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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Sabrina Gianola, vicecancelliere |
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parti |
RI 1,
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contro |
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RS 1,
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oggetto |
ricorso dell’11 aprile 2015 contro la decisione dell’11 marzo 2015 in materia di imposta sugli utili immobiliari. |
Fatti
A. Il 30 luglio 2013, RI 1 ha venduto il mapp. n. __________ RFD di __________, dove erano in corso lavori di edificazione, per il prezzo di CHF 1'500'000.–. Il terreno era stato acquistato il 16 giugno 2008 per CHF 180'000.–.
B. Non avendo il venditore inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 29 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) emanava nei confronti di RI 1 una tassazione d’ufficio, con la quale commisurava in CHF 1'320'000.-- l’utile imponibile totale [differenza tra il valore di alienazione pari a CHF 1'500'000.-- ed il valore di acquisto CHF 180'000.--] e quantificava in CHF 343'200.-- l’imposta dovuta dal contribuente all’erario.
C. Mediante reclamo del 9 marzo 2015, il contribuente insorgeva avverso la decisione relativa alla tassazione sugli utili immobiliari compiegando al contempo la documentazione relativa alla “costruzione di __________”.
In particolare - a sostegno del gravame - egli adduceva la seguente spiegazione:
In questo particolare momento della mia vita sono accadute svariate spiacevoli situazioni che hanno forzatamente distratto. Nel caso specifico, in seguito al trasloco degli uffici ho smarrito la busta ricevuta con la decisione di tassazione e rinvenuta solo settimana scorsa come già anticipato telefonicamente. Sono consapevole di essere in ritardo, e nonostante vi avevo in passato comunicato che la pratica “casa __________” per me non è ancora chiusa a causa di questioni legali sollevate dai compratori, sono riuscito comunque a raccogliere tutti i costi, che allego alla presente. (...) La motivazione che mi aveva spinto a dover vendere la casa in costruzione era semplicemente perché non avevo fondi necessari per terminarla. La cifra di partenza preventivata è lievitata di oltre il 40% e questo non mi ha consentito di poter ultimare quanto progettato per me e la mia famiglia. Oltre all’incubo della causa legale mi trovo ora a dovermi appellare alla vostra comprensione di voler rivedere la vostra decisione accogliendo quello che sono le reali cifre di questa spiacevole situazione. Come avrete modo di constatare si tratta di una cifra completamente diversa da quanto avete tassato d’ufficio.
D. Con decisione dell’11 marzo 2015, l’UT ha ritenuto il reclamo irricevibile siccome tardivo. Inoltre, le motivazioni addotte da RI 1 in relazione al mancato tempestivo inoltro del gravame non rientravano fra i motivi di restituzione dei termini previsti dalla legge.
E. Mediante tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione dell’UT, chiedendo che essa sia “rivista” ed annullata.
Nell’impugnativa il ricorrente sostiene di non essere “(...) nello stato psicologico idoneo a gestire con tempestività e lucidità tutto quanto [gli] è accaduto”. In merito alla scelta di vendere l’immobile, sostiene che è stata dettata dal fatto che egli non poteva più permettersi di far fronte alle spese relative al cantiere. La vendita della casa sarebbe stata un’operazione tesa a coprire i costi, ma tuttavia il prezzo fissato non sarebbe stato sufficiente per sanare la situazione finanziaria, comportando una perdita accertata di oltre CHF 300'000.--. I nuovi proprietari dell’immobile avrebbero inoltre intentato una causa civile nei suoi confronti per difetti dell’opera, spiccando un precetto esecutivo di CHF 85'000.-- a suo carico.
Il ricorrente conclude rimostrando “imbarazzo” per non aver “gestito nei termini” la dichiarazione fiscale inerente l’imposta sugli utili immobiliari e giustificando la sua manchevolezza con problemi di “salute mentale” (psicologici) arrecati dalla costruzione dell’immobile. Allega al ricorso una dichiarazione della dottoressa __________, psicologa e psicoterapeuta.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1
Nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo di contribuente, sostenendone la tardività.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT, applicabile nella procedura di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari in virtù del rinvio proposto dall’art. 213 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
2.3.
La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.4.
Nella fattispecie, il ricorrente ha - per sua stessa ammissione - dichiarato di aver ricevuto la decisione di tassazione sull’utile immobiliare, ma di averla smarrita a seguito del trasloco dei suoi uffici, rinvenendola unicamente alla fine del mese di febbraio 2015. Egli ha affermato di non aver rispettato i termini di legge entro i quali interporre tempestivamente reclamo (cfr. anche ricorso 11.4.2015).
2.5.
Come ricordato nei precedenti considerandi, il termine per presentare reclamo è perentorio, in quanto stabilito dalla legge. Nel caso di specie, il termine di reclamo di 30 giorni è venuto a scadere, senza che il qui ricorrente abbia tempestivamente interposto gravame.
Bisogna ancora valutare se, RI 1 abbia addotto un motivo di restituzione in intero del termine (art. 192 cpv. 5 LT): ossia se egli abbia provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Come detto in sede di ricorso, l’insorgente ha allegato un certificato della dottoressa __________, psicologa e psicoterapeuta con studio a __________, a tenore del quale emerge come il ricorrente si fosse rivolto a lei durante il mese di marzo 2015 a seguito di un malessere psicologico che lo caratterizzava da alcuni mesi: “A dire del signor RI 1 tale malessere sarebbe insorto durante un periodo particolarmente impegnativo della sua vita sia sotto il profilo professionale che familiare; la concomitante e faticosa vendita di un immobile lo avrebbe ulteriormente destabilizzato. (...)”.
2.6.
Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
2.7.
Nel caso che qui ci occupa il certificato apportato da RI 1 – invero unicamente in sede di ricorso alla Camera di diritto tributario – non attesta uno stato di malattia talmente grave tale da aver impedito allo stesso di interporre, nei termini previsti dalla legge, reclamo avverso la decisione di tassazione sull’utile immobiliare. Piuttosto che diagnosticare uno stato patologico dell’insorgente, la psicologa si è peraltro limitata a riferire sintomi descritti dallo stesso paziente (“A dire del signor __________ … Il malessere descritto dal Soggetto si concretizzerebbe…”).
Sicché la decisione 29.12.2014 è – di per sé – cresciuta in giudicato.
3. 3.1.
Per il ricorrente resta comunque ancora impregiudicata la facoltà di richiedere all’Autorità di tassazione di voler ritenere alla stregua di domanda di revisione ex art. 232 ss. LT lo scritto 9.3.2015.
3.2.
Appare appena il caso di rilevare come, quantomeno prima facie, nell’effettuare la tassazione d’ufficio il fisco non abbia tenuto affatto conto degli investimenti effettuati (cfr. art. 128, 134 LT) dal contribuente, limitandosi laconicamente a ritenere un esponenziale incremento del valore del fondo passato da CHF 180'000.-- a CHF 1'500'000.-- nel giro di poco più di cinque anni. L’esistenza della costruzione in corso era peraltro indicata anche nell’atto di compravendita, acquisito d’ufficio dall’autorità di tassazione.
Nell’effettuare una tassazione d’ufficio, secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, se il contribuente nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l’autorità fiscale deve eseguire una valutazione coscienziosa. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata).
3.3.
A questa Camera è tuttavia precluso l’esame dei presupposti per una revisione. L’art. 234 cpv. 1 LT attribuisce infatti la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda.
4. Ne consegue che il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: