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Incarti n. 80.2016.148 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 giugno 2016 contro la decisione del 26 maggio 2016 in materia di IC e IFD 2014. |
Fatti
A. La __________ SA di __________ è una società, costituita nel 1990, il cui scopo consiste nell’allestimento di studi, progetti, consulenze, perizie nel campo dell’ingegneria ed in particolare in quello dell’urbanistica ed ambientale, nonché la realizzazione delle singole componenti esecutive. A partire dal 4 maggio 2009, RI 1 è stato assunto dalla __________ SA quale geografo responsabile di progetti.
Con contratto del 19 dicembre 2014, la __________ SA di __________, che deteneva l’intero capitale azionario della __________ SA, costituito da 102 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna, ha venduto a RI 1 11 azioni, al prezzo di fr. 11'400.– ciascuna. Lo stesso giorno, la __________ SA e RI 1 hanno sottoscritto anche un patto di sindacato, che prevede in particolare la trasmissibilità libera delle azioni tra gli azionisti e accorda un diritto di prelazione agli azionisti esistenti rispetto a quelli nuovi. Il patto di sindacato prevede inoltre che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro fra la __________ SA e RI 1, la __________ SA abbia il diritto (ma non l’obbligo) di riacquistare le 11 azioni cedute, “al valore reale delle azioni a quel momento (determinato secondo il metodo utilizzato per stabilire il prezzo delle azioni per la compravendita del 19.12.2014, come da tabella allegata al relativo contratto), dedotto un importo forfetario di fr. 50'000.–”.
B. Notificando a RI 1 e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 17 febbraio 2016, l’RS 1 ha aggiunto al reddito dell’attività dipendente del marito (fr. 148'378.–), corrispondente allo stipendio netto erogato dalla __________ SA, un importo di fr. 98'289.–, qualificato reddito dell’attività indipendente, ma così giustificato nella motivazione allegata:
Le azioni consegnate gratuitamente o a condizioni preferenziali, la differenza tra il valore venale e il prezzo di consegna al collaboratore costituisce un vantaggio valutabile in denaro e quindi un reddito da attività lucrativa dipendente, soggetto all’AVS, tassabile al momento della consegna delle azioni, ossia al momento dell’acquisizione del diritto.
C. I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 9 marzo 2016, contestando l’imposizione del reddito proveniente dall’acquisto delle azioni della __________ SA dalla __________ SA. Secondo i reclamanti, la transazione sarebbe avvenuta tra terzi, e non tra persone vicine, ragione per cui si dovrebbe ritenere che sia avvenuta al valore di mercato. A loro avviso, inoltre, il calcolo del valore delle azioni, intrapreso dall’autorità di tassazione e basato sulla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, non terrebbe adeguatamente conto del rischio specifico dato dalla piccola taglia dell’azienda e dalla capacità dell’azienda di generare fatturato fortemente dipendente dai consulenti. Inoltre, il valore pattuito fra le parti avrebbe tenuto conto della qualità di azionista minoritario dell’acquirente.
L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 26 maggio 2016. Dopo aver constatato come RI 1 sia divenuto membro del consiglio di amministrazione della __________ SA dopo nemmeno due mesi dall’acquisto delle azioni, e sottolineato come lo stipendio che percepisce lasci “chiaramente intendere un suo coinvolgimento strategico, dirigenziale, continuo e fattivo nella gestione della società”, l’autorità fiscale si sofferma sui criteri di calcolo del valore delle azioni, previsto dal patto di sindacato per il caso dell’interruzione del rapporto di lavoro fra il reclamante e la __________ __________. A tale riguardo, osserva che,”il prezzo stabilito in occasione del trapasso del 19 dicembre 2014 non può essere un valore reale poiché calcolato in funzione della cifra d’affari”, mentre nel patto di sindacato “si stabilisce che il valore reale delle azioni si calcola considerando il valore patrimoniale e reddituale della società”. L’autorità di tassazione ritiene inoltre che, se le azioni fossero state vendute a un terzo, non sarebbe stato previsto il pagamento del prezzo in tre rate, con diritto al dividendo prima della fine del pagamento. La conclusione è che la differenza fra il prezzo pagato per le 11 azioni e il loro valore venale costituisce una prestazione valutabile in denaro a favore del collaboratore e come tale va imposta come reddito da attività lucrativa dipendente, secondo gli articoli 16b cpv. 1 LT e 17b cpv. 1 LIFD.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente lo stralcio dell’importo di fr. 98'298.– dal calcolo del reddito imponibile. Gli insorgenti affermano dapprima di aver consultato diversi professionisti, prima della firma dei contratti, ricevendone indicazioni dalle quali emergeva, piuttosto che un acquisto di azioni a un prezzo di favore, un’impostazione favorevole al venditore. Lamentano poi una violazione del diritto di essere sentiti, in quanto dalla motivazione della decisione non si capirebbe quali norme siano state applicate e non si fa alcun accenno alla giurisprudenza. In merito alla stima del valore delle azioni, negano che non si sia tenuto conto dei conti del 2013 e del 2014 prima della firma del contratto e contestano il calcolo intrapreso dall’Ufficio di tassazione, basato anche sui conti del 2012, che è stato un anno eccezionale. Secondo gli insorgenti, anche nell’applicazione del diritto l’autorità fiscale sarebbe incorsa in errori, avendo in particolar modo applicato l’art. 17b LT, che concerne il reddito dell’attività lucrativa indipendente e non quella dipendente.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
1.2.
L’art. 17 cpv. 1 LIFD prevede in particolare che siano imposti tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 3 aprile 2015 n. 2C_618/2014 e 2C_619/2014, in RF 70/2015 pag. 512 = StE 2015 B 22.2 n. 32 = ZStP 2015 n. 9 = RDAF 2015 II 450, consid. 2).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).
1.3.
Anche prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 2.1 e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA, sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).
1.4.
Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:
a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
È considerato datore di lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto (Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).
Se la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).
1.5.
Integrazioni dello stipendio si considerano realizzate dal collaboratore solo quando sono garantite o effettivamente versate dal datore di lavoro. Sono pertanto attribuibili al periodo fiscale in cui il dipendente ha acquistato una pretesa giuridica ferma alla prestazione, indipendentemente dal periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa retribuita (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 6).
2. 2.1.
Come ricordato, RI 1 è stato assunto dalla __________ SA dal 4 maggio 2009, quale geografo responsabile di progetti. In quel momento, presidente e vicepresidente della società erano, rispettivamente, l’ing. __________ e l’ing. __________. L’ing. __________ sarebbe poi diventato amministratore unico nel 2013, con l’uscita dell’ing. __________.
Nel 2014 la __________ SA di __________ deteneva l’intero capitale azionario della __________ SA, costituito da 102 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna. Le azioni della __________ SA erano a loro volta detenute dall’ing. __________. Il 19 dicembre 2014 sono stati sottoscritti due contratti fra la __________ SA e RI 1 Con il primo, la __________ SA ha venduto al ricorrente 11 azioni della __________ SA, al prezzo di fr. 11'400.– ciascuna. Con il secondo, è stato perfezionato un patto di sindacato, con cui sono state concordate limitazioni nella cedibilità delle azioni della __________ SA.
Poco dopo, l’11 febbraio 2015, l’ing. __________ è divenuto presidente del consiglio di amministrazione della __________ SA, mentre RI 1 è entrato come membro.
2.2.
Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha ritenuto che il ricorrente abbia beneficiato di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, nella misura in cui ha acquistato per fr. 125'676.– 11 azioni della __________ SA, il cui valore venale ammontava a fr. 223'965.–. Secondo il fisco, il contribuente avrebbe avuto un “coinvolgimento strategico, dirigenziale, continuo e fattivo della gestione della società”, della quale, meno di due mesi dopo l’acquisto delle azioni, è diventato membro del consiglio di amministrazione. A comprova della natura di reddito del lavoro del vantaggio a lui riconosciuto, la decisione impugnata sottolinea le peculiari modalità di pagamento del prezzo, convenute dalle parti, con il pagamento di due rate su tre dopo il trasferimento di proprietà delle azioni.
RI 1 contesta la decisione dell’autorità fiscale, negando in particolar modo di aver “beneficiato di un trattamento di favore nella società” e sottolineando come lo svolgimento della trattativa intervenuta fra le parti induca piuttosto a ritenere le condizioni contrattuali favorevoli alla venditrice. A tale proposito, chiede che la Camera di diritto tributario raccolga la testimonianza di __________, come pure del fiduciario __________ e dell’avv. __________, entrambi consultati dal ricorrente durante le trattative. L’insorgente censura poi il calcolo del valore venale delle azioni, su cui si fonda la decisione contestata, lamentando in particolar modo la circostanza che l’Ufficio di tassazione non abbia tenuto conto del fatto che i risultati del 2012 erano del tutto eccezionali. Ritiene inoltre che la decisione si fondi su un errore nell’applicazione del diritto, avendo menzionato disposizioni legali relative al reddito dell’attività lucrativa indipendente.
2.3.
In primo luogo, devono essere esaminate le censure che si riferiscono alla pretesa violazione del diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. è infatti una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2 e rinvii).
Il diritto di essere sentiti ancorato nell’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende fra l’altro l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (cfr. la sentenza del TF 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 con rinvii).
La decisione impugnata indica le basi legali applicate ed espone sommariamente le argomentazioni su cui si è fondata l’autorità di tassazione per giustificare l’assoggettamento all’imposta del reddito contestato. La motivazione ha del resto consentito agli insorgenti di impugnare la decisione con cognizione di causa.
Un aspetto su cui la motivazione della decisione è particolarmente laconica è la stima del valore venale della partecipazione, su cui peraltro anche i reclamanti non avevano proposto censure particolari. Non mette conto di stabilire se la carenza di motivazione sia tale da comportare una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost., alla luce del fatto che, come risulta dalle considerazioni che seguono, la decisione impugnata deve comunque essere annullata.
2.4.
I ricorrenti chiedono poi a questa Corte l’audizione di alcuni testimoni.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in discussione, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione è inoltre ribadito dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art. 188 in relazione con l'art. 228 LT.
Nel caso in esame, si può escludere che l’audizione dei testimoni indicati dagli insorgenti possa condurre questa Corte a modificare la sua opionione. Nessuno dubita infatti che i professionisti, interpellati da RI 1 durante le trattative con la venditrice delle azioni, lo abbiano consigliato in merito alla formulazione del contratto, attirando anche la sua attenzione sul fatto che vi erano clausole “piuttosto a favore del venditore”. Non si vede tuttavia come il semplice intervento di questi consulenti possa indurre a concludere che il ricorrente non abbia beneficiato di un reddito del lavoro, acquistando le azioni ad un prezzo di favore. Neppure la testimonianza dell’ing. __________ potrebbe risultare determinante, trattandosi sostanzialmente del venditore delle azioni litigiose.
3. 3.1.
Come anticipato, secondo la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 1.2). Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore.
Ora, il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.
3.2.
L’autorità di tassazione ha proceduto alla stima della partecipazione, acquistata da RI 1 nella __________ SA, applicando il cosiddetto metodo pratico, cioè quello previsto dalla circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni), che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell'imposta sulla sostanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in vista dell’imposizione dei loro azionisti (cfr. p. es. la sentenza 2C_1173/2016 del 22 maggio 2017 consid. 3.2 con riferimenti).
3.3.
Secondo la cifra 7 della Circolare 28 della Conferenza svizzera delle imposte, i conti annuali servono come base per stabilire il valore di reddito. Per determinare tale valore, sono a disposizione due modelli:
· modello 1: i conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il calcolo;
· modello 2: i conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per il calcolo.
Ogni Cantone sceglie uno dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di richiedere l’applicazione dell’altro modello presso il Cantone competente per la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni seguenti.
Nel commentario alla Circolare (edizione 2014, consultabile sul sito internet http://www.steuerkonferenz.ch) in merito alla cifra 7, relativamente alla possibilità di scelta tra i due modelli di valutazione, viene indicato come la possibilità di optare per uno dei due modelli non debba avere come scopo quello di aumentare oppure di ridurre il valore venale da determinare. Per questa ragione, tale possibilità non è concessa ai detentori dei diritti di partecipazione. La società dovrebbe per contro essere in grado di scegliere costantemente il metodo di stima che si rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se la società non fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia optato per il modello standard del Cantone di sede. Il detentore della totalità dei diritti di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto di scelta in relazione al modello di stima, fintantoché non riesce a stabilire che il modello utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile. Se il detentore riesce ad apportarne la prova, il metodo di stima può essere rivisto, con la collaborazione della società, secondo la cifra 5 della Circolare, che disciplina i rapporti fra i rappresentanti della società e l’autorità fiscale.
Il Canton Ticino ha adottato come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alla Circolare n. 28, versione 2014, p. 11; v. anche Bortolotto/Bernardoni, La valutazione dei titoli per l’imposta cantonale – Analisi della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, in NF 2017, p. 206).
La cifra 8 della Circolare n. 28 prevede che il valore di reddito si ottenga capitalizzando l’utile netto degli esercizi determinanti aumentato oppure diminuito delle riprese oppure dalle deduzioni menzionate alla cifra 9. Nel modello 1 l’utile netto dell’ultimo esercizio (n) è preso in considerazione due volte. Nel modello 2, gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi (n, n -1 e n – 2) sono presi in considerazione un’unica volta.
3.4.
Tornando al caso in esame, il valore di reddito della __________ SA è stato determinato dall’autorità fiscale prendendo in considerazione una sola volta l’utile netto degli ultimi tre esercizi:
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esercizio |
risultato |
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2012 |
503’162 |
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2013 |
258’074 |
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2014 |
104’453 |
Il calcolo che ne risulta è il seguente:
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503'162 + 258'074 + 104'453 |
= 288’563 |
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3 |
Il valore di reddito, applicando il tasso di capitalizzazione del 7.5%, è stato così definito in fr. 3'847'506.–.
Gli insorgenti censurano in particolar modo la circostanza che l’autorità di tassazione non abbia tenuto conto del fatto che l’utile del 2012 è stato eccezionale. In effetti, dai risultati contabili allegati al ricorso si evince che nel 2011 l’utile netto ammontava a fr. 149'954.– ed era pertanto nettamente inferiore rispetto al risultato del 2012, mentre si avvicinava a quelli dei due esercizi successivi.
Se l’autorità fiscale avesse applicato il modello standard adottato dal Canton Ticino, d’altra parte, il valore di reddito sarebbe stato nettamente inferiore, proprio perché non sarebbe stato preso in considerazione il risultato dell’esercizio 2012:
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258'074 + (2 x 104'453) |
= 155’660 |
|
3 |
Applicando il tasso di capitalizzazione del 7.5%, il valore di reddito sarebbe stato commisurato in fr. 2'075'466.–.
3.5.
C’è un altro aspetto del calcolo intrapreso dall’autorità fiscale che merita un approfondimento.
Una volta stabiliti il valore di reddito (fr. 3'847'506.–) e il valore di sostanza (fr. 306'041.–) della società, l’Ufficio di tassazione ha definito il valore delle azioni, procedendo alla ponderazione dei due valori citati:
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306'041 + 3'847'506 |
= 2'076’773 |
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2 |
Secondo la cifra 34 delle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, il valore dell’impresa risulta dalla media ponderata tra il valore di reddito raddoppiato, da una parte, e il valore di sostanza determinato secondo il principio di continuazione dell’esercizio, dall’altra, in base alla seguente formula:
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valore dell’impresa = |
2 x Valore di reddito + Valore di sostanza |
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3 |
La Conferenza svizzera delle imposte ammette tuttavia che, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario alla Circolare n. 28, versione 2014, p. 9; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.93 del 21 giugno 2016).
Il calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione ha ponderato una sola volta il valore di reddito e non due volte, come previsto dalle istruzioni quale regola generale. Vista la notevole differenza fra valore di reddito e valore di sostanza, è evidente che tale modo di procedere ha sensibili ripercussioni sul calcolo del valore delle azioni. Riprendendo i valori definiti dall’autorità, questo sarebbe il valore dell’impresa considerando due volte il valore di reddito nella ponderazione:
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306'041 + (3'847'506 x 2) |
= 2'667’017 |
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3 |
Se però si prendesse in considerazione il valore di reddito calcolato secondo il modello 1, cioè escludendo il risultato del 2012, il valore dell’impresa sarebbe ben diverso:
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306'041 + (2'075'466 x 2) |
= 1'485’657 |
|
3 |
3.6.
Non è chiaro per quale ragione l’Ufficio di tassazione abbia adottato un metodo di valutazione che si discosta da quello indicato dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte. Nel calcolo reperibile agli atti, quello applicato viene qualificato come “metodo pratico”. Con questa denominazione viene tuttavia definito proprio il metodo stabilito dalla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (in tedesco “Praktikermethode”, cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_1168/2013 del 30 giugno 2014 consid. 3.5; in francese “méthode des praticiens”, cfr. p. es. la sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 1.2; v. anche Bortolotto/Bernardoni, op. cit., p. 206).
Come si vede, a dipendenza del metodo di valutazione adottato, il valore delle azioni che sono state acquistate dal ricorrente varia in misura anche rilevante:
· secondo il metodo adottato dall’autorità di tassazione, il loro valore venale ammonta a fr. 223'965.–;
· adottando il metodo standard scelto dal Canton Ticino (solo risultati del 2013 e del 2014), con la ponderazione doppia del valore di reddito, il valore venale ammonterebbe a fr. 160'218.–;
· adottando poi il metodo standard scelto dal Canton Ticino, con la ponderazione singola del valore di reddito, come nel calcolo dell’Ufficio di tassazione, il valore scenderebbe addirittura a fr. 128'414.–.
L’ampia forbice che ne risulta dipende, come già anticipato, sia dall’inclusione del risultato superiore dell’esercizio 2012 sia dalla ponderazione singola o doppia del valore di reddito. Di fronte ad una tale incertezza circa il valore della partecipazione acquistata dall’insorgente, non vi sono le condizioni perché questa Corte possa pronunciarsi in merito all’esistenza di una vendita di favore e, di riflesso, di un reddito dell’attività lucrativa dipendente. Il valore inferiore fra quelli appena indicati è infatti praticamente uguale al prezzo pattuito fra le parti contraenti (fr. 125'676.–).
È chiaro che, se non viene dimostrata l’esistenza di una vendita ad un prezzo di favore, non può entrare in considerazione una prestazione al dipendente in relazione al rapporto di lavoro. Per questa ragione, non devono essere esaminate le altre condizioni da cui dipende la qualifica di integrazione dello stipendio delle prestazioni ottenute dal dipendente.
4. La decisione impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché proceda a una nuova stima del valore venale della partecipazione acquistata da RI 1, illustrando i criteri di valutazione adottati e le ragioni per cui sono stati scelti.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili ai ricorrenti, non rappresentati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 26 maggio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: