Incarto n.
80.2016.277

Lugano

9 novembre 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 17 novembre 2016 contro la decisione del 19 ottobre 2016 in materia di IC 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, classe __________, celibe, cittadino __________, di professione __________, dal 1° dicembre 2010 fino al 30 novembre 2014, è stato domiciliato a __________ (cfr. il sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino). Dal 1° dicembre 2014, ha trasferito il proprio domicilio a __________ (__________) [cfr. "Meldebestätigung" del 2 dicembre 2014 rilasciato dall’Ufficio abitanti del Comune di __________]. Il contribuente è titolare della __________ (di seguito __________), il cui scopo è la consulenza e l’assistenza nel campo del __________ applicate a prodotti di genere mobiliare e immobiliare compreso l’ottenimento di certificati di esclusività. La sede della ditta individuale, costituita l’__________ era dapprima a __________ ed è poi stata trasferita, il __________, a __________ (__________) [cfr. estratto del registro di commercio del Canton Ticino e del Canton __________].

 

 

                                  B.   Per il periodo fiscale litigioso (2014), il contribuente ha presentato la relativa dichiarazione d’imposta al Canton __________. Per quanto concerne il Canton Ticino, non ha invece dichiarato alcunché (cfr., nel dettaglio, l’incarto fiscale 2014).

 

 

                                  C.   Notificando la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 19 agosto 2014, il contribuente è stato tassato limitatamente nel Canton Ticino. L’RS 1 ha in particolare accertato il reddito imponibile in CHF 466’400.– (determinante per l’aliquota fr. 461'400) per l’IC e in CHF 468'800. (determinante per l’aliquota fr. 461'400) per l’IFD. Nella decisione di riparto di medesima data, il reddito dell’attività indipendente è stato attribuito al Canton Ticino (fr. 479'656.–), mentre al __________ è stata attribuita solo la sostanza mobiliare.

 

 

                                  D.   Il contribuente, per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato le suddette decisioni, con reclamo del 15 settembre 2015, domandando il loro annullamento, poiché sarebbe "… già assoggettato personalmente alle imposte del Canton __________ ". Ha contestato l’assoggettamento nel Canton Ticino, asserendo in particolare di essere domiciliato nel Comune di __________ dal 2 dicembre 2014 (recte 1° dicembre 2014) e di essere dunque imponibile, in base all’appartenenza personale, nel Canton __________ per l’intero periodo fiscale litigioso, e ciò anche con riferimento al reddito conseguito nel Canton Ticino

                                         L’RS 1, per l’IC, ha respinto il reclamo, con decisione del 19 ottobre 2016. Nelle motivazioni allegate, ha in particolare esposto quanto segue:

                                         … benché il contribuente sia partito per il Canton __________ a fine novembre 2014 la sede della ditta individuale di cui è titolare risultava al 31.12.2014 ancora a __________. L’assoggettamento è quindi limitato in virtù dell’appartenenza economica alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone (art. 5 cpv. 2 LT). Per tale motivo il reclamo viene respinto.

                                         Per l’IFD, ha invece ammesso la richiesta, azzerando il reddito imponibile ("Reclamo ammesso come a domanda").

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, postula l’annullamento della decisione impugnata e l’assoggettamento illimitato nel Canton __________ per il periodo fiscale litigioso. Ribadisce in particolare di essere domiciliato nel Comune di __________ dal 1° dicembre 2014. Per quanto concerne la ditta individuale, di cui egli è titolare, sostiene, tra l’altro, di aver "…sempre e prevalentemente svolto", dall’anno 2011, la propria attività presso l’ufficio ubicato nell’appartamento in cui ha vissuto/in cui vive (dapprima in __________, poi nel Canton __________). A suo dire, l’iscrizione a registro di commercio del Canton __________ della __________ avvenuta soltanto il __________, avrebbe in ogni caso un mero effetto dichiarativo, trattandosi di una ditta individuale.

 

 

                                  F.   Con le proprie osservazioni del 23 gennaio 2017, l’PI 1 propone, in via principale, di confermare la decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 (IC) in relazione all’assoggettamento di RI 1 in base all’appartenenza economica in Ticino per l’intero periodo fiscale 2014; in via subordinata, propone "… l’assoggettamento degli elementi imponibili in Ticino per gli 11/12 dell’anno fiscale in discussione, ossia fino al 30 novembre 2014", senza assegnazione di spese e ripetibili. Delle puntuali motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         L’assoggettamento nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 3 LT).

                                         Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica, fra l’altro, se sono titolari di imprese nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. a LT).

 

                                         1.2.

                                         Contrariamente all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato (art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo l’art. 3 LT e l’art. 4 LT (art. 5 cpv. 2 LT). Nelle relazioni intercantonali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 frase 1 LT).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 LT, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         Giusta l’art. 4b cpv. 1 LAID, in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale di cui all’art. 11 cpv. 3 LAID sono tuttavia imponibili nel Cantone in cui il contribuente era domiciliato al momento della loro scadenza. È fatto salvo l’art. 38 cpv. 4 LAID.

                                         L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia (art. 4b cpv. 2 LAID).

 

                                         1.3.2.

                                         Per il Canton Ticino, l’art. 54 LT ha lo stesso tenore dell’art. 4b LAID. Il suo cpv. 1 sancisce che in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all’art. 38 LT sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. È riservato l’art. 122 cpv. 4 LT.

                                                      L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia (art. 54 cpv. 2 LT).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso concreto, come detto in narrativa, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 novembre 2014, RI 1 aveva il proprio domicilio nel Comune di __________, in __________ (cfr. il sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino). Il ricorrente ha al proposito allegato copia di uno scritto del 22 agosto 2014, mediante il quale ha comunicato a __________, pure domiciliato a __________, in Via __________, di rescindere il contratto di locazione, avente quale oggetto una "casetta/dependance", per il 30 novembre 2014 (cfr. doc. 7 annesso al presente ricorso). Il 1° dicembre 2014, RI 1 ha, in effetti, spostato il proprio domicilio, nel Canton __________, a __________, in __________ (cfr. doc. 3 allegato al presente ricorso). A comprova di ciò, egli ha in particolare prodotto, oltre alla conferma di registrazione presso l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ del 2 dicembre 2014, copia del relativo contratto di locazione sottoscritto il 20 novembre 2014, con inizio dal 1° dicembre 2014, avente quale oggetto un appartamento di 3½ locali per una persona adulta [con una durata minima fino al 31 marzo 2016, una pigione mensile di fr. 1'730.– mensili (spese incluse), oltre a fr. 120.– per un parcheggio coperto, e la ripresa della maggior parte dei mobili degli inquilini precedenti (cfr. doc. 6 allegato al presente ricorso)]. È dunque pacifico che il ricorrente, dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2014, sia stato domiciliato a __________, mentre dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 abbia avuto il proprio domicilio a __________. Tale circostanza non è del resto mai stata messa in discussione dall’RS 1. Ne discende che, per l’intero periodo fiscale litigioso (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014), RI 1 è illimitatamente imponibile nel Canton __________, in virtù della sua appartenenza personale, difettando il requisito del domicilio nel Canton Ticino al 31 dicembre 2014, in applicazione dell’art. 4b cpv. 1 frase 1 LAID e dell’art. 54 cpv. 1 frase 1 LT (di ugual tenore; cfr., anche consid. 1.3. della presente decisione).

 

                                         2.2.

                                         Occorre ora stabilire, se e in quale misura il ricorrente sia limitatamente imponibile nel Canton Ticino per l’anno 2014, sulla base della sua appartenenza economica, riguardo al reddito conseguito tramite la __________, di cui egli è titolare con diritto di firma individuale. Come visto, trattasi di una ditta individuale, costituita l’__________, il cui scopo è la consulenza e l’assistenza nel campo del __________ applicate a prodotti di genere mobiliare e immobiliare compreso l’ottenimento di certificati di esclusività. La sua sede era a __________ fino al __________ (data della sua radiazione dal registro di commercio del Canton Ticino per trasferimento della sede a __________), dapprima in __________ (che corrisponde all’indirizzo della sua dipendente, __________), poi in __________ [che corrisponde all’indirizzo del suo (allora) domicilio e dei locatori (i genitori di __________)]. A __________ (quindi nel periodo fiscale successivo), la sede della __________ è stata trasferita nel Canton __________, a __________, in __________, che coincide con l’indirizzo del nuovo domicilio di RI 1 (cfr., al proposito, i relativi estratti del registro di commercio).

                                         Nel riassunto delle entrate e delle uscite della __________ inerente all’anno 2014 (agli atti dell’incarto fiscale 2014), intitolato __________ Riassuntivo esercizio dall’01.01.2014 al 31.12.2014”, emergono in particolare un “ricavo netto” della società di ben fr. 478'938.– ed entrate pari a fr. 565'522.92 (“Fatture emesse di consulenza”). __________, domiciliata a __________, è stata dipendente della __________ durante l’intero periodo fiscale 2014, mansione per la quale ha percepito, dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, uno stipendio annuo lordo di fr. 12'000.– (cfr. certificato di salario del 31 marzo 2015 rilasciato dalla __________ agli atti dell’incarto fiscale 2014; cfr. inoltre __________ Riassuntivo esercizio dall’01.01.2014 al 31.12.2014”, alla voce “uscite”). Infine, come detto poc’anzi, il 20 novembre 2014, l’insorgente ha sottoscritto un contratto di locazione, con inizio dal 1° dicembre 2014, avente quale oggetto un appartamento di 3½ locali nel Comune di __________.

 

                                         2.3.

                                         Alla luce degli indizi elencati sopra, non è contestato che il ricorrente abbia esercitato la propria attività professionale, come titolare della ditta individuale __________ a __________, perlomeno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 novembre 2014. Del resto, lo stesso insorgente lo riconosce in modo esplicito, laddove afferma che “al momento in cui il ricorrente si è annunciato al Comune di __________ non solo non aveva più un tetto sotto cui dormire, ma non aveva nemmeno più la possibilità di lavorare in Ticino, non avendo più a disposizione un ufficio”. Poiché gli effetti del contratto di locazione decorrono dal 1° dicembre 2014, si impone la conclusione che, prima di tale data, il contribuente non avesse “un tetto sotto cui dormire” né “un ufficio” nel Canton __________. In altre parole, il ricorrente non sostiene di aver trasferito la sua attività lucrativa indipendente nel Canton __________ prima di avervi trasferito il domicilio.

                                         Ne consegue che, volendo seguire le argomentazioni dello stesso contribuente, si dovrebbe ammettere che, in applicazione dell’art. 54 cpv. 2 LT e dell’art. 4b cpv. 2 LAID, siano adempiuti i presupposti per il suo assoggettamento (limitato) per appartenenza economica durante tutto il periodo fiscale, anche se il reddito dovrebbe poi essere ripartito fra i Cantoni Ticino e __________ sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia. Tenuto conto del trasferimento intervenuto il 1° dicembre, al Canton __________ sarebbe attribuito tutt’al più un dodicesimo del reddito dell’attività lucrativa indipendente (cfr. anche la circolare n. 18 del 27.11.2001 della Conferenza svizzera delle imposte, Répartitions intercantonales en cas de modification de l’assujettissement en cours de période fiscale dans le système de la taxation annuelle postnumerando [personnes physiques], par. 34 e 35, in particolare esempi 15 e 19; inoltre Bernardoni/Bortolotto, Le basi temporali per l’imposizione delle persone fisiche nel diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2015, p. 149 ss.).

 

                                         2.4.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il trasferimento dell’attività lucrativa indipendente dal 1° dicembre 2014 non è provato in alcun modo.

                                         Il ricorrente è stato, in effetti, domiciliato a __________, dal 1° gennaio 2014 fino al 30 novembre 2014, luogo in cui ha preso in locazione una "casetta/dependance", in cui ha vissuto e in cui ha "sempre e prevalentemente svolto" la propria attività professionale, come da lui stesso confermato in questa sede (cfr. p. 3 del presente ricorso).

                                         Tuttavia, sussistono sufficienti elementi per ritenere che il ricorrente abbia esercitato la propria attività lavorativa nel Canton Ticino, come titolare della __________, anche nel corso del mese di dicembre 2014. È pacifico che RI 1 ha trasferito il proprio domicilio a __________ (__________) dal 1° dicembre 2014 e ha sottoscritto un contratto di locazione avente quale oggetto un appartamento di tre locali e mezzo, con validità da quella data. Ciononostante, detto contratto non è atto a comprovare che la __________ sia stata concretamente operativa nel Canton __________ già dal 1° dicembre 2014, considerato (tra l’altro) come l’ente locato non è adibito ad uso commerciale ("für 1 Erwachsener").

                                         A ciò va in particolar modo aggiunto che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (durante l’intero periodo fiscale litigioso):

·      __________ è stata alle dipendenze della __________, a __________ (cfr. copia certificato di salario del 31 marzo 2015 agli atti dell’incarto fiscale 2014), e si è occupata delle "gestioni amministrative-contabili" della ditta (cfr. osservazioni del 23 gennaio 2017 dell’PI 1, p. 5);

·      la __________ è stata attiva a __________, non a __________, come attesta il "Riassuntivo esercizio dall’01.01.2014 al 31.12.2014" (agli atti dell’incarto fiscale 2014, alla cui lettura si rimanda per brevità), e ciò anche in assenza di prove concrete attestanti il contrario;

·      la sede della __________ – la cui iscrizione a registro di commercio, pur essendo una ditta individuale, è obbligatoria (poiché la cifra d’affari è superiore a fr. 100’000.–) – si trovava a __________, ovverossia nel Comune in cui ha avuto luogo l’esercizio dell’attività della ditta individuale (cfr. estratto del registro di commercio del Canton Ticino).

 

                                         Va anche tenuto presente che:

·      sugli attestati degli interessi e del capitale al 31 dicembre 2014 del 1° gennaio 2015, rilasciati dal __________ e riguardanti i conti intestati alla __________, figura l’indirizzo "__________, __________ " (cfr. i relativi attestati agli atti dell’incarto fiscale 2014);

·      nell’avviso di mutazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________ del 1° dicembre 2014, è stato indicato che in data 30 novembre 2014, RI 1 è partito per __________ (__________), ma tra le "altre mutazioni" è stato precisato che "L’attività quale indipendente __________ al momento rimane a __________: c/o __________ " (cfr., al proposito, il relativo avviso di mutazione agli atti dell’incarto fiscale 2014);

·      dalla copia della notifica della nuova iscrizione della ditta individuale del Canton __________ ("Anmeldung zur Neueintragung einer Einzelunternehmung") risulta che il formulario è stato firmato (soltanto) il 16 dicembre 2014 dal titolare, RI 1, a __________ e autenticato da un notaio __________ (cfr. doc. 4 allegato al presente ricorso).

 

                                         Da ultimo, tenuto conto anche della ripartizione dell’onere della prova, l’insorgente, dal canto suo, non ha in alcun modo comprovato di aver iniziato concretamente l’esercizio dell’attività della __________, dal 1° dicembre 2014, presso l’appartamento da lui preso in locazione, nel Canton __________, allegando la relativa documentazione a sostegno della propria tesi (come, ad esempio, i giustificativi delle spese telefoniche/internet, delle spese postali, delle spese amministrative, delle eventuali spese di trasloco, della sua attività di consulenza, ecc.).

 

                                         2.5.

                                         L’assoggettamento limitato del contribuente nel Canton Ticino per appartenenza economica si è quindi protratto per l’intero 2014. Una persona fisica che trasferisce il domicilio all’interno della Svizzera, ma che conserva un’appartenenza economica nel cantone di partenza nello stesso periodo fiscale, è assoggettata limitatamente all’imposta in quest’ultimo cantone per l’intero periodo fiscale (cfr. Circolare n. 18 della Conferenza svizzera delle imposte cit., par. 351).

                                         In conclusione, come ha deciso l’autorità fiscale, per l’intero periodo fiscale litigioso (2014), il ricorrente è illimitatamente imponibile nel Canton __________, sulla base della sua appartenenza personale, mentre è imponibile nel Canton Ticino, in maniera limitata, sulla base della sua appartenenza economica.

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    900.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’000.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: