Incarto n.
80.2016.29

Lugano

27 giugno 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 14 febbraio 2016 contro la decisione del 15 gennaio 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   nel termine, prorogato al 30 settembre 2015, i coniugi RI 1 e __________ non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014;

 

                                     -   dopo aver inviato ai contribuenti un richiamo (16 ottobre 2015) e una diffida (17 novembre 2015), con decisione del 16 dicembre 2015 l’RS 1 ha inflitto loro una multa disciplinare di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;

 

                                     -   il 5 gennaio 2016 RI 1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, sottoscritta anche dalla moglie, ed ha interposto reclamo contro la multa disciplinare, argomentando che il ritardo non era dovuto a cattiva volontà, “ma a una situazione familiare complessa che non [gli] consentiva l’accesso ai documenti di cui avev[a] bisogno”;

 

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 15 gennaio 2016, nella quale ha rilevato che, nel termine assegnato tramite diffida, non era “stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga” e che la dichiarazione era stata inoltrata solo dopo la scadenza del termine e dopo la multa;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della sanzione, ammettendo di aver “consegnato con colpevole ritardo la dichiarazione d’imposta 2014”, ma ribadendo che la causa era da ricondurre ad “una situazione famigliare a dir poco complessa” e cioè alla separazione dalla moglie, in corso in quei mesi;

 

                                     -   l’insorgente sottolinea che nello stesso periodo l’Ufficio di tassazione gli ha inviato i conguagli per le imposte dei periodi fiscali 2012 e 2013 e osserva che nessuno ha giustificato il ritardo dell’Ufficio di tassazione e soprattutto nessuno è stato multato per questo.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

 

                                     -   perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

                                         •    e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

 

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

 

                                     -   nella fattispecie, il ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma riconosce al contrario di aver “consegnato con colpevole ritardo la dichiarazione d’imposta 2014”;

 

                                     -   il contribuente riconduce tuttavia il ritardo ad “una situazione famigliare a dir poco complessa”, cioè alla separazione dalla moglie, che l’avrebbe tenuto lontano da casa nel periodo determinante;

 

                                     -   pur comprendendo i disagi legati alla situazione familiare, gli stessi non sono tuttavia sufficienti per giustificare l’annullamento della sanzione: in primo luogo, come ha rilevato anche l’autorità di tassazione nella decisione impugnata, i problemi descritti non hanno certo impedito al ricorrente o alla moglie di chiedere un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione; in secondo luogo, non risulta neppure che l’insorgente abbia comunicato all’autorità di tassazione l’intervenuta separazione e l’eventuale trasferimento di domicilio;

 

                                     -   si ricorda poi al ricorrente che, secondo la legge, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT);

 

                                     -   non era dunque esclusivamente a suo carico l’obbligo di redigere e inoltrare la dichiarazione d’imposta e, d’altronde, proprio per questa ragione anche la multa è stata inflitta ad entrambi i coniugi;

 

                                     -   per quanto attiene infine al ritardo nella notificazione delle tassazioni dei periodi precedenti, che il ricorrente rimprovera all’Ufficio di tassazione, basti considerare che la legge non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193 cpv. 1 LT);

 

                                     -   il ricorso si rivela pertanto infondato e come tale deve essere respinto;

 

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: