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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 maggio 2016 in materia di tassa militare. |
Fatti e diritto
- il 27 maggio 2016, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, con il seguente scritto:
Oggetto: decisione su reclamo tassa militare.
Mi sono già rivolto a voi in data 12 giugno 2014, in merito al reclamo sulla tassa militare dell'anno 2010 e successivi. Dopo la vostra decisione del 12 settembre 2014 (vedi allegato), sono stato contattato dal Sig. __________ (vedi allegato) con richiesta di un ulteriore documentazione.
Dopo aver fornito tale documentazione, non ho più avuto nessuna notizia se non l'intimazione di nuove decisioni di tassazione che ho provveduto a pagare. Ho provato a contattare il sig. __________ ma non ho mai ricevuto risposta, in allegato le mail scritte all'ufficio di tassazione ed al sig. __________ con rispettive conferme di recapito e di lettura. Ho provato anche a contattare l'ufficio telefonicamente, ma mi è sempre stata promessa una risposta tempestiva che non ho ricevuto ancora, l'ultima telefonata è stata fatta il 17 maggio 2016, sempre con promessa di un responso entro la mattinata (che ovviamente non ho ricevuto).
Pertanto chiedo che tutte le decisioni di tassazione passate e future siano annullate, mi siano restituiti tutti gli importi versati con gli interessi ed un risarcimento per il tempo da me perso ed i soldi spesi in questi anni, non tanto per le perdite materiali ma per la mancanza di rispetto verso la mia persona.
Qualora vi fossero obiezioni, prima di emettere una decisione chiedo di essere sentito.
- con lettera del 30 maggio 2016, la Camera di diritto tributario si è rivolta a RI 1, attribuendogli un termine di dieci giorni per trasmetterle copia della(e) decisione(i) impugnata(e) ed avvertendolo che altrimenti il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- per tutta risposta, il ricorrente ha inviato alla Camera, il 10 giugno 2016, copia di una lettera indirizzata lo stesso giorno all’Ufficio della tassa militare, nella quale afferma di attendere da due anni una “risposta in merito all’assoggettamento alla tassa militare”, chiedendo di essere “definitivamente esentato da tale tassa” e che gli vengano “restituiti tutti gli importi versati con gli interessi e le spese sostenute nel frattempo”;
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso contro le decisioni del Servizio della tassa militare (art. 7 del Regolamento cantonale per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del 25 giugno 2013; RL 1.5.3.1), è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- nella fattispecie, dal tenore dello scritto del 27 maggio 2016 non è possibile stabilire se con il ricorso RI 1 abbia impugnato una decisione del Servizio della tassa militare;
- infatti, il ricorrente si limita a lamentare il fatto che l’autorità di tassazione non abbia risposto a sue non meglio precisate richieste, chiedendo l’annullamento di “tutte le decisioni di tassazione passate e future” ed il rimborso di tutti gli importi versati;
- neanche gli allegati al ricorso consentono di stabilire quali siano le eventuali decisioni contestate: si tratta infatti di messaggi di posta elettronica, inviati ad un funzionario del Servizio della tassa militare, a loro volta estremamente generici e comunque non riferiti ad una concreta decisione, e di una sentenza del Tribunale militare d’appello;
- neppure nel termine attribuitogli dalla Camera di diritto tributario con lettera del 30 maggio 2016 il ricorrente ha fornito maggiori precisazioni in merito alle decisioni contestate, trasmettendo semplicemente copia di uno scritto indirizzato lo stesso giorno all’autorità di tassazione;
- il riferimento, contenuto nel ricorso, alla restituzione delle tasse pagate potrebbe far pensare ad una o più domande di revisione indirizzate dal contribuente alla Sezione della tassa militare, ma l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione a tale proposito;
- in considerazione del fatto che non è noto se il ricorrente aspetti l’adozione, da parte della Sezione della tassa militare, di decisioni di competenza di quest’ultima, non è neppure possibile esaminare il suo scritto come un ricorso per denegata o ritardata giustizia;
- in queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile;
- vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: