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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 2 marzo 2016 contro la decisione del 1° febbraio 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura. |
Fatti
- nel termine, prorogato al 31 dicembre 2015, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014;
- dopo che già aveva inviato al contribuente un richiamo (15 ottobre 2015) e una diffida (17 novembre 2015), con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;
- il 25 gennaio 2016 il contribuente ha interposto reclamo contro la multa disciplinare, argomentando che gli serviva la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013 per completare quella del 2014 e chiedendo a quanto sarebbe ammontata la multa che l’autorità fiscale avrebbe pagato a lui per i ritardi nelle decisioni di sua competenza;
- l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 1° febbraio 2016, nella quale ha rilevato che ogni periodo fiscale è a sé stante e che “la circostanza che non siano ancora state notificate al contribuente le decisioni di tassazione per i periodi fiscali precedenti non è un motivo sufficiente a giustificare un’inosservanza dei termini per l’adempimento degli obblighi di collaborazione”;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della sanzione e l’attribuzione di un termine di dieci giorni per inoltrare la dichiarazione d’imposta 2014, che decorra “dal ricevimento della decisione di tassazione del 2013”;
- il ricorrente sostiene che la decisione di tassazione 2013 “è parte della serie di documenti che dev[e] consultare per poter stilare una corretta dichiarazione 2014, evitando poi inutili strascichi, che sovraccaricherebbero di lavoro evitabile, uffici già sicuramente oberati di lavoro e sicuramente carenti di personale attivo”.
Diritto
- chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella fattispecie, il ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma giustifica l’inadempienza con la mancata notificazione, da parte dell’autorità di tassazione, della decisione relativa al periodo fiscale precedente;
- questa Camera ha già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti (cfr. le sentenze CDT n. 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997; CDT 80.2001.85 del 14 settembre 2001);
- infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro;
- nella misura in cui il ricorrente rimprovera all’Ufficio di tassazione un ritardo nella notificazione della tassazione dei periodi precedenti, si ricorda che la legge non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193 cpv. 1 LT);
- il ricorso si rivela pertanto infondato e come tale deve essere re-spinto;
- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorren-te, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: