Incarto n.
80.2016.166

Lugano

16 agosto 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 7 luglio 2016 contro la decisione del 6 giugno 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   RI 1, domiciliata a __________ (AR), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;

 

                                     -   non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, neppure dopo la diffida del 16 dicembre 2015, con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.–;

 

                                     -   la contribuente ha contestato la multa in questione, con scritto del 12 febbraio 2016 in lingua tedesca, nel quale ha argomentato di non essere contribuente nel Canton Ticino;

                                     -   con scritto del 15 febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine di dieci giorni per presentare il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile;

 

                                     -   non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 30 marzo 2016 l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto “tardivo”, cioè per essere “stato consegnato alla posta svizzera o… trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni” e non avendo la reclamante giustificato e documentato i motivi del ritardo;

 

                                     -   con sentenza del 20 maggio 2016, il presidente della Camera di diritto tributario ha annullato la decisione su reclamo e rinviato gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione, avendo ravvisato una palese contraddizione fra la motivazione della decisione ed il suo contenuto;

 

                                     -   il 6 giugno 2016, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente una nuova decisione, con la quale ha dichiarato irricevibile il reclamo per il fatto che non è stato redatto in lingua italiana;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa disciplinare, contestando di essere assoggettata alle imposte nel Canton Ticino, essendo la sua proprietà immobiliare gravata da usufrutto.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pro-nunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito della lingua ufficiale;

 

                                     -   la Camera di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la decisione con cui è stata inflitta alla contribuente la multa per violazione degli obblighi di procedura, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

 

                                     -   come ricordato, la ricorrente ha presentato il suo reclamo in lingua tedesca;

 

                                     -   a tale proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

 

                                     -   in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

 

                                     -   l’art. 8 LOG stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

 

                                     -   pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

 

                                     -   la ricorrenti, proprietaria di immobili nel Canton Ticino, è pertanto tenuta a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;

 

                                     -   peraltro l’Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio ai reclamanti e gli ha attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

 

                                     -   in effetti, con lettera del 15 febbraio 2016 la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine di dieci giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

 

                                     -   ne consegue che, non avendo la reclamante provveduto ad inoltrare una traduzione del gravame in italiano, la decisione impugnata si rivela legittima;

 

                                     -   come già indicato, alla Camera di diritto tributario è pertanto precluso l’esame del merito della decisione relativa alla multa inflitta alla contribuente;

 

                                     -   si può peraltro rilevare che, con ogni verosimiglianza, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche qualora fosse stato redatto nella lingua ufficiale del Canton Ticino;

 

                                     -   infatti, la circostanza che l’immobile della ricorrente sia gravato da usufrutto, con la conseguenza che la sostanza ed il relativo reddito sono imponibili presso l’usufruttuario, non fa venir meno il suo obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta;

 

                                     -   a tale proposito, l’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2);

 

                                     -   inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta;

 

                                     -   nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 259);

 

                                     -   per il fatto che la ricorrente è proprietaria di un immobile nel Canton Ticino, e come tale adempie i presupposti dell’assoggetta-mento limitato (appartenenza economica) nel Canton Ticino, è stata correttamente iscritta nel registro dei contribuenti ed obbligata ad inoltrare la dichiarazione d’imposta;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: