Incarti n.
80.2016.16

80.2016.17

80.2016.18

Lugano

7 aprile 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini e Flavio Amado, giudice supplente

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 22 gennaio 2016 contro la decisione del 23 dicembre 2015 in materia di IC e IFD 2010 e di rimborso dell’imposta preventiva 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   In data 4 giugno 2015 l’RS 1RI 1 ed alla coniuge RI 2, entrambi domiciliati a __________ (__________), le decisioni di tassazione d’ufficio IC/IFD 2010. Con le stesse l’Autorità fiscale ha accertato redditi da sostanza divergenti da quanto dichiarato dai contribuenti. In particolare è stato aggiunto ai redditi da sostanza mobiliare il dividendo di CHF 15'000.--, ripreso al 60%, riconosciuto ai contribuenti dalla società __________ SA, __________, di cui detengono 67 azioni su 200, e scaduto il 20 dicembre 2010. L’UT ha inoltre aggiunto quali altri redditi CHF 25'000.--, stabiliti prudenzialmente in base ai calcoli del dispendio prospettati ai contribuenti in data 24 marzo 2015 e 22 aprile 2015.

                                         I contribuenti hanno interposto reclamo in data 1° dicembre 2015 contro le decisioni di tassazione d’ufficio IC/IFD 2010, che negano il rimborso dell’imposta preventiva. Essi non hanno contestato la ripresa del dividendo, ma hanno postulato in particolare il rimborso dell’imposta preventiva, e lo stralcio della ripresa di CHF 25'000.-- basata sul calcolo del dispendio.

 

 

                                  B.   L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna, con successiva decisione 23 dicembre 2015, ha ridotto la ripresa per insufficienza di disponibilità finanziaria a CHF 2'500.--, ed ha negato il rimborso dell’imposta preventiva relativa al dividendo riconosciuto da __________ SA il 20 dicembre 2010 per intervenuta prescrizione ex art. 23 LIP.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano ora contro la predetta decisione. Non contestano di avere omesso nella dichiarazione d’imposta 2010 il dividendo in scadenza il 20 dicembre 2010 riconosciuto loro da __________ SA, ma contestano qualsiasi intenzionalità a riguardo. A mente dei ricorrenti essi hanno “erroneamente” dichiarato il dividendo nella dichiarazione dei redditi 2011 facendo riferimento al principio contabile di cassa (ricorso, pag. 1). Inoltre, per quanto attiene al calcolo del dispendio, il fabbisogno della coppia andrebbe ridotto della metà in base alla DTF 130 III 765 ss., ciò che comporterebbe un’eccedenza sufficiente per il sostentamento della coppia. La decisione impugnata andrebbe quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva, e lo stralcio della ripresa per insufficienza di disponibilità finanziaria di CHF 2'500.--.

 

 

                                  D.   L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna con osservazioni 3 febbraio 2016 ribadisce la correttezza del proprio operato, e conferma la perdita del diritto al rimborso del dividendo accordato da __________ SA stante la sua mancata esposizione nella dichiarazione dei redditi 2010. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, e segnatamente la sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015, l’UT ritiene che il diritto al rimborso sia perento. Il calcolo del dispendio sarebbe inoltre corretto in quanto si basa sul fabbisogno minimo per il sostentamento di una coppia pari a CHF 20'400.-- annui, esposto nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo predisposta dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’Appello.

 

 

                                  E.   L’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico non hanno formulato osservazioni.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   I ricorrenti si aggravano contro le decisioni 23 dicembre 2015 con le quali viene loro negata la restituzione dell’imposta preventiva prelevata sul dividendo riconosciuto da __________ SA e scaduto il 20 dicembre 2010. Essi contestano inoltre la ripresa di CHF 2'500.-- per insufficienza di disponibilità finanziaria.

 

 

                                   2.   2.1

                                         In merito al diniego della restituzione dell’imposta preventiva, i ricorrenti non contestano la ripresa, nella decisione di tassazione 2010, del dividendo scaduto il 20 dicembre 2010 pari a CHF 15’000.--. Essi chiedono la riforma della decisione impugnata che nega loro la restituzione ex art. 23 LIP, postulando il rimborso dell’imposta preventiva assolta.

                                         Su questa censura ricorsuale occorre quindi determinare se si giustifica la perdita del diritto al rimborso ex art 23 LIP.

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da tale reddito.

                                         Secondo il Tribunale federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili (“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

                                         Ne consegue che il contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n. 2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).

 

                                         2.3.

                                         Il contribuente deve inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta preventiva.

                                         Come già ricordato in precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

 

                                         2.4.

                                         In seguito all’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013), che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP, l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie, anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc. 80.2015.76/77).

                                         Al paragrafo 3.1, la Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23 LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.

                                         Al fine di evitare la perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben 40 der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare 510-511).

 

                                         2.5.

                                         Nella fattispecie, è pacifico che la dichiarazione d’imposta 2010 presentata dai contribuenti il 30 giugno 2011 non espone il dividendo scaduto il 20 dicembre 2010.

                                         Pure risulta pacifico che l’aggiunta ai redditi dei contribuenti del dividendo percepito da __________ SA è stata operata, in sede di tassazione 2010, in seguito a puntuali richieste dell’Autorità fiscale in merito ai redditi in parola. Nello specifico l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna, dopo ricezione della dichiarazione d’imposta 2010, aveva dovuto invitare i contribuenti in data 22 aprile 2015 a produrre documentazione inerente al dividendo loro erogato da __________ SA e scaduto il 20 dicembre 2010 pari a CHF 15'000.--. I ricorrenti non hanno dato seguito a tale richiesta che in occasione dell’udienza esperita il 12 ottobre 2015. In sede ricorsuale, essi tuttavia sostengono di non avere voluto omettere il dividendo, tant’è che lo stesso era già stato dichiarato in precedenza, seppur “erroneamente” in applicazione del principio contabile di cassa, nella dichiarazione dei redditi 2011 presentata il 21 marzo 2012. Essi quindi considerano che il dividendo in parola, in buona fede, è stato dichiarato, anche se solo successivamente, nell’anno fiscale in cui è stato effettivamente versato (ricorso, pag. 1).

 

                                         2.6.

                                         2.6.1.

                                         Come ricordato (consid. 2.4), i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ex art. 23 LIP, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi intenzionalmente o per commettere una sottrazione d’imposta, e questo comportamento sia stato scoperto dalle Autorità fiscali.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti hanno in effetti esposto il dividendo di CHF 15’000.-- riconosciuto loro da __________ SA nel 2010, nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione d’imposta 2011 (modulo 2). Quest’ultima è stata presentata dai contribuenti il 21 marzo 2012. In tale data né era ancora cresciuta in giudicato la decisione di tassazione ordinaria 2010, né l’Autorità fiscale aveva ancora avviato accertamenti relativi al dividendo riconosciuto da __________ SA nel 2010. Solo successivamente, su controllo incrociato CST, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna, con scritto 22 aprile 2015, ha chiesto ai contribuenti di fornire documenti inerenti a tale dividendo. Con più di tre anni di anticipo i ricorrenti avevano tuttavia già dichiarato all’Autorità fiscale il dividendo in parola, prima quindi che l’Autorità fiscale avviasse, o stesse per avviare, accertamenti a riguardo.

 

                                         2.6.2.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza, fintantoché la tassazione del periodo fiscale litigioso non è passata in giudicato, il contribuente può portare a conoscenza delle autorità fiscali i redditi assoggettati all’imposta preventiva, per salvaguardare la pretesa al rimborso di quest’ultima. In questo contesto, la dichiarazione del reddito può, come nella fattispecie, avvenire anche nella dichiarazione dei redditi del periodo successivo, se le ulteriori condizioni per ammetterne la spontaneità sono date. Rappresenterebbe comunque un formalismo eccessivo esigere che la dichiarazione venga intrapresa con la dichiarazione d’imposta del periodo fiscale corrispondente (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Glarona del 10 febbraio 2010, n. VG.2008.00166, consid. 6a, citata in: Bauer-Balmelli/Küpfer [a cura di], Die Praxis der Bundessteuern, II. Teil: Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Band 2, n. 84 ad art. 23 LIP).

 

 

                                         2.6.3.

                                         Ne discende che, se le ulteriori condizioni per ammettere una dichiarazione spontanea sono date (decisione di tassazione ordinaria non ancora cresciuta in giudicato, assenza di intenzionalità nell’omettere la dichiarazione del reddito ed omissione non ancora scoperta dall’Autorità fiscale), la successiva dichiarazione del reddito può avvenire, come nella fattispecie, anche tramite indicazione del reddito nella dichiarazione d’imposta del periodo successivo.

 

                                         2.7.

                                         Per quanto su esposto, non si ritengono integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso.

                                         Ne consegue che la decisione dell’Ufficio di tassazione, che nega il rimborso per intervenuta perenzione, deve essere riformata.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Un’ulteriore censura dei ricorrenti concerne l’imposizione degli “altri redditi”, aggiunti dall’Ufficio di tassazione a quelli dichiarati, in base ad un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risulta una disponibilità annua di soli fr. 17’856.--. Siccome tale importo è inferiore al minimo vitale previsto dal diritto esecutivo per due coniugi, l’autorità ha presunto l’esistenza di altri redditi nella misura della differenza, cioè di fr. 2'544.-- (arrotondati a fr. 2'500.-). Nel ricorso, i contribuenti sostengono che si dovrebbe considerare, nel calcolo del dispendio, solo la metà dei minimi di esistenza ex art. 93 LEF previsti per coniugati.

 

                                         3.2.

                                         A tale riguardo, si rileva innanzitutto che i minimi fissati per coniugati (oltre che per coppie registrate e coppie con figli) dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’Appello, ammontano per il 2010, con indice 2009, a fr. 1700.-- al mese. Trattasi dei valori utilizzati dall’UT per il calcolo del dispendio, calcolo per il rimanente non censurato dai ricorrenti. Anzi, da un calcolo che essi stessi allegano al ricorso, emerge una disponibilità annua addirittura inferiore, pari cioè a fr. 12'147.90.

                                         Gli insorgenti basano la loro censura esclusivamente sulla sentenza DTF 130 III 765 ss., sentenza che stabilisce che gli Uffici di esecuzione possono fissare, per un debitore che vive in concubinato, un importo base corrispondente alla metà di quello previsto per coniugi.

                                         Questa giurisprudenza, che per inciso non si riferisce alla determinazione del minimo vitale LEF per coniugati bensì per concubini, ricorda semmai che le strutture dei costi delle economie domestiche di persone che vivono in concubinato possono essere analoghe a quelle di persone coniugate, e che di questo occorre tenere conto, se del caso considerando come minimo vitale del(la) singolo(a) concubino(a) la metà dell’importo calcolato per una coppia di persone coniugate (DTF 130 III 765, consid. 2.3. e 2.4). Tale sentenza tuttavia non implica, come pretenderebbero i ricorrenti, che si debba dimezzare, nel calcolo dei minimi vitali del diritto esecutivo per una coppia coniugata, il minimo vitale calcolato in base alle direttive delle Autorità di sorveglianza LEF competenti.

                                         Da questo profilo la censura dei ricorrenti si rileva pertanto infondata.

 

                                         3.3.

                                         Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, l’applicazione dei minimi vitali del diritto esecutivo ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).

                                         Alla luce del calcolo proposto dai ricorrenti, da cui emerge una disponibilità mensile di poco superiore ai mille franchi, la ripresa stabilita dall’autorità fiscale, basata sul minimo vitale secondo la LEF, appare ancora prudenziale e merita pertanto conferma.

 

 

                                   4.   Per quanto precede, si deve concludere che il ricorso è accolto per quanto attiene al rimborso dell’imposta preventiva sul dividendo riconosciuto da __________ SA nel 2010, mentre è respinto per quanto attiene all’imposizione di altri redditi per fr. 2'500.--.

                                         Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, in proporzione alla soccombenza.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.1.1.    In merito alla domanda di rimborso dell’imposta preventiva assolta sul dividendo riconosciuto ai ricorrenti da __________ SA nel 2010, il ricorso è accolto.

                                                 §     Di conseguenza, ai ricorrenti è riconosciuto il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta da __________ SA sul dividendo di CHF 15'000.– lordi, versato loro dalla società il 20 dicembre 2010.

 

                                         1.2.  In merito al calcolo dell’imposta sul reddito (IC e IFD 2010), il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’200.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di un terzo (fr. 400.–).

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (146 LIFD; art. 73 LAID; art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: