|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 80.2015.50 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretaria |
Mara Regazzoni |
|
parti |
RI 1 RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 16 marzo 2015 contro la decisione del 18 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2012 e 2013. |
Fatti
A. RI 1 dichiarava di svolgere l’attività di dirigente d’azienda. Suoi datori di lavoro erano la __________ SA di __________ e la __________ SA di __________, società di cui era amministratore unico il padre __________.
Come luogo di lavoro il contribuente indicava __________.
Per entrambi i periodi fiscali il contribuente faceva valere, quali spese professionali, spese di trasporto per fr. 10'760.–, spese per doppia economia domestica per fr. 3'200.– e spese forfetarie per complessivi fr. 3'300.– (fr. 2'500.– per l’attività principale e fr. 800.– per l’attività accessoria di DJ).
B. Notificando al contribuente e alla moglie RI 2 le tassazioni IC/IFD 2012 e 2013, con due decisioni del 17 dicembre 2014, l’RS 1 ammetteva la deduzione delle spese professionali solo nella misura di fr. 2'500.–. In merito alle spese di trasporto, argomentava che non erano state riconosciute, “considerato l’uso di un veicolo aziendale”; quanto alle spese per il pasto fuori casa, sosteneva che le stesse erano “assunte dal datore di lavoro”.
C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con due reclami del 18 dicembre 2014, nei quali contestavano la mancata deduzione delle spese di trasporto e di quelle per doppia economia domestica. I reclamanti sostenevano che RI 1 era “intestatario di due autovetture targate rispettivamente TI __________ e TI __________” ed escludevano “sia l’utilizzo di un veicolo di natura aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, sia l’assunzione delle spese di pasto da parte del datore di lavoro”.
D. L’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai contribuenti con scritto del 12 gennaio 2015, nel quale, premesso che l’onere della prova, nel caso delle deduzioni, è a carico del contribuente, argomentava che “secondo le informazioni in nostro possesso, risulta che rispetto agli autoveicoli societari il contribuente non si assuma spese in misura tale da legittimare la deduzione fiscale di Fr. 0.70/km” ed aggiungeva che “le spese degli autoveicoli sono bensì pagate dalla società” e che “gli autoveicoli sono a disposizione del contribuente, 24 ore su 24 senza limiti”. L’autorità fiscale definiva quindi “del tutto autoreferenziali, sfornite di prove effettive” le affermazioni dei reclamanti, secondo cui le automobili aziendali erano usate solo per l’attività professionale, mentre per spostamenti privati erano impiegate vetture di proprietà. Escludeva poi che “il mero possesso di un altro veicolo di proprietà” bastasse a dimostrare “il mancato utilizzo privato dei veicoli aziendali”.
L’Ufficio di tassazione negava poi che i contribuenti avessero fornito prove o indizi “a dimostrazione dell’assunzione a carico del marito di spese supplementari di doppia economia domestica”. Attribuiva pertanto ai reclamanti un termine fino al 30 gennaio 2015 per presentare le loro osservazioni e per inviare “le prove a dimostrazione dei fatti e degli argomenti che farete valere in risposta”, avvertendoli che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato “respinto senza ulteriori consultazioni”.
Non avendo ricevuto risposta, con due decisioni del 18 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione respingeva i reclami dei contribuenti, ribadendo che l’onere della prova delle spese chieste in deduzione era a loro carico e che “affermazioni autoreferenziali, sprovviste di prove effettive, non dimostrano alcunché”. Secondo l’autorità fiscale, la decisione era pertanto “stabilita secondo le motivazioni, alle condizioni e nei termini indicati al reclamante nella lettera di richiesta documenti inviata per POSTA A PLUS cui non ha risposto”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano la mancata deduzione delle spese professionali per il veicolo privato e per il pasto fuori casa. I ricorrenti sostengono di non avere mai ricevuto la lettera che l’Ufficio di tassazione avrebbe loro inviato nella procedura di reclamo. A loro avviso, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto “basarsi sui documenti prodotti mediante l’invio della dichiarazione fiscale e segnatamente sul certificato di salario, senza imporre inutili e burocratiche procedure al contribuente stesso”. Producono inoltre un documento che attesta l’immatrico-lazione di un’autovettura __________, intestata a RI 2 e a loro dire utilizzata dal marito per recarsi al lavoro. Gli insorgenti lamentano infine di non essere stati convocati dall’Ufficio di tassazione durante la procedura di reclamo.
F. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso. Contesta in particolar modo l’affermazione dei ricorrenti di non aver ricevuto la lettera loro inviata durante la procedura di reclamo, allegando un estratto del tracciamento postale, che conferma l’avvenuto recapito.
Diritto
1. La censura, in ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.
In effetti, né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n. 2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).
2. 2.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.
2.2.
2.2.1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, e del decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2013, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
2.2.2.
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).
2.3.
2.3.1.
Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per i periodi fiscali 2012 e 2013).
Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).
2.3.2.
Per l’imposta federale diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Per i periodi fiscali 2012 e 2013 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
3. 3.1.
Nella fattispecie, è litigiosa la deduzione delle spese per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con l’autoveicolo privato e delle spese per il pasto fuori casa. Mentre i ricorrenti hanno chiesto la deduzione di queste spese, sottolineando la circostanza che il datore di lavoro, nel certificato di salario, non ha indicato di aver fornito vantaggi al proprio dipendente, l’autorità di tassazione ha pertanto ritenuto che il diritto alle deduzioni postulate sia escluso perché i contribuenti non hanno adempiuto l’onere della prova dell’adempimento delle condizioni cui è soggetto il loro riconoscimento.
3.2.
Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).
3.3.
I ricorrenti si sono limitati ad indicare, nella dichiarazione d’imposta e nel modulo 4 ad essa allegato (Spese professionali del/della contribuente), che RI 1 aveva diritto alle deduzioni per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato, per un totale di fr. 10'760.–, e per spese supplementari per doppia economia domestica. Nella motivazione, necessaria per poter dedurre i costi del veicolo privato, i contribuenti hanno crociato tre delle quattro caselline prestampate, cioè le seguenti: “mancanza di un mezzo di trasporto pubblico”, “notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli” e “uso costante del veicolo privato su richiesta e con indennizzo del datore di lavoro”.
Con riferimento all’ultima casella, si deve precisare che, nei certificati di salario rilasciati al dipendente, i datori di lavoro del contribuente (la __________ SA fino al 28 febbraio 2013 e la __________ SA dal 1° marzo 2013) non hanno, da parte loro, crociato le caselle F (“trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”) e G (“Pasti alla mensa/buoni pasto”) né hanno indicato di aver versato rimborsi spese di alcun genere.
3.4.
Nel certificato di salario, la messa a disposizione di un’automo-bile di servizio viene presa in considerazione in diversi ambiti.
In primo luogo, deve essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 70 centesimi al chilometro (cfr. Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione federale delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, par. 9).
In secondo luogo, la cifra 2.2, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso in cui “il dipendente assume a proprio carico una parte considerevole dei costi”, nel qual caso deve tuttavia essere inserito, nello spazio per le osservazioni, alla cifra 15 del certificato di salario, il testo seguente: «La quota privata per l’automobile di servizio è da chiarire nella procedura di tassazione» (cfr. Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25).
Il fatto che venga considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).
3.5.
La casella G è invece da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto oppure se a un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un'indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'indicazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità (cfr. Istruzioni citate, par. 10).
4. 4.1.
Più ancora che dalla motivazione delle decisioni impugnate, che è estremamente succinta, dal tenore della lettera indirizzata ai contribuenti nel corso della procedura di reclamo si evince che l’Ufficio di tassazione aveva consistenti dubbi in merito alla completezza, e quindi alla correttezza, delle indicazioni contenute nel certificato di salario, redatto dal datore di lavoro ed allegato alla dichiarazione d’imposta dei contribuenti. Afferma infatti che, secondo informazioni in suo possesso, “risulta che rispetto agli autoveicoli societari il contribuente non si assuma spese in misura tale da legittimare la deduzione fiscale di fr. 0.70/km”, per il fatto che “le spese degli autoveicoli sono… pagate dalla società” e “gli autoveicoli sono a disposizione del contribuente, 24 ore su 24 senza limiti”.
Anche in merito alle spese per il pasto fuori casa l’autorità fiscale ritiene che il contribuente goda di un rimborso o che possa consumarlo gratuitamente o a condizioni di favore presso il datore di lavoro.
Nella lettera del 12 gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione ha così attribuito ai reclamanti un termine per presentare le loro osservazioni “a quanto adesso indicato” ed a produrre le prove “a dimostrazione dei fatti e degli argomenti” fatti valere in risposta. Li ha pure avvertiti che, in caso di inosservanza dell’invito in questione, il reclamo sarebbe stato “respinto senza ulteriori consultazioni per entrambi i periodi fiscali”.
4.2.
L’Ufficio di tassazione ha in tal modo fondato la propria decisione su una fattispecie diversa da quella che emergeva tanto dalla dichiarazione d’imposta del contribuente quanto dall’attestazione rilasciata dal datore di lavoro di quest’ultimo. Si è cioè pronunciato in merito al diritto del contribuente alle deduzioni richieste, basandosi sul presupposto che egli non avesse a suo carico alcuna spesa di trasporto né per il pasto principale consumato fuori casa.
È vero che l’onere della prova di aver diritto alle deduzioni è a carico del contribuente, come sostiene l’autorità di tassazione. Quest’ultima, adita dal contribuente con reclamo, ha tuttavia il dovere di prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti)
4.3.
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
4.4.
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
4.5.
Tornando al caso in esame, la decisione su reclamo non soddisfa i requisiti menzionati.
Non si può ignorare infatti la circostanza che il certificato di salario, allestito dal datore di lavoro del ricorrente e da quest’ultimo allegato alla dichiarazione fiscale, non indica né il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella F) né una prestazione accessoria al salario legata all’uso privato dell’automobile di servizio (cifra 2.2) e neppure il godimento di pasti alla mensa o buoni pasto.
In queste condizioni, per negare le deduzioni invocate dal contribuente, l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto esporre i fatti che gli avevano consentito di concludere che non erano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della deduzione. Non va dimenticato, in questo contesto, che la decisione contestata implica che le attestazioni rilasciate dal datore di lavoro siano inesatte. Il contribuente è tuttavia tenuto a verificare la completezza e l’esattezza delle attestazioni, esponendosi altrimenti al rischio di incorrere in un procedimento di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta. Inoltre, l’uso di un’attestazione falsa può costituire frode fiscale (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 9 ad art. 127 LIFD, p. 501 e giurisprudenza citata; sul tema v. anche Bosshard/Mösli, op. cit., p. 142 ss.).
Nel rispetto delle regole sull’onere della prova, l’autorità fiscale non poteva semplicemente negare le deduzioni invocate, adducendo che tale onere non era stato adempiuto. Avrebbe invece dovuto illustrare i fatti che a suo avviso dimostravano che il datore di lavoro aveva sopportato le spese litigiose e che aveva conseguentemente compilato dei certificati di salario inesatti. Tali esigenze erano necessarie sia per consentire agli stessi contribuenti di motivare il loro ricorso sia per mettere l’autorità giudiziaria di ricorso in condizione di potersi pronunciare sulla legittimità della decisione contestata e sugli argomenti dei ricorrenti.
Nelle decisioni impugnate, l’Ufficio di tassazione si è invece limitato ad argomentare che i reclamanti non avevano adempiuto l’onere della prova, a loro carico, senza fornire alcuna indicazione in merito alla situazione di fatto verificata.
4.6.
In queste circostanze, si giustificano pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all’autorità fiscale per l’adozione di nuove decisioni motivate.
5. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del 18 febbraio 2015 sono annullate e gli atti sono rinviati all’RS 1 per l’adozione di nuove decisioni motivate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
|
4. Intimazione a: |
|
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: