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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 17 agosto 2016 contro la decisione del 20 luglio 2016 in materia di IC 2012. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, e illimitatamente imponibile nel Canton __________, possiede una serie di immobili, oltre che in Ticino, sia nel Canton __________ sia nel __________ come pure in __________. Con la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2012, egli indicava, tra gli altri elementi imponibili, anche sostanza immobiliare per fr. 15'890'737.-.
B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 4.5.2016, per quanto concerne l’IC, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) commisurava il reddito imponibile in fr. “0”.-, la sostanza imponibile in fr. 1'542'000.- (sostanza determinante per l’aliquota in fr. 10'927'000.-).
C. Con reclamo del 16/17.5.2016 RI 1 contestava la decisione di tassazione. Riteneva che la commisurazione della sostanza determinante per l’aliquota fosse errata: in particolare censurava le modalità di calcolo della medesima, giudicandola troppo elevata ed adducendo che non si comprendeva su quali dati l’UT si fosse basato. Il reclamante precisava che la stima inerente uno degli immobili ubicati nel Canton __________, e meglio quello di __________, fosse troppo elevata e che fosse di al massimo fr. 4'000'000.-
D. Con scritto del 30.5.2016 l’UT si rivolgeva al contribuente richiedendo a quest’ultimo di voler trasmettere – entro il 20.6.2016 - copia del riparto intercantonale definitivo del Canton __________ per l’anno 2012. Il reclamante veniva avvisato che, in caso di mancato invio di quanto richiesto, il reclamo sarebbe stato evaso sulla base della documentazione agli atti.
Con risposta 20/22.6.2016, RI 1 ribadiva che nell’ambito della commisurazione del valore di stima dell’immobile sito in __________, il valore ritenuto dall’autorità fiscale fosse errato. Egli riteneva che la stima corretta fosse di fr. 3'000'000.-. Allegava uno scritto del 17.6.2016, a suo dire inviato alle autorità di tassazione dei cantoni __________, __________ e __________, nel quale chiedeva la revisione delle decisioni di tassazione, rettificando il valore di stima dell’immobile sito a __________ in via __________ per i periodi fiscali a partire dal 2012.
E. Con decisione su reclamo IC/2012 del 20.7.2016 l’UT si riconfermava nell’accertamento degli elementi imponibili con la seguente motivazione:
“Reclamo evaso come ai considerandi: Il contribuente ha inoltrato reclamo opponendosi al valore di stima degli immobili di __________ e di __________ esposti nel riparto intercantonale. Il 30 maggio 2016 è stata inviata una richiesta di documentazione per ottenere una copia del riparto intercantonale definitivo allo scopo di ricontrollare i valori di stima imposti dai relativi Cantoni. Il contribuente ha fornito la copia del riparto intercantonale del 10 aprile 2014 nel quale, dopo le opportune verifiche, vengono riconfermati i valori esposti nella decisione di prima istanza. Visto quanto sopra esposto viene confermata la decisione intimata il 4 maggio 2016”.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione di tassazione dopo reclamo per l’imposta cantonale 2012. Essendo il gravame stato redatto in lingua __________, la Camera ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 15 giorni per tradurlo in __________. Con scritto 29.8.2016 il ricorso è stato presentato in lingua __________. Nel contesto del ricorso, l’insorgente adduce gli stessi argomenti già esplicitati dinanzi alla precedente istanza: in particolare contesta il valore di stima dell’immobile sito in __________ a __________. Ritiene che, in realtà, l’errore di commisurazione di questo valore di stima non procuri una grossa variazione dell’imposta sulla sostanza, ma è dell’avviso che una decisione di tassazione debba essere corretta. Giudica di non esser stato posto nella condizione di poter discutere della situazione con l’autorità fiscale. Da ultimo indica che, a suo avviso, questo Tribunale non sarebbe competente per decidere in merito al riparto intercantonale (la competenza spetterebbe unicamente al Tribunale federale). Il ricorrente chiede che il ricorso venga lasciato in sospeso fino a che gli altri Cantoni (__________e __________) decidano in merito alle istanze di revisione delle decisioni emesse per il periodo fiscale 2012.
G. Con scritto 3.10.2017 questa Camera si è rivolta al “__________”, al fine di ottenere i singoli valori di stima dei fondi indicati per il periodo fiscale 2012 come anche del valore complessivo ritenuto dall’autorità fiscale __________, con la richiesta anche di indicare se la relativa decisione di tassazione fosse cresciuta in giudicato.
Con risposta 13/18.10.2017 l’autorità fiscale __________ ha trasmesso copia della decisione relativa al periodo fiscale 2012, dalla quale emerge che il valore di stima della proprietà sita in __________ è stato fissato in fr. 5'508'000.- (valore del resto dichiarato dallo stesso contribuente).
Diritto
1. 1.1.
Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT; art. 3 cpv. 1 LIFD). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT; art. 3 cpv. 2 LIFD).
La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; b) almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa (art. 2 cpv. 3 LT; art. 3 cpv. 2 LIFD; v. art. 3 LAID).
1.2.
L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone (art. 5 cpv. 1 LT).
1.3.
Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1 LT).
1.4.
1.4.1.
La sostanza immobiliare appartenente alla sostanza privata del contribuente è imponibile nel luogo di situazione dell’immobile, ciò che costituisce per tale contribuente un domicilio fiscale speciale (o accessorio). Quando un immobile fonda l’esistenza di un foro speciale, il Cantone di situazione ha di principio il diritto d’imposizione esclusivo della sostanza, del reddito e dell’utile immobiliare (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p.100 e p.152).
1.4.2.
In regola generale la sostanza immobiliare è generalmente presa in considerazione per il suo valore di riparto: fondandosi su dichiarazioni e dati statistici raccolti nei Cantoni, la Conferenza svizzera delle imposte fissa regolarmente dei coefficienti per la valutazione degli immobili nell’ambito del riparto intercantonale. Il valore preso in considerazione per il riparto (chiamato valore di riparto) rappresenta in generale una percentuale del valore fiscale cantonale. La presa in conto del valore di riparto ha come scopo un’identica valutazione degli immobili, al fine di garantire una ripartizione completa di tutti gli interessi passivi e di tutti i debiti (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 227 – 231).
1.5.
Nel caso di specie l’autorità fiscale, per calcolare l’imposta sulla sostanza (ed in applicazione dell’art. 6 LT), ha giustamente dovuto prendere in considerazione anche gli immobili siti nel Canton __________.
Sulla base dei singoli “Verkehrswerte” allestiti dall’Ufficio di tassazione del Canton __________ per il periodo fiscale 2012 (e dai quali si evince che l’immobile sito in __________ era stato valutato in fr. 5'508'000.-) l’autorità fiscale ticinese ha allestito il riparto.
Per quanto concerne gli immobili siti nel Canton __________, analogamente a quanto emerge dalla decisione fiscale del medesimo anno del Canton __________, è stato ritenuto un importo di complessivi fr. 13'880'000.-. A tale stima è stata applicata la percentuale di riparto del 90% (proprio come indicato dalla Circolare n. 22 emanata dalla Conferenza svizzera delle imposte per il Canton __________, e consultabile anche al seguente indirizzo internet: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks022_f.pdf, sito consultato il 19.10.2017), sicché, per il Canton __________, il valore totale di riparto preso in considerazione è pari a fr. 12'492'000.-.
1.6.
1.6.1.
Ora, il contribuente ritiene che l’errore sia insito nella decisione fiscale __________, la quale avrebbe, per l’immobile sito in __________, preso appunto un errato importo di fr. 5'508'000.-.
1.6.2.
Come già ricordato, il ricorrente si sarebbe rivolto, con scritto 17.6.2016, all’Ufficio di tassazione del Canton __________, chiedendo una revisione della decisione di tassazione concernente il valore fiscale dell’immobile sito in via __________ per il periodo 2012. Egli non ha tuttavia comprovato l’avvenuto invio di tale scritto né ha prodotto, se non una decisione, perlomeno un atto proveniente da tale autorità, nell’ambito del procedimento che avrebbe in tal modo promosso.
Con richiesta di inizio ottobre 2017, questa Camera si è comunque espressamente rivolta all’Ufficio di tassazione del Canton __________ per avere informazioni in merito al valore di stima degli immobili ivi ubicati, chiedendo fra l’altro se la decisione relativa al periodo fiscale 2012 fosse cresciuta in giudicato. L’autorità fiscale __________ ha trasmesso il documento “Details zu den Liegenschaften”, che costituisce parte integrante della decisione di tassazione dell’imposta cantonale per il periodo fiscale 2012, notificata al contribuente il 6 novembre 2014, da cui traspare che il valore dell’immobile di __________ ammonta a fr. 5'508'000.-. Il funzionario incaricato ha inoltre fatto notare che tale stima era quella che aveva dichiarato lo stesso contribuente.
Lo scritto di questa Camera, come anche la risposta ricevuta da parte dell’autorità fiscale __________ sono state trasmesse in copia per conoscenza anche ad RI 1.
1.7.
Sulla base delle informazioni raccolte, appare confermato come l’immobile di __________, sito in __________, per il 2012 avesse un valore di stima di fr. 5'508'000.-.
Ne discende che nulla può essere rimproverato all’UT in merito alla commisurazione degli elementi imponibili, e meglio la sostanza immobiliare sita nel Canton __________, da prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta sulla sostanza a livello ticinese.
Del resto, a distanza di più di un anno dalla presentazione del gravame, il ricorrente non ha indicato alla Camera che l’autorità fiscale __________ abbia intrapreso una revisione della decisione fiscale per il periodo 2012 (modificando nel senso da lui auspicato il valore di stima dell’immobile).
Va ricordato come secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (CDT 80.2015.197 consid. 2.4; sentenza TF 2C_109/2015 del 1°.9.2015 consid. 4.1.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese, sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’600.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: