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Incarti n. 80.2016.76 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 29 marzo 2016 contro la decisione del 23 marzo 2016 in materia di IC e IFD 2014. |
Fatti
A. RI 1 (__________) e __________ (__________) si sono uniti in matrimonio il __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________, deceduto), mentre __________ (__________), figlio di __________, è stato adottato da RI 1.
Con decisione del 1° giugno 2012 il pretore del distretto di __________ ha pronunciato la separazione coniugale tra i coniugi RI 1 e __________ (inc. __________). In merito ai contributi per il mantenimento dei figli, il padre si è impegnato a versare mensilmente fr. 3'100.-- (comprensivi degli assegni famigliari), di cui 1/3 a favore di ciascun figlio fino alla fine della formazione professionale come previsto dal CC. Le parti hanno inoltre pattuito che al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio __________, il contributo alimentare ammonterà sempre a fr. 3'100.--, di cui 1/2 a favore di ciascuna figlia.
Nella dichiarazione fiscale 2014, RI 1 fra le deduzioni ha fatto in particolar modo valere quelle per alimenti per figli di complessivi fr. 37'200.--.
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 10 febbraio 2016, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile di fr. 59'300.-- per l’IFD e fr. 55'400.-- per l’IC. Per quanto interessa la fattispecie qui in esame, per l’IC ha ridotto gli alimenti per figli minorenni a fr. 24'800.--, ammettendo parimenti una deduzione per ogni figlio a carico di fr. 5'550.-- e una deduzione per figli agli studi dell’ammontare di fr. 1'900.--, con la seguente motivazione: Versamenti per figli maggiorenni non deducibili: concessa la deduzione al 50% per figlio a carico e 100% agli studi (pti. 21.1 e 21.2).
Per l’IFD ha ammesso, in applicazione della LIFD, fr. 24'800.-- a titolo di alimenti per figli minorenni e fr. 6'500.-- per ogni persona a carico.
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 3 febbraio 2016 (recte 3 marzo 2016), lamentando che l’autorità fiscale gli aveva riconosciuto solo parzialmente i contributi alimentari da lui versati a __________. Ha affermato che "anche se per il figlio maggiorenne (__________) non può più essere considerata la sua quota di versamento, vi faccio notare che dai documenti già consegnati (sentenza di divorzio 2012) potete vedere che il contributo alimentare di 3100 Fr. mensili sono stati versati per gli altri figli minorenni (__________e __________), quindi il contributo versato alla sig.ra __________ dovrà essere considerato totalmente. Mi permetto di dire che già l’anno scorso vi è sfuggito questo particolare ma li non avevo fatto in tempo a riclamare (recte reclamare)".
D. L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 23 marzo 2016, così motivata per l’IC:
Secondo la sentenza di divorzio l’importo di Fr. 3'100.- mensili (comprensivo degli assegni famigliari) concerne gli alimenti per i tre figli __________, __________ e __________. È soltanto con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio __________ che il versamento è da intendersi effettuato a favore delle due figlie più piccole. Nel corso del 2014 il figlio __________ ha frequentato il liceo. Vista la sua partita fiscale non si può ritenere che abbia raggiunto l’indipendenza economica. Il versamento di Fr. 3'100.- mensili concerne perciò ancora tutti e tre i figli. Gli alimenti versati a favore dei figli maggiorenni non sono deducibili rispettivamente non imponibili nella partita fiscale di chi li riceve. La porzione di 1/3 dell’importo annuo di Fr. 37'200.-, pari a fr. 12'400.- non è da dedurre, come già giustamente stabilito nella decisione di tassazione di base. La prassi cantonale è di suddividere in ragione di 1/2 le deduzioni sociali per figlio a carico e agli studi fra i genitori. Nella decisione di tassazione base la deduzione per figlio a carico è stata ammessa in ragione di 1/2. Quella per figlio agli studi è stata ammessa al 100%. In simili condizioni il reclamo non può essere ammesso.
Per l’IFD le motivazioni sono le seguenti:
Nella de(ci)sione di tassazione base la deduzione degli alimenti è stata giustamente limitata alla porzione di 2/3 dell’importo totale versato per i figli pari a Fr. 37'200.-. Conformemente alla prassi federale per il figlio maggiorenne è stata ammessa la deduzione per figlio a carico. Il reclamo è respinto.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si rimette al giudizio di questa Corte e rimane fiducioso nell’accoglimento del suo ricorso "per giustificati motivi". Sostiene in particolare quanto segue:
La legge stabilisce che io debba provvedere al mantenimento dei miei figli fino alla maggiore età. Evidentemente l’RS 1 non solo non mi ha riconosciuto totalmente il contributo alimentare versato per i figli nel 2014, ma anche per il 2015, sostenendo che il contributo alimentare versato fosse per i miei tre figli (__________, __________ e __________). Uno dei tre figli, __________, però, è già maggiorenne ed è quindi corretto che il contributo non venga considerato totalmente. Tutto ciò fino a qui detto sarebbe giusto se le cose stessero veramente così, ma la realtà è diversa. Il fatto è che dopo la separazione e il divorzio non ho più avuto nessun tipo di comunicazione né relazione con mio figlio __________ da oltre 3 anni. Per dovere di cronaca vi riassumo brevemente gli antefatti. Ho deciso di adottare __________ e di dargli il mio cognome quando aveva 4 anni dopo aver sposato la madre __________ (la mia ex moglie __________ era ragazza madre) e adesso che siamo divorziati non solo non abbiamo nessun tipo di contatto, ho saputo che ha cambiato anche cognome (__________). Detto questo, risulta molto chiaro che il contributo alimentare versato nel 2014 e nel 2015 sia solo per le due figlie minorenni e di conseguenza bisogna considerare il contributo versato come totale e comprensivo degli anni 2014 e 2015. Inoltre per il 2015 dovreste riparare il danno per la tassazione del 2014. Purtroppo non posso provare che non ho contatti né relazioni di alcun tipo con mio figlio e che da oltre 3 anni non ho sue notizie, ma il fatto che lui abbia cambiato il cognome è la dimostrazione evidente che lui non vuole nessun tipo di rapporto con me. Se ha cambiato nome non si considera mio figlio e ha rinunciato a tutti i diritti da esso derivanti, quindi va considerata la seguente legge per l’obbligo di mantenimento. L’obbligo di mantenimento dopo la maggiore età è sancito dall’art. 277 cpv. 2 CC. Nella fattispecie __________ ha interrotto ogni e qualsiasi tipo di rapporto con me, al quale non ha fornito alcuna indicazione circa la sua formazione. Già solo per questo fatto il Tribunale Federale giustifica l’esonero del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne.
F. Nelle proprie osservazioni del 5 aprile 2016, l’RS 1 rimanda alle motivazioni della decisione impugnata, richiamando in particolare la sentenza di separazione del 1° giugno 2012.
Diritto
1. 1.1.
Nel sistema svizzero, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT). Al contrario, se interviene una separazione duratura, legale o di fatto, oppure un divorzio, i coniugi sono invece imposti separatamente.
Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).
1.2.
Tornando al caso in esame, come visto, con decisione del 1° giugno 2012, il pretore del distretto di __________ ha pronunciato la separazione coniugale tra RI 1 e __________. Il pretore ha parimenti omologato l’accordo completo regolante le conseguenze accessorie della separazione coniugale. In particolare i figli __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________) sono stati affidati alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale. Il padre, dal canto suo, si è impegnato a versare mensilmente l’importo complessivo di fr. 3'100.-- (comprensivo degli assegni famigliari), di cui 1/3 a favore di ciascun figlio fino alla fine della formazione professionale come previsto dal CC. Le parti hanno inoltre pattuito che al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio __________, il contributo alimentare ammonterà sempre a fr. 3'100.--, di cui 1/2 a favore di ciascuna figlia. Il ricorrente sostiene che gli alimenti versati nel periodo fiscale litigioso e anche nel 2015 sarebbero esclusivamente a favore delle figlie minorenni (__________e __________), poiché __________, da lui adottato all’età di quattro anni, dal momento della separazione dalla madre, avrebbe interrotto qualsiasi rapporto con lui, avrebbe cambiato il proprio cognome (avendo preso quello della madre), non si considererebbe più suo figlio e avrebbe dunque rinunciato a tutti i diritti derivanti dal rapporto di filiazione.
A torto. In primo luogo va osservato che, nel periodo fiscale litigioso, la sentenza giudiziaria mediante la quale il pretore ha in particolare omologato l’ammontare e la durata del versamento dei contributi alimentari da parte dell’insorgente (anche) a favore del figlio __________ (1/3 di fr. 3'100.-- fino al raggiungimento dell’indipendenza economica) non ha subito alcuna modifica. In secondo luogo, nemmeno il rapporto di filiazione [che sorge con l’adozione (art. 252 cpv. 3 CC) e mediante il quale l’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi (art. 267 cpv. 1 CC)] tra il padre adottivo (RI 1) e il figlio __________, nonostante quest’ultimo abbia cambiato cognome (__________) e non abbia verosimilmente più legami con il padre, è cambiato dal profilo giuridico. Da ultimo, dall’incarto fiscale risulta che, nell’anno 2014, __________ ha frequentato il liceo e viveva con la madre. In queste circostanze, nell’anno 2014, 1/3 dei contributi alimentari versati a __________ – ovverossia fr. 12'400.-- – sono da considerarsi a favore di __________. Del resto le argomentazioni apportate dall’insorgente sono mere affermazioni di parte e in quanto tali non possono invalidare l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne di cui alla sentenza pretorile del 1° giugno 2012.
La legge prevede espressamente che sono deducibili dal reddito imponibile gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse in particolare le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Per le "prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia", trova applicazione il principio generale, secondo il quale simili contributi sono esenti dall’imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del debitore (art. 24 lett. e LIFD; art. 23 lett. e LT). Si tratta di un effetto ulteriore del principio dell’imposizione della famiglia. Ciò vale anche per i contributi a figli maggiorenni: né il genitore presso il quale il figlio maggiorenne vive né il figlio stesso devono pagare le imposte su tali redditi; il debitore della prestazione, da parte sua, non può dedurli dal suo reddito (cfr. decisione TF n. 2C_439/2007 del 12 settembre 2007 consid. 2.1).
1.3.
Come ha ancora ricordato il Tribunale federale, è stata oggetto di discussione parlamentare la questione se gli alimenti per i figli dovessero essere imponibili presso il beneficiario e deducibili dal reddito del debitore oppure se dovessero essere esentati dall’imposta presso il creditore e ne dovesse essere negata la deduzione dal reddito del debitore. La seconda soluzione è stata ritenuta più socialmente accettabile, in considerazione della capacità contributiva nettamente inferiore della famiglia monoparentale.
Nonostante importanti dubbi, si è tuttavia affermata la prima soluzione. Tale eccezione è però limitata ai pagamenti di alimenti per i figli sotto l’autorità parentale; per figli maggiorenni non vale. Con la maggiore età gli alimenti vengono ricevuti direttamente dal figlio maggiorenne e la regola eccezionale non entra in considerazione. Torna invece applicabile il principio generale, per cui prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia sono esenti dall’imposta per il beneficiario e non possono essere dedotte dal reddito del debitore (cfr. decisione TF n. 2C_439/2007 cit. consid. 2.2, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 48 ad art. 33 LIFD).
1.4.
Nel caso in disamina – alla luce di quanto sopra esposto – la decisione dell’RS 1 del 23 marzo 2016 (in materia di IC e di IFD), in cui è stato riconosciuto in deduzione unicamente l’importo di fr. 24’800.–, corrispondente agli alimenti versati alle figlie minorenni __________ e __________ nel periodo fiscale litigioso, non presta il fianco a critiche.
D’altronde, come già sottolineato dal Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, il contributo di mantenimento versato all’ex coniuge ma destinato al mantenimento di un figlio maggiorenne non rappresenta un contributo alimentare secondo l’art. 125 CC, ma piuttosto un contributo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne in adempimento di un’obbligazione fondata sul diritto di famiglia secondo l’art. 277 CC, espressamente escluso dal campo di applicazione degli art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1 lett. c LT (RDAF 2007 II p. 180 = RF 2008 p. 46). Inoltre la circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, prevede che gli alimenti che vengono versati al figlio maggiorenne in comune in formazione, che ha genitori separati, con due economie domestiche distinte, che vive con un solo genitore, non sono soggetti all’imposta. Il genitore che versa tali contributi non può dedurli dal reddito (cfr. circolare cit., par. 14.10.1, p. 36, e allegato 2, p. 7). La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.
2. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: