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Incarti n. 80.2016.55 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 14 marzo 2016 contro la decisione del 9 marzo 2016 in materia di IC e IFD 2014. |
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, l’RS 1 le ha dapprima inviato un richiamo (18 maggio 2015), poi una diffida (17 giugno 2015) e infine le ha inflitto una multa disciplinare (16 luglio 2015), avvertendola che, decorso infruttuoso un ulteriore termine di venti giorni, avrebbe potuto procedere ad una tassazione d’ufficio;
- con decisione del 23 settembre 2015, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2014, elaborata d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione, commisurando il reddito imponibile in fr. 45'000.–;
- con scritto del 4 marzo 2016, la contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione la dichiarazione d’imposta 2014, affermando che “purtroppo, per motivi familiari” non era “mai stata inviata” e che la tassazione d’ufficio, da lei ricevuta, non rispecchiava la sua “vera condizione economica”;
- l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 9 marzo 2016, nella quale ha rilevato che non era stato addotto alcun motivo per il quale la legge prevede la restituzione dei termini;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di aver potuto inviare la dichiarazione solo ora “per motivi familiari”, aggiungendo di essere riuscita fino a questo momento “bene o male, a far fronte al pagamento delle innumerevoli e altissime tasse comunali, federali, cantonali”, ma di non riuscirci più;
- la ricorrente sostiene di essersi appoggiata, per la compilazione della dichiarazione, “ad una persona non molto competente”, con il risultato “che sono venuta a sapere che non le compilava correttamente (sebbene venisse remunerata) o addirittura non le inviasse”;
- nelle sue osservazioni del 23 marzo 2016, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, sottolineando che la ricorrente è stata tassata d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione dall’anno 2009 fino al 2014.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il termine di trenta giorni per contestare la decisione di tassazione;
- contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
- in linea di principio, si può entrare nel merito di un reclamo tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);
- la ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione per l’inosservanza del termine di reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi ad affermare che non meglio precisati “motivi familiari” non le avrebbero consentito di inoltrare una dichiarazione d’imposta in precedenza;
- in simili circostanze, non vi sono i presupposti perché questa Camera possa annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo, tenendo conto della dichiarazione d’imposta allegata a quest’ultimo;
- nel momento in cui la contribuente ha inviato la sua dichiarazione d’imposta, la decisione di tassazione, che le era stata notificata il 23 settembre 2015, era ormai passata in giudicato;
- d’altronde, la negligenza della ricorrente è difficilmente negabile: come rilevato dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, fin dal periodo fiscale 2009 la contribuente viene regolarmente sottoposta a tassazione d’ufficio a causa della violazione degli obblighi di collaborazione;
- anche l’eventuale responsabilità di un consulente che, sebbene remunerato, non avrebbe compilato le dichiarazioni, non basterebbe a giustificare una diversa soluzione;
- in primo luogo, va infatti ricordato alla ricorrente che la legge obbliga il contribuente a compilare il modulo in modo completo e veritiero e a “firmarlo personalmente” (articoli 198 cpv. 2 LT e 124 cpv. 2 LIFD), con la conseguenza che deve firmarlo anche chi si è avvalso di un consulente per la sua compilazione;
- in secondo luogo, la contribuente non poteva non accorgersi che il suo fantomatico consulente fosse poco scrupoloso nell’adempimento delle sue mansioni, vedendosi recapitare regolarmente dall’autorità di tassazione multe per violazione degli obblighi procedurali e tassazioni d’ufficio;
- nonostante l’esito del ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: