   5.   Vista la peculiarità del caso, questa Corte rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-

-

-

-

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: