Incarti n.
80.2016.82

80.2016.83

Lugano

13 dicembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 9 aprile 2016 contro la decisione del 14 marzo 2016 in materia di condono dell’ICantonale ed dell’IComunale per il periodo fiscale 2013.

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1, classe 1955, è coniugato e padre di due figli, nati rispettivamente nel 1990 e nel 1992, entrambi studenti durante il periodo fiscale di cui chiede il condono.

                                         Con domanda 18/19.9.2015 egli richiedeva il condono per le imposte cantonali, comunali e federali per il periodo fiscale 2013. Il contribuente specificava di vivere grazie al salario della moglie di fr. 4'439.55 netti mensili, di essere senza occupazione dal 01.03.2014 e di non percepire alcuna indennità di disoccupazione.

 

 

                                  B.   L’UEC con decisione 18.12.2015 respingeva la domanda di condono presentata dal contribuente in relazione all’imposta comunale e cantonale 2013. In particolare l’autorità indicava come il ricorrente avesse beneficiato a più riprese di un condono delle imposte: l’ultima decisione risaliva al 20.6.2014, con la quale gli era stato concesso un condono totale per le imposte 2010-2011, con lo scopo di risanare la posizione debitoria nei confronti del fisco. L’autorità spiegava anche che nel 2013 era stato imposto un reddito di fr. 113'462.- (media mensile di fr. 9'455.--). I pubblici tributi scoperti esclusi interessi e/o spese ammontavano a fr. 1'632.65 (imposta cantonale 2013) e fr. 1'318.75 (imposta comunale 2013). L’autorità rilevava come le entrate mensili attuali fossero di fr. 4'809.- compresa la tredicesima mensilità e che l’onere per i figli agli studi superiori non potesse essere ammesso in quanto maggiorenni. L’UEC riteneva che le spese ricorrenti mensili fossero di fr. 4'310.-. La disponibilità mensile era pari a fr. 499.- mensili. L’autorità indicava inoltre come risultassero, a carico del contribuente attestati carenza beni ed esecuzioni per pretese di diritto privato e pubblico per complessivi fr. 122'564.70. Secondo l’autorità, vista situazione debitoria di RI 1, l’accoglimento della domanda di condono non risolverebbe la sua già pregiudicata situazione.

 

 

                                  C.   Con reclamo 4/7.1.2016 RI 1 impugnava la decisione 18.12.2015 relativa all’istanza di condono per il periodo fiscale 2013. L’insorgente contestava la portata dell’estratto delle esecuzioni e carenza beni, sostenendo la facilità con la quale si possono spiccare precetti esecutivi fantasiosi anche laddove non esistono situazioni debitorie e riteneva che il condono richiesto fosse assolutamente indispensabile vista la situazione finanziaria della sua famiglia, con un solo stipendio e con due figli agli studi. Il contribuente riteneva che l’importo dovuto fosse sproporzionato per rapporto alla sua capacità finanziaria e che egli versava in una situazione di bisogno.

 

 

                                  D.   Con decisione 14.3.2016 l’UEC respingeva il reclamo RI 1 e si riconfermava nella precedente decisione. In particolare tenuto conto dell’insieme dell’indebitamento, della disponibilità mensile accertata e dei redditi percepiti nell’anno dell’imposta oggetto del condono, l’istanza non poteva essere accolta.

 

 

                                  E.   Con ricorso 9/11.4.2016 RI 1 impugna la decisione su reclamo. Egli ritiene che ingiustificatamente l’UEC non avesse preso in considerazione nelle spese mensili l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, come anche che la moglie era pendolare ed esercitava la sua attività lavorativa all’80% a __________, motivo per cui vi erano anche delle spese di doppia economia domestica da tenere in considerazione. Sostiene che l’avvio di una procedura esecutiva per il periodo fiscale per il quale è stato richiesto il condono potrebbe avere delle conseguenze gravose sulla famiglia, ed in particolare sulla solvibilità della moglie. Contesta l’esistenza dei debiti rilevata dall’UEC, indicando come alcuni di questi avrebbero dovuto essere imputati alla società di cui era direttore e che era fallita nel 1997. Il ricorrente ritiene inoltre che l’UEC abbia omesso di rilevare, per il 2013, che a fronte di un reddito di fr. 113'642.-, i coniugi avrebbero dovuto pagare la retta scolastica della figlia che studiava a __________ di fr. 19'000.- ed anche gli studi del figlio, iscritto all’Università di __________, alla facoltà di diritto. Contesta pertanto la decisione su reclamo dell’UEC anche per rapporto al calcolo della disponibilità mensile.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

 

 

 

 

 

                                         1.2.

                                         La decisione relativa all’istanza tesa al condono del debito d’imposta per il periodo fiscale 2013 è stata emanata dall’autorità preposta prima del 1°.1.2016. Secondo l’art. 205e cpv. 2 LIFD (applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016), la procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore.

                                         Alla procedura di condono è quindi applicabile il vecchio diritto.

 

                                         1.3.

                                         L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

 

                                         1.4.

                                         Dalla decisione 18.12.2015 risulta che i pubblici tributi scoperti per il 2013 risultano essere unicamente l’imposta cantonale e comunale per rispettivi fr. 1'632.65 e fr. 1'318.75. Non è stata emanata alcuna decisione per quanto attiene all’imposta federale diretta.

                                         La decisione su reclamo impugnata riguarda unicamente il condono per l’imposta cantonale e comunale. La Camera analizzerà pertanto unicamente la richiesta di condono per l’imposta cantonale e comunale 2013.

 

 

                                   2.   2.1.                                

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD (di egual tenore all’attuale art. 167 cpv. 1 LIFD), al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

 

                                         2.2.

                                         Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·         l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·         conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (gli stessi sono attualmente regolati all’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza, RS 642.121).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale (attuale art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza), esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale; v. art. 2 cpv. 2 dell’attuale Ordinanza), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

                                         Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio (v. attuale art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·         un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·         un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·         considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);

·         oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

 

                                         3.2.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

                                         Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

 

                                         3.3.

                                         La decisione di condono deve prendere in considerazione l’insieme della situazione economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione, cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale; v. anche attuale art. 10 dell’Ordinanza), ma anche l’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale; v. anche attuale art. 10 dell’Ordinanza).

                                        

 

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente ritiene di trovarsi in una situazione di bisogno e

                                         lamenta il calcolo della disponibilità mensile operato dall’UEC, che non ha tenuto in considerazione, nella commisurazione della disponibilità mensile dei costi di sostentamento dei figli dei quali si sarebbe fatto a carico nel 2013.

 

                                         4.2.

                                         Va preliminarmente osservato dalla decisione di tassazione per il periodo 2013 come il totale dei redditi dei coniugi si attestasse a fr. 113'462.-.

                                         Sempre per il 2013, dalla lettura dei dati fiscali emerge come, oltre alla deduzione per figli a carico, RI 1 e la coniuge non avessero avuto diritto alla deduzione per figli agli studi stante la verosimile concessione di una borsa di studio (cfr. decisione 25.4.2014 per l’IC 2013, p. 2).

                                         Il ricorrente, non ha del resto comprovato le spese da lui effettivamente assunte per il mantenimento dei figli per il 2013, come avrebbe imposto l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza.

 

                                         Ora, visti i redditi percepiti dai coniugi RI 1 nel 2013, nel 2014 ed anche quelli del 2015, raffrontati al debito fiscale di cui viene chiesto il condono, non appare data la situazione di bisogno. In effetti le imposte insolute non appaiono sproporzionate alla capacità finanziaria attuale dei contribuenti, tenuto anche conto dell’evoluzione delle loro entrate dal periodo fiscale 2013. Il debito fiscale è inoltre estinguibile in un tempo ragionevole.               

 

 

 

                                         4.3.

                                         Ora, le imposte rimaste insolute per il 2013 esclusi interessi e/o spese ammontano a fr. 1'632.65 (imposta cantonale 2013) e fr. 1'318.75 (imposta comunale 2013), per complessivi fr. 2'951.40. Anche qualora si fosse considerato RI 1 come versante in una situazione di bisogno, non sarebbe ancora adempiuta la situazione del “grave rigore” esatta dalla legislazione. In effetti, a fronte di un importante reddito per il 2013, il contribuente e la coniuge non hanno provveduto ad accantonare quanto necessario per far fronte al debito fiscale. Del resto anche il reddito complessivo dei coniugi per il 2014, accertato dal fisco in fr. 73'062.- fa propendere per il medesimo giudizio.

 

                                         Per tale ragione, rilevata anche dall’UEC, non può essere concesso il condono postulato dal ricorrente.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Il condono non avrebbe potuto essere concesso anche per un altro motivo, intrinseco proprio allo scopo di questo istituto giuridico.

                                        

                                         5.2.

                                         5.2.1.

                                         Dall’estratto del registro delle esecuzioni emerge una situazione debitoria molto compromessa (stato estratto al 16.11.2015), con esecuzioni pendenti per un totale di fr. 102'441.50 di esecuzioni e fr. 20'123.20 di attestati carenza beni.

 

                                         5.2.2.                                                                      

                                         Secondo il previgente art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (applicabile al caso di specie per applicazione dell’art. 205e LIFD e dell’art. 22 RLT), che ha comunque medesimo tenore del vigente art. 167 cpv. 2 LIFD (applicabile anche al condono dell’imposta cantonale per rinvio dell’art. 22 RLT), il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

                                                                               

                                         5.3.

                                         Ora, come giustamente rilevato dall’UEC il condono dell’imposta richiesto non contribuirebbe in alcun caso a risanare in maniera duratura la situazione economica del contribuente, tenuto conto degli importanti debiti pregressi accumulati, di oltre fr. 120'000.-

 

                                   6.   6.1.

                                         Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese vista la particolare situazione in cui versa il contribuente non vengono prelevate, anche per permettergli di far fronte al pagamento del debito fiscale.

 

                                         6.2.

                                         Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).

                                         L’art. 132a LTF, in vigore dal 1.1.2016, prevede che la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sia retta dal diritto anteriore.

                                         Ora, ritenuto come la decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da questa Camera dopo il 1.1.2016, alla procedura di ricorso al Tribunale federale si applica il nuovo art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio concernente la Legge sul condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p. 7249).

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                     

                                   3.   Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

 

Il presidente:                                                         La segretaria: