Incarto n.
80.2016.110

Lugano

17 ottobre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini,  Ivano Ranzanici (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente),

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 9 maggio 2016 contro la decisione del 7 aprile 2016 in materia di IC 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________ (ZG), per il periodo fiscale 2014 era limitatamente imponibile nel Cantone Ticino, essendo proprietario, dal 26.9.2013, della PPP __________ fondo base __________ RFD __________.

                                         L’UT stabiliva con decisione 9.12.2015, per l’IC 2014 un reddito imponibile di fr. 23'200.- (determinante per l’aliquota di fr. 116'200.-), ed una sostanza imponibile di fr. 562'000.- (determinante per l’aliquota di fr. 13'948'000.-).

 

 

                                  B.   Con reclamo 6/7.1.2016 RI 1 si aggravava avverso la decisione di tassazione. In particolare il contribuente contestava il valore locativo dell’immobile, come anche il valore della quota di comproprietà per piani fissata in fr. 562'433.-. Nel gravame il reclamante chiedeva ulteriori spiegazioni in merito alle ragioni per le quali non erano state riconosciute tutte le spese di manutenzione da lui fatte valere. In particolare sosteneva che, dalla decisione non si poteva desumere quali spese non erano state tenute in considerazione. Su fr. 36'558.- richiesti in deduzione, l’UT aveva riconosciuto quali costi di manutenzione unicamente fr. 11'607.-. Il reclamante lamentava pertanto una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                        

 

                                  C.   Il 7.4.2016 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 18'300.- (determinante per l’aliquota fr. 114'600.-) e la sostanza a fr. 562'000.- (determinante per l’aliquota fr. 13'982'000.-), con la seguente motivazione:

 

                                         “(...)c) Le spese effettive che sono state negate in sede d’esame della dichiarazione fiscale sono le seguenti:

                                         - __________ SA: le spese condominiali per frs. 1'604.90, indicate senza uno specifico dettaglio e i costi di giardinaggio per frs. 1'200,25;

                                         - __________, metalcostruzioni: fornitura e posa di un cancello, di un corrimano e sostituzione delle ringhiere dei balconi per frs. 5'150.-;

                                         - __________: lavori di livellamento del giardino per frs. 15'700.-;

                                         - __________: sostituzione impianto d’irrigazione e posa tappeto erboso per frs. 1'296.-.

                                         I costi di frs. 1'604.90 e frs. 1'200.25 pagati __________ SA non sono ammessi in deduzione poiché si tratta di spese condominiali che sono normalmente a carico dell’inquilino. In caso di propria occupazione dell’appartamento, essi sono pertanto da considerare spese non deducibili in base all’art. 33a) della Legge Tributaria (spese di mantenimento del contribuente). A giudizio dell’ufficio di tassazione, le spese sostenute nell’ambito dei lavori di ultimazione dell’appartamento ed eseguite immediatamente dopo il suo acquisto (lavori di metalcostruzione per frs. 5'150.-, sistemazione del giardino per frs. 15'700.- e impianto d’irrigazione con posa del tappeto erboso per frs. 1'296.-) non possono esser dedotte in quanto la costruzione non era abitabile e rappresentano una miglioria. Inoltre, va osservato che l’appartamento del contribuente è stato costruito nel 2013 e quindi per i primi anni di vita dello stesso non dovrebbero esserci particolari costi di manutenzione veri e propri. Le opere, fatte eseguire dal proprietario, sono state realizzate secondo i suoi desideri e quindi non possono essere considerate spese effettive. Il reclamo viene parzialmente ammesso. Inoltre, in sede di reclamo sono stati fatti dei correttivi in alcuni punti che sono stati indicati con le motivazioni. Queste modifiche si sono rese necessarie, in seguito alla decisione di tassazione 2014, emessa dalle autorità fiscali del Cantone di domicilio del contribuente (Canton __________). Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale, fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti. (...)”                   

                                  D.   Con tempestivo ricorso 9/10.5.2016 RI 1 impugna la decisione su reclamo.

                                         Il contribuente lamenta che la decisione fiscale __________ si sia basata su dati della decisione del Canton __________, la quale non era ancora cresciuta in giudicato.

                                         Il ricorrente censura il calcolo operato dall’UT relativo alla deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, in particolare la ripartizione intercantonale tra i Cantoni Ticino e __________ della somma di fr. 24'480.- versata a tale titolo. Diversamente dal cantone di domicilio, che ha ammesso la deduzione in misura proporzionale ai redditi attribuiti ai cantoni, cioè nella misura di fr. 21'094.-, il Canton Ticino ne avrebbe negato ogni deduzione.

                                         L’UT avrebbe inoltre a torto ritenuto come talune spese sostenute dal contribuente – quali ad esempio quelle per la sistemazione del giardino e quelle per la sostituzione delle ringhiere – non potessero essere considerate spese di manutenzione deducibili. Nel ricorso l’insorgente censura anche la mancata deduzione delle spese condominiali.

                                         Da uno scritto 4.6.2016 versato agli atti emergerebbe come il giardino della proprietà per piani era stato lasciato in uno stato di grave degrado, ciò che avrebbe provocato reazioni allergiche al ricorrente. Le spese relative al giardino sono quindi da considerarsi di manutenzione, ritenuto come i lavori erano necessari visto lo stato di salute del ricorrente. RI 1 ritiene che, dalla corretta manutenzione del giardino dipendeva la possibilità di utilizzare la propria abitazione di vacanza (allega agli atti un certificato medico).

                                         In merito alle ringhiere, l’insorgente è dell’opinione che la loro sostituzione dovesse essere considerata spesa di manutenzione.

                                         Da ultimo, per quanto riguarda le spese condominiali fiscalmente deducibili, il ricorrente produce il conteggio dettagliato allestito dall’amministrazione del condominio (__________) e relativo all’anno 2014. Il ricorrente indica le posizioni che a suo modo di vedere devono essere dedotte per un totale di fr. 12'068.90 di cui 116/1000 a suo carico, per la somma di fr. 1'400.-.

 

 

                                  E.   Con osservazioni 17.5.2016 al gravame l’UT, oltre a ritenere come in casu non ci fosse necessità di attendere la crescita in giudicato di una decisione di tassazione di un altro Cantone (__________) per determinare gli elementi imponibili, concorda con il ricorrente per quanto attiene alla deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD ritenendo come l’impostazione data dal Canton __________ sia corretta. In merito alle spese di manutenzione richieste in deduzione l’UT fa riferimento a quanto ritenuto dai precedenti legali del contribuente, secondo cui l’immobile era abitabile unicamente a far tempo dal 1.4.2014. Secondo l’autorità, le fatture del 16.12.2013 della __________ di fr. 15'720.95 (liquidazione finale per opere da capomastro), quella del 19.2.2014 della __________ di fr. 1'296.- (impianto di irrigazione e posa del tappeto erboso), quella del 21.1.2014 della ditta __________ di fr. 5'150.- (fornitura e posa del cancello e del corrimano) non sarebbero deducibili in quanto effettuate per la sistemazione definitiva dell’appartamento.

                                         Per quanto riguardava le spese condominiali pari a fr. 1'400.- l’UT ne proponeva l’accoglimento.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         L’assoggettamento nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 3 LT).

                                         Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica, fra l’altro, se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

 

                                         1.2.

                                         Contrariamente all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato (art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone (art. 5 cpv. 2 LT).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 LT, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

 

 

 

 

 

 

                                   2.   Deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD

 

                                         2.1.

                                         Nel caso di specie RI 1 censura il riparto intercantonale delle deduzioni dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

 

                                         2.2.

                                         Nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 LT).

                                         Il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. p. es. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti).

                                         In particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile.

                                         I contributi alle assicurazioni sociali (AVS/AI/AD/LAINF/LIPG) rientrano, dal punto di vista sistematico, nelle deduzioni generali (cfr. gli articoli 9 cpv. 2 lett. b LAID e 33 cpv. 1 lett. d e f LIFD). Se si tratta di una persona che esercita un’attività lucrativa dipendente, i contributi in questione sono legati a questa attività, con la conseguenza che, analogamente alle spese per il conseguimento del reddito, devono essere attribuiti al cantone che impone il reddito del lavoro, cioè di solito il cantone del domicilio fiscale principale. Se si tratta invece di una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente, bisogna distinguere: i contributi versati come datore di lavoro per i suoi dipendenti sono spese per il conseguimento del reddito, mentre i contributi AVS/AI/IPG personali costituiscono deduzioni generali. Tuttavia, trattandosi comunque di contributi causalmente legati al reddito dell’attività lucrativa e calcolati sulla base di quest’ultimo, vengono ripartiti come i costi commerciali (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, n. 664, p. 211).

                                         I contributi delle persone senza attività lucrativa, per contro, non sono legati ad un reddito determinato e devono pertanto essere ripartiti come le deduzioni generali, cioè in funzione del reddito netto di tutti i cantoni che partecipano alla ripartizione intercantonale (de Vries Reilingh, op. cit., n. 666, p. 212; Betschart, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, n. 12, p. 208).

 

 

                                         2.3.

                                         Dagli atti si ha che RI 1 (19.6.1954) per il periodo fiscale 2014 non ha esercitato alcuna attività lucrativa e ha versato fr. 24'480.- a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD. Egli ha conseguito redditi sia nel Cantone Ticino sia nel Canton __________.

                                         In sede di osservazioni al ricorso, l’UT ha riconosciuto che la ripartizione, così come operata da parte dell’autorità fiscale del Canton __________ fosse corretta.

                                         Visti i principi sopra enunciati, ritenuto come nel caso di specie si debba operare una ripartizione fra i diversi domicili fiscali in base alle quote di reddito e vista la presa di posizione dell’UT, questa Camera accoglie il ricorso presentato dal ricorrente, nel senso di una ripartizione della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD in proporzione ai redditi imponibili nei cantoni che partecipano alla ripartizione intercantonale.

 

 

                                   3.   Deduzione sui proventi della sostanza

 

                                         3.1.

                                         Nella dichiarazione d’imposta, il ricorrente ha fatto valere le seguenti spese di manutenzione per l’appartamento di __________:

 

                                         Lift + portineria                                                         fr.  1'605.–

                                         Giardino e assicurazioni                                        fr.  1'200.–

                                         Assicurazione stabile                                             fr.  3'740.–

                                         Modifiche impianto elettrico                                   fr.  1'600.–

                                         Persiane in metallo                                                 fr.  3'219.–

                                         Posa cancello e corrimano                                    fr.  5'150.–

                                         Modifiche giardino                                                  fr. 15'700.–

                                         Impianto di irrigazione                                            fr.  1'296.–

                                         Rifacimento scarpata                                              fr. 12'748.–

                                         Totale                                                                         fr. 36'558.–

 

                                         L’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione l’importo di fr. 11'607.–, comprensivo dei premi assicurativi e delle spese per le modifiche dell’impianto elettrico, la posa delle persiane e il rifacimento della scarpata.

                                         RI 1 contesta la mancata deduzione delle rimanenti spese relative all’immobile, che ritiene siano di manutenzione e come tali deducibili. Per quanto concerne le prime due, che rientrano fra le spese condominiali, ne chiede la deduzione limitata a fr. 1'400.–.

 

 

 

                                         3.2.

                                         Secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

 

                                         3.3.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

                                         La deduzione complessiva ammonta:

                                         Ø   al 10% del reddito lordo (pigioni o valore locativo), se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                         Ø   al 20% del reddito lordo (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1.1.2014).

 

                                         3.4.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione non ha ammesso alcune spese richieste dal contribuente, relative alla manutenzione dell’immobile (in particolare della sua PPP).

                                         Si tratta in particolare:

·          della fattura del 16.12.2013 della __________ di fr. 15'720.95; (liquidazione finale per opere da capomastro);

·          della fattura del 19.2.2014 della __________ di fr. 1'296.- (impianto di irrigazione e posa del tappeto erboso);

·          della fattura del 21.1.2014 della ditta __________ di fr. 5'150.- (fornitura e posa del cancello e del corrimano).

 

                                         3.5.

                                         3.5.1.

                                         La fattura della __________ [per un importo di fr. 15'720.95] è datata 16.12.2013. La stessa riguarda la liquidazione finale “per le opere da capomastro inerenti la formazione di un sottofondo con ghiaione e posa bordure di granito. Incluso demolizione parziale della scale interna e scanalature”.

 

                                         3.5.2.

                                         Tra le deduzioni cosiddette organiche [così definite in considerazione del fatto che i redditi ad esse associati non avrebbero potuto essere realizzati senza le relative spese] si trovano parimenti le deduzioni legate al rendimento della sostanza mobiliare o immobiliare (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand – Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 25 LIFD n. 5 ss.).

                                         I redditi e le spese sostenute per il loro conseguimento devono essere in relazione al medesimo periodo fiscale. Deve quindi sussistere una connessione temporale tra il reddito e le spese per la realizzazione dello stesso. Una presa in considerazione dei costi non può entrare in linea di conto, quando i redditi vengono conseguiti durante un periodo fiscale successivo.

                                         ll principio della periodicità deve essere quindi essere tenuto in considerazione anche per quanto riguarda le spese (Locher, Kommentar zum DBG, Basilea 2001, art. 25 LIFD n. 22; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DGB, 2a ed., Zurigo 2009, art. 25 LIFD n. 8).

 

                                         3.5.3.

                                         Per quanto concerne in particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 68 ad art. 32 LIFD, p. 495 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:

 

·          le spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;

·          le spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;

·          infine, le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT.

                                         Anche secondo l’allegato alla circolare n. __________ dell’aprile 2011 della Divisione delle contribuzioni sulla deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata (ed in particolare il punto 21 Circolare afferente al giardino) si considerano spese di miglioria tutte quelle relative all’impianto del giardino.

 

                                         3.5.4.

                                         L’UT non ha riconosciuto, a ragione, tale spesa. In effetti già solo per il fatto che sia riferita ad un periodo fiscale precedente e che l’immobile sia stato considerato abitabile dal 1.4.2014 (quindi con valore locativo ridotto proporzionalmente per il periodo fiscale in disamina) tale spesa non deve essere riconosciuta.

                                         Le spese relative alla fattura emessa dalla __________ SA non sono da riconoscere tuttavia anche perché non possono essere qualificate costi di manutenzione. In effetti la fattura è pertinente ad opere che esulano chiaramente dalla nozione di manutenzione del giardino della PPP.

                                         Essendo i lavori stati svolti nel 2013, quando la costruzione della proprietà per piani non era ancora ultimata, appare nel caso di specie evidente come si tratti di opere di costruzione [paragonabili ad opere di miglioria e non di manutenzione] che non possono essere dedotte.

 

                                         3.6.

                                         Medesimo discorso vale anche per la fattura emessa il 19.2.2014 dalla __________ di fr. 1'296.- relativa a “Impianto d’irrigazione e posa tappeto erboso” / “Sistemazione del terreno esistente +/- 5 cm, fornitura e posa 7m2 di tappeto verde in rotoli”. Anche queste spese sono relative all’impianto del giardino e come tali non possono essere dedotte (si rimanda anche per tale deduzione alla sopra citata Circolare, ed in particolare al punto 21).

 

                                         3.7.

                                         Per quanto riguarda invece la fattura emessa dalla ditta __________, del 27.1.2014, di fr. 5'150.- emerge come la stessa sia relativa alla posa ed alla fornitura di un cancello e di un corrimano.

                                         Si tratta a tutti gli effetti della posa di un cancello nuovo e come tale non può essere annoverato tra le spese di manutenzione (si veda in particolare il punto 10 dell’allegato alla citata circolare). Analogo ragionamento vale anche per il corrimano: trattasi di un accessorio nuovo e come tale non può essere riconosciuto come spesa di manutenzione.

 

 

 

                                         3.8.

                                         In relazione alle spese di manutenzione fatte valere dal ricorrente (fatture __________, __________ e __________), la decisione dell’UT merita piena tutela.

                                         L’esame degli interventi litigiosi solleva semmai degli interrogativi in merito alla deducibilità delle spese ammesse in deduzione dall’Ufficio di tassazione. Il contribuente ha pagato premi per l’assicurazione della casa per ben fr. 3'740.75, ma l’assicurazione dello stabile figura anche fra le spese condominiali. Un approfondimento a tale riguardo si impone, esaminando anche le polizze d’assicurazione. Meritano di essere esaminate con più attenzione anche le fatture __________ SA, per modifiche dell’impianto elettrico, __________ SA, per la posa di persiane in metallo, e __________, per il rifacimento della scarpata lato est. Non solo non è comprovata la natura di costi di manutenzione dei relativi esborsi, tenuto conto del fatto che si tratta di un immobile di nuova costruzione, ma il ricorrente non risulta aver prodotto i giustificativi per provare l’avvenuto pagamento degli stessi. Un accertamento a tale riguardo si impone, alla luce del fatto che le fatture __________ SA e __________ SA sono vistate dal venditore dell’appartamento (__________).

                                         Su questo aspetto si giustifica pertanto il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione.

 

 

                                   4.   4.1.

Da ultimo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di alcune spese condominiali per un totale di fr. 1'400.-. In sede di ricorso egli presenta un conteggio allestito dall’amministrazione condominiale.

L’UT, nelle osservazioni al gravame ha proposto di accogliere l’impugnativa su tale punto.

 

                                         4.2.

                                         Le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

 

                                         4.3.

                                         Anche la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del gennaio 2011 distingue, nell’ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione  (cfr. Circolare n. 7/2011, cifra 5.4).

                                         In linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.3).

 

                                         4.4.

                                         Nel caso in disamina RI 1 ha chiesto in deduzione la quota parte da lui pagata per le seguenti spese condominiali:

 

·           ord. Unterhalt Liegenschaft” [fr. 139.85]; “Unterhalt Garten” [fr. 5'143.45]; “Unterhalt Garage” [fr. 1'686.95]; “Reparaturen und Unterhalt Heizung” [fr. 212.76]; “Gebäudeversicherung” [fr. 5'053.95]; “Versicherungsabwicklungen” [fr. - 1'299.-]; “Div. Spesen der Gemeinschaft” [fr. 501.85]; “Spesen Gemeinschaft Fitnessraum” [fr. 626.10].

 

Risulta difficile, dalla sola lettura della distinta delle spese condominiali, comprendere se esse siano spese di manutenzione deducibili o meno.

Sarebbe necessario disporre, per le singole posizioni chieste in deduzione, se non copia delle fatture emesse dagli artigiani e/o ditte intervenute, perlomeno un dettaglio delle singole spese che rientrano in ognuna delle voci di spesa previste dal conteggio dell’amministrazione, per poter comprendere la natura dei lavori e verificare la deducibilità delle stesse.

Motivo per cui, anche su questo punto, la decisione è annullata e gli atti sono rinviati all’UT affinché proceda nel senso indicato.

 

 

                                   5.   Il ricorso è accolto per quanto attiene alla deduzione dei contributi contributi AVS/AI/IPG/AD fra i cantoni che partecipano alla ripartizione intercantonale.

                                         Il ricorso è respinto in merito alla deduzione delle spese di manutenzione relative alle fatture delle ditte __________, __________ e __________.

Infine la decisione dell’UT è annullata in merito alla deduzione delle altre spese, considerate di manutenzione, e delle spese condominiali [di fr. 1'400.-] e gli atti sono rinviati per una nuova delibera in merito.

                                         Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente in misura parziale. Non gli sono riconosciute ripetibili.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto:

                                         1.1.  è accolto per quanto attiene alla deduzione dei contributi contributi AVS/AI/IPG/AD nel senso di una ripartizione fra i cantoni in misura proporzionale ai rispettivi redditi;

                                         1.2.  è respinto in merito alle spese di manutenzione relative alle fatture delle ditte __________, __________ e __________;

                                         1.3.  la decisione su reclamo dell’UT in materia di IC 2014 è annullata limitatamente alla deduzione delle spese di manutenzione riconosciute dall’Ufficio di tassazione e delle spese condominiali. Gli atti sono rinviati all’UT affinché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    700.–

                                         sono a carico del ricorrente in ragione di ½ (fr. 350.–).

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

- (per sé e per RI 1);

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

 

Il presidente:                                                         La segretaria: