Incarti n.
80.2016.33

80.2016.36

Lugano

13 dicembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 15 febbraio 2016 contro la decisione del 27 gennaio 2016 in materia di IC-IFD 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Per il periodo 2014, inseriva nella propria dichiarazione fiscale la somma di fr. 5'700.- relativa a “deduzione per ogni persona a carico”. Con decisione 30.9.2015 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) non ammetteva la deduzione richiesta, indicando come non fossero adempiuti i requisiti di legge per “persone bisognose a carico”. Il reddito imponibile veniva fissato in fr. 66'200.- per l’IC ed in 70'500.- per l’IFD.

                                         La sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 236'000.-.

 

 

                                  B.   Con reclamo 28.10.2015 RI 1 contestava la decisione IC/IFD relativa al periodo fiscale 2014 limitatamente alla mancata deduzione per persona bisognosa a carico. In particolare spiegava che __________, classe 1963, sua convivente dal 2000, dal 2009 era disoccupata e, a far tempo dal 2010 non poteva più esercitare alcuna attività lucrativa, a causa di problemi di salute. Nel 2013, __________ aveva richiesto un sussidio per le spese di cassa malati all’Istituto delle assicurazioni sociali. Il sussidio era stato respinto vista la stabile convivenza con il reclamante. RI 1, riteneva inspiegabile la prassi adottata da due Uffici dell’amministrazione cantonale: da un lato veniva negato il sussidio per la cassa malati a motivo della convivenza, e dall’altro l’UT non riconosceva la deduzione per persona bisognosa a carico, nonostante fosse proprio il reclamante ad accollarsi tutte le spese di mantenimento della propria convivente. RI 1 postulava pertanto il riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico, così come contemplato dalla LIFD e dalla LT.

 

 

                                  C.   Con decisione del 27.1.2016 l’UT di __________ respingeva il reclamo di RI 1 con la seguente motivazione:

                                         “La rinuncia a chiedere l’erogazione di rendite dell’Assicurazione d’invalidità da parte della persona assistita non permette il riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico richiesta. Si richiamano le considerazioni espresse nell’audizione del 12 gennaio 2016 con il reclamante”.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso 15.2.2016 RI 1 insorge avverso la decisione di tassazione su reclamo per l’IC/IFD 2014, riproponendo le medesime tesi esposte dinanzi all’autorità di tassazione. In merito alla motivazione della decisione dell’UT, il ricorrente ritiene che per ammettere la deduzione per persona bisognosa a carico, l’art. 34 LT parla di “incapacità comprovata al lavoro” e non di “persona incapace al lavoro al beneficio di una rendita AI”. Secondo il ricorrente, l’UT interpreterebbe a torto l’incapacità comprovata al lavoro: la stessa sarebbe dimostrata, secondo il contribuente da un certificato medico, non dal fatto di beneficiare di una rendita AI. RI 1 specifica inoltre che il fatto di non richiedere una rendita AI possa dipendere da motivazioni personali e private tali da spingere un soggetto a non richiedere una rendita invalidità (grave stato depressivo, senso di frustrazione, vergogna, volontà di non voler vivere sulle spalle della comunità,...). Il ricorrente precisa inoltre che durante il colloquio tenutosi il 12.1.2016, il tassatore non gli aveva fatto presente che un criterio oggettivo per poter beneficiare della deduzione per persona bisognosa a carico fosse legato ad una procedura di richiesta della rendita d’invalidità.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da 5'700.– franchi a 11’100.– franchi al massimo (importi validi per il 2014), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.– franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

                                        

                                         Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'400.– franchi (importo valido per l’IFD 2014) per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

 

                                         1.2.

                                         Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione sociale decade.

                                         La deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.

                                         L'esigenza di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni.

                                         Così come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC n. 30, n. 11).

 

                                         1.3.

                                         Secondo la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico. La dottrina e la giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht , p. 195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

 

                                         1.4.

                                         Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).             

                                         Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/Bosshard/Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 192).

 

                                         1.5.

                                         Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

                                         In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.-- di reddito netto o a fr. 50'000.-- di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.-- di reddito netto e a fr. 46'000.-- di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.-- di reddito netto e a fr. 92'000.-- di sostanza imponibile per le persone coniugate (Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, RI 1 e __________ vivono in concubinato dal 2000, e dal 2009 la convivente è disoccupata. Agli atti, il contribuente apporta un certificato medico attestante come __________, a far tempo dal periodo fiscale 2013, sia inabile al lavoro per un periodo indeterminato. L’insorgente spiega di provvedere al sostentamento della convivente e postula la deduzione di cui agli art. 34 cpv. 1 lit. b LT e 35 cpv. 1 lit. b LIFD.                

 

                                         2.2.

                                         La dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito come il contribuente, per poter beneficiare della deduzione sociale, debba fornire una prestazione di tipo gratuito alla persona bisognosa. Tale non è il caso quando la persona bisognosa vive presso il contribuente e partecipa alle faccende domestiche, come nel caso di una relazione di concubinato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF 66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre 2013 consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente, al quale il contribuente provvede finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo alla deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata, n. 11).

 

                                         2.3.

                                         Nel caso concreto, poco importa che __________ non abbia fatto richiesta di una rendita AI. La semplice convivenza in concubinato con il ricorrente e la sua partecipazione usuale alle faccende domestiche impedisce il riconoscimento della deduzione auspicata.

                                         Il certificato medico agli atti datato 21.10.2015, che attesta un’inabilità al lavoro nella misura del 100% a causa di una non meglio specificata malattia a partire dal periodo fiscale 2013 e per un periodo di tempo indeterminato, in particolare, non basta per escludere che la convivente dell’insorgente abbia comunque potuto prestare un aiuto domestico tale da compensare le prestazioni fornite dal contribuente per il suo mantenimento.

                                         L’esistenza del concubinato e la partecipazione all’usuale ménage quotidiano fanno sì che l’assunzione dei costi di sostentamento di __________ da parte di RI 1, non possa essere definita di tipo gratuito.

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RI 1, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    400.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: