Incarto n.
80.2016.296

Lugano

18 gennaio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 7 dicembre 2016 contro la decisione del 17 novembre 2016 in materia di IC e IFD 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   La RI 1 è una società a garanzia limitata, costituita il 14 giugno 2004, il cui scopo è l’esercizio di ogni attività di carattere finanziario, commerciale e fiduciario, in particolare assistenza, consulenza, gestione e amministrazione di patrimoni; investimenti, intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e di quote di comproprietà; intermediazione di investimenti in divise e altri valori mobiliari, operazioni di cambio, anche sul mercato delle divise internazionali; intermediazione e raccolta di fondi per investimenti. Inoltre può costituire ed amministrare delle fondazioni, dei “Trust” e delle società di qualsiasi genere; agire a titolo fiduciario o in qualità di “Trustee”, ecc.

                                         Secondo l’estratto del registro di commercio il signor RI 1 è socio e gerente con diritto di firma individuale, mentre la società RI 1 di __________ è socia senza diritto di firma.

 

 

                                  B.   Per il periodo fiscale 2014, RI 1 dichiarava una perdita netta d’esercizio pari a fr. 26’978.–.

                                         Con decisione 21 aprile 2016, l’Ufficio di tassazione RS 1 (di seguito RS 1) riprendeva l’importo di fr. 35’000.- a titolo di “spese non documentate o eccessive”. In considerazione delle perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti che ammontavano a fr. 40'834.-, l’RS 1 commisurava l’utile imponibile complessivo, per l’IC e IFD 2014, in una perdita di fr. 32'812.-. Il capitale imponibile ammontava invece a fr. 175’508.-.

 

 

                                  C.   Con lettera raccomandata del 6 maggio 2016, RI 1 interponeva reclamo contro la decisione di tassazione IC-IFD 2014, contestando la ripresa di fr. 35’000.–.

                                         Il 10 maggio 2016 l’RS 1 scriveva una mail alla società, specificando che la ripresa di fr. 35’000.- era da ricondurre a “costi per personale ritenuti eccessivi per rapporto all’attività svolta dalla contribuente” e richiedeva della documentazione (scheda contabile dei ricavi da commissioni fiduciarie, dettagli dei beni detenuti fiduciariamente, giustificazione della mancata copertura delle spese di struttura, ecc.) necessaria per evadere il reclamo presentato.

                                         In data 17 maggio 2016, RI 1 inviava (parte) degli atti richiesti. Non ritenendoli esaustivi, l’RS 1, con lettera del 23 maggio 2016, inoltrava ulteriore formale richiesta, con l’avvertenza che in caso di inosservanza, avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali. Il 31 maggio 2016, la reclamante trasmetteva altra documentazione e informazioni in risposta a quanto richiesto dall’autorità fiscale.

 

 

                                  D.   Con decisione 17 novembre 2016, il reclamo presentato da RI 1 veniva respinto. In particolare l’RS 1 confermava la ripresa di fr. 35’000.-, con la seguente argomentazione:

 

“il reclamo è respinto in difetto di mancata presentazione di una pertinente giustificazione della manifesta sproporzione tra i costi di struttura sostenuti e la cifra d’affari, suffragata dai relativi dettagli, in particolare delle fatturazioni ai clienti tramite timesheet.”

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata da RA 1, impugna la decisione su reclamo, chiedendo nuovamente lo stralcio della ripresa di fr. 35’000.-. In merito alla sproporzione dei costi per i dipendenti, la ricorrente ribadisce la necessità di avere il necessario personale, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, così da poter offrire i propri servizi alla clientela, sottolineando di aver fatto quanto possibile per aumentare il fatturato senza incorrere in licenziamenti. Per quello che concerne la fatturazione, rileva che non vi è alcun obbligo di utilizzare il metodo timesheet e che per politica societaria la fatturazione “viene fatta a forfait”. Sottolinea infine che, sebbene nel corso degli anni la cifra d’affari sia sempre rimasta costante, i costi del personale nei periodi fiscali precedenti erano addirittura maggiori e nonostante ciò sono stati sempre accettati dall’RS 1.

 

 

                                  F.   Con osservazioni al gravame 24 gennaio 2017, l’RS 1 indica dapprima che i costi del personale non sono giustificati per rapporto alla cifra d’affari conseguita, in particolare in considerazione dell’attività della contribuente che consiste nella detenzione a titolo fiduciario di strutture societarie estere, che per comprovata esperienza, non necessita, di per sé, di personale. La sproporzione sarebbe manifesta, tanto che i ricavi non coprirebbero nemmeno i costi diretti del personale, i quali non sono peraltro giustificati da una fatturazione timesheet. L’RS 1 sottolinea come la ricorrente fa parte di un gruppo di società che “ruotano attorno al signor RI 1” e pure nelle altre società vicine sarebbe stata riscontrata la medesima problematica relativa alla mancata copertura dei costi diretti. In presenza di costi di personale elevati e dei risultati costantemente in perdita, l’autorità fiscale ipotizza che una delle varie cause potrebbe essere la mancata fatturazione a terzi o perlomeno alle società vicine. Tale tesi sarebbe avvalorata dal fatto che, nonostante negli anni 2013-2014 vi sia stato un “notevolissimo incremento dei beni detenuti fiduciariamente”, la cifra d’affari non è aumentata in modo proporzionale.

                                         L’RS 1 rileva infine che, malgrado la ripresa di fr. 35’000.-, non risulta un utile imponibile, bensì una perdita di fr. - 32'812.-, motivo per cui “non sussiste al momento oggetto del contendere”.

 

 

                                  G.   Il 18.12.2017 si è tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario. I rappresentanti della contribuente hanno giustificato il ricorso con l’argomento che la ripresa contestata potrebbe avere ricadute nella tassazione di persone fisiche o in materia d’imposta preventiva. Hanno inoltre sottolineato che la principale attività societaria consiste nella consulenza e amministrazione dei Trust, che normalmente non prevede un onorario in base al tempo, bensì un importo fisso.

                                         L’RS 1 ha posto l’accento sul fatto che non vi sia alcun interesse attuale ad esaminare il merito della vertenza, siccome l’utile imponibile è pari a fr. 0.-, motivo per cui il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata; ciò indipendentemente dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.  

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, RI 1 contesta la decisione dell’PI 1 relativa alla ripresa di fr. 35’000.- per costi del personale ritenuti eccessivi in rapporto all’attività societaria. In sede di osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione rileva che, nonostante la ripresa di fr. 35’000.-, risulta un utile imponibile nullo, sicchè il ricorso sarebbe irricevibile.

                                         Prima di entrare nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente, si tratta pertanto di verificare la ricevibilità del ricorso.

 

                                         2.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale che concerne la deduzione delle perdite, una decisione di tassazione ha autorità di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere valutate diversamente in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono unicamente la qualifica di motivi e come tali non partecipano dell’autorità materiale di cosa giudicata. In particolare quando un contribuente riceve una tassazione che riporta un reddito nullo, con la conseguenza che non deve pagare alcuna imposta, l’ammontare delle perdite che hanno condotto alla tassazione su di un reddito nullo costituisce unicamente un motivo della decisione di tassazione, con la conseguenza che tale importo non beneficia della forza di cosa giudicata. Nella misura in cui il contribuente desidera che sia accertato l’ammontare della perdita da riportare al periodo fiscale seguente, non vi è un interesse attuale degno di protezione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_911/2013 e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014, in RDAF 2015 II p. 119 consid. 2.2, con riferimento a: ATF 140 I 114 consid. 2.4.1 p. 119 s.; sentenze 2C_973/2012 del 4 ottobre 2013 consid. 4.2; 2C_91/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3.3, in RF 68/2013 p. 158; v. anche Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 67 LIFD; Helbing/Felber, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 14 ad art. 67 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         Ne consegue come l’RS 1 a ragione, nelle proprie osservazioni al ricorso ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla ricorrente, posto come il debito relativo all’imposta sull’utile sia, tanto per l’IFD quanto per l’IC 2014, di zero franchi.

                                         Per quanto attiene alle preoccupazioni formulate dall’insorgente, in merito alle ulteriori conseguenze fiscali delle decisioni litigiose, sia per la stessa società (imposta preventiva) sia per le tassazioni di persone fisiche vicine (soci della RI 1), non si può che ribadire che la motivazione delle decisioni impugnate non vincola le autorità fiscali competenti per le eventuali altre decisioni. Queste ultime saranno pertanto impugnabili con i rimedi giuridici previsti dalle rispettive procedure (cfr. anche la sentenza del TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006 consid. 2.2 in fine).

 

 

                                   3.   Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RI 1, soccombente.

 

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.     600.-

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.     100.-

                                         per un totale di                                                      fr.     700.-

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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-;

-;

 

 

Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: