Incarti n.
80.2016.100

80.2016.101

Lugano

8 giugno 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

 RI 2

tutti rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 25 aprile 2016 contro la decisione del 23 marzo 2016 in materia di IC/IFD 2013.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 donavano, il 24.12.2011 alla figlia __________ (2.9.1991) fr. 250'000.- con l’auspicio che fossero da destinare all’apertura di un’attività commerciale, al matrimonio oppure all’acquisto di un appartamento.

 

 

                                  B.   Nel periodo fiscale 2013, __________ frequentava il programma di Bachelor presso la “__________” di __________. Sempre nel corso del 2013, __________ percepiva fr. 9'402.- da parte della ditta individuale “__________” di proprietà della madre RI 2. Al 31.12.2013 la figlia dichiarava una sostanza (capitali) per fr. 314'553.-.

                                  C.   Con decisione del 29.7.2015 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT) commisurava per i coniugi RI 1 per l’IC unreddito imponibile di fr. 82'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 147'700.-) e la sostanza imponibile in fr. 2'012'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 2'496'000.-). Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 152'100.- (determinante per l’aliquota in fr. 152'100.-).

                                         In particolare l’autorità fiscale non riconosceva, tra le altre cose, le deduzioni per “ogni figlio a carico” e per “figli agli studi” con la seguente motivazione (per entrambe le deduzioni): “Deduzione non ammessa; proventi sufficienti (reddito e sostanza) (...) per far fronte al sostentamento personale”.

 

 

                                  D.   Con reclamo 24/25.8.2015 RI 1 si aggravavano contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013, contestando, insieme ad altre censure, anche le mancate deduzioni per figli a carico e agli studi. In particolare indicavano che per il periodo fiscale in questione la figlia __________, studiava fuori Cantone e non percepiva alcun sussidio per potersi mantenere autonomamente. La stessa non percepiva inoltre redditi, all’infuori di un compenso per piccoli lavori effettuati durante le vacanze.

 

 

                                  E.   I coniugi RI 1 venivano convocati presso l’UT il 18.2.2016 in merito al gravame da loro presentato contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013. In merito alle deduzioni inerenti la figlia __________ veniva indicato nel verbale di audizione quanto segue:

                                         “(...) l’UT segnala che, dal momento che la figlia __________ in data 31.12.2013 possedeva dei capitali ammontanti a circa fr. 300'000.-, secondo la giurisprudenza in vigore, non sono date le condizioni per la deduzione quale figlia a carico rispettivamente quale figlia agli studi. I comparenti comunicano che detti capitali provengono da un’eredità. Secondo la volontà di chi ha lasciato l’eredità la figlia potrà disporre di tali capitali solo al momento del matrimonio. Per questo motivo non ha potuto in nessun modo attingere a questi capitali per far fronte alle proprie esigenze finanziarie. A comprova di ciò la signora RI 2 produrrà la documentazione necessaria”.             

 

 

                                  F.   Con decisione di tassazione su reclamo del 23.3.2016 per l’IC/IFD 2013, l’UT negava il diritto alle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi, motivando:

                                         “(...) Conferma del rifiuto delle deduzioni per figli a carico e figli agli studi relativi alla figlia __________ ritenuta la disponibilità finanziaria della stessa, in data 31.12.2013, di capitali per oltre fr. 300'000.-. La documentazione presentata il 23 febbraio 2016 non permette di considerare vincolati tali capitali e, dunque, non disponibili per le necessità di vita della figlia”.                                                         

                                   G.  Con tempestivo ricorso 25/27.4.2016 i coniugi RI 1 si aggravano contro la decisione su reclamo. Gli insorgenti indicano come la figlia, per il periodo fiscale 2013 non abbia percepito alcun reddito. La stessa possedeva al 31.12.2013 sostanza per fr. 300'000.-. Tale somma proveniva da una donazione pervenuta da parte dei genitori, il 24.12.2011 di fr. 250'000.-. Nell’atto di donazione (che era stato trasmesso anche all’UT a seguito dell’audizione di metà febbraio 2016), veniva specificamente indicato come i soldi ricevuti avrebbero dovuto essere utilizzati per l’avvio di un’attività commerciale, per il matrimonio o per l’acquisto di un appartamento. I ricorrenti sottolineano come nelle possibilità di utilizzo dell’importo non figurino le spese per gli studi universitari. Il denaro donato non era quindi a libera disposizione di __________. Motivo per cui i ricorrenti hanno continuato a provvedere al sostentamento della figlia agli studi. Essi ritengono inoltre che la Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni relativa al sostentamento effettivo del figlio agli studi, non prevede che il figlio debba consumare la propria sostanza per il suo sostentamento personale durante gli studi. La deduzione non sarebbe per contro ammessa quando il figlio dispone di un reddito sufficiente per far fronte al suo sostentamento. La Circolare in questione non imporrebbe poi al figlio di utilizzare e di consumare la propria sostanza, a prescindere che la stessa abbia un vincolo di destinazione ed utilizzo. Viene pertanto postulato il riconoscimento delle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 lit. a LT (secondo il testo in vigore per il periodo fiscale 2013) sono dedotti dal reddito netto:

                                         a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita a metà.

Secondo l’art. 213 cpv. 1 lit. a LIFD (in vigore nel periodo fiscale 2013, e al quale corrisponde l’attuale art. 35 cpv. 1 lit. a LIFD)

sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.                          

 

                                         1.2.

                                         La deduzione di cui all’art. 213 cpv. 1 lit. a LIFD (dal 1°.1.2014 art. 35 cpv. 1 lit. a LIFD) e all’art. 34 cpv. 1 lit. a LT non si ferma sistematicamente al raggiungimento della maggiore età del figlio. Per il figlio che compie 18 anni alla fine del perioodo fiscale, una deduzione può essere ancora accordata al contribuente che provvede al suo sostentamento, alla condizioni che il figlio svolga un tirocinio, oppure frequenti degli studi a questa data.

                                         Alla base della deduzione per figli agli studi o a tirocinio, si trova l’obbligo di mantenimento fondato dal diritto civile nei confronti di un figlio che non ha ancora una formazione appropriata al raggiungimento della maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), anche se le condizioni di applicazione di queste due disposizioni non si sovrappongono necessariamente (Locher, Kommentar zum DGB, 1a. ed., I. Vol., Therwil/Basel 2001, n. 30 ad art. 35 LIFD).

                                         Come visto, secondo l’art. 213 cpv. 1 lit. a LIFD, il figlio deve svolgere un tirocinio o frequentare degli studi. Non ogni scuola o qualsiasi corso dà diritto ad una deduzione. Per tirocinio o studi, bisogna intendere ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente e è in grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata. In diritto civile una limitazione temporale assoluta dell’obbligo di mantenimento al momento in cui il figlio raggiunge l’età di 25 anni non esiste. Tuttavia, anche se il codice civile non fissa alcun limite, si rileva che più il figlio è adulto, maggiori sono le esigenze affinché possa continuare a pretendere l’ottenimento di un aiuto economico da parte dei propri genitori. In diritto fiscale, alcuni Cantoni fissano la soglia di 25 anni (Canton Ticino 28 anni) al di là della quale la deduzione per figlio a carico non viene più accordata. Per quanto attiene alla LIFD, tale limite d’età non esiste.

                                         Per il riconoscimento della deduzione la data decisiva è il 31.12. del periodo fiscale preso in considerazione (art. 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT; inoltre Jaques, in Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a. ed., Basilea 2017, n. 17-20 ad art. 35 LIFD).

 

                                         1.3.                                                                         

                                         La deduzione per figli a carico secondo l’art. 213 cpv. 1 lit. a LIFD viene riconosciuta alla condizione che i genitori assicurino il mantenimento del figlio maggiorenne in formazione. Perché essi possano beneficiare di tale deduzione, le loro prestazioni non devono costituire una semplice liberalità in favore del figlio, ma una condizione necessaria al suo mantenimento. L’art. 213 cpv. 1 lit. a LIFD non subordina il riconoscimento della deduzione per figli a carico alla condizione che i genitori assicurino il mantenimento del figlio in maniera integrale: è sufficiente che ne assicurino il mantenimento. L’attribuzione di tale deduzione è quindi possibile anche se i genitori partecipano al 50% alle spese di mantenimento del figlio. Quando il figlio dispone di propri redditi, ottenuti nell’ambito della sua formazione o dei suoi studi, bisogna ancora, affinché la deduzione di cui all’art. 213 cpv. 1 lit. a LIFD possa essere accordata, che il figlio sia dipendente dal mantenimento che gli forniscono i genitori, e che le prestazioni di mantenimento annuali versate da quest’ultimi corrispondano almeno all’importo della deduzione (Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD; sentenze TF inc. 2A.536/2001 consid. 3.2.1; sentenza TF inc. 2C_357/2010 del 14.6.2011, consid. 2.1.; sentenza TF inc. 2C_516/2013 consid. 2.1.; Locher, Kommentar zum DGB, I. Vol., op. cit., n. 31 ad art. 32).

 

                                         1.4.

                                         Il figlio non viene considerato come dipendente dal mantenimento del genitore, quando, malgrado sia in formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto bisogna prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per finanziare il suo mantenimento (Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD; RF 2014, 302 consid. 2.1.; sentenza inc. TF 2C_357/2010 del 14.6.2011 citata in RF 2011, 676, consid. 2.2.1.; Bosshard/ Bosshard/ Lüdin, Zurigo 2000, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, p. 157-158).

 

                                         1.5.                                                                         

                                         In particolare l’Alta Corte svizzera, in una sentenza 2C_357/2010 del 14.6.2011 (citata anche in RF 2011, 676 ss., consid. 2.2.1), in merito alla deduzione per figli a carico ha precisato che la persona per la quale la si fa valere debba essere “unterstützungsbedürftig” (ossia che necessiti di sostegno economico). Il Tribunale federale ha giudicato come il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi non si può considerare come bisognoso di sostentamento. In tal senso bisogna quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio, come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per contribuire al finanziamento del suo sostentamento.

                                         Nel caso giudicato dal Tribunale federale, la contribuente faceva valere la deduzione per il figlio, che studiava per divenire insegnante. Il figlio della ricorrente, a seguito di un incidente sportivo che gli aveva causato una paraplegia, aveva ricevuto da parte di un’assicurazione la somma di fr. 700'000.-. I Giudici di Mon Repos hanno rilevato come la ricorrente non avesse fatto valere nel gravame l’impossibilità, da parte del figlio, di far capo a tali averi per provvedere al proprio sostentamento (ad esempio per far fronte ad accresciuti costi di mantenimento). In sostanza, l’Alta Corte ha ritenuto come fosse possibile attingere a tale somma per far fronte ai propri bisogni, indipendentemente dal fatto che la stessa fosse stata versata in riparazione di un danno fisico subito. Motivo per cui era stata ritenuta corretta la decisione di negare la deduzione per figlio a carico, così come stabilito dall’istanza inferiore.

 

                                         1.6.

                                         Il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni ha ad esempio negato la deduzione per figlio a carico, quando lo stesso aveva guadagnato, per quel periodo fiscale fr. 53'800.- (il limite di reddito percepito dal figlio al di sopra del quale non viene concessa la deduzione è stato fissato dal Canton Grigioni a fr. 15'000.-). Il Tribunale federale in una sentenza del 4.2.2014 inc. 2C_516/2013 consid. 2.3., non ha riconosciuto la deduzione per figlio a carico, per uno studente che aveva percepito in quel periodo fiscale redditi per fr. 26'721.- (Baumgartner / Eichenberger: in Zweifel /Beusch [a cura di], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a. ed., Basilea 2017, n. 13 – 15 ad art. 35 LIFD).

 

                                         1.7.

                                         Il Tribunale amministrativo del Canton San Gallo in una sentenza B_2007_142 del 12.2.2008 (consid. 2.4.3.) – sempre in ambito di deduzioni per figli a carico - ha per invece giudicato che la realizzazione della sostanza di circa fr. 30'000.- formata dai risparmi accumulati con il lavoro precedentemente esercitato dal figlio dei contribuenti per poter provvedere al suo autosostentamento non fosse giustificata.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Venendo al caso in disamina, si ha che __________ al 31.12.2013 risultava iscritta ad una Scuola a __________.

                                         In quello stesso periodo fiscale ha beneficiato di redditi complessivi per fr. 11'547.- ed ha dichiarato una sostanza per fr. 314'553.-.

                                        

                                         2.2.

                                         I redditi derivano dall’attività svolta per la fiduciaria della madre ed anche da redditi derivanti dalla sostanza mobiliare.

 

                                         Per quanto concerne la sostanza mobiliare si rileva che __________ ha dichiarato:

 

·  Beni soggetti all’imposta preventiva [indicati nel formulario A] per fr. 156'253.- (conto bancario – deposito titoli, presso __________ a lei intestato);

 

·  Beni non soggetti all’imposta preventiva [indicati nel formulario B] per fr. 158'300.- (conti bancari presso la __________, presso la __________ e presso __________ sempre a lei intestati).             

 

                                         2.3.

                                         I beni mobiliari (capitali) detenuti da __________ al 31.12.2013 erano in parte investiti ed in parte depositati su conti bancari a lei tutti intestati. Ora, il documento attestante la donazione di fr. 250'000.- dai genitori alla figlia, non prova che i soldi fossero giuridicamente vincolati o che non fossero perciò a sua libera disposizione. De facto, già il fatto che fossero solo in parte investiti dimostra come fossero in realtà a libera disposizione di __________.

                                         Ne consegue come, vista l’importanza dei capitali a disposizione della figlia dei contribuenti (per oltre fr. 300'000.-), nonché i redditi percepiti durante il medesimo periodo fiscale (oltre fr. 11'000.-) si debba, in sintonia con la giurisprudenza sopraccitata, ritenere come la figlia dei contribuenti non possa essere ritenuta come “unterstützungsbedürftig” per il periodo fiscale 2013. A giusta ragione l’UT ha pertanto negato la deduzione per figli a carico ai qui ricorrenti.     

 

                                    3.   3.1.

                                         A livello dell’imposta cantonale, la LT, all’art. 34 cpv. 1 lit. c riconosce anche la deduzione per figli agli studi.

                                         Dal reddito netto sono dedotti per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

 

                                         3.2.                                                                                            

                                         Nel loro gravame i qui ricorrenti postulano il riconoscimento della deduzione per figli agli studi, posto come la stessa era iscritta presso la “__________” __________.

                                         Secondo i ricorrenti, nella Circolare 4/2008 verrebbe indicato che la deduzione non è ammessa solo allorquando il figlio ha un reddito sufficiente per far fronte al suo sostentamento. La Circolare in parola non imporrebbe di contro al figlio l’utilizzo ed il consumo della sua sostanza propria, a prescindere se l’utilizzo della stessa sia vincolato.

                                     

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Come già rilevato dal Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione. Visto che però esse tendono ad esplicitare l’interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un’interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applicabili (sentenza TF 2C_216/2014 del 15.12.2016, consid. 4.6.).

                                        

                                         3.3.2.

                                         La Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni per “le deduzioni per figli agli studi” giusta l’art. 34 LT, in vigore anche per il periodo fiscale 2013, stabilisce al primo punto i presupposti perché un contribuente possa beneficiare di una simile deduzione.

                                         In particolare viene indicato che la deduzione non è accordata automaticamente a tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole o corsi dopo il periodo dell’obbligo ma unicamente ai contribuenti che provvedono al sostentamento del figlio agli studi. Non dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio.                  

                                     

                                         3.4.

                                         Ora, indipendentemente da quanto indicato nella Circolare della DdC, anche la deduzione per figli agli studi presuppone che il figlio necessiti del sostegno economico dei genitori, che rivendicano la deduzione sociale. Non vi è dunque motivo di subordinare a condizioni diverse il riconoscimento della deduzione in questione rispetto a quella per figli a carico.

La situazione patrimoniale di __________ al 31.12.2013 non permette di ritenere che la stessa fosse bisognosa di sostentamento da parte dei genitori, ma al contrario, che proprio grazie alla sua disponibilità finanziaria fosse in grado di far fronte autonomamente al suo mantenimento durante il percorso scolastico.

 

                                         Motivo per cui, a giusta ragione l’UT ha negato pure negato la deduzione per figli agli studi.                                                                      

 

 

                                   4.   Il ricorso è respinto. Le decisioni riguardanti l’IC/IFD 2013 meritano piena tutela. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    700.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 -;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: