Incarti n.
80.2016.218

80.2016.219

Lugano

4 settembre 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

 RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 5 settembre 2016 contro la decisione dell’11 agosto 2016 in materia di IC e IFD 2015.

 

 

 

Fatti

 

                                  A.   RI 1, coniugato con RI 2, domiciliato a __________ (__________), lavora alle dipendenze della __________, con sede a __________. Nel certificato di salario per il periodo fiscale 2015, il datore di lavoro non ha in particolare crociato la casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro). Ha indicato che il contribuente ha beneficiato di spese forfettarie pari a fr. 438.–. Nelle osservazioni ha indicato "Trattenuta assicurazione perdita di guadagno per malattia Fr. -1'796.97" e "Contributi professionali Fr. -330.00" (cfr., nel dettaglio, il relativo certificato nell’incarto fiscale).

 


                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2015, RI 1 – per quanto interessa la fattispecie qui in esame – ha fatto valere in deduzione fr. 10'320.– per spese professionali, di cui fr. 4'620.– per i costi del veicolo privato, fr. 3'200.– per spese supplementari per doppia economia domestica (pasto fuori casa) e fr. 2'500.– per altre spese professionali (forfait). Ha inoltre indicato fr. 8'956.– a titolo di oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

 

 

                                  C.   Notificando al contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC e IFD 2015, con decisione dell’8 giugno 2016, l’RS 1, per l’IC, ha ammesso integralmente le suindicate spese professionali di complessivi fr. 10'320.–. In merito agli oneri assicurativi e agli interessi di capitali a risparmio ha riconosciuto in deduzione solo la somma di fr. 7'160.– ("Ammessi in deduzione unicamente i premi cassa malati e non i costi per malattia e infortunio"). Ha inoltre aumentato la sostanza immobiliare da fr. 217'762.– a fr. 218'422.– ("Valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto"). Per l’IFD, le deduzioni sono state accordate in base alle disposizioni della LIFD.

 

 

                                  D.   I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 9 giugno 2016, postulando "di correggere la nostra notifica di tassazione per quanto concerne la deduzione al punto 12 “oneri ass. e interessi di capitali a risparmio” in quanto noi abbiamo inglobato nel punto a. “Assicurazione malattia privata” la trattenuta per l’assicurazione perdita di guadagno per malattia di fr. 1'796.97 pagata da mio marito tramite il datore di lavoro, come figura sul certificato di salario, invece che dichiararla al punto e e la stessa non ci è stata calcolata".

 

 

                                  E.   L’RS 1 si è rivolto ai contribuenti con scritto del 19 luglio 2016, informando loro anzitutto che "nell’esame del reclamo l’autorità fiscale ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione. Controlla nuovamente tutti gli elementi imponibili e può modificarli a dipendenza delle nuove conclusioni prese. La decisione di tassazione può anche essere stabilita a svantaggio del contribuente. Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente". Ha evidenziato che da "un controllo risulta che il marito ha a propria disposizione un auto (furgone) di servizio della ditta con cui effettua giornalmente il tragitto casa/lavoro". Ha quindi assegnato ai contribuenti un termine scadente il 30 agosto 2016 per produrre una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, in cui sono indicate le condizioni della messa a disposizione dell’autovettura (furgone) della ditta a favore di RI 1, avvertendoli contestualmente che altrimenti la decisione sarebbe stata modificata "in peggio senza ulteriori consultazioni". Ha invece ritenuto corretta, per l’IC, la deduzione pari a fr. 8'961.– degli oneri assicurativi e degli interessi di capitali a risparmio, mentre per l’IFD ha confermato la deduzione di fr. 4'900.– in applicazione della LIFD. Ha infine annullato la deduzione per le spese di trasporto del marito.

                                         Con scritto del 23 luglio 2016, i reclamanti hanno trasmesso all’autorità fiscale copia di una lettera del 4 febbraio 2014, mediante la quale la __________, ha confermato che dal mese di gennaio 2014, per l’uso dell’autovettura aziendale targata TI __________, viene direttamente posto in deduzione dallo stipendio di RI 1 un importo forfetario mensile a titolo di partecipazione quantificato in fr. 319.35 [“Base 0.8% mensile del prezzo d’acquisto del veicolo: 0.8% (24'800.–) = 198.40”, “Km mensili per tragitto casa-lavoro-casa: 1008 km x 0.12 cts./km = 120.95”]. È stato inoltre precisato che l’utilizzo, a scopi privati, dell’autovettura è autorizzato, con il costo del carburante a carico di RI 1 "per tragitti fuori __________ ".

 

 

                                  F.   Con decisione dell’11 agosto 2016, l’RS 1 ha accolto la richiesta dei reclamanti di deduzione dell’ammontare di fr. 8'961.–, a titolo di oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio. Ha però modificato la tassazione a sfavore dei contribuenti, azzerando l’importo postulato in sede di tassazione, pari a fr. 4'620.–, per "veicolo privato contribuente". Per l’IC, ha ammesso l’importo di complessivi fr. 5'700.– per spese professionali del contribuente, mentre per l’IFD la somma di fr. 5'232.–. Nella motivazione allegata per l’IC, l’autorità fiscale ha esposto quanto segue:

 

                                         Per l’imposta cantonale la deduzione degli oneri assicurativi e degli interessi di capitali a risparmio è stabilita in Fr. 8'961.-.

                                         Nell’esame del reclamo l’autorità di tassazione ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione. Controlla nuovamente tutti gli elementi imponibili e può modificarli a dipendenza delle nuove conclusioni prese. La decisione di tassazione può anche essere stabilita a svantaggio del reclamante. Non è concesso di ritirare il reclamo quanto emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

                                         Il marito ha in dotazione un veicolo aziendale che può utilizzare a scopi privati. Per l’uso privato paga una quota mensile pari allo 0.8% del suo prezzo d’acquisto e il costo della benzina per i tragitti fuori __________. Per il tragitto casa-lavoro-casa paga un contributo supplementare di 12 cts. al chilometro. Per il tragitto casa-lavoro-casa non si trova ad assumersi spese per un importo almeno pari a 70 cts. al chilometro. In simili condizioni il campo F del certificato di salario, “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”, andava crociato (vedi le “Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite” edite dalla Conferenza svizzera delle imposte e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni).

                                         La deduzione delle spese di trasporto con l’auto privata a 70 cts. al chilometro è da annullare.

                                        

                                         Per l’IFD, ha accordato le deduzioni in applicazione della LIFD, richiamando le summenzionate motivazioni.

 

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 contestano la mancata deduzione di fr. 4'620.– (veicolo privato contribuente). A loro avviso, "…l’utilizzo privato del furgone è considerevolmente limitato. Nella vettura infatti sono installati dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi di lavoro, annullando così di fatto l’utilizzo privato dell’autovettura". A comprova della loro argomentazione hanno prodotto alcune fotografie del veicolo. Precisano inoltre che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal datore di lavoro viene usato dal marito per recarsi sul posto di lavoro. Per il suo utilizzo, versa mensilmente alla __________ fr. 319.15. Di conseguenza, secondo le istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite (mod. 11), "non occorre computare sul salario alcuna quota per l’uso privato dell’automobile di servizio". Indicano infine il calcolo effettuato per la postulata deduzione [fr. 4'620.–, 30 km al giorno (__________-__________-__________) x 220 giorni per un totale di 6'600 km x 70 cts/km].

 

 

                                  H.   Nelle proprie osservazioni del 7 settembre 2016, l’RS 1 rimanda alle motivazioni esposte nella decisione impugnata e alla e-mail del 28 luglio 2016, mediante la quale la Divisione delle contribuzioni ha informato la __________ che nel certificato di salario del dipendente RI 1 occorre crociare la lettera F.


Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e 135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 573; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).

 

                                         1.2.

                                         Con la decisione qui impugnata, l’autorità fiscale ha in particolare modificato la decisione di tassazione a sfavore dei contribuenti, azzerando le spese alla voce "veicolo privato contribuente". Con tale agire l’Ufficio di tassazione ha intrapreso una reformatio in peius della decisione di tassazione dell’8 giugno 2016, dopo aver interpellato i contribuenti in sede di reclamo, nel pieno rispetto del diritto di essere sentiti. Occorre pertanto esaminare la censura del merito sollevata in questa sede dagli insorgenti, segnatamente l’annullamento delle spese di trasporto del contribuente dal domicilio al luogo di lavoro quantificati in fr. 4'620.–.

 


 

                                   2.   2.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a)   le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)   le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

 

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo del 10 dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2015, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                         a)  per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)  […]

                                         c)   per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

 

                                         2.2.2.

                                         Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

                                         2.2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, come detto, è litigiosa la deduzione delle spese per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con l’autoveicolo appartenente al datore di lavoro.

 

                                         3.2.

                                         La partecipazione del datore di lavoro alle spese di trasporto è suscettibile di provocare diverse conseguenze fiscali.

                                         In primo luogo, si tratta infatti di verificare se non rappresenti un’integrazione di stipendio.

                                         Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

                                         Fra i redditi del lavoro del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Camera di diritto tributario n. 80.2007.159 del 26 febbraio 2008; della Commissione di ricorso fiscale II del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115).

                                         Se invece il veicolo di servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

 

                                         3.3.

                                         Nel nuovo certificato di salario, adottato anche dal datore di lavoro di RI 1, la messa a disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in diversi ambiti.

                                         In primo luogo, deve essere crociata la casella F, in caso di "trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro". Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 70 centesimi al chilometro [cfr. Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione federale delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite (valide dal 1° gennaio 2016), par. 9, p. 5].

                                         In secondo luogo, la cifra 2.2, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede espressamente che sia indicato il valore della "quota privata automobile di servizio". In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma almeno a fr. 150.– al mese. Nel caso in cui "il dipendente assume a proprio carico una parte considerevole dei costi" (spese di manutenzione, premi d’assicurazione, spese per il carburante, riparazioni; la sola assunzione delle spese per il carburante non è per contro sufficiente), non si conteggia alcunché alla cifra 2.2 del certificato di salario. Alla cifra 15 del certificato di salario ("osservazioni"), occorre inserire quanto segue: "La quota privata per l’automobile di servizio è da chiarire nella procedura di tassazione"(cfr. Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25). Il fatto che venga considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).

                                         Se l’uso privato del veicolo è considerevolmente limitato (per esempio in quanto vi sono installati dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi di lavoro oppure se l’autovettura viene utilizzata esclusivamente per recarsi sul posto di lavoro e non per viaggi privati) non occorre computare sul salario alcuna quota per l’uso privato dell’automobile in servizio (cfr. Istruzioni citate, par. 24). Pure in questo caso occorre apporre una crocetta nella casella F del certificato di salario (cfr. Istruzioni citate, par. 25).

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Nel caso in discussione, come detto, con lettera del 4 febbraio 2014 la __________ ha confermato a RI 1 che "per l’utilizzo del veicolo consegnatole in dotazione le verrà dedotto direttamente dal salario un importo forfetario mensile, quale partecipazione ai costi" di fr. 319.25, indicando il seguente calcolo:

                                         Base 0.8% mensile del prezzo di acquisto del veicolo: 0.8% (24'800.--) =   198.40

                                                      Km mensili per tragitto casa-lavoro-casa:             1008 km x 0.12 cts/km = 120.95

                                        Totale deduzione                                                                                           319.95,

                                         per un importo complessivo annuale di fr. 3'839.40.

                                         Il datore di lavoro ha precisato che viene "concesso l’utilizzo del veicolo per scopo privato, tuttavia il costo del carburante per tragitti fuori __________ è a suo carico". Si presume che anche per l’anno 2015, RI 1 abbia rimborsato al datore di lavoro il medesimo importo.

 

                                         3.4.2.

                                         Dalle fotografie prodotte dagli insorgenti in questa sede risulta, come da loro stessi evidenziato, che l’uso privato del veicolo messo a disposizione dal datore di lavoro è considerevolmente limitato. In effetti, trattasi di un furgoncino, il cui vano posteriore è colmo di attrezzi da lavoro (diversi contenitori, scatole, cavi, raccoglitori, ecc.), che difficilmente può essere utilizzato a scopi privati. Ne discende che non occorre computare sul salario alcuna quota per l’uso privato dell’autovettura di servizio (cfr. Istruzioni citate, par. 24), come d’altronde ha fatto il datore di lavoro, secondo il certificato di salario del 16 marzo 2016 (cifra 2.2. del relativo certificato nell’incarto fiscale).

 

                                         3.4.3.

                                         La __________, come visto, per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro [__________, 15 km x 2 = 30 km (cfr. Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno per l’uso dei dipendenti dello Stato)], ha messo a disposizione del proprio dipendente il furgoncino in questione, chiedendo il versamento di fr. 120.95 mensili [calcolando 1'008 km per 0.12 cts/km], rispettivamente fr. 1'451.40 per l’anno 2015 (fr. 120.95 x 12 mesi).

                                         Sebbene il calcolo eseguito dal datore di lavoro relativo ai chilometri percorsi (1'008 km) non sia chiaro, quest’ultimo ha in ogni caso stabilito un rimborso da parte del suo dipendente di 12 cts/km. Di conseguenza, il datore di lavoro avrebbe dovuto apporre una crocetta nella casella F del certificato di salario ("Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro"). In effetti, la __________ ha messo a disposizione di RI 1 un’automobile di servizio per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro, ricevendo a titolo di rimborso un importo nettamente inferiore a 70 centesimi per ogni chilometro percorso (cfr. Istruzioni citate, par. 9).

 

                                         3.4.4.

                                         A proposito del calcolo della “partecipazione ai costi”, indicato nella lettera del datore di lavoro, oltre all’importo di 12 cts/km, è previsto un importo “base” di fr. 198.40.

                                         Anche se ipoteticamente si dovesse commutare l’intero importo che il ricorrente avrebbe versato al datore di lavoro in rimborso per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro (fr. 3'829.80 annuali, ossia fr. 319.25 x 12 mesi), neppure in quel caso RI 1 avrebbe assunto a proprio carico almeno 70 cts/km [fr. 4'620.– (30 km x 70 cts/km x 220 giorni)], ma all’incirca 58 cts/km [fr. 3'829.80 : (220 giorni x 30 km)], rispettivamente all’incirca 31 cts/km secondo i chilometri indicati dalla __________ [fr. 3'829.80 : (1008 km x 12 mesi)].

                                         Come si vede, l’importo corrisposto al datore di lavoro è in ogni caso inferiore rispetto a quello della deduzione fiscale. Si ha dunque che (indipendentemente dal calcolo effettuato dalla __________) RI 1 non ha rimborsato al proprio datore di lavoro almeno 70 centesimi al chilometro per la messa a disposizione dell’autovettura di servizio per percorrere il tragitto domicilio-luogo di lavoro (andata e ritorno 30 km). Egli non può pertanto invocare la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, da lui quantificati in fr. 4'620.–, secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT e l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

 

                                         3.4.5.

                                         A quest’ultimo riguardo, deve ancora essere sottolineato il fatto che dal certificato di salario non risulta che il datore di lavoro abbia trattenuto l’importo considerato “partecipazione ai costi”, che secondo la lettera del 4 febbraio 2014 ammonta a fr. 3'839.40. Infatti, dal salario lordo totale (fr. 77'926.86) risultano essere stati trattenuti solo i contributi AVS (fr. 4'816.53), i contributi alla previdenza professionale (fr. 5'386.20), oltre ai premi per l’assicurazione perdita di guadagno (fr. 1'796.97) e non meglio precisati “contributi professionali” (fr. 330.–).

                                         Di conseguenza, se l’importo indicato non è effettivamente stato trattenuto, il contribuente non avrebbe avuto alcun costo per l’uso del veicolo aziendale; se è stato effettivamente trattenuto ma dedotto dall’importo indicato nel certificato di salario come salario lordo, allora sarebbe già stato tacitamente (e illegittimamente) dedotto dal reddito imponibile.

 

                                         3.5.

                                         In conclusione, si deve riconoscere che RI 1 non ha dovuto sobbarcarsi integralmente i costi che avrebbe avuto in caso di possesso di un veicolo privato per compiere la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, avendo assunto a proprio a carico un importo inferiore a 70 centesimi al chilometro per il furgoncino. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

 

                                   4.   Tenuto conto delle precedenti considerazioni, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: