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Incarti n. 80.2015.100 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 29 maggio 2015 contro la decisione del 12 maggio 2015 in materia di IC e IFD 2011. |
Fatti
A. RI 1, nata nel 1952, divorziata, di professione medico delegato, ha lavorato per la __________ AG di __________, società attiva nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci.
Nella dichiarazione fiscale 2011, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 373'278.– e chiedeva, fra l’altro, la deduzione di fr. 241'752.– versati alla cassa pensione per il riscatto di anni di contributi e di fr. 10'000.– per persona bisognosa a carico.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2011, con decisione dell’11 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna accertava il reddito imponibile della contribuente in fr. 199'400.– per l’IC ed in fr. 202'000.– per l’IFD, nonché una sostanza imponibile di fr. 165'000.–.
La postulata deduzione di fr. 241'752.– per il riscatto nella previdenza professionale (2° pilastro) veniva solo parzialmente riconosciuta, nella limitata misura di fr. 168'778.–, a causa del prelievo dell’importo di fr. 72'974.– dal pilastro 3a. L’autorità negava inoltre la deduzione di fr. 10'000.– per persona bisognosa a carico, difettando i requisiti di legge.
C. La contribuente, rappresentata da RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 marzo 2015, contestando la mancata deduzione dell’importo di fr. 10'000.–. Essa spiegava che tale somma corrispondeva ad un contributo unico versato sul conto bancario della madre, degente in una casa per anziani della Svizzera interna.
D. L’Ufficio di tassazione, con scritto del 31 marzo 2015, si rivolgeva direttamente al rappresentante della contribuente, invitandolo a produrre la seguente documentazione:
Ø copia della decisione di tassazione 2011 del Cantone di domicilio della madre, completa di tutti gli allegati;
Ø copia della decisione di fissazione della retta e di una fattura mensile;
Ø copia di eventuali decisioni di concessione di sussidi a copertura dei costi di degenza oppure una dichiarazione della loro assenza;
Ø copia del giustificativo di pagamento (addebito su conto).
Tale invito rimaneva senza risposta. Con successiva lettera del 30 aprile 2015, intitolata “aggiunta al reclamo”, la contribuente contestava tuttavia la mancata deduzione dell’intero importo di fr. 241'752.– versato alla cassa pensione. A suo dire, il prelievo dell’importo di fr. 72'974.– dal pilastro 3a non aveva alcun influsso sulla deducibilità del contributo per il riscatto nella previdenza e andava tassato con un’imposta annua semplice.
E. L’autorità di tassazione, con decisione del 12 maggio 2015, respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Considerato il reclamo presentato avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale ed imposta federale diretta 2011 a motivo del non riconoscimento della rivendicata deduzione per persona bisognosa a carico, in considerazione della situazione personale della madre della contribuente, richiamato il nostro scritto del 31 marzo 2015 indirizzato al rappresentate della contribuente, per il quale si richiedeva, a comprova dello stato di bisogno e del contributo di mantenimento, ai sensi degli art. 34 let b) L. tributaria ticinese; art. 213 let. b) L. federale sull’imposta federale diretta, constatato che nel termine assegnato, del 20 aprile 2015, per la produzione di quanto richiesto, nulla è pervenuto allo scrivente ufficio, si procede all’evasione del reclamo riconfermando la decisione impugnata in mancanza della prova delle condizioni di stato di bisogno e quantificazione del contributo di mantenimento per il genitore della contribuente.
F. Nel frattempo, con lettera del 5 maggio 2015, l’autorità di tassazione comunicava alla contribuente di avere preso atto del summenzionato scritto del 30 aprile 2015, chiedendole se lo stesso fosse da considerare quale ricorso contro la (imminente) decisione su reclamo del 12 maggio 2015.
G. Con scritto del 28 maggio 2015, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha confermato la propria volontà di impugnare la mancata deduzione dell’intero importo di fr. 241'752.– versato alla cassa pensione. Ha quindi chiesto che il suo precedente scritto del 30 aprile 2015 fosse considerato quale ricorso contro la decisione su reclamo.
A giustificazione della postulata deduzione di fr. 10'000.– per persona bisognosa a carico, la ricorrente ha allegato allo scritto una copia della notifica di tassazione della madre, dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 29'600.– e una sostanza imponibile di fr. 15'000.–, che a suo dire comproverebbero una situazione di bisogno.
H. Il 2 giugno, l’autorità di tassazione ha trasmesso l’incarto fiscale alla Camera di diritto tributario per competenza. Nelle proprie osservazioni dell’11 giugno 2015 propone infine di respingere il gravame, confermando quindi la validità del proprio operato.
Diritto
1. Come esposto in narrativa, le censure sollevate dalla ricorrente sono due. Contestato è in primo luogo il riconoscimento solo parziale dell’importo totale di fr. 241'752.– versato nella cassa pensione per il riscatto di anni di contributi. L’autorità ha infatti riconosciuto in deduzione unicamente l’importo di fr. 168'778.–, riprendendo invece il saldo di fr. 72'974.–, in considerazione del fatto che la medesima somma è stata poco dopo prelevata dal pilastro 3a. Litigioso è altresì il mancato riconoscimento della deduzione di fr. 10'000.– quali spese per persona bisognosa a carico.
Riscatti nella previdenza professionale
2. 2.1.
Secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, dai proventi vanno dedotti i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale.
Tali disposizioni del diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
2.2.
Tra questi rientrano non soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce espressamente al nuovo assicurato il diritto di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Nel corso del rapporto di assicurazione, l’assicurato può inoltre riscattare sia lacune vecchie, dovute per esempio ad un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un aumento del salario, sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato (Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 57 ad art. 33 LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 72 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi casi, conformemente al principio della pianificazione, stabilito dall’art. 1g dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2; RS 831.441.1), le possibilità di riscatto facoltativo devono però essere precisate nel regolamento di previdenza, secondo criteri schematici ed oggettivi, così da permetterne il calcolo in ogni momento (Laffely-Maillard, op. cit., n. 55 ad art. 33 LIFD).
2.3.
Il diritto ad una simile deduzione è tuttavia subordinato all’assenza degli estremi di un’elusione fiscale (decisione TF n. 2C_467/2014 del 18 giugno 2015 consid. 4.1). La giurisprudenza del Tribunale federale ha già ripetutamente riconosciuto che il riscatto di anni di contributi nella cassa pensione poco prima del pensionamento con successivo pagamento di una prestazione in capitale solleva il problema dell’elusione fiscale, poiché tale modo di procedere è insolito e ha il solo scopo di conseguire un ingiustificato risparmio d’imposta (cfr. Züger, Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten del 1. BVG-Revision, in: ASA 75 p. 542 e giurisprudenza citata).
A partire dal 2006, è stata così introdotta nella legge federale sulla previdenza professionale un’apposita base legale, secondo cui le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 prima frase LPP). Lo scopo della disposizione è chiaro: essa mira ad evitare abusi fiscali, legati al versamento di contributi di riscatto deducibili con pieno effetto sull’aliquota, con successivo prelevamento di una prestazione in forma di capitale, imponibile con l’aliquota privilegiata prevista dall’art. 38 LIFD (e dalle analoghe disposizioni delle leggi cantonali). Una simile operazione si considera un’elusione d’imposta, per il fatto che non mira a migliorare la copertura previdenziale bensì a conseguire un risparmio d’imposta (Laffely Maillard, op. cit., n. 63 ad art. 33 LIFD, p. 544 e giurisprudenza citata).
2.4.
Nella già menzionata sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale federale ha ricordato che il campo di applicazione della norma antielusiva dell’art. 79b cpv. 3 LPP è limitato alla sola previdenza professionale. Non invece in presenza di un riscatto e di un prelievo che toccano sia la previdenza professionale che la previdenza individuale vincolata, come nella fattispecie (decisione TF n. 2C_467/2014 del 18 giugno 2015 consid. 3.1).
In questi casi occorre nuovamente fare capo alla clausola generale dell’elusione fiscale e procedere conseguentemente ad un attento esame delle sue condizioni oggettive e soggettive (decisione TF n. 2C_449/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 4.4).
3. 3.1.
Come esposto in narrativa, la ricorrente ha versato nella cassa pensione della sua datrice di lavoro, la __________, un importo totale di fr. 241'752.– a titolo di riscatto di anni di assicurazione. L’autorità di tassazione, da parte sua, ha ammesso in deduzione un importo di soli fr. 168'778.–, spiegando nella motivazione allegata di avere stralciato “il prelievo da III° pilastro A, che non viene imposto con l’art. 38”. Alla fine del medesimo anno, raggiunta l’età di 59 anni, la ricorrente ha infatti prelevato l’importo di fr. 72'974.– dalla sua previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), sciogliendo il rapporto previdenziale concluso con la __________ AG.
Non potendosi applicare il termine di attesa imperativo di tre anni sancito dall’art. 79b cpv. 3 prima frase LPP, si tratta ora di esaminare se tale modo di procedere racchiude gli estremi per il riconoscimento dell’elusione fiscale.
3.2.
Di principio, le autorità fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai contribuenti. Possono tuttavia ignorarli se questi ultimi adottano una condotta insolita al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta, vale a dire in presenza di un’elusione d’imposta. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. StE 2004 A 12 n. 12; StE 2001 A 12 n. 10 e n. 11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p. 218), si ha un caso di elusione d’imposta quando:
Ø la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare;
Ø è da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell’intento di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero configurati in modo adeguato alla realtà;
Ø il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità fiscale.
3.3.
Che le disposizioni sull’imposizione agevolata delle prestazioni in capitale della previdenza, da un lato, e quelle sulla deducibilità dei contributi per il riscatto di anni di assicurazione nel 2° pilastro, dall’altra, si prestino a manovre elusive è un fatto noto e indiscusso.
La giurisprudenza del Tribunale federale, come detto, ha ripetutamente posto l’accento sull’elemento temporale, considerando che il riscatto di anni di assicurazione seguito poco tempo dopo dal pagamento di una prestazione in capitale rappresenta un comportamento insolito, che non mira a migliorare la copertura previdenziale bensì a conseguire un risparmio d’imposta (cfr., per esempio, decisione TF n. 2C_243/2013 del 13 settembre 2013 consid. 5.2). In una recente sentenza del 15 gennaio 2015, l’Alta Corte ha inoltre confermato che deve prevalere una visione consolidata (konsolidierte Betrachtungsweise) nell’ambito della previdenza professionale. Il capitale previdenziale costituisce infatti un’entità unica e come tale va considerato nel suo complesso, indipendentemente dall’esistenza di una o più polizze assicurative. Riferendosi all’art. 79b cpv. 3 prima frase LPP ed alla sua finalità antielusiva, i giudici federali hanno quindi concluso che il termine di attesa di tre anni vale anche per i contribuenti affiliati a diversi istituti di previdenza, che intraprendono un prelevamento dall’uno e procedono ad un riscatto nell’altro (decisione TF n. 2C_488/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 3.2; contra: Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und Versicherungen, 3ª ediz., Berna 2011, p. 174).
3.4.
Il Tribunale federale non si è invece ancora espresso sull’applicazione di una visione consolidata tra 2° pilastro e pilastro 3a.
Per combattere efficacemente gli abusi fiscali in relazione al riscatto di anni di contributi di assicurazione non sembrano tuttavia esserci alternative. In caso contrario risulterebbe sin troppo facile combinare, per esempio, il versamento anticipato della previdenza individuale vincolata per l’acquisto di una proprietà d’abitazione oppure il versamento della previdenza individuale vincolata una volta raggiunta l’età minima di 59/60 anni, da una parte, ed un riscatto nella previdenza professionale in senso stretto, dall’altra. A giudizio di questa Camera, nell’ottica di un esame dei presupposti per il riconoscimento dell’elusione fiscale, si impone quindi una visione d’insieme di tutto il capitale previdenziale, sia esso riconducibile alla previdenza professionale in senso stretto (2° pilastro) oppure alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Tanto più se si considera che la legislazione federale sulla previdenza professionale tende a porre sul medesimo piano 2° pilastro e pilastro 3a.
4. 4.1.
La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”. Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3). L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di pilastro 3a:
a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un’assicurazione di previdenza rischio.
La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3).
La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata pilastro 3b; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 228).
4.2.
L’art. 3 cpv. 1 OPP 3 prevede che le prestazioni di vecchiaia possano essere versate al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS.
Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto, fra gli altri casi, perché l’intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l’impiega per un’altra forma riconosciuta di previdenza (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3). La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio; l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio; la restituzione di mutui ipotecari (art. 3 cpv. 3 OPP 3).
4.3.
Se i fondi del pilastro 3a sono impiegati per il riscatto di anni contributivi nella previdenza professionale (2° pilastro), l’avere di previdenza deve essere trasferito direttamente dall’istituto di previdenza del pilastro 3a all’istituto di previdenza del secondo pilastro. Tale trasferimento è neutrale dal profilo fiscale. Poiché l’avere trasferito non è imponibile al momento del trasferimento, non è necessario notificare all’AFC la prestazione in capitale. D’altra parte l’importo del riscatto non può essere dedotto fiscalmente, ragione per cui non occorre un’attestazione relativa agli importi riscattati (cfr. la Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008: Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a, par. 6.3; nello stesso senso Conferenza fiscale svizzera, Prévoyance et impôts, A.8.2.1 e B.6.2.1).
Quello disciplinato dall’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 è dunque un caso di libero passaggio, che non comporta la scadenza della prestazione di vecchiaia. Esso presuppone tuttavia il trasferimento diretto all’istituto di previdenza, mentre il pagamento in contanti all’assicurato comporterà la scadenza della prestazione, che uscirà in tal modo dalla sfera della previdenza per entrare in quella privata dell’assicurato (Laffely-Maillard, op. cit., n. 25 ad art. 22 LIFD, p. 392).
4.4.
L’esistenza di una stretta relazione fra la previdenza professionale e quella individuale vincolata è quindi pacifica. Non si spiegherebbe altrimenti perché la legislazione federale sulla previdenza professionale ammetta la possibilità di trasferire fondi dal pilastro 3a alla cassa pensione.
A ulteriore riprova del loro stretto legame non va infine dimenticato che per determinare la misura dei riscatti ammessi nel secondo pilastro, si tiene conto anche della previdenza individuale vincolata. Secondo l’art. 60a cpv. 2 dell’Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), infatti, l’importo massimo della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3. Il limite è cioè costituito dal cosiddetto “piccolo” Pilastro 3a, riservato ai salariati e agli indipendenti che sono affiliati ad un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP.
5. 5.1.
Nel caso in esame, come visto, la contribuente non si è avvalsa della facoltà di trasferire i fondi della previdenza individuale vincolata nella cassa pensione, ma una volta raggiunta l’età di 59 anni ha preferito avvalersi del diritto al versamento della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a, chiedendo poi, nello scritto del 30 aprile 2015 intitolato “aggiunta al reclamo”, di poter beneficiare dell’imposizione agevolata prevista dagli articoli 38 LT e 38 LIFD.
Una simile scelta, diversa da quanto prospettato nel considerando precedente, è indubbiamente atta a conseguire un risparmio d’imposta. Se avesse seguito le regole codificate all’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, la ricorrente avrebbe potuto colmare almeno una parte delle proprie lacune nell’ambito del secondo pilastro in neutralità fiscale, trasferendo l’importo di fr. 72'974.– direttamente dal pilastro 3° alla cassa pensione. Così facendo avrebbe dovuto versare un importo di “soli” fr. 168'778.– a titolo di riscatto di anni contributivi, perdendo tuttavia il diritto di dedurre l’intera somma di fr. 241'752.– confluita nella __________ e di beneficiare nel contempo dell’imposizione agevolata degli articoli 38 LT e 38 LIFD con riguardo alla prestazione in capitale di fr. 72'974.–.
5.2.
Nella già citata sentenza del 18 giugno 2015, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare che il versamento diretto dal pilastro 3a al 2° pilastro costituisce una reale opzione solo se il rapporto di previdenza relativo al pilastro 3a viene nel contempo sciolto (decisione TF n. 2C_467/2014 del 18 giugno 2015 consid. 5.3). L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpreta invero meno restrittivamente l’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3, ammettendo la possibilità di un trasferimento anche solo parziale dalla previdenza individuale vincolata alla previdenza professionale in senso stretto, senza quindi la necessità di sciogliere il rapporto di previdenza. Ciò che si giustifica in particolar modo per non discriminare i contribuenti che dispongono di un solo pilastro 3a nei confronti di coloro che invece ne cumulano diversi e possono conseguentemente sciogliere più facilmente l’uno o l’altro rapporto di previdenza (cfr. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale n. 136 del 23 giugno 2014, n. 893).
Comunque sia, nella fattispecie il rapporto di previdenza che legava la ricorrente con la __________ AG è stato sciolto con il versamento della prestazione in capitale di fr. 72'974.–, come dimostra inequivocabilmente il “Conteggio Scioglimento del contratto Polizza n. __________” che si trova nell’incarto fiscale. Il versamento diretto dalla previdenza individuale vincolata alla cassa pensione rappresentava quindi una reale opzione, che la ricorrente ha deciso di non seguire, scegliendo invece una modalità alternativa, non prevista dall’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3. È quindi lecito supporre che la sua vera intenzione non fosse quella di trasferire i fondi nella previdenza professionale, bensì di incassare la prestazione in capitale, di sottoporla all’imposizione agevolata prevista dalla legge e di chiedere poi la deduzione dal reddito imponibile dell’intero importo versato alla cassa pensione. Il tutto per conseguire un risparmio d’imposta e non certo per migliorare la propria situazione previdenziale, posto come la ricorrente ha nel contempo sciolto la polizza d’assicurazione conclusa con __________ AG.
5.3.
In simili circostanze, sono quindi adempiuti tutti i presupposti per il riconoscimento dell’elusione fiscale, senza la necessità di ulteriori particolari approfondimenti.
Del resto, il carattere insolito della scelta alternativa della ricorrente, che pretende di riscattare delle lacune della cassa pensione con gli averi della previdenza individuale vincolata, senza avvalersi della facoltà di trasferire direttamente tali fondi dal pilastro 3a al 2° pilastro in neutralità fiscale, così come il suo intento di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute sono già dimostrati dal fatto che l’importo di fr. 72'974.–, in questo modo, viene dedotto due volte dal reddito imponibile: una prima volta quando viene versato nel pilastro 3a e una seconda volta quando viene utilizzato per riscattare le lacune nell’ambito del secondo pilastro (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 61 ad art. 33 LIFD, p. 834). Assodata infine la vicinanza temporale tra il riscatto degli anni contributivi e il prelievo dal pilastro 3a, avvenuti nello stesso periodo fiscale, così come l’importante risparmio fiscale ottenuto dalla ricorrente, l’esistenza di un’elusione fiscale non può essere messa validamente in discussione.
Venendo proprio a quest’ultimo aspetto, in base ad un calcolo intrapreso da questa Camera, il risparmio d’imposta ammonta a fr. 21'080.55 ed adempie senz’altro le condizioni per poter essere considerato “rilevante”. Infatti, l’imposta sul reddito (federale, cantonale e comunale) per il 2011 si ridurrebbe, per effetto della deduzione dei contributi, nella misura di ben fr. 23'567.20. Il risparmio netto diminuisce, tuttavia, se si tiene conto dell’imposta sulla prestazione in capitale del pilastro 3°, di complessivi fr. 2'486.65.
5.4.
Bene ha quindi fatto l’autorità di tassazione a riconoscere in deduzione unicamente l’importo di fr. 168'778.– a titolo di riscatto di anni di contributi e nel contempo a non assoggettare all’imposta annua intera degli articoli 38 LT e LIFD la prestazione in capitale di fr. 72'974.–. Prestazione, questa, che non è evidentemente stata assoggettata nemmeno all’imposta ordinaria, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente.
Deduzione per persona bisognosa a carico
6. 6.1.
Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da fr. 5'600.– a fr. 10'900.– al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno fr. 5'600.–; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di fr. 6'400.– per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
6.2.
Secondo la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.
6.3.
Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).
Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t). In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito netto e a fr. 92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Locher, op. cit., n. 60 ad art. 35 LIFD, p. 883).
6.4.
Come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha negato alla contribuente la postulata deduzione per persona bisognosa a carico, in difetto del secondo requisito dello stato di bisogno. Nella decisione qui impugnata, l’autorità sottolineava in particolar modo che la sua richiesta di documentazione del 31 marzo 2015 era rimasta inevasa e che mancava conseguentemente “la prova delle condizioni di stato di bisogno e quantificazione del contributo di mantenimento per il genitore della contribuente”.
Nel frattempo, con scritto del 28 maggio 2015, RI 1 ha confermato la propria volontà di impugnare la decisione su reclamo, dando parzialmente seguito alle richieste dell’autorità. Allo stesso ha infatti allegato una copia della tassazione notificata alla madre dalle competenti autorità fiscali del Canton __________, dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 29'600.– e una sostanza imponibile di fr. 15'000.–.
6.5.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la presenza di un reddito imponibile in capo alla (presunta) persona bisognosa porta ad escludere lo stato di bisogno richiesto dalla legge, proprio perché la persona in questione può ancora contare su un reddito che, per quanto ritenuto esiguo, le permette di far fronte autonomamente alle spese necessarie. Sarebbe irragionevole, oltre che contrario alla lettera e allo spirito della legge, considerare in stato di bisogno una persona fintanto che la stessa possa contare su di un reddito sufficiente a far fronte alle spese correnti, che peraltro la ricorrente non ha comprovato, malgrado l’espresso invito dell’autorità di tassazione.
7. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2'080.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: