Incarto n.
80.2016.210

Lugano

6 ottobre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1,

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 17 agosto 2016 contro la decisione del 22 luglio 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, cittadino __________ con permesso di soggiorno B, assoggettato a ritenuta d’imposta alla fonte sul reddito del lavoro, è sottoposto a tassazione ordinaria sostitutiva, da quando il suo reddito ha superato l’importo di fr. 120'000.- (cfr. cifra 2 dell’Appendice all’Ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [OIFo; RS 642.118.1], per l’imposta federale diretta e art. 113 cpv. 1 LT e decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2015 [RL 10.2.2.1.4] per l’imposta cantonale).

 

 

                                  B.   Per quanto concerne il periodo fiscale 2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), non avendo ricevuto la dichiarazione d’imposta entro il 30.4.2016, aveva inviato al contribuente un primo richiamo il 17.5.2016, in seguito aveva proceduto, il 16.6.2016 a trasmettere una diffida e gli ha da ultimo inflitto, il 19.7.2016, una multa disciplinare di fr. 900.-.

 

 

                                  C.   Mediante reclamo 21/22.7.2016, il contribuente chiedeva l’annullamento della multa disciplinare. L’insorgente precisava di non aver mai ricevuto la documentazione per compilare la dichiarazione di tassazione. Spiegava che la tassa di diffida di fr. 50.- era stata pagata involontariamente dalla compagna.

 

 

                                  D.   Con decisione su reclamo 22.7.2016 l’UT respingeva il reclamo ritenendo come il contribuente avesse omesso in maniera negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015 ed i relativi allegati, nonostante la diffida a lui intimata il 16.6.2016. Non avendo dato seguito alla diffida, il fisco aveva proceduto ad impartire una multa disciplinare di fr. 900.- calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2013, per il quale l’imposta dovuta era stata stabilita in fr. 28'247.60 (cfr. Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013). Il fisco riteneva pertanto la decisione di multa disciplinare giustificata.

 

 

                                  E.   Con ricorso 17/18.8.2016, RI 1 impugna la decisione su reclamo relativa alla multa disciplinare a lui inflitta per il periodo fiscale 2015. Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto la documentazione per compilare la dichiarazione di tassazione e che, per l’anno in questione, il suo reddito non avrebbe superato i fr. 70'000.-, motivo per cui egli credeva di non dover procedere alla compilazione della dichiarazione. Il ricorrente postula l’annullamento della multa disciplinare inflittagli.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                        La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                     

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

 

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

 

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

 

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

 

                                         1.4.

                                         1.4.1.

                                         Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.

 

                                         1.4.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

 

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

 

                                         1.5.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

 

                                         Secondo il capoverso 4 alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

 

                                         Di simile tenore l’art. 182 cpv. 3 LIFD.

 

                                         1.6.

                                         1.6.1.

                                         Come visto, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano – per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

 

                                         1.6.2.

                                         La procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la decisione di tassazione.

                                         L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

 

                                         1.6.3.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

 

                                         1.6.4.

                                         La violazione degli obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art. 174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

 

                                         Trattandosi quindi di decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua commisurazione.

                                         L’autorità è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

                                         La motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

                                         In generale una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e 174 LIFD]:

·     il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·     l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·     la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·     la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·     l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono essere addebitati alla persona interessata;

·     indicazione dei rimedi giuridici;

                                         (Richner /Frei /Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 – 147).

 

                                         1.7.

                                         1.7.1.

                                         Nel caso di specie si ha che il ricorrente era tassato mediante tassazione ordinaria sostitutiva ex art. 113 LT, avendo egli percepito un reddito che superava i fr. 120'000.- nel corso di un anno civile (cfr. periodo fiscale 2013).

                                         Il contribuente sostiene, per il periodo fiscale 2015, di non aver ricevuto la documentazione per compilare la dichiarazione di tassazione e che ad ogni modo il suo reddito, per quell’anno, non superava i fr. 70'000.-, motivo per cui riteneva di non adempiere le condizioni della procedura ordinaria sostitutiva.

 

                                         1.7.2.

                                         Le argomentazioni dell’insorgente non possono essere seguite. In effetti l’art. 113 cpv. 1 LT precisa:

                                         Quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato.

                                         Per l’imposta federale diretta, l’art. 4 OIFo prevede quanto segue:

                                         Se nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente.

                                         Ne discende pertanto che l’eventuale diminuzione del reddito del contribuente non giustificava l’inadempimento, da parte sua, dell’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015. Come visto, infatti, la normativa applicabile prevede espressamente che la tassazione ordinaria sostitutiva  sia mantenuta anche quando il limite di reddito diminuisce temporaneamente o durevolmente.

                                        

                                         D’altronde, anche se il contribuente non avesse ricevuto – come da lui sostenuto – la documentazione inerente la compilazione della dichiarazione fiscale, ad ogni modo riconosce di aver ricevuto la diffida (avendo pagato la rispettiva tassa). Egli avrebbe quindi dovuto manifestarsi all’Ufficio di tassazione, come espressamente stabilito dagli articoli 198 cpv. 1 seconda frase LT e 124 cpv. 1 seconda frase LIFD, che obbligano coloro che non hanno ricevuto il modulo a chiederlo all’autorità competente.

                                         Non avendo egli ottemperato ai propri obblighi procedurali, il fisco gli ha giustamente inflitto una multa disciplinare.

 

                                         1.7.3.

                                         Nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente motivato la multa disciplinare inflitta, specificando il comportamento del ricorrente (di tipo negligente), in base alla Circolare 12/2013. Anche la commisurazione della multa è corretta: in effetti dalla tabella relativa alle multe per violazione degli obblighi procedurali si evince che, per un dovuto d’imposta per il precedente periodo fiscale tra i fr. 20'000.- ed i fr. 30'000.- la multa applicabile è di fr. 900.-. Ne discende come la decisione di multa disciplinare ed anche la decisione su reclamo sono conformi al diritto applicabile.

 

 

                                   2.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    350.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

A

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: