Incarti n.
80.2016.121/122

Lugano

18 ottobre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente),

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

 RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 3 giugno 2016 contro la decisione del 4 maggio 2016 in materia di IC e IFD 2014.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 è coniugato con RI 2. Con loro vivono i figli __________, nata il __________, ed __________, nato il __________. Nella dichiarazione fiscale 2014, i contribuenti fra le deduzioni hanno fatto in particolar modo valere quelle per figli a carico per complessivi fr. 22'200.– e per figlio agli studi di fr. 1'900.–.

 

 

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IF 2014, con decisione del 9 marzo 2016, l’RS 1 ha riconosciuto le seguenti deduzioni sociali:

·         a livello cantonale, l’importo complessivo di fr. 11’100.– a titolo di “deduzione per ogni figlio a carico”, spiegando nella motivazione allegata che la deduzione è “(…) considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2014” e l’importo di fr. 1'900.– a titolo di “deduzione per figli agli studi”;

·         a livello federale, l’importo di fr. 6'500.– a titolo di “deduzione per ogni figlio a carico”.

 

 

                                  C.   I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 3 aprile 2016, postulando l’ammissione in deduzione per l’IC e l’IFD per il figlio __________ (__________) a titolo di “figlio a carico o persona bisognosa a carico”. Hanno dapprima precisato che quest’ultimo avrebbe svolto un’attività lavorativa saltuaria come maestro di sci dal mese di gennaio 2014 fino al mese di aprile 2014. Hanno poi addotto che nei mesi di maggio e giugno __________ non avrebbe svolto alcuna attività professionale, mentre nel periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2014 quest’ultimo avrebbe lavorato saltuariamente, con l’incarico di consulente esterno, frequentando dei corsi per consulente finanziario. Hanno sostenuto che egli, in tal modo, non avrebbe percepito un reddito sufficiente per il proprio sostentamento. Hanno infine evidenziato che il loro figlio non si sarebbe iscritto alla disoccupazione, non avrebbe nemmeno beneficiato di aiuti statali e sarebbe stato dunque interamente a loro carico.

 

 

                                  D.   L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 4 maggio 2016, con la seguente motivazione:

 

                                         “La deduzione per figlio a carico è da escludere siccome il figlio non era né agli studi né a tirocinio nel corso dell’anno.

                                         Non essendo ravvisati i criteri obiettivi di limitazione della capacità al guadagno del figlio, le condizioni e i presupposti di prassi e di giurisprudenza per il suo riconoscimento quale persona a carico dei reclamanti non sono adempiuti.

                                         Dopo esame della partita fiscale del figlio, non si può nemmeno concludere che i contribuenti, secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo si siano trovati a sopportare oneri diretti per il suo mantenimento per un importo almeno corrispondente alla deduzione minima ammessa.

                                         In simili condizioni il giudizio è che la deduzione per persona bisognosa a carico sia da rifiutare, come giustamente stabilito nella decisione di tassazione base.

                                         Il reclamo è respinto”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la concessione per il figlio __________ della deduzione per figlio a carico o come persona bisognosa a carico, ribadendo in sostanza le argomentazioni proposte in sede di reclamo. Affermano inoltre che “[…]. Consideriamo difficile e umanamente non dignitoso che una persona debba vivere singolarmente con un reddito così basso come quello dichiarato da nostro figlio se non ci fossero dei concreti aiuti famigliari oppure di altro tipo. Forse un po’ orgogliosamente, il giovane non è stato iscritto alla disoccupazione e non ha beneficiato di sussidi statali (tranne che per la Cassa Malati […]) o di altra natura e nemmeno ha richiesto contributi di altro genere. […]”.

 

 

                                  F.   Nelle proprie osservazioni dell’8 giugno 2016 l’RS 1 rimanda alle motivazioni della decisione impugnata.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

                                         Ora, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

 

                                         1.2.

                                         __________ __________, nato il __________, nel periodo fiscale litigioso era già maggiorenne. Dalla sua dichiarazione d’imposta 2014 risulta che quest’ultimo, dal 1° gennaio 2014 fino al 1° aprile 2014, ha lavorato come maestro di sci, percependo un reddito netto pari a fr. 6'785.. Dal 2 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014 ha invece esercitato la sua attività professionale come consulente finanziario, guadagnando un reddito netto di fr. 12'161.. Il medesimo ha infine ricevuto, sempre nel 2014, la somma complessiva di fr. 3'270.90 a titolo di indennità per perdita di guadagno da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS / AI /IPG. Il reddito conseguito da parte di __________, nel 2014, è dunque di complessivi fr. 22'216.90, così com’è stato accertato nella relativa decisione del 2 settembre 2015. Quest’ultimo ha inoltre beneficiato di un sussidio della cassa malati, ed ha versato, a titolo di contributo per il terzo pilastro A, l’importo di fr. 2'400.. Il figlio degli insorgenti, al momento determinante del 31 dicembre 2014, esercitava quindi un’attività lavorativa. Non può dunque entrare in linea di considerazione la deduzione per figli a carico giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD, poiché __________ non era un figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi, come peraltro rettamente rilevato dall’RS 1. Si tratta dunque di verificare se i contribuenti non abbiano diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da 5'700.− a 11'100.− franchi al massimo (per il periodo fiscale 2014), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.− franchi. Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.− franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.

 

                                         2.2.

                                         Secondo la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

                                         La dottrina e la giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht , p. 195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

 

                                         2.3.

                                         Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/ Bosshard/ Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 192).

 

                                         2.4.

                                         Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

                                         Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

                                         In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.-- di reddito netto o a fr. 50'000.-- di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.-- di reddito netto e a fr. 46'000.-- di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.-- di reddito netto e a fr. 92'000.-- di sostanza imponibile per le persone coniugate (Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

 

                                         2.5.

                                         Venendo al caso di __________, i ricorrenti sostengono che quest’ultimo “(…) ha svolto dei lavori saltuari, innanzi tutto come maestro di sci da gennaio ad aprile 2014, non ha lavorato per i mesi da maggio a giugno e quindi non conseguendo redditi, e – in seguito – ha lavorato come consulente esterno in modo saltuario da luglio a dicembre 2014 frequentando svariati corsi (autofinanziandosi) per inserirsi nell’attività di consulente finanziario. Per queste ragioni, __________ non ha ricavato un sufficiente reddito (vedi sua decisione di tassazione 2014) per il suo mantenimento ma è sempre stato sostenuto dalla famiglia come p. es. per la Cassa Malati (vedi allegati, parzialmente sussidiato per __________), per gli alimenti, alloggio in casa, dentista, medici, prodotti farmaceutici, abbigliamento e così via”.

                                         Affermano inoltre che “Forse un po’ orgogliosamente, il giovane non è stato iscritto alla disoccupazione e non ha beneficiato di sussidi statali (tranne che per la Cassa Malati, vedi allegati le fatture dei mesi da gennaio a luglio, settembre e dicembre dove si menziona la riduzione cantonale dei premi) o di altra natura e nemmeno ha chiesto contributi di altro genere. Per un breve calcolo, in famiglia consideriamo che per alimenti e beni di prima necessità spendiamo mediamente come minimo CHF 2'500.-/mese, moltiplicati per 12 mensilità si ottiene una somma complessiva di CHF 30'000.-, per una spesa media della nostra famiglia di 4 persone pari a CHF 7'500.- per membro”.

 

                                         2.6.

                                         Ora, come visto al consid. 1.2., nel periodo fiscale in discussione, il figlio degli insorgenti ha anzitutto conseguito un reddito di complessivi fr. 22’216.–, poiché ha lavorato come maestro di sci (da gennaio fino alla fine del mese di marzo 2014), ha trovato un impiego saltuario quale consulente finanziario (dal 2 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014), ed ha percepito la somma complessiva di fr. 3'270.90 a titolo d’indennità per perdita di guadagno (di cui fr. 1'453.10 relativi al periodo compreso tra il 27 maggio 2014 e il 20 giugno 2014 e l’importo restante relativo al 2013).

                                         Ciò posto, si può in primo luogo concludere che __________, nel periodo fiscale 2014, ha percepito un’indennità di disoccupazione (nei due mesi in cui non ha esercitato alcuna attività lavorativa). In secondo luogo non risulta, e del resto gli insorgenti nemmeno lo sostengono, che quest’ultimo sia stato limitato nelle sue capacità di guadagno a seguito d’infermità congenita, malattia o infortunio, o in maniera più in generale d’impedimenti di ordine fisico o psichico (comprovato anche dal fatto che durante i primi mesi dell’anno ha lavorato come maestro di sci e da luglio 2014 come consulente finanziario). Ciò dimostra inequivocabilmente che è una persona capace di esercitare un’attività lucrativa. La circostanza secondo la quale __________, per orgoglio, abbia rivendicato solo in parte l’indennità di disoccupazione, non consente di considerarlo incapace di conseguire un reddito lucrativo. In effetti, in linea di principio chi beneficia di un’indennità di disoccupazione non può essere considerato bisognoso, proprio perché la sua situazione finanziaria è tutelata dall’assicurazione sociale. Lo sarebbe stato tutt’al più se avesse esaurito il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Ci si potrebbe domandare se, quando l’indennità di disoccupazione è particolarmente ridotta, per esempio perché l’assicurato non ha terminato la formazione, non rimanga ancora una situazione di bisogno finanziario, che giustifica un contributo dei famigliari. Il figlio dei ricorrenti ha percepito un’indennità di soli fr. 3'270.90 (di cui fr. 1’453.10 relativi ai mesi di maggio e giugno 2014). Considerato il fatto che il giovane ha verosimilmente vissuto nella casa di vacanza dei genitori nel periodo in cui è stato maestro di sci (__________) e nei mesi successivi nell’economia domestica di quest’ultimi (__________), che egli ha percepito un reddito di complessivi fr. 22’216.–, con cui è riuscito addirittura anche a pagare un contributo per il terzo pilastro pari a fr. 2'400.–, si può ritenere che non sia più bisognoso, secondo i minimi di esistenza calcolati con le tabelle della Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello, almeno fintantoché ha vissuto nella stessa comunione domestica dei genitori.

                                         A titolo abbondanziale va infine rilevato che aldilà del singolo caso e pur rispettando l’attività di supporto a livello morale e materiale che i ricorrenti hanno quotidianamente prestato a favore del figlio, perché sia ammessa la deduzione sociale è fondamentale che le spese sostenute a favore della persona bisognosa siano documentate dai rispettivi giustificativi. Circostanza quest’ultima che, dagli atti, non risulta essere adempiuta dai ricorrenti.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, il figlio dei contribuenti non può essere nemmeno considerato bisognoso nel senso degli art. art. 34 cpv. 1 lett. b LT e 213 cpv. 1 lett. b LIFD.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                        

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: