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Incarti n. 80.2016.99 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 25 aprile 2016 contro la decisione del 23 marzo 2016 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. Nel periodo fiscale 2010, RI 1 lavorava alle dipendenze della __________ AG di __________, quale Migration & Modernisation Director. Dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro risulta che nel 2010 ha percepito uno stipendio lordo di fr. 184'800.– e un bonus di fr. 571'698.–. Inoltre, gli sono state rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio effettive e gli è stata erogata un’indennità per spese forfetarie per l’automobile di fr. 24'000.–.
Nella dichiarazione d’imposta 2010, il contribuente ha fatto valere spese professionali per complessivi fr. 36'127.–, così composte:
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro fr. 5'000.–
spese supplementari per doppia economia domestica fr. 3'200.–
altre spese professionali (effettive) fr. 27'927.–
Ha inoltre chiesto la deduzione di spese mediche per fr. 2'500.–.
B. Notificando tassazione IC/IFD 2010 al contribuente e alla moglie RI 2, con decisione del 28 marzo 2012, l’autorità fiscale ha riconosciuto spese professionali nella misura complessiva di fr. 7'127.–. Oltre alla deduzione forfetaria di fr. 3'200.– per doppia economia domestica, ha ammesso altre spese professionali per fr. 3'927.– per l’uso professionale di un locale della propria abitazione. Ha inoltre negato la deduzione delle spese mediche.
I contribuenti hanno interposto reclamo, in data 27 aprile 2012, chiedendo il riconoscimento di tutte le spese chieste in deduzione nella dichiarazione.
L’Ufficio di tassazione ha convocato i reclamanti ad un’audizione, con lettera del 12 novembre 2015, invitandoli a voler produrre anche copia del contratto di lavoro e pattuizioni accessorie, i giustificativi delle rivendicate “altre spese professionali” e i giustificativi delle spese mediche.
All’udienza dell’11 dicembre 2015, il contribuente ha prodotto dapprima un “certificato medico comprovante la sensibilizzazione allergica sintomatica alle proteine di latte vaccino della figlia __________”. Ha inoltre presentato copia del contratto di lavoro, del Travel & Expense Remboursement Policy e dell’agenda di lavoro, “a comprova degli impegni di lavoro fuori domicilio”. L’autorità fiscale ha spiegato al reclamante che “da certificato di salario prodotto sono indicate la rifusione di spese effettive per viaggi, vitto e alloggio senza indicazione di importo rifuso e rifusione spese forfettaria per costi dell’autoveicolo in ragione di CHF 24'000.–“. Ha altresì affermato che il codice delle obbligazioni impone al datore di lavoro di “rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza”. Ha poi ribadito la necessità di comprovare i costi effettivamente sopportati, invitando il contribuente a “presentare dichiarazione del datore di lavoro indicante gli importi delle rifusioni spese per il periodo 2010 ed il genere delle stesse come pure conferma della non esistenza di un regolamento spese aziendale”. Il reclamante, da parte sua, ha confermato le sue richieste. L’autorità di tassazione gli ha attribuito un termine fino al 15 gennaio 2016 per produrre la documentazione richiesta, avvertendolo che altrimenti avrebbe evaso il reclamo senza ulteriori comunicazioni.
Con osservazioni dell’8 gennaio 2016, il rappresentante del reclamante ha lamentato il fatto che l’autorità fiscale non gli avesse consegnato “una copia della dichiarazione, della notifica di tassazione, del reclamo e della decisione su reclamo 2001-2002, 2003A e 2003B”, che era a suo avviso “essenziale” ai fini della “ricostruzione della motivazione che ha portato a veri e propri accordi precedenti, che l’autorità ha dapprima accettato per diversi anni e poi stralciato senza motivazione”. Il contribuente ha quindi spiegato che il “datore di lavoro economico” è una multinazionale inglese e che “l’entità che controlla spese dei dipendenti invece si trova in Irlanda”. In questo contesto, definiva “estremamente formalistico” il “rimando al CO”, che non terrebbe conto della realtà economica quotidiana. Si domanda poi se l’autorità fiscale sia solita procedere ad un “controllo dei cedolini” dei consiglieri di Stato e dei Consiglieri federali, che beneficiano di rimborsi forfetari di spese di rappresentanza.
C. L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo dei contribuenti con decisione del 23 marzo 2016. Per quanto attiene alle spese di malattia, ha argomentato che, nonostante il certificato medico presentato, non era adempiuto il requisito della necessità vitale, ma che comunque l’eventuale riconoscimento della spesa non aveva alcun influsso sul calcolo del reddito imponibile, per il fatto che non eccedeva il 5% del reddito netto intermedio. In relazione alle spese professionali, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che non si giustificava la deduzione di spese di trasporto, alla luce del rimborso forfetario di fr. 24'000.–, e che, fra le altre spese professionali, era ammessa solo quella per l’uso di un locale professionale al proprio domicilio, “non essendo apportata la prova dei maggiori costi effettivi sopportati rispetto a quanto rifuso per spese professionali effettive dal datore di lavoro”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano, in via principale, il riconoscimento di una deduzione di fr. 24'000.– per spese di rappresentanza e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione “al fine di trovare un accordo sul riconoscimento delle spese di rappresentanza e di viaggio supplementari”. I ricorrenti lamentano “almeno dalla tassazione 2003B delle procedure di tassazione perlomeno vessatorie e contrarie al nostro stato di diritto” e ritengono che il semplice fatto che l’Ufficio di tassazione non abbia comunicato il nome dei funzionari che si sono occupati della loro tassazione basti a giustificare l’annullamento della decisione impugnata. A loro avviso, il compromesso raggiunto fra le parti nei periodi fiscali precedenti, nei quali è stata ammessa la deduzione di spese di rappresentanza forfetarie nella misura di fr. 8'000.– e di spese di trasporto per fr. 5'000.– dovrebbe essere esteso anche al periodo fiscale litigioso, per rispettare il principio della buona fede. Gli insorgenti ritengono inoltre che la prassi dell’autorità di tassazione, che rinuncia a riprendere le indennità per spese di rappresentanza, versate ai membri di direzione di banche e società fiduciarie e finanziarie, dovrebbe imporre di concedere una deduzione della stessa misura in mancanza di un rimborso spese forfetario. Trattandosi di una deduzione forfetaria, inoltre, l’autorità fiscale non potrebbe pretendere la presentazione di giustificativi di spesa.
E. Nel suo scritto del 31 maggio 2016, l’Ufficio di tassazione ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
All’udienza del 9 marzo 2017, il rappresentante dei ricorrenti ha prodotto una lettera con allegati. A suo avviso, il 16 aprile 2007 il contribuente e l’autorità fiscale avrebbero raggiunto un accordo in merito al riconoscimento delle spese forfetarie. Ha chiesto inoltre un indennizzo di fr. 16'000.– per violazione del principio di celerità. Si è poi impegnato a produrre una dichiarazione del datore di lavoro o altra documentazione a comprova del fatto che ha come suoi subordinati 270 persone circa.
L’Ufficio di tassazione ha contestato che vi sia stato un accordo, sottolineando che nel frattempo il ricorrente ha addirittura cambiato datore di lavoro. Ha quindi fatto notare che è già stato riconosciuto integralmente come rifusione di spese l’importo di fr. 24'000.– versato dal datore di lavoro per l’uso dell’automobile. L’autorità fiscale ha poi rilevato che nessuna prova delle spese di rappresentanza è stata portata.
Il 3 aprile 2017, l’insorgente ha prodotto una dichiarazione della __________, secondo cui RI 1 è responsabile per oltre 270 impiegati e per un budget di oltre 40 milioni di dollari.
Come si era impegnata a fare nel corso dell’udienza, l’autorità fiscale, con scritto del 12 giugno 2017, ha trasmesso alla Camera di diritto tributario i nominativi dei funzionari che si sono occupati delle procedure di tassazione dei ricorrenti a partire dal periodo fiscale 2003B. La lettera in questione è stata trasmessa al rappresentante dei ricorrenti l’indomani.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a–c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare spese più elevate (art. 26 cpv. 2 LIFD). Per l’imposta cantonale, Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 2 LT).
1.2.
Le spese professionali sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9 dicembre 2009), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, di doppia economia domestica, di alloggio, di lavoro a turno o notturno, di perfezionamento e riqualifica professionale. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6, 8 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo e l’art. 1 dell’Ordinanza federale, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono invece deducibili le spese che eccedono il necessario e che non sono direttamente connesse con il conseguimento del relativo reddito.
2. 2.1.
Nella fattispecie, come già ricordato, RI 1 lavora alle dipendenze della __________ AG di __________ dal 1° marzo 2009 in qualità di “Migration & Modernisation Director”. Il suo luogo di lavoro è l’Home Office di __________. Dal contratto di lavoro del 26.1.2009 risulta che il dipendente ha uno stipendio fisso di fr. 180'000.– all’anno, cui si aggiunge una componente variabile, a dipendenza dei risultati. Inoltre possono essere corrisposti gratifiche o bonus. Il datore di lavoro è anche tenuto ad indennizzare il dipendente per i viaggi d’affari. Il dipendente ha poi a disposizione un autoveicolo aziendale, che può usare sia per le trasferte di lavoro sia per quelle private. Se rinuncia all’automobile aziendale, gli spetta un indennizzo forfetario di fr. 2'000.– al mese. Per trasferte di servizio nel corso del 2010, il contribuente ha ottenuto un rimborso di fr. 18'514.76, per trasporto, alloggio, vitto, in caso di trasferte internazionali (cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 16 febbraio 2016).
L’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione quali spese professionali la quota parte del valore locativo della sua abitazione (Home Office) e le spese per il pasto principale fuori casa, per un totale di fr. 7'127.–, sia per l’IC sia per l’IFD.
Con il ricorso, i contribuenti chiedono in via principale che al marito sia riconosciuta un’ulteriore deduzione di fr. 24'000.– per spese di rappresentanza.
2.2.
Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).
2.3.
Nell’ambito della compilazione del certificato di salario, alle cifre 13.1 e 13.2, il datore di lavoro deve indicare gli importi che considera quali rimborsi delle spese che non fanno parte del salario lordo secondo la cifra 8 del citato certificato (cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate dalla CFS e dall’AFC, p. 11; Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 88, 90, 98). Sono considerati “rimborsi delle spese” tutte le indennità accordate dal datore di lavoro per le spese che ne derivano al dipendente nell’ambito della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di lavoro. Non rientrano nel rimborso delle spese le indennità del datore di lavoro a copertura delle spese sostenute al di fuori dell’orario di lavoro effettivo. Queste indennità per spese professionali sono, ad esempio, le spese di trasporto (tragitto verso il luogo di lavoro), come pure le spese per l’utilizzazione di locali privati per l’attività professionale o quale deposito. Simili indennità sono sempre da aggiungere al salario lordo (cfr. cifre da 1 a 7 del certificato di salario). Il dipendente può eventualmente dedurle, quali spese professionali, nella dichiarazione d’imposta. Il rimborso delle spese viene suddiviso in tre categorie: il rimborso delle spese effettive (sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait come, ad esempio, fr. 30.-- per pasto esterno), il rimborso forfetario delle spese per un determinato periodo (ad esempio, spese auto o di rappresentanza mensili), il rimborso delle spese nell’ambito di un regolamento spese approvato. L’ammontare del rimborso forfetario delle spese (escluso quello che si fonda su singoli forfait) è da indicare nel certificato di salario, anche in presenza di un regolamento delle spese approvato. I rimborsi delle spese forfetarie devono corrispondere all’incirca alle spese effettive. I datori di lavoro che dispongono di una regolamentazione delle spese hanno la facoltà di presentare all’autorità fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere l’approvazione del regolamento delle spese, che riguarda sia il rimborso delle spese effettive, sia il rimborso delle spese forfetarie. Alla presenza di un regolamento delle spese approvato, nel certificato di salario occorre indicare soltanto le spese forfetarie (cfr. cifra 13.2 del certificato). Nell’ambito della tassazione del dipendente si esamina unicamente la corrispondenza dell’ammontare del rimborso spese riconosciuto con quello del relativo forfait approvato. Il regolamento spese approvato dal Cantone di sede è di principio riconosciuto da tutti i cantoni. I datori di lavoro che hanno un proprio regolamento delle spese approvato devono indicare, alla cifra 15, quanto segue: “Regolamento delle spese approvato dal Cantone x, il (inserire data)“ [cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate dalla CFS e dall’AFC, p. 11 e 12]. Giova al proposito ricordare che, dal periodo fiscale 2007, si applica un nuovo modello di certificato di salario (Form. 11), che consente di verificare meglio la natura delle prestazioni del datore di lavoro e in particolar modo delle prestazioni accessorie (“fringe benefits”). In tal modo è anche semplificato il controllo dei rimborsi di spese, per il fatto che le autorità fiscali cantonali riconoscono reciprocamente i regolamenti spese approvati dall’autorità fiscale del Cantone di sede dell’azienda, a condizione che i regolamenti siano allestiti conformemente al modello di regolamento spese per le imprese, nonché al modello di regolamento spese complementare per il personale dirigente preparati dalla Conferenza fiscale svizzera (cfr. circolare n. 25 del 18 gennaio 2008 della Conferenza fiscale svizzera).
2.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente non dimostra che il regolamento delle spese è stato approvato dalle autorità fiscali cantonali, le spese forfetarie non possono essere riconosciute fiscalmente, a meno che non siano riconosciute come giustificate commercialmente (cfr. la sentenza 2C_30/2010 del 19.5.2010, in RDAF 2011 II 53, consid. 3.2). Non possono essere ammesse in deduzione spese forfetarie, che non si fondano su un regolamento delle spese approvato e che non sono riconosciute commercialmente giustificate; l’onere della prova è a carico del contribuente (cfr. la sentenza 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 6.1 con riferimenti).
2.5.
Tornando al caso in esame, l’autorità fiscale è già stata estremamente generosa con il contribuente.
In primo luogo, infatti, ha considerato rifusione di spese l’intero ammontare dell’indennizzo per l’uso dell’automobile (fr. 2'000.– al mese), sebbene non risulti che tale versamento sia fondato su un regolamento delle spese approvato dall’autorità fiscale del cantone di sede del datore di lavoro. D’altra parte, l’indennizzo in questione, secondo il contratto di lavoro, compensa la rinuncia, da parte del dipendente, all’uso di un autoveicolo aziendale anche per scopi privati (“auch zur privaten Nutzung”). È pertanto più che verosimile che l’importo versato dal datore di lavoro abbia almeno in parte il carattere di salario. In ogni caso, il ricorrente non ha provato l’ammontare delle spese di trasferta effettivamente sostenute.
In secondo luogo, ha ammesso in deduzione le spese forfetarie per un pasto principale fuori casa, pur lavorando il ricorrente al proprio domicilio (Home Office).
In questa sede, non vi è comunque ragione di rimettere in discussione questi aspetti, non contestati neppure dall’autorità di tassazione.
2.6.
Per quanto concerne le pretese “spese di rappresentanza”, che secondo l’insorgente dovrebbero essere stimate in fr. 24'000.–, si è già sottolineato come il relativo onere della prova sia a carico del contribuente. Quest’ultimo, nel suo ricorso, si limita a sostenere che non può che essere “verosimile, sulla base di fatti notori e/o esperienza di vita, che il signor RI 1 abbia delle spese di rappresentanza”, in considerazione della sua attività, responsabilità e remunerazione.
Ora, è evidente che il contribuente non ha apportato alcuna prova delle spese che avrebbe sostenuto per “l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti”. In tal modo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale già evocata, è esclusa ogni deduzione di spese forfetarie.
A tale proposito, la stessa Alta Corte ha già anche avuto modo di escludere che, in mancanza di una prova delle spese effettive, l’autorità fiscale sia tenuta a procedere ad una valutazione. Ribadito che la mancata prova delle spese deducibili comporta il loro mancato riconoscimento, in virtù delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova, il Tribunale federale ha sottolineato che una stima potrebbe entrare in considerazione solo nel caso in cui fosse accertato che delle spese professionali sono effettivamente state sostenute, ma non ne è conosciuta la misura (cfr. la già citata sentenza 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 6.3.1 e dottrina citata).
2.7.
Il riferimento alla prassi della Divisione delle contribuzioni (direttiva del 14 febbraio 2001 sul “rimborso spese forfetario”) e dell’Istituto delle assicurazioni sociali (gennaio 2016), in merito al riconoscimento delle spese di rappresentanza, non è pertinente. Infatti, lo scopo di queste direttive è di stabilire un tetto massimo all’ammontare degli indennizzi forfetari che il datore di lavoro può versare al dipendente, con funzioni di dirigente, senza che tale importo sia riqualificato come stipendio. La direttiva della Divisione delle contribuzioni allegata al ricorso risale peraltro a prima dell’entrata in vigore del nuovo certificato di salario, con il quale, come già ricordato, è stata introdotta la procedura di approvazione del regolamento delle spese (v. supra, consid 2.3). Dal 2007, pertanto, è determinante unicamente l’approvazione preventiva del regolamento da parte dell’autorità fiscale di sede del datore di lavoro.
In ogni caso, il ricorrente ha già beneficiato di un rimborso spese forfetario, proprio di fr. 24'000.–, per le spese dell’automobile, che non è stato incluso nel calcolo del reddito imponibile.
È quindi escluso che dalle direttive in questione il ricorrente possa trarre la pretesa alla deduzione dallo stipendio di un importo corrispondente a pretese spese di rappresentanza.
Non si vede comunque come possa entrare in questione il divieto del cosiddetto dualismo di metodo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, l’autorità fiscale incorre nell’arbitrio se, nella stessa fattispecie, si fonda una volta sulla forma giuridica esterna di un’impresa e un’altra volta sulla realtà economica, in base al proprio interesse (DTF 103 Ia 20). A parte il fatto che qui non è in discussione il trattamento fiscale di una società come soggetto fiscale distinto rispetto al socio, non è neppure in discussione l’applicazione di un diverso approccio metodologico ad una stessa fattispecie. Il ricorrente non pretende infatti che nei suoi confronti il fisco abbia applicato le direttive che stabiliscono un tetto massimo per il riconoscimento del rimborso spese forfetario. Anzi, si è già constatato che ha ammesso l’intero indennizzo forfetario per le spese dell’automobile senza la minima discussione.
3. 3.1.
Gli insorgenti ritengono che la deduzione rivendicata dovrebbe essergli riconosciuta nel rispetto del principio della buona fede e, in particolare, alla luce dell’accordo intervenuto con l’autorità fiscale il 16 aprile 2007, che a loro avviso costituirebbe un ruling.
3.2.
I ricorrenti confondono il ruling con l’accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_123/2014 del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid. 7.1 e 7.2).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
· in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
· in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher, “Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in particolare p. 267).
Questi accordi devono essere distinti dal ruling, che può invece essere definito come l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad un’operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in essere un’operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling, al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata fiscalmente. Il fisco conferma allora che l’operazione prospettata sarà imposta nel modo descritto nella domanda di ruling. Trattandosi di una procedura informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all’autorità competente un documento, che descrive l’operazione prevista in modo circostanziato e indica le conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo documento «per accordo», se ritiene che il trattamento fiscale richiesto corrisponda al diritto applicabile I ruling non costituiscono delle decisioni; non sono pertanto impugnabili con reclamo o ricorso. Possono tuttavia avere conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della tutela dell’affidamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_123/2014, 2C_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e riferimenti).
3.3.
Nella fattispecie, il 16 aprile 2007 l’Ufficio di tassazione, da una parte, e l’allora rappresentante dei contribuenti, dall’altra, hanno sottoscritto un verbale di audizione, nell’ambito della procedura di reclamo contro la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003B. Questo il tenore del verbale:
Dopo discussione, di comune accordo si decide:
̶ sono ammesse le deduzioni IC/IFD per figli minorenni a carico (IC fr. 10400.-; IFD fr. 5600.-);
̶ considerato il caso particolare, è ammessa una deduzione di fr. 18000.- per l'uso del mezzo di trasporto privato nel tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, da aggiungere alla deduzione di fr. 3000.- (uso del mezzo di trasporto pubblico disponibile) già concessa in sede di tassazione;
̶ la deduzione della spesa per l'alloggio al luogo di lavoro è ammessa in fr. 15600.- come richiesto dal contribuente in sede di dichiarazione;
̶ le altre contestazioni riguardanti lo stralcio della deduzione assicurazione infortuni non professionali, lo stralcio della deduzione per le spese di amministrazione titoli, deduzione supplementare per spese forfetarie, sono ritirate dal comparente.
Con le modifiche sopraindicate il reddito imponibile IC è rettificato in fr. 196'300.- e la sostanza imponibile è rettificata in fr. 254'000.-.
Il reddito imponibile IFD è rettificato in fr. 206'100.-.
Sia per il contesto in cui è intervenuto l’accordo (procedura di reclamo) sia per il suo contenuto (definizione dell’ammontare di deduzioni contestate dal reclamante), è immediatamente evidente che non si tratta di un ruling bensì di un accordo transattivo di carattere procedurale, con lo scopo di porre fine ad un contenzioso in merito alla tassazione per periodo fiscale 2003B.
Peraltro, come ha sottolineato l’Ufficio di tassazione nel corso dell’udienza del 9 marzo 2017, nel periodo fiscale per il quale l’accordo è stato sottoscritto, il ricorrente aveva addirittura un altro datore di lavoro. Inoltre, l’accordo si riferisce al riconoscimento di spese di trasporto e non menziona neppure le spese di rappresentanza. Non si comprende pertanto come possa il ricorrente invocare la buona fede con riferimento ad un simile verbale.
3.4.
Se anche l’Ufficio di tassazione dovesse aver ammesso nei periodi fiscali precedenti una deduzione forfetaria per spese di rappresentanza, i ricorrenti non potrebbero comunque invocare la buona fede per ottenere la stessa deduzione.
Va al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
3.5.
La censura ricorsuale fondata sul principio della buona fede si rivela dunque del tutto infondata.
4. 4.1.
Per la prima volta durante l’udienza del 9 marzo 2017, gli insorgenti hanno infine lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e segnatamente del principio di celerità, chiedendo che l’autorità di tassazione sia condannata versargli un indennizzo di fr. 16'000.–.
4.2.
Nella misura in cui i ricorrenti invocano una violazione dell’art. 6 CEDU, la loro censura è irricevibile, per il fatto che questa disposizione non trova applicazione nelle procedure fiscali che non hanno carattere penale (cfr. p. es. DTF 140 I 68 consid. 9.2 con riferimenti; DTF 132 I 140 consid. 2.1).
4.3.
Anche l’art. 29 cpv. 1 Cost. prevede peraltro che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno abbia diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura dev’essere valutato sulla base delle circostanze concrete, considerando in particolare la complessità dell'affare e il comportamento dell'autorità e dell'interessato. Spetta a quest'ultimo di intraprendere quanto è in suo potere affinché l'autorità faccia prova della necessaria diligenza, invitandola ad accelerare la procedura o, se del caso, proponendo un ricorso per ritardata giustizia. Questa regola scaturisce dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), cui devono conformarsi i rapporti fra organi dello Stato e privati. Sarebbe infatti contrario a questo principio se un cittadino potesse validamente sollevare questa censura davanti all’autorità di ricorso, quando non ha intrapreso alcun passo dinanzi all’autorità precedente, per rimediare a questa situazione (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza del TF 2C_89/2014 del 26.11.2014 consid. 5.1; sentenza 2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid. 7.1).
4.4.
Come già rilevato, gli insorgenti hanno invocato il principio di celerità per la prima volta nel corso della procedura ricorsuale. La censura deve pertanto essere respinta, per contrasto con il principio della buona fede.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: