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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 17 dicembre 2015 contro la decisione del 18 novembre 2015 in materia di IC 2013. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino quale comproprietario, nel periodo fiscale litigioso, nella misura di 1/3, del fondo n. __________ RFD di __________ [cfr. estratto RFD di __________]. Trattasi di una casa unifamiliare, costruita nel 1945, da lui utilizzata come residenza secondaria (cfr. “Steuererklärung 2013 Kanton __________, p. 12).
Il contribuente, unitamente al modulo 1 della dichiarazione fiscale 2013, ha prodotto unicamente la “Steuererklärung 2013 Kanton __________” del 6 aprile 2014 (compilata elettronicamente). Per quanto concerne il summenzionato fondo, RI 1 ha indicato un valore di stima di fr. 242'791.–, un valore locativo di fr. 5'401.– e un importo pari a zero per il canone di locazione. A titolo di spese di manutenzione, ha postulato in deduzione l’importo effettivo di fr. 38'065.–, e meglio:
- “Reparatur der Frischwasserleitung” fr. 875.–;
- “Befundaufnahme Kanalisation” fr. 92.–;
- “Kanalisation erneuern” fr. 36'000.–;
- “WC Reparatur” fr. 478.–;
- “V(e)rmessung / Geometer” fr. 160.–;
- “Abo Unterhalt Heizung” fr. 149.–;
- “Gebäudeversicherung” fr. 311.–.
Il contribuente non ha però allegato alcuna documentazione attestante i costi da lui asseritamente sostenuti.
B. Notificando al contribuente la tassazione IC 2013, con decisione del 14 maggio 2014, l’RS 1, con riferimento al fondo di __________, ha riconosciuto un valore di stima di fr. 242'791.–, un valore locativo di fr. 5'401.– ed ha ammesso in deduzione spese di manutenzione limitatamente a fr. 1'351.–, importo corrispondente al forfait del 25% del valore locativo del fondo (ossia il 25% su fr. 5'401.–). A motivazione dei dati accertati, l’autorità fiscale ha esposto le seguenti considerazioni, che si riferiscono però al reddito imponibile complessivo (punto 25):
Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti.
L’autorità fiscale ha dunque omesso di precisare per quale motivo non ha riconosciuto le spese di manutenzione, così come postulate in deduzione dal contribuente, dell’ammontare di complessivi fr. 38'065.– (e non di fr. 1'351.–, come erroneamente indicato dalla predetta autorità nel calcolo dell’imponibile IC 2013 del 14 maggio 2014).
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 29 maggio 2014, lamentando dapprima che “le spese di amministrazione immobile non riflettono i valori da me dichiarati”. Ha poi sostenuto che l’autorità fiscale oltre ad aver omesso di indicare, nel dettaglio, quali spese ha riconosciuto e quali no, ha pure tralasciato di esporre le proprie motivazioni in merito, essendo “visibile solo un montante globale per due immobili”.
D. Con decisione su reclamo del 18 novembre 2015, l’autorità fiscale ha riconfermato le medesime cifre esposte nella decisione impugnata, con la seguente motivazione:
Considerato il reclamo presentato contro la decisione di tassazione imposta cantonale 2013 a motivo del non riconoscimento dei rivendicati costi effettivi d’immobili per la comproprietà part. __________ RFD di __________ constatato che per essi sono rivendicati i costi inerenti l’allacciamento dell’immobile alle canalizzazioni comunali e la ricostruzione di parte del muro perimetrale a confine, considerata la documentazione acquisita con reclamo presentato per il medesimo motivo da altro comproprietario per la quale si rileva che gli interventi edilizi per allacciamento a rete fognaria quanto nuovo impianto è da ritenersi opera di miglioria così come l’edificazione di nuovo muro perimetrale e pertanto non deducibili, considerati gli altri costi rivendicati per manutenzione e assicurazioni ammissibili non ammettendosi le spese di manutenzione per le pertinenze (giardino e piscina) non comprese nel valore locativo imposto, inferiori alla deduzione forfettaria ammissibile si procede all’evasione riconfermando quest’ultima.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, trasmesso per competenza dall’RS 1, RI 1 censura quanto segue:
1. Non avete comunicato su quale legge (numero della legge) prescrive la deduzione della spese di manute non sono ammissibili.
2. I rilevamento che gli interventi edilizi per allaciamento alla rete fogniaria rappresenta un rimpiazzamento della vecchia rete fogniaria non più utilizzabile.
3. Il nuovo muro serve anche a sostegno del vecchio muro, in quanto il vecchio muro era pericolante con rischio di danno alla casa del vicino con pericolo di danno a persone.
F. Nelle proprie osservazioni del 17 febbraio 2016, l’RS 1 propone la reiezione del gravame. Richiama l’art. 31 cpv. 2 prima frase LT, l’art. 32 cpv. 4 LT e l’art. 2 del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 e adduce che l’insorgente aveva postulato la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l’immobile ubicato a __________ di complessivi fr. 38'065.–, evincibile dalla “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, priva però di documentazione attestante tali costi, circostanza deducibile anche dalle motivazioni apportate nella decisione impugnata (“documentazione acquisita con reclamo presentato per il medesimo motivo da altro comproprietario”). Evidenzia inoltre che i reclami “di entrambi i comproprietari sono stati evasi il 18 novembre 2015 in modo analogo, ovverossia accordando la deduzione complessiva per le spese di gestione e manutenzione degli immobili, comunque maggiore rispetto alla deduzione per spese effettive che avrebbe potuto essere ammessa conformemente alle norme e alla giurisprudenza applicabili”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
Ø al 15% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø al 25% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, in vigore dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2013).
1.3.
Come noto, in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, vengono ammesse in deduzione unicamente le spese che, in caso di locazione, rimarrebbero a carico del proprietario e non potrebbero venire accollate all’inquilino, vale a dire quelle spese di manutenzione in senso tecnico e di assicurazione, non invece le spese di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2010, cifra 5.4). La ragione di questa distinzione è da ricercare nel fatto che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima; se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in locazione l’immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n. 80.2000.64 del 2 ottobre 2000 consid. 5.6.1.).
2. 2.1.
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione, come visto, ha ammesso in deduzione, a titolo di spese di manutenzione immobili per il fondo n. __________ RFD di __________ (di cui l’insorgente, nel periodo fiscale litigioso, era comproprietario nella misura di 1/3), l’importo forfettario di fr. 1'351.–, corrispondente al 25% delle spese forfettarie stabilite dall’autorità di tassazione in fr. 5'401.–, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (in vigore nel 2013). A suo dire, tale importo sarebbe superiore rispetto alle spese che verrebbero riconosciute.
2.2.
In primo luogo va evidenziato che il valore globale di stima del fondo n. __________ RFD di __________ – di cui, nel 2013, erano comproprietari nella misura di 1/3 l’insorgente, di 1/3 __________ e di 1/3 __________ – ammonta a fr. 728'374.– (cfr. il relativo estratto RFD). L’autorità di tassazione, sia nella sua decisione del 14 maggio 2014, sia nella sua successiva decisione del 18 novembre 2015 (qui impugnata), ha indicato quale valore di stima per l’immobile ticinese la somma di fr. 242'791.–, corrispondente a 1/3 del suo valore globale. Per quanto concerne il valore locativo (reddito immobiliare) del fondo in questione, il predetto ufficio ha attribuito al ricorrente un importo di fr. 5'401.–. Sennonché, non è dato sapere come sia stato calcolato questo importo, il cui ammontare, a prima vista, non appare corretto. Sembra anzitutto che sia stato preso in considerazione 1/4 del valore locativo complessivo dell’abitazione (stimato in fr. 21'602.–), anziché 1/3 in proporzione alla comproprietà del fondo. Appare inoltre che questo calcolo si fondi su di (una non meglio precisata) decisione su reclamo del 2010 (cfr., nel dettaglio, l’”Avviso” nell’incarto fiscale, in cui è stato in particolare annotato quanto segue: “Valore locativo esposto secondo decisione su reclamo del 2010. I fratelli che vivono fuori cantone usufruiscono di due camere. Indivisa non rie(n)trata entro termini quindi tassata d’ufficio”), di cui non vi è alcuna copia nell’incarto fiscale e il cui esatto contenuto non è dunque noto a questa Corte.
In secondo luogo, nella “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, l’insorgente ha fatto valere in deduzione spese di manutenzione asseritamente sostenute nel 2013 di complessivi fr. 38'065.– per il fondo in questione. Mal si comprende dunque per quale motivo l’autorità fiscale, nella sua (precedente) decisione del 14 maggio 2014, abbia indicato che il contribuente avrebbe al riguardo dichiarato l’importo di fr. 1'351.–.
Va anche tenuto presente che l’RS 1, nella decisione qui impugnata, ha precisato di aver preso in considerazione la documentazione prodotta unitamente ad un (non meglio precisato) reclamo inoltrato, per gli stessi motivi, da un altro comproprietario del medesimo fondo ticinese, di cui non vi è però alcuna traccia nell’incarto fiscale. Già per questi motivi per questa Corte risulta dunque impossibile esprimersi in merito. L’autorità fiscale, sulla base di tali documenti, è giunta alla conclusione che gli interventi effettuati per l’allacciamento alla rete fognaria (nuovo impianto), così come la costruzione del nuovo muro perimetrale, sarebbero qualificabili come opere di miglioria e come tali non sono deducibili. Ha poi ammesso gli altri costi postulati a titolo di manutenzione e assicurazione stabile, senza riconoscere le spese di manutenzione per il giardino e la piscina (ndr. le quali però non sono state domandate in deduzione dal contribuente), non essendo comprese nel valore locativo imposto. Ha infine sostenuto che tali spese sarebbero comunque inferiori rispetto alla deduzione forfettaria concessa pari a fr. 1'351.– (corrispondente, come visto, al 25% del reddito lordo del valore locativo stabilito dall’autorità di tassazione in fr. 5'401.–), senza tuttavia specificare quali spese verrebbero ammesse e quali no, indicando il loro ammontare e la relativa motivazione (base legale).
Da ultimo giova rilevare che il ricorrente, come visto in narrativa, unitamente alla dichiarazione d’imposta 2013, ha prodotto soltanto la “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, in cui ha fatto in particolar modo valere in deduzione per il fondo ticinese un valore locativo di fr. 5'401.– e spese di manutenzione sostenute nel 2013 di complessivi fr. 38'065.– [“Reparatur der Frischwasserleitung” fr. 875.–, “Befundaufnahme Kanalisation” fr. 92.–, “Kanalisation erneuern” fr. 36'000.–, “WC Reparatur” fr. 478.–, “V(e)rmessung / Geometer” fr. 160.–, “Abo Unterhalt Heizung” fr. 149.– e “Gebäudeversicherung” fr. 311.–], senza tuttavia allegare il benché minimo giustificativo.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Spettava dunque al contribuente dimostrare le spese effettive sostenute, producendo unitamente alla “Steuererklärung 2013 Kanton __________”, ad esempio, copia delle relative fatture, fotografie, ecc. L’RS 1, dal canto suo, avrebbe in ogni caso potuto invitare il contribuente a produrre la necessaria documentazione. In queste circostanze, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, questa Corte non può verificare la correttezza della decisione su reclamo emanata dall’autorità fiscale rispettivamente esprimersi sulle censure sollevate dal ricorrente. Ne discende che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché si esprima anzitutto sul calcolo del valore locativo in proporzione alla quota di comproprietà del contribuente. L’autorità fiscale dovrà poi esaminare le singole spese fatte valere in deduzione dall’insorgente [a titolo di spese di manutenzione in relazione al fondo n. __________ RFD di __________], assumendo agli atti la relativa documentazione ed esprimendosi in merito, tenendo anche conto che il contribuente, nel 2013, era comproprietario del fondo in questione nella misura di 1/3 (calcolando dunque le deduzioni ammesse in proporzione alla comproprietà).
3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 18 novembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: