Incarto n.
80.2016.286

Lugano

23 gennaio 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 28 novembre 2016 contro la decisione del 17 maggio 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012 l’RS 1 ha concesso a RI 1 tre proroghe del termine, l’ultima delle quali con scadenza il 31 marzo 2014. Non avendo il contribuente adempiuto i suoi obblighi procedurali nel termine prorogato, il 15 aprile 2014 l’autorità fiscale gli ha inviato un richiamo e, il 15 maggio 2015, lo ha diffidato, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.

                                         Il 16 giugno 2014, alle 17.59, il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un messaggio FAX, nel quale ha fatto riferimento ad un precedente scritto del 2 maggio 2014, con il quale avrebbe chiesto un’ulteriore proroga del termine per inoltrare la dichiarazione, lamentando l’invio della diffida, con relativa tassa di fr. 50.–.

 

 

                                  B.   Con decisione del 17 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 100.– per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012.

                                         Il 22 agosto 2014, l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al contribuente una “diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione”, attribuendogli un termine di 30 giorni per provvedere al pagamento della tassa per la diffida del 16 maggio 2014, della multa del 17 giugno 2014 e della tassa per la diffida di pagamento stessa, per un totale di fr. 200.–.

                                         Il 29 agosto 2014, il contribuente si è rivolto all’Ufficio esazione e condoni, ritenendo “non giustificato il pagamento degli importi che [gli] vengono richiesti”, avendo “sempre giustificato” il ritardo nell’allestimento della dichiarazione d’imposta, dovuto a problemi del fiduciario __________, “oberato di lavoro”.

 

 

                                  C.   Non avendo il contribuente pagato i debiti in questione, l’Ufficio esazione e condoni ha promosso la procedura esecutiva. Il giudice di pace del Circolo __________ ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1, con decisione del 25 gennaio 2016.

                                         Con sentenza del 2 giugno 2016, la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello ha tuttavia accolto un ricorso dell’escusso, respingendo l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dall’Ufficio esazione e condoni. Secondo la CEF, l’RS 1 avrebbe “dovuto esaminare lo scritto del 29 agosto 2014 quale reclamo contro la multa e la diffida almeno dal profilo della sua ricevibilità temporale e formale, e se del caso emettere una decisione formale d’irricevibilità, ciò che ammette di non avere fatto”. Di conseguenza, la decisione del 17 giugno 2014, con cui all’escusso era stata inflitta la multa, non poteva considerarsi passata in giudicato. Neppure poteva essere rigettata l’opposizione per le tasse di diffida, non essendo le diffide in questione state allegate all’istanza di rigetto.

 

 

                                  D.   Con due distinti scritti del 21 ottobre 2016, l’RS 1 ha attribuito al contribuente un termine di dieci giorni “per giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo” nell’inoltro del reclamo contro la diffida del 16 maggio 2015 e contro la multa del 17 giugno 2016.

                                         Il contribuente ha risposto con lettera del 28 ottobre 2016. Il reclamante ha in particolar modo ribadito di aver richiesto un’ulteriore proroga, con lettera del 2 maggio 2014, prima ancora che gli fosse notificata la diffida del 15 maggio 2014. Su richiesta dello stesso Ufficio di tassazione, aveva trasmesso copia di tale scritto con e-mail del 19 ottobre 2015.

                                         Con due decisioni del 31 ottobre 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibili i reclami interposti dal contribuente contro le decisioni relative, rispettivamente, alla tassa di diffida ed alla multa. In relazione alla prima, ha rilevato che il reclamo, presentato mediante FAX, non adempiva i requisiti di forma e doveva pertanto essere dichiarato irricevibile; in ogni caso doveva essere respinto anche nel merito, per il fatto che il reclamante non aveva saputo provare di aver chiesto un’ulteriore proroga, non avendo dimostrato di aver inviato lo scritto del 2 maggio 2014. In relazione alla multa per violazione degli obblighi di procedura, l’autorità fiscale ha constatato che il reclamo era tardivo e che il reclamante non aveva addotto alcun motivo di restituzione del termine.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della diffida e della multa. Ripercorsa la cronologia dei fatti, sottolinea che “nessuno dell’Ufficio Tassazioni, al ricevimento del [suo] fax [gli] ha mai fatto presente la sua non validità” e afferma di non comprendere come mai siano occorsi due anni per avere una decisione sui reclami.

 

 

                                  F.   Con scritto del 27 dicembre 2016, questa Corte ha trasmesso al ricorrente copia dell’accertamento, intrapreso da La Posta il 13 dicembre 2016, in merito al recapito della decisione del 18 giugno 2014, con cui gli è stata inflitta la multa. All’insorgente è stato attribuito un termine per prendere posizione, con l’avvertimento che, in caso di mancato riscontro, la Camera avrebbe deciso sulla base degli atti.

                                         Il ricorrente ha preso posizione, con lettera del 3 gennaio 2017, nella quale sostiene di “non aver mai asserito né contestato di non aver ricevuto l’invio del 18.06.2015, ma bensì di aver richiesto con il [suo] scritto del 02.05.2014 un’ultima proroga fino al 30.06.2014 e che a tale richiesta di proroga non h[a] mai ricevuto nessuna risposta”. Conclude chiedendo “di essere udito”, nel caso in cui questa Corte lo ritenesse opportuno.

 

 


Diritto

 

 

                                   1.   Diffida

 

                                         1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

                                         Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dal contribuente il 16 giugno 2014, a causa dell’inosservanza del requisito della forma scritta.

                                         Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT, applicabile anche al reclamo contro la diffida (art. 198 cpv. 5 LT), il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in effetti, l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale esigenza si giustifica per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di abusi (DTF 121 II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3).

                                         Il ricorrente ha contestato la diffida del 15 maggio 2014 con fax trasmesso all’Ufficio di tassazione alle 17.59 del 16 giugno 2016. Ne consegue che non ha adempiuto il requisito della forma scritta.

                                         Nel ricorso, sostiene che “nessuno dell’Ufficio Tassazioni, al ricevimento del [suo] fax [gli] ha mai fatto presente la sua non validità”. Anche volendo ammettere che, per non incorrere in un formalismo eccessivo l’autorità debba dare la possibilità al ricorrente di sanare il vizio, nel caso in cui l’omissione sia involontaria (sul tema cfr. la sentenza del TF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3; DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b), va rilevato che l’insorgente ha atteso l’ultimo giorno per impugnare la decisione, nel qual caso il vizio è considerato irreparabile (cfr. la sentenza del TF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3).

                                         La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che, come l’autorità fiscale ha rilevato nella decisione impugnata, il reclamo doveva essere respinto anche nel merito.

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

 

                                         1.3.2.

                                         L’art. 19 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–.

                                         Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126).

 

                                         1.3.4.

                                         Nel caso in esame, come visto, il reclamante ha contestato la diffida, facendo riferimento ad uno scritto del 2 maggio 2014, con il quale aveva chiesto un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.

                                         La lettera in questione non risulta essere pervenuta all’Ufficio di tassazione, tanto è vero che, come ricorda lo stesso contribuente nel suo ricorso, ne ha trasmesso copia all’autorità fiscale solo il 19 ottobre 2015, quando la procedura esecutiva era ormai in corso. Il ricorrente non ha dunque adempiuto l’onere di provare l’invio della lettera del 2 maggio 2014.

                                         D’altra parte, se anche la lettera in discussione fosse stata inviata all’Ufficio a tale data, essa non avrebbe comportato automaticamente un’ulteriore proroga del termine. A tale riguardo, va ricordato che, mentre i termini stabiliti dalla legge sono perentori, quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati (art. 192 cpv. 1 LT; “motivi sufficienti”, secondo l’art. 119 cpv. 2 LIFD, che esige pure che la domanda di proroga sia presentata prima della scadenza). In considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178). Se si tiene conto del fatto che il ricorrente aveva già beneficiato di ben tre proroghe, per una durata complessiva di circa un anno, è tutt’altro che certo che la quarta gli sarebbe stata concessa.

 

                                         1.4.

                                         Nella misura in cui si riferisce alla decisione del 31 ottobre 2016, con la quale è stato dichiarato irricevibile (subordinatamente respinto) il reclamo contro la diffida del 16 maggio 2014, il ricorso è pertanto respinto.

 

 

                                   2.   Multa per violazione degli obblighi di procedura

 

                                         2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

 

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame, la multa disciplinare è stata inflitta al ricorrente con decisione del 17 giugno 2014, notificata per posta A Plus e recapitata il 20 giugno 2014, come risulta dall’accertamento del recapito eseguito da La Posta.

                                         Come già ricordato, questa Corte ha trasmesso all’insorgente copia dell’accertamento in questione, attribuendogli un termine per prendere posizione. Il contribuente ha affermato di non avere mai contestato di non aver ricevuto l’invio in questione.

                                         Il ricorrente non ha del resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo. Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano a tale riguardo esiste un motivo di restituzione in intero del termine quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         La decisione in questione è stata contestata dal contribuente solo con la lettera del 29 agosto 2014, indirizzata peraltro all’Ufficio esazione e condoni.

                                         In queste circostanze, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la decisione del 17 giugno 2014, è ineccepibile.

 

                                         2.3.

                                         Nel suo scritto del 2 gennaio 2017 alla Camera di diritto tributario, il contribuente sostiene che l’annullamento della multa sarebbe giustificato dalla mancata risposta dell’Ufficio di tassazione alla sua richiesta di proroga del 2 maggio 2014.

                                         È chiaro tuttavia che tale censura avrebbe dovuto essere sottoposta all’autorità fiscale con un reclamo interposto nel termine di trenta giorni, come previsto dalla legge. Nel momento in cui, con la lettera del 29 agosto 2014, egli ha contestato la multa, la relativa decisione era già passata in giudicato.

                                         In merito alla questione della lettera del 2 maggio 2014, si rinvia alle considerazioni già proposte con riferimento al reclamo contro la diffida del 16 maggio 2014 (v. supra, consid. 1.3.4).

 

 

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    400.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: