Incarti n.
80.2016.178

80.2016.179

Lugano

22 settembre 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 21 giugno 2016 contro la decisione del 8 giugno 2016 in materia di IC 2014.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Per il periodo fiscale 2014, RI 1, nato il 23.9.1948, dichiarava redditi per fr. 29'585.-. Con decisione 26.8.2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava il totale dei redditi in fr. 46'274.- (nei quali era compreso anche il valore locativo della casa di proprietà), aggiungendo a quanto dichiarato dal contribuente anche fr. 18'000.- a titolo di “altri redditi” con la motivazione: “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

                                         Il reddito imponibile per l’IC e l’IFD 2014 veniva pertanto fissato in fr. 38'600.-.

 

 

                                  B.   Con reclamo 26.8.2015, il contribuente contestava la decisione fiscale. In particolare l’insorgente precisava di essere pensionato dalla fine del 2013 e che le sue uniche fonti di reddito erano costituite dalla rendita AVS e dal compenso a lui versato dalla Federazione ticinese di calcio per la mansione di arbitro istruttore. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità, RI 1 precisava di non aver alcun’altra fonte di reddito. Indicava che non fosse corretto inserire i medesimi redditi di quando egli era ancora attivo professionalmente.

 

 

                                  C.   Con scritto 29.4.2016, trasmesso al contribuente mediante posta A Plus, l’UT lo invitava a voler presentare delle osservazioni in merito all’allegato relativo alle entrate/uscite per l’anno 2014 [indicando anche che ogni modifica allo stesso doveva essere debitamente comprovata]; copia dell’accredito bancario o postale relativo alla polizza __________, giunta a scadenza nel gennaio del 2013 come anche la documentazione bancaria indicante gli interessi incassati nel 2013 e nel 2014 ed il saldo al 31.12 per il conto sui cui era avvenuto l’accredito di fr. 17'005.60 citato sopra (nel caso in cui il conto non fosse già dichiarato). Con risposta 10.5.2016 RI 1 produceva uno scritto di __________ dalla quale si evinceva che il 21.3.2013 era stata annullata la linea di credito di fr. 25'000.- garantita da pegno immobiliare, poiché interamente rimborsata. Produceva anche l’estratto bancario di __________ sul quale __________ gli aveva versato il 7.1.2013 l’importo di fr. 17'005.60.

 

 

                                  D.   Con scritto 18.5.2016, trasmesso per posta A Plus, l’UT ha invitato il contribuente a produrre ulteriore documentazione per poter definire la sua situazione fiscale. In particolare veniva richiesta ulteriore documentazione bancaria come anche precisazioni in merito alla linea di credito a lui concessa. Con risposta 20.5.2016 RI 1 trasmetteva parte di quanto richiesto [attestato di annullamento della linea di credito del 21.3.2013 – già prodotto –]; l’elenco debiti per le dichiarazioni dei periodi fiscali 2014, 2013 e 2012; copia dell’estratto conto di __________ al 22.3.2013.

 

 

                                  E.   Con decisione su reclamo 8.6.2016 l’UT commisurava il totale dei redditi in fr. 44'274.- (gli altri redditi venivano ridotti a fr. 16'000.-). L’autorità indicava nella motivazione:

 

                                         Considerato il reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2014, dopo alcune richieste di documentazione volte a determinare la disponibilità finanziaria del contribuente nel periodo reclamato, esaminato quanto prodotto dallo stesso si riscontra nuovamente una disponibilità insufficiente. In particolare il contribuente non fa alcuna osservazione al calcolo delle entrate e uscite per il 2014 inviatogli in data 29 aprile 2016, mentre esaudisce tutte le altre richieste. Sulla base del calcolo di cui sopra, si procede a definire il reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità in Fr. 16'000.- al posto dei Fr. 18'000.- inizialmente stabiliti.                                       

 

                                         Il reddito imponibile veniva fissato in fr. 35'600.- per l’IC 2014 mentre che in fr. 36'600.- il reddito imponibile per l’IFD 2014.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso 23.6.2016, RI 1 impugna la decisione di tassazione relativa all’IC/IFD 2014. Il ricorrente contesta il calcolo del dispendio operato da parte dell’UT: indica di non aver presentato particolari osservazioni allo stesso, poiché aveva dato per scontato che l’autorità avrebbe proceduto – anche sulla scorta della nuova documentazione richiesta e prodotta – ad un nuovo esame della situazione. In particolare spiega anche di aver lasciato il numero telefonico e l’e-mail nell’attesa di essere contattato per un colloquio personale. Il contribuente spiega di aver avuto uscite per fr. 12'562.- e di aver vissuto con fr. 8'195.- (circa fr. 600.- al mese). Indica inoltre che nel 2014 egli ha venduto la sua autovettura __________ ed anche le attrezzature per il taxi ed ha ottenuto anche entrate dall’assicurazione per fr. 9'278.-.

 

 

                                  G.   Con osservazioni al gravame 26.8.2016 l’UT si riserva l’eventuale applicazione degli art. 37b LT risp. 37b LIFD per procedere ad un’imposizione separata ed agevolata degli utili provenienti dalla liquidazione dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente. Il fisco postula pertanto la presentazione, da parte di RI 1 del contratto di vendita dell’autovettura “__________”, il contratto di vendita “dell’attrezzatura per taxi” e il contratto di acquisto dell’automobile __________ 1.6 16V 4x4 immatricolata il 2.1.2015, comprovando i movimenti finanziari delle operazioni descritte. L’UT invita anche il ricorrente a voler meglio spiegare cosa intendesse per “entrate (indennità) dell’assicurazione”.

 

 

                                  H.   Con scritto 10/13.9.2016 il ricorrente produce il contratto di acquisto dell’autovettura __________ ed il contratto di vendita dell’autovettura __________ e della strumentazione per taxi. Agli atti il ricorrente presenta pure un documento attestante la liquidazione di un sinistro da parte dell’assicurazione __________ Svizzera di fr. 2'800.-. L’insorgente spiega che il 6.12.2014 la sua autovettura, ferma in un parcheggio comunale è stata danneggiata ad una portiera, da parte di un furgone che stava eseguendo delle manovre. Dopo l’annuncio del danno da parte della ditta proprietaria del furgone alla propria assicurazione, il danno veniva quantificato dal perito in fr. 2'800.-. Al contempo, una persona che aveva visto l’autovettura danneggiata al di fuori del garage in cui veniva riparata, chiedeva i contatti del contribuente poiché era interessato all’acquisto della medesima. Veniva concordato tra le parti il prezzo di fr. 5'200.-, e venivano anche ceduti al prezzo di complessivi fr. 1'000.-. Nel gennaio 2015 RI 1, acquistava dal garage una __________ per fr. 4'600.-.

 

 

                                    I.   Con raccomandata 16.1.2017, il contribuente è stato convocato ad un’udienza prevista per il 24.1.2017, alla quale non si è presentato. Con scritto trasmesso per raccomandata il 26.1.2017, la Camera gli richiedeva ulteriore documentazione al fine di accertare gli elementi imponibili, da inviare entro il 1°.3.2017. In particolare veniva indicato come la sua sostanza risultasse accresciuta tra il 1°.1.2014 ed il 31.12.2014: era infatti passata da fr. 3'352.- a fr. 9'278.- alla fine dell’anno. Veniva quindi chiesto al ricorrente di voler indicare quando avesse ricevuto il risarcimento danni da parte dell’assicurazione Mobiliare e a comprovarlo tramite documentazione bancaria. RI 1 veniva inoltre invitato ad indicare e comprovare se avesse versato l’importo di fr. 6'200.- (ricevuti per la vendita dell’autovettura e dell’apparecchiatura per taxi) sul conto aperto presso PostFinance.

                                         Per quanto attiene all’acquisto del veicolo __________, avvenuto a gennaio 2015, l’insorgente veniva invitato a documentare il pagamento della medesima ed in particolare a riferire se l’acquisto fosse stato effettuato tramite gli averi depositati sul conto Postfinance. Il contribuente veniva invitato ad allegare l’estratto bancario che attestava la movimentazione.

 

 

                                  L.   Con scritto di risposta del 27.2.2017/2.3.2017, il contribuente precisava che la vendita dell’autovettura __________ e dell’apparecchiatura per il taxi fosse avvenuta tramite transazione a contanti, così come l’acquisto dell’autovettura __________. Per quanto riguarda il risarcimento da parte dell’assicurazione __________ lo stesso era avvenuto il 19.1.2015 tramite accredito sul conto postale. Il contribuente indicava anche di avere un conto presso la Banca __________ che presentava al 31.12.2014 un saldo di fr. 2'758.05: il conto in questione sarebbe stato alimentato tramite piccoli versamenti, che servivano per pagare gli interessi e l’ammortamento per ogni semestre dell’immobile di sua proprietà. Nel corso del 2014, egli avrebbe inoltre percepito fr. 5'000.- da parte della ex moglie, __________ che gli sarebbero stati versati per il “rimborso materiali e per dei piccoli lavori di miglioria”, da lui svolti nel 2012 e nel 2013. Parte di tali soldi sarebbero stati versati a contanti e fr. 2'500.- sarebbero stati versati sul conto corrente postale (fr. 1'500.- il 25.4.2014 e fr. 1'000.- il 5.6.2014). Precisava di essere attivo in un’Associazione di volontariato per __________ e di vivere in quel Paese per circa 4 mesi l’anno (due mesi per soggiorno). I viaggi vengono pagati dall’Associazione, mentre l’attività svolta è di puro volontariato. Per l’attività quale arbitro il contribuente spiega di percepire circa fr. 2'000.- lordi annui, compenso che viene versato sul conto corrente postale. RI 1 indica pertanto di avere una disponibilità di fr. 11'000.- mensili, ciò che gli permette di avere un’esistenza modesta.

 

 

                                  M.   La presa di posizione del 27.2.2017/2.3.2017 di RI 1 è stata trasmessa all’UT di __________. L’autorità fiscale propone di imporre fr. 6'200.- derivanti dalla vendita dell’autovettura __________ e dell’attrezzatura da tassista separatamente dagli altri redditi quale utile di liquidazione ex art. 37b LT rispettivamente art. 37b LIFD

                                         (imponibile netto fr. 6'000.-). Per quanto concerne la tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014, l’autorità di tassazione propone di diminuire il reddito d’altra fonte a fr. 5'000.-. In allegato è stato trasmesso il nuovo calcolo entrate /uscite 2014, dal quale emerge una disponibilità mensile di fr. 8'632.-.

 

 

Diritto

 

 

                                    1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         1.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

 

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, ricostruendo le entrate e le uscite del contribuente l’autorità fiscale ha aggiunto altri redditi per il periodo fiscale 2014: dapprima fr. 18'000.- e poi con decisione su reclamo fr. 16'000.-. RI 1 impugna la decisione ritenendola errata e non conforme alla sua situazione finanziaria, e dichiara di percepire come uniche entrate la rendita AVS e un compenso per il suo impegno come arbitro nelle partite di calcio. Indica che nel 2014 non ha più svolto la sua attività quale tassista.

 

                                          2.3.2.                                                                      

                                         Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal ricorrente non fosse corretta, l’autorità ha rinunciato a una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione 26 agosto 2015 ha infatti notificato al ricorrente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

                                         Il ricorrente non ha preso posizione sul calcolo entrate/ uscite a seguito di una mancanza di disponibilità finanziaria ritenuta dall’autorità fiscale: la decisione di definire in via di apprezzamento il reddito imponibile di RI 1 da parte del fisco è corretta.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come visto in precedenza RI 1 ha svolto la professione di tassista. L’UT nei propri atti ha riepilogato brevemente i redditi dichiarati dal contribuente negli anni precedenti confrontandoli a quelli accertati.

 

reddito 

2009

2010

2011

2012

2013

dichiarato

fr. 11'763.-

fr. 16'816.-

fr. 16'404.-

fr. 15'247.-

fr. 10'045.-

tassato

fr. 34'000.-

fr. 36'000.-

fr. 36'000.-

fr. 36'000.-

fr. 40'000.-

                                        

 

 

 

 

 

                                         Veniva precisato come anche nei periodi 2007 e 2008 erano stati rilevati degli ammanchi nella disponibilità finanziaria, che non erano tuttavia stati contestati da parte del contribuente. In calce alla tabella del dispendio veniva anche indicato come sino al 2013 il ricorrente presentava il rendiconto legato all’attività indipendente come tassista e che nel 2014 tale documento non veniva più allegato, e ciò in relazione ad un “presumibile pensionamento”.

 

                                         3.2.

                                         Come visto, per il periodo 2014 il reddito imponibile ritenuto dall’autorità fiscale era per l’IC di fr. 35'600.- mentre che per l’IFD 36'600.-. In sostanza, aggiungendo altri redditi alla partita fiscale del qui contribuente, l’UT de facto ha ritenuto che la situazione finanziaria del contribuente fosse praticamente analoga agli anni precedenti, nei quali lavorava come tassista.      

 

 

 

 

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Si tratta ora di verificare se l’aggiunta di altri redditi, operata dall’UT sia o meno giustificata.

 

                                         Nell’ultima versione del calcolo “entrate / uscite 2014” l’UT ha indicato uscite per fr. 23'321.-:

·      fr. 6'026.- derivanti dall’aumento degli averi (passati da fr. 6'009.- al 1°.1.2014 a fr. 12'035.- al 31.12.2014);

·      fr. 6'200.- relativi alla cessione del veicolo e all’attrezzatura da tassista;

·      fr. 2'000.- derivanti dalla diminuzione dei debiti privati (passati da fr. 190'150.- a fr. 188'150.-);

·      fr. 1'372.- per oneri assicurativi;

·      fr. 2'971.- per interessi passivi;

·      fr. 4'752.- per le imposte federali, cantonali e comunali (verificate).

 

                                         L’UT ha indicato entrate per fr. 31'953.-:

·      fr. 517.- sostanza aziendale;

·      fr. 5'683.- utile di cessione veicolo e attrezzatura da tassista;

·      fr. 1'760.- relativi all’attività quale arbitro;

·      fr. 18’993.- rendita vecchiaia;

·      fr. 5’000.- percepiti dalla ex moglie.

 

                                         3.3.2.                                                                      

                                         Ora, da un controllo della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di ricorso emerge come non abbia mai indicato all’autorità fiscale un conto privato __________, sul quale indica di pagare le spese della casa di sua proprietà.

 

                                         Il conto privato in questione merita qualche approfondimento: in effetti, dallo stesso emergono 5 versamenti a contanti di un certo rilievo: il 7.4.2014 fr. 2'000.- (verosimilmente prelevati dal Conto __________, cfr. estratto conto con prelievo di medesimo importo lo stesso giorno), l’8.5.2014 fr. 2'000.-, il 10.6.2014 fr. 1'000.-, il 6.10.2014 fr. 2'000.-, il 7.11.2014 fr. 1'000.- (per un totale di versamenti a contanti per fr. 8'000.-). Per il resto su questo conto vengono addebitate le spese relative all’utilizzo della carta di credito (cfr. “Sistema di addebitamento diretto __________”), nonché gli “addebiti ammortamento”, “addebiti interessi”, “addebito spese” relativi all’immobile di sua proprietà a __________. All’infuori del versamento a contanti del 7.4.2014, non si riesce a comprendere con quali soldi il qui contribuente abbia alimentato il conto privato __________. Ora, dal Conto __________ non emergono prelievi associabili.

                                         Sempre in sede ricorsuale egli ha anche prodotto per esteso il conto Postfinance relativo al periodo 2014 dal quale emergono degli accrediti che lasciano presupporre che – quantomeno per l’anno 2014 – il qui contribuente fosse ancora parzialmente attivo quale tassista.

 

                                         In questo senso si veda: una girata di fr. 350.- dal conto “Associazione tassametristi” di __________ con la comunicazione “Pagamento voucher dec (...)”; due girate dal conto di __________ di __________ del 12.5.2014: la prima descritta come “Fattura trasporto taxi __________ 21.4.2014 __________ del 22.4.2014” per fr. 760.-, la seconda figura come “Fattura trasporto arbitri __________ del 16.4.2014 -22.4.2014 __________ e ritorno” per fr. 320.-. Sempre dal conto di __________ venivano accreditati il 21.5.2014 fr. 60.-  a titolo di trasporto “arbitri __________” 9.5. -11.5.2014 Hotel __________”, ed ancora in data 25.11.2014 fr. 60.- per “trasporto arbitri del __________” prestazione del 21/23.11.2014.

                                         Vi sarebbero almeno redditi per fr. 1'550.- legati all’attività da tassista.

                                         Sempre dal conto Postfinance per il 2014 si hanno versamenti a contanti per fr. 1'000.- il 5.6.2014 e fr. 1'500.- il 25.4.2014 (che il ricorrente ritiene siano stati dati dalla ex moglie per aiuto in lavori domestici praticati alla casa di __________).

                                                                                

                                         3.3.3.

                                         Riepilogando le entrate, nella propria dichiarazione fiscale il qui contribuente avrebbe omesso di indicare la ricezione di fr. 5'000.- per compensi legati a lavori operati su richiesta della ex moglie, fr. 1'550.- per prestazioni da tassista, nonché fr. 6'000.- di versamenti a contanti (la cui origine non è spiegabile) registrati sul conto __________. Rispetto ai redditi da lui dichiarati, che va ricordato erano pari a fr. 18'993.- legati alla pensione e fr. 1'760.- legati all’attività di arbitro, si sarebbero dovuti aggiungere almeno altri fr. 12'550.-.

                                     

                                         3.3.4.

                                         Ora, questa somma non si discosta da quanto aggiunto dall’UT con decisione su reclamo: fr. 16'000.-. L’UT, come visto ha dovuto basare la sua decisione sul calcolo delle uscite ed entrate da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria.

 

                                         Ora volendo riprendere il calcolo delle entrate e volendo anche aggiungere fr. 6'000.- e 1'550.- (non compresi nel calcolo dell’UT), si avrebbero entrate per fr. 39'503.- (v. consid. 3.3.1.). Togliendo le spese per uscite rimarrebbe quindi una disponibilità superiore al minimo vitale.

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Ne discende che l’UT ha sicuramente agito, nel determinare la situazione fiscale del qui ricorrente, in maniera prudente e seguendo la coscienza professionale che s’impone in casi simili.

 

                                         Come visto, sulla base anche della documentazione prodotta dal ricorrente in sede ricorsuale, si ha una situazione reddittuale ben diversa da quella da lui dichiarata. In effetti, lo stesso ha indicato di essere in pensione: tuttavia dai conti è emersa la continuazione della sua attività da tassista.

                                         In una simile situazione egli avrebbe quanto meno dovuto presentare un rendiconto derivante dalle entrate/uscite legate all’attività indipendente. In effetti, secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

 

                                         3.4.2.

                                         Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).

                                         Tale conclusione vale a maggior ragione per le deduzioni. In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è infatti ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

 

 

                                         3.5.

                                         Ne discende che la decisione su reclamo dell’8.6.2016 deve essere confermata.

                                         Gli atti vengono ritornati all’UT per valutare, eventualmente, l’esistenza dei presupposti di una tassazione separata ex art. 37b LT e art. 37b LIFD dell’utile derivante dalla vendita dell’autovettura e dell’apparecchiatura da tassista.         

 

                                                                                

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    400.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: