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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 20 aprile 2017 contro la decisione dell’11 aprile 2017 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura. |
Fatti
A. Non avendo la RI 1, con sede a __________ (di cui è socia e gerente unica dalla fine di aprile 2016 __________), trasmesso la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, l’RS 1 (di seguito RS 1) le ha inviato dapprima un richiamo in data 21 luglio 2016, poi una diffida in data 23 agosto 2016, avvertendola che in caso contrario le avrebbe inflitto una multa disciplinare e avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Alla contribuente sono poi state concesse due proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione, l’ultima delle quali è scaduta il 28 febbraio 2017.
Con decisione del 4 aprile 2017, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 100.-- per violazione degli obblighi procedurali.
B. La rappresentante della contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo privo di data, spedito il 7 aprile 2017 e pervenuto all’RS 1 il 10 aprile 2017. Ha in particolare sostenuto di essere la gerente del chiosco in questione dal 1° maggio 2016, circostanza comprovata dalla copia del contratto allegata. Ha quindi ritenuto che la multa disciplinare non la riguarderebbe e che la stessa sarebbe dovuta essere recapitata ai "responsabili" (cfr., nel dettaglio, il relativo reclamo con la documentazione ivi annessa.)
C. L’RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione dell’11 aprile 2017, con la seguente motivazione:
In data 4 aprile 2017 vi è stata inflitta una multa disciplinare conformemente alle disposizioni dell’art. 257 LT e rispettivamente dell’art. 174 LIFD per non aver inoltrato, entro i termini, la dichiarazione fiscale IC e IFD 2015 malgrado i moduli vi fossero stati sollecitati con il richiamo e con la diffida intimata con invio A plus del 23 agosto 2016.
Di fronte alla diffida comportante comminatoria di multa in caso d’inadempienza, trattandosi di una persona giuridica, gli organi responsabili della società avrebbero dovuto prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare il provvedimento disciplinare.
Conformemente alla giurisprudenza della … Camera di diritto tributario …, trattandosi di una persona giuridica, i disguidi sorti con l’amministrazione precedente non possono essere invocati quali motivi validi per annullare il provvedimento.
Nel quadro dell’organizzazione spetta alla società, attraverso i suoi organi, di prendere tutte le misure opportune e cautelative alfine di rispettare i termini stabiliti.
Per le ragioni esposte il provvedimento disciplinare viene confermato.
D. Con tempestivo ricorso, trasmesso, per competenza, dall’RS 1 alla Camera di diritto tributario, la rappresentante della RI 1 chiede "di valutare la multa disciplinare". Ribadisce di essere diventata responsabile della società dal 1° maggio 2016, come risulta dalla copia del contratto trasmesso all’RS 1. Afferma in particolare "di aver preso tutte le precauzioni prima di iniziare la mia attività e" di non aver "nessun problema con i vecchi gestori anche perché non tocca a me richiamarli e non vi ho chiesto di annullare niente ma di mandare il tutto al/ai responsabili vi invito per tanto a ricontrollare il tutto".
E. Nelle proprie osservazioni del 12 maggio 2017, l’RS 1 – dopo aver esposto i fatti – postula la reiezione del gravame.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a LT,
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.-- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
1.3.
1.3.1.
Nel caso in esame, alla RI 1 è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015.
1.3.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
In particolare ogni contribuente deve, in linea di principio, presentare la dichiarazione d’imposta quando è tassato secondo la procedura ordinaria. Le persone giuridiche sono parimenti tenute a presentare la dichiarazione d’imposta. I loro organi assolvono tale obbligo (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 124 LIFD, p. 1649).
1.3.3.
Tornando alla fattispecie in esame, va anzitutto evidenziato che la RI 1, con sede a __________, è stata iscritta a registro di commercio il 18 agosto 2014. __________ è stato socio e gerente con diritto di firma individuale, rispettivamente __________ è stata socia e presidente della gerenza con diritto di firma individuale, dalla sua costituzione fino alla fine del mese di aprile 2016. Da allora, unica socia e gerente con diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino). Quest’ultima, in sede di reclamo, ha prodotto copia di un contratto (di una pagina), da cui emerge in particolare che __________ e __________, in qualità di venditori, in data 1° maggio 2016, hanno ceduto a __________, in qualità di acquirente, l’inventario, l’"avviamento" e la "società RI 1 relativo al RI 1, __________, __________ __________ " al prezzo di CHF 50'000.--, con la seguente clausola: "Ogni obbligazione antecedente al 1 maggio 2016 rimane esclusivamente a carico del venditore".
1.3.4.
Contrariamente a quanto sembra supporre la ricorrente, è la società, in qualità di contribuente, ad essere tenuta all’adempimento degli obblighi procedurali, previsti dalla legislazione fiscale, e non i suoi soci. Anche la sanzione per la violazione degli obblighi in questione colpisce direttamente la società, se la contravvenzione è stata commessa “a favore di una persona giuridica” (articoli 181 cpv. 1 LIFD e 265 cpv. 1 LT).
Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, è pertanto irrilevante la circostanza che, nel corso del 2016, sia intervenuto un trasferimento delle quote sociali.
Se si tiene conto del fatto che per i debiti della società a garanzia limitata risponde soltanto il patrimonio sociale (articoli 772 cpv. 1 terza frase e 794 CO), ci si domanda del resto quale sia la portata pratica della clausola contrattuale inserita dalle parti nel contratto di compravendita ("Ogni obbligazione antecedente al 1 maggio 2016 rimane esclusivamente a carico del venditore"). L’unico effetto può esplicarsi nei rapporti diretti fra le parti stesse, mentre non è certamente opponibile ai terzi, e in particolar modo ai creditori della società, fra i quali rientra il fisco.
In nessun caso, d’altronde, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. p. es. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p. 17).
2. Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: