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Incarti n. 80.2016.103 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 28 aprile 2016 contro la decisione del 1 aprile 2016 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. Il 6 dicembre 2012 è stata costituita (e poi iscritta a Registro di commercio il 12 dicembre 2012) __________ Società Cooperativa, con lo scopo di svolgere attività di mediazione, prevenzione e sostegno dei soci nel recupero di crediti e nelle tematiche riguardanti l’incasso forzato di crediti e più in generale la Legge federale sulle esecuzioni e il fallimento. Presidente con firma individuale è stato designato RI 1.
Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 54'347.–, proveniente dalla sua attività alle dipendenze della __________. Ha inoltre dichiarato il valore locativo della sua casa d’abitazione, commisurato in fr. 10'200.–. In una nota allegata alla dichiarazione, il contribuente ha spiegato di aver ridotto al 50% l’impiego presso la __________, essendo intenzionato a mettersi in proprio. Chiedeva pertanto all’autorità fiscale di concedergli la deduzione di un importo di fr. 8'608.19, corrispondente a quanto pagato “per acquistare del materiale e marketing”. La comunicazione all’Ufficio di tassazione si concludeva con le seguenti frasi:
Considerato che ho adibito uno spazio in casa per l’attività, alla società (__________, NdR) chiedo CHF 800 mensili di affitto (spazio, corrente) che anche non mi versa: questa cifra (CHF 9'600.00) non è inclusa nelle spese effettive: non so come mi devo comportare a livello fiscale. È da considerarsi un mancato introito?
B. Con decisione del 15 luglio 2015, l’RS 1 ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2013. Il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 52'200.– per l’IC e in fr. 57'200.– per l’IFD. rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione ha in particolar modo aumentato i redditi immobiliari da fr. 10'200.– a fr. 19'800.–, mentre ha aggiunto agli attivi soggetti all’imposta sulla sostanza un credito di fr. 18'208.–. Nella motivazione della decisione, ha precisato di aver aggiunto ai redditi l’affitto della società __________ e alla sostanza il credito del contribuente nei confronti della stessa società.
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo all’Ufficio di tassazione. Dopo essersi lamentato per il mancato accoglimento di una domanda di condono delle imposte del 2012, il reclamante ha contestato l’aggiunta del reddito e del credito da parte dell’autorità fiscale, argomentando di aver spiegato “che la ditta non facendo utili non [gli] ha versato nulla”. A suo avviso, gli venivano “conteggiate entrate che non h[a] avuto, dato che la società non ha mai realizzato utili sufficienti e non ha mai potuto versare alcunché se non accumulare debiti nei [suoi] confronti, che non verranno mai saldati visto che l’attività è cessata con la fine del 2014”.
L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 1° aprile 2016, nella quale ha ribadito che “il reddito da sostanza immobiliare (nel caso in esame dell’affitto commerciale che la società cooperativa vicina al contribuente ha registrato nella propria contabilità aziendale 2013 come costo) è imponibile nel periodo di competenza anche se il medesimo non è ancora stato incassato dal locatario”. Ha poi precisato che il mancato incasso è stato considerato aggiungendo il relativo credito nel calcolo dell’imposta sulla sostanza. A tale credito è stato aggiunto anche un prestito di fr. 8'608.19, “che il sig. RI 1 ha concesso alla società per gli investimenti fatti dalla stessa per acquistare materiale e marketing”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente le aggiunte ai redditi e alla sostanza imponibili, fatte dall’Ufficio di tassazione. Il ricorrente ripropone la successione degli eventi che lo hanno portato ad intraprendere l’attività per la società cooperativa e ad abbandonarla poi a causa dell’insuccesso. Ritiene “scorretto” che, quando ha usato i suoi capitali privati per investimenti, non gli è stato consentito di dedurli dal reddito, mentre poi gli vengono “tassate entrate fittizie”. Dopo precedenti vertenze con il Comune di __________, avanza “il sospetto che vi sia una certa tendenza vessatoria nei [suoi] confronti”.
Diritto
1. 1.1.
L’Ufficio di tassazione ha aggiunto, al valore locativo dell’abitazione del ricorrente (fr. 10'200.–), un ulteriore reddito della sostanza immobiliare di fr. 9'600.–, corrispondente al canone di locazione fondato sul contratto stipulato con __________. In una nota allegata alla dichiarazione d’imposta, lo stesso contribuente aveva infatti informato l’autorità di tassazione dell’esistenza di tale contratto, precisando tuttavia che la società non aveva versato la pigione dovuta.
1.2.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. a LT e 21 cpv. 1 lett. a LIFD, sono imponibili quali redditi della sostanza immobiliare i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
Inoltre, per gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Le normative cantonale e federale si differenziano fra loro quanto alle modalità di calcolo del valore locativo.
1.3.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma. Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr., per esempio, le sentenze del Tribunale federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2).
Per quanto concerne in particolare i redditi della sostanza immobiliare, il canone di locazione si considera realizzato, finché perdura il contratto, nel momento in cui diviene esigibile (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 19 ad art. 21 LIFD, p. 527 e giurisprudenza citata; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 69 ad art. 41 LIFD, p. 798).
1.4.
Nella fattispecie, vi sono evidentemente stretti legami fra la società locataria e il ricorrente locatore. Quest’ultimo è tuttora iscritto a Registro di commercio come presidente con firma individuale de __________ Società Cooperativa. L’attività della società si svolgeva del resto, nel periodo fiscale litigioso, proprio nella casa d’abitazione dello stesso insorgente. Le parti avevano pattuito una pigione di fr. 800.– al mese, come spiegato nella nota allegata alla dichiarazione d’imposta del contribuente e come peraltro risulta anche dal conto economico della società.
In queste circostanze, non si può contestare la decisione dell’autorità fiscale, che ha ritenuto che i redditi risultanti dal contratto di locazione siano stati realizzati, sebbene il ricorrente abbia, a suo dire, rinunciato ad incassarli. Proprio alla luce dei rapporti fra i contraenti, non si può ritenere che il mancato versamento della pigione sia riconducibile all’insolvenza della società locataria. Nei conti della società, del resto, come sottolineato dall’autorità di tassazione, le pigioni sono registrate come “debiti societari”. Al debito della società corrisponde logicamente un credito del locatore.
Si deve tutt’al più partire dal presupposto che il locatore abbia rinunciato all’incasso del suo credito, per garantire liquidità alla società, della quale era presidente. Non risulta, del resto, né il ricorrente lo sostiene, che egli abbia intrapreso provvedimenti finalizzati all’incasso dei suoi crediti.
Se si tiene conto dei rapporti fra il ricorrente e __________ Società Cooperativa ed in particolar modo dello svolgimento del contratto di locazione da loro stipulato, la situazione descritta dall’insorgente potrebbe tutt’al più essere assimilata a quella di un socio che rinuncia ad un credito nei confronti della società, allo scopo di risanare dei conti deficitari. Le rinunce a crediti, da parte di persone fisiche che detengono i diritti di partecipazione nella sostanza privata, costituiscono infatti perdite di capitale private non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito (cfr. la Circolare n. 32 del 23.12.2010, Risanamento di società di capitali e di società cooperative, par. 4.1.1.2).
1.5.
Le considerazioni che precedono impongono di concludere che la decisione dell’Ufficio di tassazione di aggiungere al reddito della sostanza i canoni relativi al contratto di locazione concluso con __________ Società cooperativa è legittima e deve essere confermata.
2. 2.1.
L’autorità fiscale ha inoltre aggiunto, nel calcolo della sostanza imponibile, due crediti del ricorrente nei confronti della stessa società.
2.2.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla deci-sione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio econo-mico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
2.3.
La decisione su reclamo qui impugnata ha commisurato l’imposta sulla sostanza in zero franchi, sicché è evidente che il contribuente non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una pronuncia di questa Camera (cfr. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1440; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870; v. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_253/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.2).
2.4.
Del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6).
L’insorgente non è quindi leso nei suoi interessi personali dalle decisioni impugnate e non è pertanto legittimato a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).
2.5.
Ne consegue che, nella misura in cui contesta il calcolo dell’imposta sulla sostanza, il ricorso è irricevibile.
3. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui concerne l’imposta sul reddito
1.2. Il ricorso è irricevibile, nella misura in cui concerne l’imposta sulla sostanza.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: