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Incarti n. 80.2016.239/240 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 29 settembre 2016 contro la decisione del 24 agosto 2016 in materia di IC e IFD 2008 e 2009. |
Fatti
A. RI 1 risiede in __________ con un permesso di dimora dal 1° aprile 2008. Già in precedenza, dal 1° febbraio 2005, le era stato rilasciato un permesso di soggiorno senza esercizio di un’attività lucrativa, in quanto conviveva con __________. Quest’ultimo è stato coinvolto, nel 2010, in un procedimento penale condotto dall’allora Ufficio dei giudici istruttori federali. Il 20 agosto 2010, il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni, precisamente la Divisione affari penali e inchieste (DAPI) ad avviare un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di __________ e delle società __________ SA, __________, e __________ SA, __________, alla luce dei sospetti fondati su documenti raccolti nell’ambito del procedimento penale menzionato.
B. Nel corso del mese di settembre del 2010, RI 1 ha presentato all’RS 1 le dichiarazioni fiscali d’imposta per i periodi fiscali 2008 (dal 1° aprile) e 2009.
Per il primo periodo, la contribuente ha dichiarato di aver conseguito un reddito netto dell’attività lucrativa dipendente di fr. 56'870.–, proveniente dalle società __________ SA e __________ SA. Ha inoltre indicato di avere avuto, alla fine dell’anno, titoli e capitali per complessivi fr. 170'000.– (le azioni della __________ SA, __________, un credito nei confronti della stessa società, e le quote di partecipazione nella __________, __________) e “numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi” per complessivi fr. 650'000.–.
Per il periodo fiscale 2009, ha dichiarato redditi del lavoro netti di fr. 103'594.–, provenienti dalle stesse società, titoli e capitali per fr. 264'000.– .– (le azioni della __________ SA, un credito nei confronti della stessa società, le quote di partecipazione nella __________ Srl e le azioni della __________ SA, __________) e numerario per fr. 600'000.–.
C. Dando seguito a una richiesta di documentazione dell’Ufficio di tassazione, con scritto del 28 gennaio 2014, la contribuente ha trasmesso a quest’ultimo i conti della __________ Srl, oltre ad un’attestazione di esserne la beneficiaria economica, ed ha precisato di non partecipare “ad alcuna società di persone ancora operativa” e di non avere pertanto “rendiconti d’esercizio e tantomeno… una dichiarazione fiscale italiana relativa all’anno 2008”, in quanto “la ditta individuale __________ nel 2008 non produceva più nessun ricavo”. Ha poi confermato “di NON aver detenuto e utilizzato fondi contanti della __________ SA e __________ SA, al fine di effettuare pagamenti privati”.
D. Con decisioni del 17 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha notificato a RI 1 le tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali 2008 e 2009. Questi i principali elementi del calcolo delle imposte:
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2008 |
2009 |
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IC |
IFD |
IC |
IFD |
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Reddito imponibile |
405’000 |
405’000 |
414’000 |
253’400 |
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Reddito determinante per l’aliquota |
461’800 |
461’800 |
517’600 |
357’000 |
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Sostanza imponibile |
870’000 |
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934’000 |
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Rispetto alla decisione impugnata, l’autorità di tassazione aveva aggiunto altri redditi della sostanza mobiliare, nella misura di fr. 392'004.–, per il periodo fiscale 2008, e di fr. 401'535.– per l’IC e fr. 240'921.– per l’IFD, per il periodo fiscale 2009. Per quanto concerne la sostanza imponibile, aveva aumentato il valore della partecipazione nella __________ SA da fr. 100'000.– a fr. 120'000.–, per il 2008, e fr. 140'000.–, per il 2009, e aveva aggiunto le quote del 30% nelle società __________ SA e __________ SA, per un valore di fr. 30'000.– ciascuna.
Nella motivazione delle decisioni, l’autorità fiscale giustificava l’aggiunta dei redditi della sostanza mobiliare con il conseguimento di “prestazioni valutabili in denaro __________ SA e __________ SA”.
E. La contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni in questione, con scritto del 18 dicembre 2014.
Il 16 settembre 2015, i rappresentanti della reclamante sono stati convocati dall’autorità fiscale, la quale li ha informati “che le tassazioni in oggetto sono state evase sulla base delle informazioni relative al rapporto del 26.2.2015 da parte dell’AFC (DAPI) raccolte nell’ambito dell’inchiesta compiuta nei confronti del compagno della contribuente”. I rappresentanti di quest’ultima, da parte loro, hanno sostenuto che la loro assitita avrebbe avuto la residenza in __________ dalla fine del 2005, come comprovato dal contratto di locazione di un appartamento a __________, e hanno contestato che ella avesse una partecipazione delle società __________ SA e __________ SA, delle quali unico azionista sarebbe stato __________. A quest’ultimo riguardo, hanno affermato che l’autorità di tassazione avrebbe “frainteso le indicazioni fornite” alla Banca __________ “dal fiduciario che… presentò il signor __________” al funzionario della banca stessa, in vista di un finanziamento.
F. L’Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo della contribuente, con decisioni del 24 agosto 2016. Rispetto alle decisioni impugnate, ha stralciato il “numerario”, di rispettivamente fr. 650'000.– nel 2008 e fr. 600'000.– nel 2009. Per il resto, ha confermato le decisioni contestate.
Nella motivazione delle decisioni, ha sottolineato di essersi basato sulle motivazioni e sui dati indicati nella comunicazione della DAPI del 26 febbraio 2015, già sottoposta alla reclamante. La comunicazione in questione era nata “dall’analisi dei documenti e delle informazioni raccolte nell’ambito dell’inchiesta compiuta nei confronti del compagno di RI 1, __________”, anche se “eventuali reati fiscali” commessi dalla reclamante non erano “stati oggetto d’inchiesta ex art. 190 LIFD” (cfr. la comunicazione della DAPI all’RS 1 del 26 febbraio 2015, p. 1). Dalla comunicazione della DAPI si evince, in particolar modo, che, avendo __________ dichiarato di detenere il 70% delle partecipazioni sociali in discussione, l’autorità inquirente federale aveva ritenuto che il rimanente 30% fosse della reclamante. La dichiarazione d’imposta del convivente era infatti stata presentata prima che fosse stata avviata l’inchiesta penale nei confronti di quest’ultimo; la dichiarazione della contribuente – che non menzionava partecipazioni nelle suddette società – era invece di poco successiva e, secondo la DAPI, perseguiva lo scopo di “giustificare l’esistenza di una certa capacità finanziaria, affinché la contribuente, di nazionalità italiana, potesse acquistare dal compagno la società immobiliare __________ SA, messa in pericolo dalle procedure avviate nei confronti di __________”. Di conseguenza, il 30% dei redditi derivanti da __________ SA e da __________ SA, “occultati alle autorità fiscali” e “conservati a contanti in locali riconducibili a __________ e RI 1”, dovevano essere attribuiti a quest’ultima. La DAPI affermava inoltre che “nessun elemento raccolto ha permesso di accertare” l’esistenza dell’importo detenuto a contanti dalla reclamante, secondo le sue dichiarazioni d’imposta. Tale importo, “costituito tramite attività lavorative in Italia e lasciti di parenti (che non hanno potuto essere dimostrati), conservato in una cassaforte e dunque mai depositato in banca” (fr. 650'000.–nel 2008 e fr. 600'000.– nel 2009), sarebbe stato utilizzato per pagare una parte del prezzo pattuito, in occasione dell’acquisto del capitale azionario della società __________ SA, precedentemente di proprietà del compagno”. Tuttavia, l’unica prova dell’esistenza di tale capitale sarebbe stata costituita da “una ricevuta firmata dalle due persone in merito a questa transazione”, cioè alla vendita delle quote sociali.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere stata e di essere l’avente diritto economico delle società __________ SA e __________ SA. Afferma inoltre di non capire il motivo dello stralcio dell’importo (“numerario”) di fr. 650'000.– (fr. 600'000.– nel periodo fiscale 2009), a suo dire “esistente e dichiarato”, che sarebbe stato poi impiegato “per l’acquisto della società __________ SA”. A quest’ultimo riguardo, definisce contraddittorio l’operato dell’autorità di tassazione, che, pur avendo stralciato la voce di sostanza, ha nondimeno confermato l’assoggettamento all’imposta sul reddito del 2% di tale capitale.
Per quanto attiene agli argomenti addotti dall’Ufficio di tassazione per ritenere la sua partecipazione nelle società in discussione, l’insorgente contesta l’interpretazione delle “note interne redatte da un consulente di Banca __________, __________”, in cui lei e __________ sono stati indicati come “proprietari” delle società. A suo avviso, il consulente sarebbe incorso in una “sbagliata interpretazione… della reale situazione, dovuta verosimilmente al fatto che __________ e __________ fossero sentimentalmente legati e che collaborassero nella gestione dell’attività”. Ritiene pertanto che l’audizione del consulente bancario in questione sia indispensabile per chiarire la situazione di fatto, tanto più che le note interne della banca sono in contrasto con “quanto comunicato dal fiduciario al medesimo istituto tramite lettera di presentazione del cliente __________”.
La ricorrente ritiene poi che non siano determinanti le circostanze, evidenziate nella decisione impugnata, secondo cui ella avrebbe messo a disposizione i propri soldi e avrebbe lavorato per __________ SA senza percepire alcun salario tra il 2004 e il 2005. D’altronde, negli anni successivi il suo stipendio sarebbe stato più alto rispetto a quello degli altri collaboratori. L’insorgente ravvisa quindi un’ulteriore contraddizione nell’operato della DAPI, “laddove indica che le azioni della società __________ SA, inizialmente sequestrate, su richiesta di __________ sono state restituite a quest’ultimo”, senza cioè restituirne a lei il 30%. Secondo la contribuente non sarebbe neppure determinante, ai fini dell’identificazione degli azionisti della __________ SA, l’affermazione di __________, secondo cui la sigla “____________________” è riconducibile all’abbreviazione dei nomi di battesimo di RI 1 e di __________.
La ricorrente rimprovera inoltre alla DAPI di ritenere fedefacente la dichiarazione d’imposta presentata da __________ e incompleta la sua.
H. Nelle sue osservazioni del 17 novembre 2016, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso.
In merito alla pretesa esistenza del capitale di fr. 650'000.–, dichiarato dalla ricorrente, l’autorità fiscale sottolinea che la sua prova “è rilevante poiché RI 1 ha tentato di acquistare dal suo concubino il capitale azionario della società __________ SA intestataria di numerosi appartamenti” e “solamente se la contribuente saprà dimostrare di essere stata in possesso di tali importi, diverrà azionista unica della società __________ SA”. A tale riguardo, tuttavia, le spiegazioni fornite sarebbero state contraddittorie e non documentate. Secondo le dichiarazioni dei redditi presentate in __________ negli anni precedenti il suo trasferimento in Svizzera, del resto, avrebbe conseguito redditi annui fra un minimo di 629 € e 23'091 €.
Circa la titolarità delle azioni delle società __________ SA e __________ SA, __________ avrebbe affermato di detenerne il 70% non solo nelle dichiarazioni d’imposta presentate ma anche nel primo interrogatorio davanti all’Ufficio federale di polizia, per poi cambiare versione “dopo aver compreso che l’intero suo patrimonio era messo in pericolo da imminenti procedure penali fiscali”. Lo scopo di tale modifica di versione sarebbe stato di “permettere a RI 1 di non incorrere in problemi fiscali”. In seguito, avrebbe ceduto a quest’ultima o a terzi tutti i beni. Anche in merito alla detenzione di altre partecipazioni sociali, peraltro, le dichiarazioni dell’insorgente sarebbero in contrasto con quanto affermato da __________ nei primi interrogatori. La dichiarazione d’imposta, in cui __________ ha indicato di possedere il 70% delle azioni delle due società litigiose, sarebbe d’altronde stata consegnata alla stessa Banca __________, in occasione della richiesta di un finanziamento. La Divisione delle contribuzioni ritiene pertanto inutile interrogare il consulente della banca, essendovi già stato uno scambio di corrispondenza con il servizio legale dell’istituto stesso.
L’autorità di tassazione ritiene poi irrilevante la circostanza che le azioni sequestrate siano state restituite al solo __________, alle luce del fatto che “le stesse, all’epoca della restituzione, non avevano alcun valore, essendo la società stata svuotata da ogni attivo”. In merito al diverso credito attribuito dalla DAPI alle dichiarazioni d’imposta della ricorrente e del suo convivente, il fisco sottolinea che la dichiarazione d’imposta di __________ era stata allestita proprio dall’attuale rappresentante della contribuente, che oggi ne contesta la correttezza.
La Divisione delle contribuzioni sottolinea altresì il ruolo avuto dall’insorgente nelle società in discussione. Oltre a percepire uno stipendio di rilievo, RI 1 si occupava degli affari giornalieri, era responsabile delle questioni in merito all’autodisciplina di intermediari finanziari (OAD), teneva quei “libretti” che rappresentavano “lo strumento di gestione di __________ SA e __________ SA” e conservava al proprio domicilio le liquidità del gruppo. Dai citati “libretti” risulterebbe anche che la ricorrente abbia impiegato fondi, non dichiarati, delle società “per il pagamento di spese o per finanziare società riconducibili a RI 1”. L’autorità fiscale rileva infine che dai conti della __________ Srl si evince che quest’ultima società ha ottenuto ingenti finanziamenti dai soci, a dimostrazione del fatto che “RI 1 ha beneficiato di Euro 1'467'962.42 derivanti dalle distribuzioni dissimulate di utile corrisposte da __________ SA e __________ SA”, importi poi impiegati appunto per finanziare la società italiana.
I. La ricorrente ha replicato in data 16 gennaio 2017. In merito alla prova dell’esistenza del “numerario” da lei dichiarato, fa notare che la Commissione cantonale di ricorso in materia LAFE, occupandosi della cessione delle quote di partecipazione nella __________ SA, ha sostenuto che non sarebbe ancora avvenuta “una puntuale e completa ricostruzione fattuale”.
La contribuente sostiene poi di aver messo da parte importanti risparmi, dapprima con la sua attività di ricamatrice specializzata e quindi con la gestione della ditta __________, che si occupava della distribuzione di ricariche telefoniche. Circa la “difficoltà nel comprovare con atti di natura fiscale redditi e patrimoni pregressi”, rileva come in Italia “il fatto di disporre di redditi fiscalmente non dichiarati fosse assolutamente una prassi”. Gli importi percepiti con la vendita di ricariche telefoniche, in particolare, sarebbero stati da lei trattenuti a contanti; “spesso senza riversarli sul proprio conto personale”. Neppure i beni ereditati dal padre nel 2007 sarebbero documentati, non essendo questi ultimi a loro volta stati dichiarati.
La ricorrente contesta quindi l’affermazione della Divisione delle contribuzioni, secondo cui non sarebbe stato documentato il pagamento del prezzo della vendita della partecipazione nella __________ SA.
In relazione alla detenzione della quota di partecipazione del 30% nelle società __________ SA e __________ SA, la contribuente sottolinea che la banca interpellata dalla DAPI avrebbe “indicato chiaramente di non sapere se la signora __________ detenga il 30% del pacchetto azionario delle due società in questione”. Inoltre, il finanziamento richiesto alla banca concerneva altre società.
Quanto ai finanziamenti alla Immobiliare Vercelli Srl, RI 1 precisa di aver “sempre indicato” di esserne “socia per l’intero capitale sociale, mentre che i finanziamenti successivi sono stati compiuti da terzi per il tramite del signor __________”.
L. Nella sua duplica del 7 febbraio 2017, la Divisione delle contribuzioni ribadisce che la data dell’inoltro delle dichiarazioni d’imposta della ricorrente fa ritenere “che esse fossero funzionali alla messa al sicuro di una parte del patrimonio detenuto dal di lei concubino (procedura LAFE e acquisizione da parte di RI 1 delle azioni di __________ SA__________
Quanto alla provenienza del capitale dichiarato come “numerario”, l’autorità fiscale sottolinea come tanto i pretesi utili della sua attività indipendente quanto i presunti beni ereditati non siano stati documentati. Circa il pagamento delle azioni della __________ SA, il solo fatto provato sarebbe che sui conti bancari della ricorrente “sono affluiti dei fondi pagati da alcuni personaggi domiciliati in Italia, apparentemente contro promessa di restituzione”, mentre non vi sarebbero prove dell’utilizzo di tali fondi. Il venditore delle azioni, __________, avrebbe infatti rilasciato delle “ricevute per attestare il pagamento a contanti”.
Per quanto attiene alla questione del “finanziamento soci” della __________ Srl, la Divisione delle contribuzioni contesta che i fondi provengano da terzi. A tale proposito, osserva che “sulla base dei libretti sequestrati… __________ Srl è stata in parte finanziata, senza alcuna ombra di dubbio, tramite i redditi derivanti dai gravissimi reati fiscali oggetto d’inchiesta”.
Diritto
1. Come anticipato in narrativa, i fatti, che hanno condotto l’autorità di tassazione a adottare le decisioni contestate dalla ricorrente, sono stati accertati nell’ambito di un’inchiesta fiscale secondo gli articoli 190 ss. LIFD, promossa il 20 agosto 2010 nei confronti di __________, allora convivente della contribuente, e delle società __________ SA, __________, e __________ SA, __________. L’inchiesta fiscale in questione trae origine a sua volta da un procedimento penale per reati finanziari, promosso dalle autorità giudiziarie federali.
Il 2 marzo 2015, la DAPI ha rassegnato il rapporto d’inchiesta relativo alla procedura secondo gli articoli 190 ss. LIFD nei confronti di __________ e delle società citate.
Sulla base degli atti raccolti nell’ambito dell’inchiesta nei confronti di __________, il 26 febbraio 2015 la DAPI ha trasmesso all’RS 1 una comuniicazione concernente RI 1. Premesso che nessuna inchiesta è stata aperta nei confronti di quest’ultima, l’autorità fiscale federale ha segnalato all’autorità di tassazione competente le distribuzioni dissimulate di utile che avrebbe incassato negli anni dal 2004 al 2009.
2. 2.1.
In primo luogo, l’insorgente contesta lo stralcio dell’importo (“numerario”) di fr. 650'000.– (fr. 600'000.– nel periodo fiscale 2009), da lei dichiarato, che sarebbe stato poi impiegato “per l’acquisto della società __________ SA”.
2.2.
In effetti, nelle dichiarazioni d’imposta presentate nel mese di settembre del 2010, RI 1 ha indicato di disporre di “numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi” per fr. 650'000.– alla fine del 2008 e fr. 600'000.– alla fine del 2009. Mentre nelle decisioni di tassazione, notificate alla contribuente il 17 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha ripreso tali valori, nelle decisioni su reclamo del 26 agosto 2016, per contro, li ha stralciati, facendo riferimento alla citata comunicazione della DAPI, secondo cui “nessun elemento raccolto ha permesso di accertare” l’esistenza di questo capitale. Tale importo, “costituito tramite attività lavorative in Italia e lasciti di parenti (che non hanno potuto essere dimostrati), conservato in una cassaforte e dunque mai depositato in banca” (fr. 650'000.–nel 2008 e fr. 600'000.– nel 2009), sarebbe stato utilizzato per pagare una parte del prezzo pattuito, in occasione dell’acquisto del capitale azionario della società __________ SA, precedentemente di proprietà del compagno”. Tuttavia, l’unica prova dell’esistenza di tale capitale sarebbe stata costituita da “una ricevuta firmata dalle due persone in merito a questa transazione”, cioè alla vendita delle quote sociali.
2.3.
Nelle procedure fiscali vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art. 200 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2015 del 5.11.2015 consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).
Di principio, il grado di prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non abbia più seri dubbi circa l’esistenza del fatti addotti oppure che gli eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la prova piena (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).
Se, nonostante la collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).
2.4.
Come anticipato, nelle dichiarazioni d’imposta presentate nel 2010, la ricorrente ha indicato un capitale di 650'000 franchi alla fine del 2008 e di 600'000 franchi alla fine del 2009. Nessun documento a comprova dell’esistenza di tale somma di denaro è stato allegato.
Nell’ambito del procedimento penale fiscale più volte menzionato, l’8 settembre 2010 la DAPI ha sequestrato gli immobili della __________ SA. Con il ricorso contro il sequestro, la società ha prodotto un contratto di compravendita, datato 12 agosto 2010, dal quale risulta che __________ avrebbe venduto a RI 1 le azioni della __________ SA, al prezzo di fr. 1'500'000.–. Circa le modalità di pagamento del prezzo, il contratto prevede il pagamento di fr. 600'000.– “entro il giorno di presentazione della domanda di non assoggettamento alla LAFE”, mentre “per gli altri 900'000 la parte venditrice concede alla parte acquirente un finanziamento di pari importo, rimborsabile e rimunerato come a accordi separati”. La consegna delle azioni sarebbe avvenuta “al momento del pagamento dell’importo di CHF 600’000[00]”. Lo stesso giorno, la società ha chiesto all’Ufficio dei registri di iscrivere RI 1 come nuova amministratrice unica con diritto di firma individuale, al posto di __________, allegando il verbale di un’assemblea tenutasi lo stesso giorno. Al reclamo del 20 settembre 2010, interposto al Tribunale penale federale contro il sequestro degli immobili, la __________ SA ha allegato anche le dichiarazioni d’imposta della ricorrente.
2.5.
Interrogato il 7 aprile 2011 dalla DAPI in merito alla provenienza dei capitali che gli sarebbero stati versati da RI 1 per acquistare la partecipazione sociale in questione, __________ ha affermato che la sua compagna i fondi “non ce li aveva, se li è fatti prestare dai suoi conoscenti italiani”, precisando poi di non volere “fare i nomi”.
Nelle sue osservazioni al ricorso, la Divisione delle contribuzioni ha sottolineato che, secondo le dichiarazioni dei redditi presentate in Italia negli anni precedenti il suo trasferimento in Svizzera, la ricorrente avrebbe conseguito redditi annui fra un minimo di 629 € e 23'091 €.
In sede di replica, la contribuente ha sostenuto di aver messo da parte importanti risparmi, dapprima con la sua attività di ricamatrice specializzata e quindi con la gestione della ditta __________, che si occupava della distribuzione di ricariche telefoniche. A tale riguardo, ha prodotto copiosa documentazione bancaria, che proverebbe a suo dire il fatturato di quest’ultima attività. Circa la “difficoltà nel comprovare con atti di natura fiscale redditi e patrimoni pregressi”, rileva come in Italia “il fatto di disporre di redditi fiscalmente non dichiarati fosse assolutamente una prassi”. Gli importi percepiti con la vendita di ricariche telefoniche, in particolare, sarebbero stati da lei trattenuti a contanti; “spesso senza riversarli sul proprio conto personale”. Neppure i beni ereditati dal padre nel 2007 sarebbero documentati, non essendo questi ultimi a loro volta stati dichiarati.
2.6.
Ora, si comprende che l’autorità di tassazione abbia preteso dalla ricorrente una prova dell’esistenza dei capitali dichiarati. La loro esistenza è infatti stata addotta proprio nell’ambito della procedura di reclamo contro la decisione della DAPI di sequestrare gli immobili appartenenti alla __________ SA. __________ e la stessa contribuente avevano un evidente interesse a cercare di provare che quest’ultima fosse divenuta proprietaria della società, sapendo che il fisco intendeva sequestrare, e in seguito confiscare, i suoi beni immobiliari.
In queste circostanze si deve riconoscere che gli argomenti e i mezzi di prova fatti valere dall’insorgente sono ben lungi dal dimostrare l’esistenza dei valori litigiosi.
In primo luogo, la circostanza stessa che le dichiarazioni d’imposta di RI 1 siano state allestite proprio in concomitanza con il sequestro e che siano state allegate al reclamo contro tale provvedimento induce a una certa prudenza.
In secondo luogo, le versioni dei contraenti in merito alla provenienza dei fondi sono discordanti. Se __________ affermava ancora nel 2011 che i fondi provenivano da prestiti fatti a RI 1 da non meglio precisati “conoscenti italiani”, nella procedura di reclamo contro il sequestro delle azioni della __________ SA, la ricorrente ha prodotto l’estratto di un conto bancario su cui sarebbero transitati i soldi poi impiegati per l’acquisto. Sennonché, come ha rilevato la stessa Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nella sentenza del 7.2.2012 (n. BV.2011.30), secondo le informazioni bancarie fornite dall’istituto bancario, i fondi ricevuti dalla reclamante sarebbero stati costituiti da prestiti necessari alla sua attività professionale da restituire entro un anno, sicché non vi erano documenti che rendessero credibile l’impiego di tale denaro per l’acquisto delle azioni. Con il presente ricorso, la provenienza dei fondi viene infine giustificata con pretesi risparmi accumulati dalla contribuente negli anni precedenti il suo trasferimento in Svizzera. Anche limitandosi alle spiegazioni fornite dalla sola ricorrente, si deve constatare una certa difformità di versioni.
Soffermandosi dunque sulla tesi sostenuta nel ricorso in esame, ed in particolar modo nella replica del 16 gennaio 2017, la documentazione prodotta non è idonea a comprovare che alla fine del 2008 la ricorrente avesse un capitale di 650'000 franchi in contanti. Né l’affermazione secondo cui avrebbe aver messo da parte importanti risparmi con la sua attività di ricamatrice specializzata né la pretesa di aver conseguito utili importanti con la gestione della ditta __________, che si occupava della distribuzione di ricariche telefoniche, sono documentate. Gli estratti allegati alla replica indicano solo la movimentazione avvenuta su due conti bancari di cui era titolare la ditta __________ di RI 1 negli anni dal 2003 al 2008, mentre ovviamente non offrono alcuna indicazione in merito agli utili conseguiti dall’impresa in questione. La ricostruzione dell’utile proposta nel ricorso si basa su margini di guadagno calcolati “consultando le informazioni liberamente accessibili in internet” ed è dunque poco più di un’ipotesi.
La ricorrente riconosce poi la “difficoltà nel comprovare con atti di natura fiscale redditi e patrimoni pregressi”, ma rileva come in Italia “il fatto di disporre di redditi fiscalmente non dichiarati fosse assolutamente una prassi”. A tale proposito, è perlomeno curioso che un contribuente cerchi di avvalorare la credibilità della propria dichiarazione sostenendo di avere evaso le imposte in un altro Stato. In ogni caso, manca ogni prova dell’esistenza dei pretesi redditi conseguiti con le attività esercitate in Italia come pure del patrimonio così accumulato.
Considerazioni analoghe si impongono con riferimento alla pretesa eredità lasciata dal padre, documentata unicamente dall’atto di morte di quest’ultimo. Anche a questo riguardo, peraltro, si tratterebbe di beni non dichiarati alle autorità fiscali italiane, né dal de cuius né dall’erede.
2.7.
Ne consegue che la ricorrente non è stata in grado di comprovare l’esistenza del capitale di 650'000 franchi al 31 dicembre 2008 e di 600'000 franchi al 31 dicembre 2009. Le prove apportate a tal fine non hanno infatti potuto documentare che la contribuente disponesse di fondi in contanti, che le avrebbero consentito di acquistare da __________ le quote di partecipazione nella __________ SA.
Sebbene l’imposizione dei fattori di sostanza e di reddito dichiarati dalla contribuente avrebbe l’effetto di incrementare il suo onere fiscale, almeno limitandosi a questa censura ricorsuale, la mancata prova, da parte sua, dell’esistenza di tali elementi imponibili implica che gli stessi non possano essere considerati nel calcolo delle imposte controverse. Come si evince chiaramente dalle rispettive argomentazioni delle parti, il fondamentale obiettivo che si prefiggeva l’insorgente con la dichiarazione del “numerario” consisteva nel poter giustificare l’acquisto da __________ delle quote di partecipazione nella __________ SA. Ne consegue che la mancata prova di tale fatto comporta inevitabilmente che i fattori di sostanza e di reddito di cui si discute non siano assoggettati all’imposta.
Alla luce di questa constatazione, non si giustifica peraltro l’assoggettamento all’imposta sul reddito dell’importo dichiarato dalla contribuente come reddito del numerario, pari al 2% del capitale (fr. 13'000.– nel periodo fiscale 2008 e fr. 12'500.– nel 2009). La mancata prova dell’esistenza del capitale in questione non può infatti che ripercuotersi sul calcolo dell’imposta sul reddito.
La decisione impugnata, che ha stralciato i capitali in questione dalla sostanza imponibile, merita pertanto conferma, mentre devono essere stralciati dal reddito imponibile gli “altri redditi” relativi al “numerario”.
3. 3.1.
La ricorrente contesta poi l’imposizione del 30% delle prestazioni valutabili in denaro provenienti dalle società __________ SA, __________, e __________ SA, __________. Come già ricordato, l’inchiesta della DAPI è stata promossa per il fatto che Fabrizio D’Adamo era sospettato di aver registrato, nei conti delle due società in questione, solo una parte dei ricavi conseguiti. I sospetti erano emersi in seguito all’esame, da parte delle autorità fiscali, degli atti relativi al procedimento penale in cui __________ era stato coinvolto. Terminati gli accertamenti, che hanno comportato perquisizioni e sequestri di documentazione, anche coperta dal segreto bancario, la DAPI ha commisurato l’ammontare complessivo dei ricavi non contabilizzati dalle due società in discussione, indicando i seguenti importi, per i periodi fiscali litigiosi: fr. 1'306'682.– per il 2008 e fr. 1'338'451.– per il 2009. L’autorità fiscale federale ha ritenuto che solo il 70% dei redditi non dichiarati fossero attribuibili a __________, per il fatto che egli aveva dichiarato di detenere solo il 70% delle quote sociali. Il rimanente 30% è così stato imputato alla ricorrente, che avrebbe detenuto tale quota del capitale delle società.
3.2.
3.2.1.
Secondo l’autorità di tassazione, RI 1 avrebbe beneficiato di prestazioni valutabili in denaro da parte delle società __________ SA e __________ SA.
3.2.2.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c.
i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro
provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
3.2.3.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
3.2.4.
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
3.2.5.
Che nella fattispecie le società menzionate abbiano fatto beneficiare i loro soci di prelevamenti anticipati di utile non è in discussione. Fra i documenti sequestrati dall’Ufficio dei giudici istruttori federali, poi visionati dalla DAPI, vi erano infatti dei blocchi per appunti, sui quali erano annotati i risultati delle operazioni di cambio delle società. Le cifre indicate erano nettamente superiori a quelle registrate nei conti delle società stesse. Di conseguenza, all’utile imponibile delle società __________ SA e __________ SA sono stati aggiunti gli utili da cambio e la cifra d’affari non contabilizzata.
3.3.
L’autorità di tassazione ha attribuito alla ricorrente il 30% degli importi provenienti dalle società, sebbene ella non avesse dichiarato di esserne azionista. Vi sarebbero infatti numerosi indizi che consentirebbero di concludere, senza particolari dubbi, che la contribuente sia socia delle due società nella misura del 30%.
Come è già stato rilevato in precedenza, esaminando la questione dell’esistenza del capitale dichiarato dalla ricorrente come “numerario”, le dichiarazioni d’imposta per i periodi 2008 e 2009 sono state presentate poco dopo l’avvio del procedimento della DAPI nei confronti del suo compagno __________ e in concomitanza con il sequestro di beni di quest’ultimo. La DAPI fa notare che invece la dichiarazione d’imposta di __________ è stata inoltrata già l’anno precedente, quando ancora non era prevedibile l’apertura di procedimenti penali. Ebbene, __________ aveva dichiarato il 70% delle azioni delle società litigiose.
Un altro indizio, secondo la DAPI, sarebbe costituito dalle note interne della Banca __________, contenute negli atti relativi al finanziamento concesso per l’acquisto di immobili intestati a società di __________ e di RI 1. In uno di questi documenti (del 20 gennaio 2009, relativo alla richiesta di un credito ipotecario per la __________ SA) si può leggere infatti che “__________è… proprietario assieme alla moglie RI 1, 30.04.1974, della __________ SA, __________, società che gestisce una stazione di servizio benzina con annesso chiosco + ufficio cambi a __________, un ufficio cambi ubicato nella stazione di benzina __________ a __________ e un ufficio cambi a __________ e, sempre con la moglie, del __________ SA, Lugano, società che gestisce un chiosco + ufficio cambi nelle immediate vicinanze del __________ a __________”. Nelle stesse note interne viene anche affermato che “i coniugi __________ e RI 1 risiedono in Svizzera dal 2004 e da subito la loro attività commerciale ha riscontrato un buon successo”, precisando poi che “hanno iniziato a __________ per poi riprendere successivamente il chiosco + ufficio cambi nelle immediate vicinanze del __________ ed aprire gli uffici cambi di __________ e __________”. Le stesse considerazioni si ritrovano sostanzialmente nelle altre note interne, che spaziano fra il 2005 e il 2010. Il 13 maggio 2005 si legge che __________ e __________ “gestiscono con successo la stazione di servizio benzina con annesso chiosco + ufficio cambi sito a __________” e che “questa attività commerciale viene svolta sotto la __________ SA, società di loro proprietà, che figura come locataria”. Il 30 aprile 2010 vengono riprese le considerazioni reperibili nel documento del 20 gennaio 2009, con la differenza che __________ è menzionata come “convivente” anziché moglie di __________.
La DAPI ha poi evidenziato come RI 1 sia “l’unica collaboratrice che nel periodo 2004, 2005 ha lavorato per __________ SA… senza che alcun salario venisse pagato o fosse indicato né nella contabilità ufficiale, né nella contabilità occulta” per concludere che “il mancato pagamento del salario è verosimilmente in relazione al fatto che la contribuente venisse remunerata in altri modo, ossia partecipando agli utili delle società”. In seguito, il suo stipendio sarebbe stato il più elevato, così come il suo ruolo nella gestione delle società appariva particolarmente importante.
Infine, l’autorità di tassazione sottolinea che dai già citati libretti sequestrati dalle autorità penali risulta che una parte dei fondi non dichiarati “sono stati prelevati senza controprestazione per il pagamento di spese o per finanziare società riconducibili a RI 1”. È il caso in particolare dei numerosi, e in parte consistenti, prelevamenti di fondi utilizzati per finanziare la __________ Srl nel 2009 e nel 2010.
3.4.
Come anticipato, la prestazione valutabile in denaro può essere fatta al socio o a una persona vicina. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si considerano persone vicine i membri dell’amministrazione o altri organi, come pure ogni persona fisica o giuridica, quando sussistono legami economici o personali che, in base all’insieme delle circostanze, si devono considerare la vera ragione della prestazione imponibile. Una persona si considera vicina anche quando l’azionista le permette di usare la società come se le appartenesse (cfr. p. es. la sentenza n. 2C_88/2011 e 2C_89/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 2.1.1 e giurisprudenza citata).
Gli atti degli organi della società devono essere imputati alla società come se fossero i suoi (art. 55 cpv. 1 e 2 CC). Se un organo si fa versare o fa versare a terzi prestazioni valutabili in denaro, si tratta di atti voluti o conosciuti dalla società, anche se la prestazione è illecita o se è avvenuta senza o contro la volontà di altri organi o soci. Gli organi di amministrazione sono considerati dal punto di vista fiscale come soci che impegnano la società (cfr. le sentenze del 30 agosto 1988, in ASA 57 p. 514 = RDAF 1990 p. 289, consid. 3d; del 22 maggio 1995, in ASA 65 p. 390 = RDAF 1997 II 594, consid. 4b). L’organo che coinvolge la società in una simile prestazione può anche essere un organo di fatto, cioè una persona che prende di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi o che provvede alla gestione della società, concorrendo in tal modo alla formazione della volontà sociale in modo determinante, e che assume durevolmente, sotto la sua propria responsabilità, il compito di adottare decisioni che oltrepassano il quadro degli affari quotidiani e che hanno un’influenza sul risultato dell’impresa (sentenza del 26 maggio 2015 n. 2C_377/2014, in RDAF 2015 II 294, consid. 9.3).
3.5.
Tornando alla fattispecie in esame, gli argomenti su cui si fonda la decisione impugnata sono senz’altro sufficienti a giustificare l’attribuzione dei proventi litigiosi alla ricorrente. Se anche non si volesse ammettere che sia provato che quest’ultima sia azionista delle società nella misura del 30%, vi sono sufficienti elementi per sostenere che abbia beneficiato del prelevamento anticipato di utile, perlomeno quale organo delle società.
Anzitutto, la circostanza che, in tempi non sospetti, __________ abbia dichiarato di detenere il 70% delle azioni si deve considerare un fatto significativo, tanto più che ciò è stato ribadito dall’interessato ancora dopo il suo coinvolgimento nei procedimenti penali successivi (cfr. in particolar modo il verbale dell’Ufficio federale di polizia del 17 giugno 2010). Il fatto che alla DAPI __________ abbia dichiarato invece di aver sempre posseduto il 100% delle azioni (cfr. verbale del 7 aprile 2011) appare come l’evidente frutto di un cambiamento di strategia, intervenuto dopo l’avvio dell’inchiesta penale fiscale.
Neppure può essere attribuita a una semplice “sbagliata interpretazione… della reale situazione”, come sostenuto nel ricorso, l’indicazione, contenuta in diverse note interne della Banca __________, del fatto che le società fossero di “proprietà” di __________ e __________. Come già ricordato, l’affermazione, sicuramente determinante per una banca intenzionata a erogare mutui ipotecari, è contenuta in più documenti, allestiti in anni successivi.
La persuasione dei funzionari dell’istituto bancario che __________ e __________ fossero entrambi azionisti delle società in discussione si ricava del resto anche dalla lettera del 6 novembre 2015, con cui l’ufficio legale di Banca __________ ha risposto alla richiesta di informazioni per iscritto della DAPI (cfr. in particolare la risposta alla domanda 9).
Alla luce di queste considerazioni, si rivela effettivamente superflua l’audizione del consulente bancario che ha allestito le note interne. Compatibilmente con il tempo trascorso, non potrebbe infatti che confermare la circostanza che per la banca le società erano di “proprietà” della ricorrente e del compagno, senza peraltro poter fornire precisazioni in merito alle rispettive quote.
Per quanto non sia evidentemente decisiva, anche la spiegazione fornita da __________ in merito al nome della __________ SA va nella stessa direzione. Il fatto di avere inserito nella ragione sociale un chiaro riferimento (le due lettere iniziali dei rispettivi nomi) ad entrambe le persone attive nell’impresa avvalora senz’altro la tesi di una partecipazione della ricorrente al capitale della stessa.
3.6.
In ogni caso, aldilà degli indizi che supportano la tesi secondo cui RI 1 sia stata azionista delle società in questione, è provato che la ricorrente abbia agito quale organo di fatto delle società e che abbia beneficiato di prestazioni valutabili in denaro da parte di queste ultime.
I più volte menzionati libretti, che hanno consentito alla DAPI di ricostruire i ricavi non dichiarati delle due società, sono stati redatti fino al 2007 proprio dall’insorgente. Anche dopo, quando delle annotazioni ha cominciato ad occuparsi __________, i libretti erano conservati nella loro comune abitazione.
Ma soprattutto parte dei fondi non dichiarati sono stati prelevati senza controprestazione per il pagamento di spese private o per finanziare società appartenti alla ricorrente. È il caso dei fondi impiegati per finanziare la società __________ SA e, in misura nettamente superiore, la __________ Srl, nel 2009 e nel 2010. Nel libretto numero 5, in particolare, sono registrati diversi prelevamenti con l’indicazione “noi”, che secondo la DAPI riconduce alla coppia formata da __________ e da __________. Altri importi sono serviti a pagare bollette per il figlio della contribuente (__________) o per spese personali di quest’ultima (p. es. il medico o l’assicurazione malattia). Considerata la circostanza che la ricorrente e il suo compagno formavano un’unica economia domestica, vi sono poi prelevamenti per spese comuni (crociera, orologio).
Per quanto concerne, in particolare, i finanziamenti confluiti nella __________ Srl, come ha sottolineato l’autorità fiscale nelle sue osservazioni al ricorso, assume un rilievo determinante la coincidenza fra le indicazioni che emergono dai citati libretti e quelle che si evincono dalla contabilità della stessa società. La stessa contribuente ha dichiarato di detenere la totalità delle quote della società in questione. Come già accennato, nel libretto n. 3 figurano numerosi e rilevanti prelevamenti dai fondi delle società __________ SA e __________ SA, che sono stati impiegati per finanziare la società italiana. Ora, al bilancio della __________ Srl alla fine del 2009 e del 2010 sono allegate delle “note integrative”, dalle quali si evince che la società ha beneficiato di “finanziamenti effettuati dai soci” per € 1'178'894.88 alla fine del 2009 e per € 1'467'962.94 alla fine del 2010. Come sottolinea la Divisione delle contribuzioni nelle osservazioni al ricorso, se ne deduce che i prelevamenti anticipati di utile, documentati dai “libretti”, sono serviti a finanziare per circa un milione e mezzo di euro la società della ricorrente. La spiegazione fornita, a tale riguardo, dall’insorgente non è documentata in alcun modo. A suo avviso, infatti, i finanziatori sarebbero “terzi”, i cui averi tuttavia non erano “fiscalmente conformi in Italia”. Anche stavolta, come già in relazione alla prova dell’esistenza del “numerario” da lei inserito nelle dichiarazioni d’imposta, l’unico argomento proposto consiste nell’allusione a evasioni fiscali commesse a danno del fisco italiano, in questo caso non da lei ma dagli ignoti “terzi”.
Gli elementi che si ricavano dai documenti appena citati consentono di concludere con sufficiente certezza che la ricorrente ha beneficiato in misura importante dei prelevamenti anticipati di utile provenienti dalle società __________ SA e __________ SA. Quale organo di fatto di queste ultime società, la contribuente ha senz’altro conseguito delle prestazioni valutabili in denaro.
3.7.
Ne consegue che, nella misura in cui concerne l’imposizione delle prestazioni valutabili in denaro provenienti dalle società __________ SA e __________ SA, il ricorso è respinto.
4. Il gravame è accolto limitatamente alla questione dell’imposizione del reddito del “numerario”. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 24 agosto 2016 sono riformate nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” (fr. 13'000.– nel periodo fiscale 2008 e fr. 12'500.– nel 2009).
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 8’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 8’500.–
sono a carico della ricorrente nella misura di nove decimi (fr. 7'650.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: