Incarti n.
80.2016.21

80.2016.22

Lugano

29 luglio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

 RI 1

 RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 4 febbraio 2016 contro la decisione del 7 gennaio 2016 in materia di IC-IFD 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nella dichiarazione d’imposta 2013, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano, fra l’altro, la deduzione dell’importo di fr. 8'794.– per cure prestate da terzi alla loro figlia __________.

 

 

                                  B.   Notificando ai coniugi la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 10 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona negava la postulata deduzione, spiegando nella motivazione allegata che la stessa non era stata giustificata: “è necessario allegare alla dichiarazione d’imposta il certificato rilasciato dall’associazione che si occupa del mantenimento della figlia, con indicata la quota relativa alla retta e la quota relativa al vitto”.

 

 

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con “reclamo” del 17 dicembre 2015, nel quale affermavano di essere ben coscienti dell’inoltro tardivo del gravame, ma di essersi resi conto della mancata deduzione delle spese di cura prestate da terzi alla loro figlia solo dopo aver ricevuto la decisione per la concessione del sussidio di cassa malati. Al reclamo allegavano l’attestazione delle spese di affidamento rilasciatagli dall’__________, chiedendo infine di “rivedere” la decisione impugnata, trattandosi di una svista che “ci penalizza parecchio a livello economico”.

 

 

                                  D.   L’autorità di tassazione, con decisione del 7 gennaio 2016, dichiarava irricevibile il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Il rifiuto della deduzione per spese di cura prestate da terzi a figli è stato motivato. Il reclamo presentato il 17 dicembre 2015 contro la decisione di tassazione emessa il 10 dicembre 2014 è irricevibile per tardività.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ammettono nuovamente di avere presentato un reclamo “ampiamente tardivo”, ma chiedono nondimeno di riesaminare la loro tassazione e di concedergli la postulata deduzione delle spese di cura prestate alla loro figlia dall’__________.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

 

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il “reclamo” del 17 dicembre 2015, in quanto ampiamente tardivo. L’autorità non ha invece dato seguito alla richiesta di “riesame” dei ricorrenti e non è quindi entrata nel merito della postulata deduzione delle spese di cura prestate alla loro figlia __________, fondata sull’allegata attestazione rilasciatagli dall’__________.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

 

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame, i ricorrenti non negano di aver ricevuto la decisione di tassazione del 10 dicembre 2014, né tantomeno contestano che la stessa fosse già da tempo passata in giudicato quando hanno prodotto una copia dell’attestazione dell’__________ a sostegno delle spese di cura richieste in deduzione. Con il “reclamo” del 17 dicembre 2015 chiedono invece un “riesame” della loro tassazione, argomentando di avere commesso una svista parecchio penalizzante a livello economico.

                                         La decisione impugnata, che ha dato avvio alla procedura in esame, non si è tuttavia espressa sulla questione, limitandosi a dichiarare irricevibile per tardività il “reclamo” del 17 dicembre 2015, senza nemmeno interrogarsi sulla reale natura giuridica di tale scritto, che andava piuttosto inteso quale domanda di “revisione” nel senso degli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo gli art. 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD, la revisione compete alla stessa autorità che ha emanato la decisione o sentenza nel frattempo cresciuta in giudica. La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono successivamente essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD).

 

                                         3.2.

                                         In materia d’imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all’autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474). È infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione.

                                         Il medesimo principio vige anche per l’imposta cantonale. L’istanza di revisione deve essere presentata all’autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L’autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39).

 

                                         3.3.

                                         Nella fattispecie spettava, quindi, all’Ufficio di tassazione pronunciarsi nel merito dell’istanza di revisione presentata dai coniugi RI 1 e RI 2. Contro questa decisione saranno poi ammessi ancora i rimedi del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come disposto dagli art. 234 cpv. 3 LT e 149 cpv. 3 LIFD.

                                         Sarebbe invece prematuro decidere già in questa sede l’esistenza o meno di un motivo di revisione nel senso degli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, poiché così facendo si violerebbe il diritto dei ricorrenti al doppio grado di giudizio.

 

 

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 7 gennaio 2016 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché entri nel merito dell’istanza di revisione presentata dai ricorrenti.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, perché entri nel merito dell’istanza di revisione del 17 dicembre 2015.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: