Incarti n.
80.2016.216

80.2016.217

Lugano

28 agosto 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 30 agosto 2016 contro la decisione del 4 agosto 2016 in materia di IC e IFD 2015.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, domiciliata a __________, lavora a __________ quale contabile alle dipendenze della __________ SA.

                                         Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, la contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa dipendente netto di fr. 69'172.– e ha fatto valere spese professionali per complessivi fr. 19'520.–, di cui fr. 12'320.– per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato.

 

 

                                  B.   Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 22 giugno 2016, l’RS 1 ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 62'500.– per l’IC e in fr. 62'900.– per l’IFD. A titolo di spese professionali ha riconosciuto il costo annuale dell’abbonamento per i mezzi pubblici (fr. 1'800.–), le spese per l’uso della bicicletta (fr. 700.–), la metà delle spese per il pasto di mezzogiorno (fr. 1'600.–, in considerazione della disponibilità di una mensa aziendale), oltre alla deduzione forfetaria per le altre spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'076.– per l’IFD).

 

 

                                  C.   La contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 18 luglio 2016. In primo luogo, ha contestato il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato, argomentando che la sua professione di revisore la obbliga a spostarsi “giornalmente da diversi clienti sparsi per il Ticino (anche in luoghi molto scomodi) con almeno 2 trolley con la documentazione del cliente”. In secondo luogo, ha postulato il riconoscimento dell’intera deduzione per il pasto di mezzogiorno, sostenendo di non potersi servire della mensa aziendale, sempre a causa degli spostamenti imposti dalla sua attività.

                                         L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 4 agosto 2016. Per quanto attiene alle spese di trasporto, ha sostenuto che per la reclamante è senz’altro possibile utilizzare i mezzi pubblici e che “ulteriori spostamenti a partire dalla sede del datore di lavoro vanno rimborsati da parte di quest’ultimo”. Ha inoltre confermato la misura della deduzione delle spese per il pasto di mezzogiorno, facendo riferimento alla casella G del certificato di salario, crociata dal datore di lavoro.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato. Riconosce che lo spostamento dal luogo di lavoro (__________) alla sede del cliente è rimborsato dal datore di lavoro, ma osserva che la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro è invece a suo carico. Allega una lettera della __________ SA, nella quale si attesta che la contribuente si serve della sua automobile privata per le trasferte di lavoro, per le quali è indennizzata a partire dal luogo di lavoro.

 

 

                                  E.   Con scritto del 23 giugno 2017, il presidente di questa Corte si è rivolto alla ricorrente, attribuendole un termine di quindici giorni per trasmettere la documentazione seguente: busta paga dei mesi da gennaio a dicembre 2015 con l’indicazione delle spese di trasferta rimborsate dal datore di lavoro; una distinta dei giorni in cui ha prestato servizio al domicilio o nella sede dei suoi clienti, ottenendo il rimborso delle spese di trasferta; il regolamento delle spese approvato dalle autorità fiscali del Canton __________; il contratto di acquisto o di leasing relativo alla sua automobile privata.

                                         Il termine è stato prorogato fino al 15 agosto 2017, su richiesta dell’insorgente. Tuttavia, nessuna documentazione è stata poi inoltrata.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

 

                                         1.2.

                                         Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2015 qui in esame è del 10 dicembre 2014), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

 

 

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La ricorrente sostiene di adempiere i requisiti per beneficiare della deduzione delle spese per spostarsi dal domicilio al luogo di lavoro con il suo veicolo privato. La ragione per cui non potrebbe servirsi dei mezzi pubblici, come previsto in via generale dalla normativa applicabile, va ricercata nella circostanza che ella dovrebbe intraprendere frequenti trasferte dal luogo di lavoro fino al domicilio o alla sede dei clienti del suo datore di lavoro, dove procede alla revisione dei conti.

                                         L’autorità di tassazione ha negato la deduzione richiesta, argomentando che, per le trasferte dalla sede del datore di lavoro, le spese devono essere indennizzate da quest’ultimo.

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 3 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

                                         a)     per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)     […]

                                         c)     per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km).

                                         Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2015: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

 

                                         2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. le sentenze TF n. 2C_477/2009 dell’8 gennaio 2010, consid. 3.3.; n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).

 

                                         2.4.

                                         Con riferimento alla motivazione della decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha sostenuto che compete al datore di lavoro di rimborsare le spese per le trasferte dal luogo di lavoro, deve anzitutto essere ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Lo stesso codice stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale afferma peraltro che il contribuente può rivendicare la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche quando è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte professionali, per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi secondo l’art. 327b CO è irrilevante (cfr. le sentenze del TF n. 2C_630/2012 consid. 3.1; 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3; 2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 622; Agner/Digeronimo/ Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

 

                                         2.5.

                                         Alla luce dell’affermazione della ricorrente e del contenuto della dichiarazione del suo datore di lavoro, secondo cui ella deve servirsi del suo veicolo privato per trasferte dal luogo di lavoro, il presidente di questa Corte, come già ricordato, ha attribuito alla contribuente un termine, poi prorogato su sua richiesta, per produrre documentazione a comprova dell’effettivo svolgimento delle trasferte in questione e della loro frequenza.

                                         In particolare, all’insorgente è stato chiesto di produrre la documentazione seguente:

·          busta paga dei mesi da gennaio a dicembre 2015 con l’indicazione delle spese di trasferta rimborsate dal datore di lavoro;

·          una distinta dei giorni in cui ha prestato servizio al domicilio o nella sede dei suoi clienti, ottenendo il rimborso delle spese di trasferta;

·          il regolamento delle spese approvato dalle autorità fiscali del Canton __________;

·          il contratto di acquisto o di leasing relativo alla sua automobile privata.

                                         Nella lettera in questione, sono anche stati sottolineati i fatti che nel certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro non figurava alcuna indennità per spese e che la contribuente non aveva dichiarato di possedere un’automobile.

                                         Come anticipato, nonostante la proroga del termine fino al 15 agosto 2017, concessa alla ricorrente su sua richiesta, nessuno dei documenti richiesti è stato prodotto.

 

                                         2.6.

                                         Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

                                         Compete pertanto alla contribuente l’onere di provare l’adempimento dei presupposti per poter eccezionalmente beneficiare della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, anziché del costo dell’abbonamento dei mezzi pubblici, ammesso dall’autorità di tassazione.

 

                                         2.7.

                                         Ora, esaminando gli atti alla luce di questo principio, si deve ammettere che la contribuente non ha provato di dipendere da un veicolo per l’esercizio della sua attività professionale.

                                         In primo luogo, come sottolineato nella lettera del 23 giugno 2017, con cui le è stata richiesta la documentazione poi non inviata, nel certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro non figura alcun rimborso per spese di trasporto. Nelle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite (Modulo 11), al numero 49, si legge infatti quanto segue:

                                         Alle cifre 13.1 e 13.2 devono essere indicati gli importi che il datore di lavoro considera essere indennità per spese che non fanno pertanto parte del salario lordo secondo la cifra 8 del certificato di salario. Sono considerate indennità per spese tutte le indennità accordate dal datore di lavoro per le spese che derivano al dipendente nell’ambito della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di lavoro.

                                         Per verificare se, nonostante la loro omissione dal certificato di salario, fossero comunque state versate indennità per spese di trasferta, questa Corte ha invitato la ricorrente a produrre la busta paga dei singoli mesi del 2015 come pure una distinta dei giorni in cui aveva prestato servizio al domicilio o nella sede dei suoi clienti.

                                         Per conoscere poi i criteri con cui sono indennizzate le spese in discussione, era poi stato chiesto l’invio del regolamento delle spese del datore di lavoro, che secondo le indicazioni incluse nel certificato di salario era stato approvato dalle autorità di tassazione del Canton Zurigo, dove ha sede il datore di lavoro.

                                         Questi documenti non sono tuttavia mai pervenuti.

                                         Un altro aspetto che doveva essere chiarito, alla luce dell’affermazione della ricorrente di servirsi della propria automobile privata per le trasferte di lavoro, era la ragione per cui dalla sua dichiarazione d’imposta non risultava alcuna indicazione in merito al possesso di un’automobile (al punto 26.4 della dichiarazione: sostanza mobiliare, veicoli a motore). Anche alla richiesta di produrre il contratto di acquisto o di leasing relativo alla sua automobile privata, tuttavia, la ricorrente non ha dato seguito.

 

                                         2.8.

                                         Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con i mezzi pubblici, è legittima e deve essere confermata.

 

 

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

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-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: