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Incarto n. 80.2016.27 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente |
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segretaria |
Sabrina Gianola, vicecancelliera, |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 9 febbraio 2016 contro la decisione del 18 dicembre 2015 in materia di IC-IFD 2014. |
Fatti
A. Mediante dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2014, RI 1 indicava un reddito da attività indipendente pari a CHF 14'200.--.
Nel questionario complementare per indipendenti senza contabilità (modulo 10), la contribuente segnalava una cifra d’affari di CHF 54'000.-- e dichiarava parimenti spese generali per un importo di CHF 39'800.--.
B. Con decisione di tassazione 16.9.2015 l’Autorità di tassazione (di seguito UT) accertava un reddito da attività indipendente pari a CHF 42'000.-- [determinante per l’aliquota CHF 60'000.--] commisurando in CHF 2'978.65 l’imposta cantonale, mentre in CHF 507.30 l’imposta federale.
C. Con scritto 6.11.2015, RI 1 – per il tramite della propria rappresentante la RA 1 - interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione del 16.9.2015, adducendo come la stessa fosse manifestamente inesatta, tenuto conto della ripresa effettuata da parte del fisco in merito al reddito da attività indipendente della contribuente, moltiplicato di tre volte rispetto alla somma dichiarata. La rappresentante specificava inoltre “(...) la notifica ci è stata resa nota solo ora (...)”.
D. Mediante scritto 10.11.2015, il fisco si rivolgeva alla rappresentante della contribuente, indicando come il reclamo presentato contro la decisione di tassazione del 16.9.2015 si appalesasse tardivo. In tal senso l’Autorità accordava un termine scadente il 20.11.2015 per giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo del gravame.
E. Il 12.11.2015 RA 1 chiedeva una proroga di almeno 30 giorni per l’inoltro della documentazione richiesta, che veniva concessa, il 17.11.2015 sino al 14.12.2015.
F. Mediante presa di posizione del 14.12.2015, la rappresentante di RI 1 ribadiva i contenuti del reclamo, sostenendo come alla stessa fossero state accollate – ingiustificatamente – delle riprese fiscali, senza alcuna ragione. Non entrava nel merito della tempestività del gravame.
G. Con decisione 18.12.2015, l’UT notificava la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2014, dichiarando irricevibile il gravame interposto dalla contribuente, siccome tardivo.
H. Con ricorso 9.2.2016, la RA 1 si aggrava contro la decisione 18.12.2015 dell’UT. D’ingresso precisa di aver interposto ricorso alla Camera di diritto tributario unicamente in data 9.2.2016, tenuto conto del fatto che aveva dato ordine alla Posta di voler trattenere la corrispondenza nel periodo compreso tra il 17.12.2015 e l’11.1.2016. Nel merito solleva le medesime doglianze quo all’operato dell’UT, in particolare per quanto attiene alla ripresa di reddito. La rappresentante ha chiesto di poter essere sentita.
I. Con osservazioni 22.2.2016 al ricorso, l’UT sottolinea che la ricorrente non ha motivato la tardività del reclamo. Pertanto, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini di reclamo, l’autorità di tassazione afferma di non aver potuto fare altro che dichiarare irricevibile il gravame.
L. Con scritto 7.3.2016, il rappresentante di RI 1 precisa: “Facciamo inoltre presente che il sottoscritto, che rappresenta la contribuente, verso metà settembre ha dovuto subire un intervento per calcoli renali. La conseguenza di questo intervento è stata che esso ha causato, e ancora causa, un non indifferente cumulo di arretrati, ostacolando il rappresentante nell’entrare in contatto con la contribuente che nel frattempo era all’estero”.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1
Nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo di RI 1, contribuente, sostenendone la tardività.
Parimenti il ricorso 9.2.2016 avverso la decisione 18.12.2015 appare tardivo, tenuto conto del fatto che la rappresentante della contribuente ha richiesto un “fermo posta” dal 17.12.2015 all’11.1.2016.
2.2.
2.2.1.
Occorre in primis stabilire se il ricorso dinanzi a questo Tribunale possa essere ritenuto tempestivo. In effetti, difettando questo presupposto, la Camera di diritto tributario deve decretare l’irricevibilità del gravame.
Per quanto attiene la tempestività del ricorso alla Camera di diritto tributario si deve osservare quanto segue.
Nel ricorso del 9.2.2016 avverso la decisione 18.12.2015, la rappresentante della ricorrente ha precisato: “Rispondiamo ora in quanto fino al giorno 11 gennaio 2016 non eravamo in grado di rispondere, avendo chiesto di trattenere la corrispondenza”.
2.2.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.
2.2.3.
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
2.2.4.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.2.5.
La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.2.6.
Essendo la notificazione della decisione avvenuta mediante posta A Plus, è possibile verificare che l’invio in discussione è stato recapitato il 19 dicembre 2015. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Per quanto attiene all’ordine di trattenere gli invii postali, quest’ultimo non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale, che per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica; esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario che per un motivo qualunque e un certo tempo non è in grado di ricevere la posta, ed impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (cfr. art. 29 cpv. 4 dell’Ordinanza sulle Poste [OPO]). Se non si pone il problema di un ostacolo indipendente dalla volontà, resta un compito di chi si assenta nel corso di un processo di disporre le precauzioni opportune affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l’autorità prenda nota del nuovo indirizzo. L’ordine conferito all’ufficio postale di conservare gli invii non costituisce una misura appropriata affinché le comunicazioni dell’autorità possano essere notificate. In effetti, degli accordi particolari con la Posta non permettono di procrastinare la data della notifica (DTF 141 II 429 consid. 3.1.; sentenza TF 6B_463/2014 del 18.9.2014 consid. 1.1.; DTF 113 Ib 87, consid. 2b).
2.2.7.
Nel caso in disamina si ha che la decisione su reclamo è stata inviata dall’Ufficio di tassazione il 18.12.2015 ed è stata recapitata il 19.12.2015 presso la casella postale della rappresentante della ricorrente.
Come indicato nei precedenti considerandi, la RA 1 ha dato ordine di trattenere la corrispondenza tra il 17.12.2015 e l’11.1.2016. La corrispondenza inviata dovrebe pertanto esserle stata recapitata il 12.1.2016.
Come visto, l’ordine di trattenuta della posta è una disposizione presa dal destinatario della corrispondenza, che non influenza il decorrere dei termini.
Il ricorso, inviato il 9.2.2016, è pertanto manifestamente intempestivo.
2.2.8.
In sede di udienza – tenutasi avanti alla Camera di diritto tributario il 7.4.2016 – è stato espressamente chiesto alla rappresentante della ricorrente di volersi esprimere sulla tardività del ricorso.
La rappresentante non ha però sostanziato alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi a ribadire di aver ordinato la trattenuta della posta siccome assente all’estero.
Una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).
2.3.
Anche volendo ignorare l’irricevibilità del ricorso, dipendente dal suo inoltro tardivo, si deve ancora considerare che già l’Ufficio di tassazione aveva a sua volta dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il gravame presentato avverso la decisione di tassazione.
2.3.1.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 LIFD).
2.3.2.
Contro la decisione di tassazione del 16 settembre 2015 il rappresentante della contribuente ha interposto reclamo solo il 6 novembre 2015, senza addurre alcun motivo di restituzione del termine. Neppure nel successivo scritto del 14 dicembre 2015, con il quale ha risposto ad una lettera, con la quale l’autorità di tassazione l’aveva invitata a giustificare e documentare i motivi del ritardo nel reclamare, la rappresentante della reclamante ha invocato uno dei motivi di restituzione dei termini.
Ne consegue che la decisione, con l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, si rivela ineccepibile.
3. Ne discende pertanto che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario è irricevibile siccome intempestivo.
Le spese e la tassa di giustizia sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: