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Incarti n. 80.2016.114 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 20 maggio 2016 contro la decisione del 20 aprile 2016 in materia di IC e IFD 2014. |
Fatti
A. RI 1 (__________), vedova, è degente presso la Casa di riposo __________, __________, con un alloggio privato a sua disposizione ubicato in Via __________ a __________ (cfr. modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014; cfr. anche il sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino).
Nella dichiarazione fiscale 2014, la contribuente – per quanto qui interessa – ha chiesto in deduzione spese per disabilità, segnatamente "spese per aiuti domiciliari" per un ammontare di fr. 57'840.-- e "spese di cura per degenti in casa per anziani (persone sole con alloggio privato a loro disposizione)" pari a fr. 26'604.-- (cfr. modulo 6.1 dell’incarto fiscale 2014).
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 24 febbraio 2016, l’RS 1 ha negato la postulata deduzione per "spese per aiuti domiciliari" di complessivi fr. 57'840.--, con la seguente motivazione:
La contribuente è ricoverata in casa per anziani. Non si ritiene che lo stipendio di una badante privata all’interno di questa struttura possa essere consona alla nozione di spesa di disabilità. Stipendio della badante non ammesso in deduzione.
C. La contribuente, per il tramite del suo allora rappresentante __________, ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 24 marzo 2016, nel quale ha precisato che RI 1 soffrirebbe di una "patologia psichiatrica (forti ansie), con esigenza di presenza costante di una persona che le dia supporto regolare tutti i giorni della settimana". Ha inoltre asserito che in mancanza di tale supporto quest’ultima "avrebbe degli scompensi psichiatrici non gestibili" da necessitare un ricovero in clinica psichiatrica. A suo dire, il personale presso la casa di riposo non sarebbe in grado di fornirle le cure necessarie. A sostegno della sua tesi ha prodotto copia un certificato medico rilasciato il 21 marzo 2016 dal dr. med. __________, medico FMH specializzata in psichiatria e psicoterapia S.T.C.C, a favore di RI 1, da cui risulta quanto segue:
Si certifica per la paziente a margine che le esigenze date dalla patologia psichiatrica rendono necessaria la presenza di una badante quotidiana in aggiunta alla Casa Anziani.
D. L’autorità di tassazione, con decisione dopo reclamo del 20 aprile 2016, ha respinto il gravame, così motivata:
Come indicato al rappresentante __________ nel colloquio dell’8 aprile 2016, il giudizio dell’ufficio di tassazione è che non si giustifichi la deduzione supplementare delle spese per una badante in aggiunta alle spese già ammesse per la degenza annua presso una casa per anziani medicalizzata. Il giudizio è che simili spese appartengano primariamente al tenore sociale della contribuente e che perciò costituiscano spese di mantenimento non deducibili. In simili condizioni il reclamo è da respingere.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. RA 1, postula – in accoglimento del gravame – che le decisioni di tassazione dopo reclamo del 20 aprile 2016 (IC e IFD 2014) "sono modificate nel senso che è concessa alla voce 20.2 “Spese per disabilità” una deduzione complessiva di CHF 84'444.–". Evidenzia in particolare che l’insorgente sarebbe dapprima stata degente, per un lungo periodo, presso cliniche psichiatriche (Clinica __________ e Clinica __________) e poi sarebbe stata trasferita, agli inizi del mese di ottobre 2012, presso la Casa di Riposo __________, ove soggiorna tuttora. Adduce che la patologia da cui è affetta RI 1 "contraddistinta da forti ansie poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata solo a condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc continuamente al suo fianco. Una simile presenza personalizzata non può essere offerta dalla Casa anziani che con i suoi limiti mezzi deve occuparsi degli altri numerosi ospiti ciascuno con le sue patologie, dedicando ad ognuno un tempo limitato". Per questo motivo la ricorrente, sin da subito, "è stata affiancata da una badante con le relative spese a carico suo. L’alternativa sarebbe stata quella del ricovero in una clinica psichiatrica per un tempo molto lungo e non ben definibile con spese ancora più elevate a suo carico e da lei non sopportabili". Evidenzia inoltre che "la presenza di una badante è motivata esclusivamente da esigenze di natura squisitamente medica e non da scelte di tenore sociale, …". Richiama infine la circolare 9/2005 della Divisione delle contribuzioni “Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità”".
F. Nelle proprie osservazioni del 25 maggio 2016, l’RS 1 ritiene che "una badante non può offrire cure specialistiche e intensive per risolvere i problemi d’ansia della contribuente. Si reputa che la badante possa offrire solo un sostegno e un supporto di accompagnamento durante la giornata, che in qualche maniera può essere anche utile per attenuare la solitudine che una persona fragile può trovarsi a soffrire in una casa anziani. Le mansioni di una badante non possono sostituire le cure infermieristiche che la casa anziani medicalizzata offre alle persone degenti. Il giudizio è che la badante dà un supporto personalizzato e non condiviso con altri degenti e può essere di sicuro giovamento per la contribuente. Lo stesso varrebbe però per tutti i degenti di una casa anziani". Ribadisce che la presenza di una badante sarebbe "una spesa di lusso che la contribuente può permettersi siccome persona agiata". Rileva che cliniche specializzate offrono delle cure "per risolvere i problemi psichici di ansia della contribuente". Dette spese sarebbero qualificabili come spese di malattia, e non di disabilità, e in quanto tali possono essere rimborsate dalle Casse malati in base alla LAMal e alla LCA.
G. Con scritto del 27 marzo 2017, questa Corte ha comunicato all’avv. RA 1 di necessitare ulteriori informazioni/ulteriore documentazione per potersi esprimere sulla postulata deduzione dell’importo complessivo di fr. 84'444.-- a titolo di spese di disabilità. Con risposta del 27 aprile 2017, il rappresentante della ricorrente ha in particolare prodotto uno scritto del 24 aprile 2017 dell’avv. __________, direttrice della Casa di riposo __________, e un certificato medico rilasciato il 26 aprile 2017 dal dr. med. __________, di cui si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID (in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia e infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna franchigia (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 160 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 144).
L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale).
Il presupposto soggettivo (persona disabile) risulta direttamente dall’art. 2 cpv. 1 LDis (decisione TF n. 2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.). Secondo tale disposizione è considerata disabile la persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che la rende difficile o le impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento e di esercitare un’attività lucrativa. Una disabilità è considerata persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle attività ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno.
Sono considerate in ogni caso persone disabili:
· le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
· le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM);
· le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;
· le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a beneficio di servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai sessanta minuti al giorno [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 6 e 7; Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 12 e 13].
Le persone che non rientrano in nessuna di queste categorie, possono essere comunque considerate disabili se la loro disabilità risulta adeguatamente certificata ed accertata da un’attestazione medica [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 7; Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 13].
Per quanto concerne, per contro, gli elementi oggettivi (spese per disabilità), la legge non contiene una descrizione più dettagliata. A questo scopo l’AFC ha emanato un’ordinanza amministrativa. La Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005 alla cifra 4.2. prevede quanto segue:
Si considerano spese per disabilità le spese che insorgono (relazione causale) come conseguenza di una disabilità ai sensi del numero 4.1. e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Rientrano nelle spese di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento, l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti. Le spese che superano l’ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di gradimento personale o che sono particolarmente onerose (spese di lusso, come l’acquisto di una sedia a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina) non possono essere dedotte (decisione TF n. 2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.).
Ai fini della deduzione fiscale devono dunque essere realizzati cumulativamente i seguenti presupposti:
· la persona, per la quale viene fatta valere la deduzione, deve essere disabile;
· le spese fatte valere in deduzione devono essere una conseguenza diretta della disabilità (causalità adeguata);
· le spese non costituiscono né spese di mantenimento ordinario né costi di lusso;
· le spese devono essere (di regola) state sostenute nel periodo fiscale in cui si chiede la deduzione;
· le spese devono essere state sopportate dallo stesso contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 162 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 146).
L’ammontare della deduzione ammessa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD non dipende dal reddito e dal patrimonio della persona interessata (decisione TF n. 2C_479/2016 e 2C_480/2016 del 12 gennaio 2017, consid. 3.7. e riferimenti).
1.2.
Quali spese per soggiorni in istituti e soggiorni per collocamento temporaneo sono deducibili le spese, le tasse e gli emolumenti per il soggiorno in un istituto per disabili o in una casa per anziani e di cura. Lo stesso dicasi delle spese di soggiorno per collocamento temporaneo in simili istituti o in case per anziani per disabili. Tali spese vanno però diminuite dell’importo che avrebbe dovuto essere destinato al mantenimento ordinario nell’economia domestica. Le spese di mantenimento ordinario sono calcolate secondo le direttive concernenti il calcolo del minimo vitale ai sensi dell’art. 93 LEF oppure secondo le corrispondenti direttive cantonali. Se il soggiorno non è dovuto a disabilità, le spese di soggiorno in una casa per anziani non possono invece essere dedotte [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5 e 8; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 32u ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 156, 168 e 171 ad art. 33 LIFD]. In effetti, le spese di soggiorno delle persone che risiedono presso le case per anziani, senza indicazione medica, con un onere giornaliero di cura e di assistenza inferiore a sessanta minuti, costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili. Le spese di cura fatturate separatamente sono nondimeno deducibili come spese di malattia [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5].
1.3.
Per il Canton Ticino, secondo la circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni (p. 11 e 19), i disabili i quali soggiornano in istituti come pure gli ospiti di case per anziani, il cui stato di salute richiede un trattamento di tipo ospedaliero, possono dedurre la quota di retta giornaliera pagata all’istituto o alla casa per anziani che supera le spese di mantenimento a casa propria secondo le direttive concernenti il minimo vitale a norma dell’art. 93 LEF. La quota di retta non deducibile fiscalmente comprende, oltre alla spesa per il sostentamento, anche quelle per l’alloggio (quando quest’ultimo non è più a disposizione dell’ospite ricoverato). Per gli anziani la deduzione è ammessa unicamente nei riguardi degli ospiti che richiedono cure superiori a sessanta minuti al giorno; trattasi, normalmente, dei casi che beneficiano anche di un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI. Per il calcolo della quota di retta deducibile si fa sempre astrazione dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, che va normalmente a favore della casa per anziani. Se il soggiorno non è dovuto alla disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa per anziani: considerato come si parte dal presupposto che i residenti in case per anziani che necessitano un onere giornaliero inferiore a sessanta minuti vi risiedono senza prescrizione medica, le loro spese di soggiorno in tali istituti costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili (soltanto le spese di cura fatturate separatamente sono deducibili come spese di malattia).
È in particolare deducibile la parte di retta che eccede, per i contribuenti persone sole, fr. 22'800.-- all’anno (pari a fr. 1'900.-- al mese) se non hanno più alloggio privato oppure se questo è dato in locazione a terzi; fr. 13’200.-- all’anno (pari a fr. 1'100.-- al mese) se, queste, mantengono a propria disposizione anche l’alloggio privato (Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 19; cfr. modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014).
2. Tornando al caso in esame, occorre dunque stabilire se, nel periodo fiscale litigioso, a titolo di spese di disabilità, può essere ammessa, oltre alla deduzione di fr. 26'604.-- per spese di cura per degenti in casa per anziani [persone sole con alloggio privato a disposizione (cfr. modulo 6.1 della dichiarazione d’imposta 2014)], riconosciuta dall’RS 1, anche l’importo di fr. 57'840.-- per "spese per aiuti domiciliari", poiché l’insorgente necessiterebbe, per motivi medici, la presenza di una badante presso la casa per anziani ove risiede.
2.1.
L’avv. RA 1 afferma in questa sede che se "a prima vista può sembrare singolare che una persona ospite di una casa anziani faccia capo pure a una badante ad un esame più approfondito si deve riconoscere che si tratta di un bisogno medico connesso con la patologia di natura psichiatrica che la affligge". Sostiene, come detto, che RI 1 avrebbe "avuto una lunga degenza in cliniche psichiatriche (dapprima Clinica __________ a __________ e in seguito Clinica __________ a __________) prima di essere trasferita a inizio ottobre 2012 alla Casa di riposo __________ __________ dove soggiorna tutt’oggi. La sua patologia contraddistinta da forti ansie poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata solo a condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc continuamente al suo fianco. Una simile presenza personalizzata non può essere offerta dalla Casa anziani che con i suoi limitati mezzi deve occuparsi degli altri numerosi ospiti ciascuno con le sue patologie, dedicando ad ognuno un tempo limitato. Pertanto, sin dal suo primo giorno di residenza alla Casa anziani __________ __________ la contribuente è stata affiancata da una badante con relative spese a carico suo. L’alternativa sarebbe stata quella del ricovero in clinica psichiatrica per un tempo molto lungo e non ben definibile con spese ancora più elevate a suo carico e da lei non sopportabili". Tale scelta sarebbe "motivata esclusivamente da esigenze di natura squisitamente medica e non da scelte di tenore sociale, come indica a torto l’Ufficio circondariale di tassazione".
Dagli atti dell’incarto fiscale 2014 risulta unicamente che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, l’insorgente ha assunto alle sue dipendenze due badanti (__________e __________). Di conseguenza, con scritto del 27 marzo 2017, questa Camera ha chiesto delucidazioni in merito all’avv. RA 1, segnatamente:
uno scritto rilasciato dal responsabile/direttore della Casa anziani __________ __________, __________, in cui viene spiegato brevemente quali cure offre, in generale, la citata struttura, ove è degente RI 1, al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS (di grado medio?). Occorre inoltre sapere dal responsabile/direttore, per quali motivi il personale a disposizione della predetta casa, nel periodo fiscale litigioso, non aveva potuto (sufficientemente) occuparsi di RI 1, in quanto affetta da una (non meglio precisata) “patologia psichiatrica” che rende “necessaria la presenza di una badante quotidiana in aggiunta alla Casa Anziani” (doc. 2, copia certificato medico del 21 marzo 2016 annesso al ricorso del 20 maggio 2016), patologia asseritamente “contraddistinta da forti ansie” (ricorso del 20 maggio 2016, p. 3). Ci si chiede infine se una dipendente della Casa anziani non avrebbe potuto sostituire la badante (in caso affermativo, indicare l’ammontare di eventuali costi aggiuntivi).
La Casa per anziani ha al riguardo risposto quanto segue:
(…) Siamo una fondazione di diritto privato che adempie dal __________ gli scopi prefissi operando quale Casa Anziani. Deteniamo una autorizzazione ad esercitare dall’ufficio del medico cantonale per __________ posti letto. Le prestazioni da noi erogate sono quelle previste dal catalogo dei servizi e delle prestazioni edizione 2005 allegato, parte vincolante del contratto di prestazione che ci lega al Cantone Ticino dal 2011 (a disposizione qualora fosse necessario).
Senza alcuna competenza medica, ma con esperienza di direzione pluriennale nel settore possiamo affermare che la presenza quotidiana della badante accanto alla Signora RI 1 è sicuramente un elemento stabilizzatore del suo umore e lenitivo delle sofferenze che tanto l’affliggono. Non vi è struttura per anziani nel Cantone Ticino che possa offrire delle prestazioni personalizzate necessarie alla residente in esame (…) (cfr. doc. 1 annesso allo scritto del 27 aprile 2017 dell’avv. RA 1). Sempre con scritto del 27 marzo 2017, questa Corte ha inoltre chiesto al rappresentante dell’insorgente le seguenti informazioni:
In sede di ricorso lei afferma in particolare che RI 1 “sin dal suo primo giorno in residenza alla Casa anziani __________ __________ …è stata affiancata da una badante con relative spese a suo carico” (ricorso del 20 maggio 2016, p. 3). Dagli atti emerge unicamente che la stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, ha assunto due badanti (__________e __________). Occorre dunque sapere, nel dettaglio, quali mansioni quotidiane (sull’arco delle ventiquattro ore) gli stessi hanno svolto in quel periodo, come badante, a favore di RI 1 presso la Casa anziani __________ __________, e quali cure particolari sono state da loro prestate in relazione alla (non meglio precisata) “patologia psichiatrica”, in sostituzione del personale della citata casa. In merito a ciò, l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico allestito il 26 aprile 2017 dal dr. med. __________, medico FMH psichiatria e psicoterapia S.I.T.C.C., che esercita la sua attività presso il __________ di __________, e che ha attestato quanto segue:
Si certifica che la paziente a margine, in mia cura, soffre di una sindrome depressiva cronicizzata con riacutizzazioni periodiche e di un disturbo di comportamento alimentare del tipo anoressia/bulimia nervosa. Per motivi di ordine medico e psicologico, ha avuto bisogno nell’anno 2014, oltre alle cure della Casa anziani __________, della presenza di una badante, che ha garantito il rapporto 1:1 per una parte della giornata. La paziente necessita in particolare nei periodi di riacutizzazione di uno stretto monitoraggio e stimolazione delle capacità residue al fine di ridurre i comportamenti alimentari a rischio e arginare le situazioni di crisi. La presenza della badante ha notevolmente facilitato la gestione della patologia psichiatrica nella Casa Anziani ed ha consentito di evitare il peggioramento del quadro psicopatologico e ulteriori ricoveri in ambito psichiatrico stazionario (cfr. doc. 2 annesso allo scritto del 27 aprile 2017 dell’avv. RA 1).
2.2.
È pacifico e incontestato che RI 1 sia qualificabile come persona disabile, ritenuto come quest’ultima, nel periodo fiscale litigioso, era degente presso la Casa di __________ __________ di __________, ove ha indubbiamente avuto bisogno di cure superiori ai sessanta minuti al giorno (circostanza deducibile dallo scritto del 24 aprile 2017 dell’avv. __________ __________ e dal certificato medico del 26 aprile 2017 rilasciato dal dr. med. __________ __________ __________ di cui si è detto poc’anzi). Inoltre la stessa, durante l’anno 2014, ha beneficiato di un assegno per grande invalido (dell’ammontare di fr. 585.-- mensili, dunque verosimilmente di grado medio, cfr., al proposito, copia delle fatture della Casa di riposo __________ allegato al modulo 6.1. dell’incarto fiscale 2014).
2.3.
Le spese postulate in deduzione, ovverossia fr. 57'840.-- sostenute, a dire dell’insorgente, per "spese per aiuti domiciliari" riguardo ai due badanti (__________e __________) assunti alle sue dipendenze dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, sono state sopportate e saldate da quest’ultima personalmente nel periodo fiscale litigioso (circostanza che emerge dalle fatture allegate al modulo 6.1. della dichiarazione fiscale 2014).
2.4.
Le spese per disabili, come visto in precedenza, per essere fiscalmente deducibili, insorgono come conseguenza diretta di una disabilità (causalità adeguata) ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDis (decisione TF n. 2C_479/2016 e n. 2C_480/216 del 12 gennaio 2017, consid. 3.4.; decisione TF n. 2C_130/2012 e n. 2C_131/2012 del 9 maggio 2012, consid. 5.). Le spese utili ("zweckmässig"), ma non strettamente necessarie, non sono dunque deducibili (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 167 ad art. 33 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 31, n. 151).
Tali spese non possono inoltre costituire né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea 2017, n. 32q ad art. 33 LIFD e rif.). Le spese di mantenimento ordinario sono quelle spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali (le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento, l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti). Le spese che superano l’ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di gradimento personale o che sono particolarmente onerose (spese di lusso, come l’acquisto di una sedia a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina) non possono essere dedotte [decisione TF n. 2C_1187/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.1.; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, cifra 4.2.].
In casu, la presenza verosimilmente a turni, durante l’anno 2014, di __________ e __________, i due badanti che si sarebbero occupati personalmente di RI 1 presso la Casa di riposo __________, ha certamente giovato a quest’ultima (circostanza che risulta sia dallo scritto del 24 aprile 2017 della direttrice del citato istituto, sia dal certificato medico rilasciato il 26 aprile 2017 dal dr. med. __________ di cui si è detto sopra).
Ciononostante, a giudizio di questa Camera, le spese sostenute da RI 1 in relazione ai due badanti [che di regola assistono a domicilio un anziano o un malato (www.sapere.it)], sono spese utili, ma non strettamente necessarie e come tali non deducibili.
In primo luogo, non è d’uso avere a disposizione una badante che si occupi di un solo ospite presso una casa per anziani, essendo quest’ultima, tra l’altro, "una struttura residenziale medicalizzata per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza e sostegno in un ambiente protetto e comunitario" con "un servizio a carattere permanente o temporaneo destinato alle persone domiciliate nel Cantone d’età superiore ai 60 anni, per le quali non sia possibile o indicata l’assistenza e cura a domicilio", come lo è la Casa di riposo __________, attiva quale Casa per anziani su autorizzazione dell’Ufficio del medico cantonale e le cui prestazioni erogate sono sancite dal catalogo dei servizi e delle prestazioni (cfr. scritto del 24 aprile 2017 dell’avv. __________ e catalogo dei servizi e delle prestazioni, allegati allo scritto del 27 aprile 2017 dell’avv. RA 1). Ne discende che tali spese postulate in deduzione, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, superano l’ambito delle misure usuali e indispensabili.
In secondo luogo, non è stato precisato (nonostante esplicita richiesta da parte di questa Camera con scritto del 27 marzo 2017) quali mansioni quotidiane (sull’arco delle 24 ore) hanno svolto, nel periodo fiscale litigioso, i due dipendenti assunti da RI 1 con l’incarico di badanti (la cui formazione è peraltro ignota a questa Corte) e quali cure hanno concretamente prestato all’insorgente che soffrirebbe comunque "di una sindrome depressiva cronicizzata con riacutizzazioni periodiche e di un disturbo di comportamento alimentare del tipo anoressia/bulimia nervosa", in aggiunta al personale della Casa di riposo __________. Ciò posto, e visti in particolare il contenuto dello scritto del 24 aprile 2017 della Casa di riposo __________ ["Senza alcuna competenza medica, ma con esperienza di direzione pluriennale nel settore possiamo affermare che la presenza quotidiana della badante accanto alla Signora RI 1 è sicuramente un elemento stabilizzatore del suo umore e lenitivo delle sofferenze che tanto l’affliggono"] e il certificato medico del 26 aprile 2017 ["Per motivi di ordine medico e psicologico, ha avuto bisogno nell’anno 2014, oltre alle cure della Casa anziani __________ __________, della presenza di una badante, che ha garantito il rapporto 1:1 per una parte della giornata. La paziente necessita in particolare nei periodi di riacutizzazione di uno stretto monitoraggio e stimolazione delle capacità residue al fine di ridurre i comportamenti alimentari a rischio e arginare le situazioni di crisi. La presenza della badante ha notevolmente facilitato la gestione della patologia psichiatrica nella Casa Anziani ed ha consentito di evitare il peggioramento del quadro psicopatologico e ulteriori ricoveri in ambito psichiatrico stazionario"] e tenuto inoltre conto della ripartizione dell’onere della prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8), non appare comprovato che RI 1 abbia bisogno di cure ininterrotte da parte di una badante: di conseguenza tali spese, in aggiunta alle cure e alle prestazioni fornite dalla Casa di riposo __________, pur essendo utili all’insorgente, non possono essere considerate strettamente necessarie e non possono essere poste in deduzione, non essendo sorte come una conseguenza diretta della sua invalidità.
Il fatto che, secondo il dr. med. __________, RI 1 richiede, oltre alle cure che vengono proposte dalla Casa di riposo, anche la presenza di una badante, porterebbe a concludere invero che quest’ultima non risiede in una struttura idonea rispetto alle patologie di cui soffre. A comprova di ciò, il suo rappresentante ha ammesso che "la sua patologia … poteva essere gestita al di fuori di una clinica specializzata solo a condizione che ella potesse beneficiare di una persona ad hoc continuamente a suo fianco". Inoltre la direttrice della Casa di riposo __________ ha affermato che non vi sarebbe "struttura per anziani nel Cantone Ticino che possa offrire delle prestazioni personalizzate necessarie alla residente in esame".
L’argomentazione dell’avv. RA 1 secondo cui "L’alternativa sarebbe stata quella del ricovero in una clinica psichiatrica per un tempo molto lungo e non ben definibile con spese ancora più elevate a suo carico e da lei non sopportabili", in assenza di prove atte a corroborare la sua tesi e in considerazione anche della ripartizione dell’onere della prova, è e resta una mera affermazione di parte. Giova al proposito rilevare che l’RS 1 ha evidenziato che "cure per risolvere i problemi psichici di ansia della contribuente sono offerte da cliniche specialistiche. Le spese di soggiorno in cliniche psichiatriche sono spese di malattia – non di disabilità – e sono oggetto di rimborso da parte delle casse malati nell’ambito della LAMal e LCA". Una persona disabile può essere contestualmente (e transitoriamente) anche ammalata e beneficiare della deduzione sia per spese di malattia (con franchigia fiscale), sia per spese per disabilità (senza franchigia fiscale), perlomeno nei casi in cui la malattia non è causata dallo stato di disabilità (Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 3 e 4).
A titolo abbondanziale va rilevato che sono deducibili le "spese per aiuti domiciliari" rese indispensabili dalla disabilità. Occorre al riguardo presentare un certificato medico da cui risulta quali attività domestiche non possono più essere esercitate dal contribuente senza aiuto a seguito della disabilità [Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 8; Circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 15 e 16]. Considerato come RI 1 risiede in una casa per anziani, essa – nonostante abbia un alloggio privato a disposizione (di cui non è dato sapere se viene utilizzato) – non deve più occuparsi di attività domestiche, poiché tali mansioni vengono svolte dal personale della Casa di riposo.
3. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: