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Incarti n. 80.2017.107 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 4 maggio 2017 contro la decisione del 6 aprile 2017 in materia di IC e IFD 2015. |
Fatti
A. Non avendo i coniugi RI 1 e __________ inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015, neppure dopo una diffida, l’RS 1 ha inflitto loro, con decisione del 16 dicembre 2016, una multa di fr. 600.– per violazione degli obblighi procedurali, avvertendoli che, se non avessero presentato la dichiarazione entro 20 giorni, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Con decisione del 1° febbraio 2017, l’autorità fiscale ha dunque notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2015, nella quale ha commisurato il loro reddito imponibile in fr. 109'400.– per l’IC ed in fr. 107'300.– per l’IFD. Nella motivazione, ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare mezzi di prova. I contribuenti erano avvertiti che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata definitiva.
B. Con reclamo del 16 febbraio 2017, __________ ha contestato la tassazione d’ufficio, argomentando che “i valori elencati per quanto riguarda reddito/entrate sono fortemente errati” e chiedendo un colloquio. Il reclamante sosteneva di non aver “potuto entrare nel merito” per motivi di salute, annunciando il successivo invio di un certificato medico. Allegava al reclamo il certificato di salario rilasciato alla moglie dal Comune di__________ -__________ e due certificati fiscali relativi al periodo fiscale 2016.
L’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 28 febbraio 2017, avvertendolo che il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non comprovava la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Di conseguenza, gli attribuiva un termine fino al 10 marzo 2017 per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. L’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, con decisione del 6 aprile 2017, nella quale, ricordati i requisiti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio, ha constatato che il termine attribuito al reclamante per presentare la dichiarazione d’imposta era scaduto infruttuoso.
D. Con ricorso del 4 maggio 2017, RI 1 contesta la tassazione d’ufficio, che a suo dire non corrisponde alle entrate sue e del marito e sostiene di non essere stata informata dal marito “su quanto NON faceva”. Chiede una “sospensione per permetter[le] di presentarvi la situazione tassativa”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in esame, con la multa disciplinare inflittagli il 16 dicembre 2016, l’UT ha assegnato ai coniugi __________ un termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2015 per l’IC e l’IFD ed al contempo li ha avvertiti che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Nel termine impartito, i contribuenti non hanno dato seguito a quanto intimatogli, motivo per cui l’autorità ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando loro le condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento.
1.3.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.4.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.5.
La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
1.6.
Nel caso in disamina, nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio e notificata il 1° febbraio 2017, l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova.
Tuttavia il marito della ricorrente, nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi per contro a contestare la valutazione dei redditi intrapresa dall’autorità e ad annunciare l’invio di un certificato medico, allegando inoltre tre attestazioni di terzi, due delle quali peraltro relative al periodo fiscale successivo.
In un simile caso, l’UT avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).
1.7.
Tuttavia, con scritto del 28 febbraio 2017, l’UT ha attribuito un ulteriore termine di oltre dieci giorni (fino al 10 marzo 2017) per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per contestare la tassazione d’ufficio. Ma l’insorgente, nonostante fosse stato nuovamente avvertito che l’Ufficio di tassazione non sarebbe neppure entrato nel merito del suo reclamo, se non avesse presentato la dichiarazione d’imposta compilata e corredata degli allegati, non ha neppure risposto.
In queste circostanze, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è conforme al diritto federale e cantonale.
2. 2.1.
La ricorrente sostiene tuttavia di essere stata tenuta all’oscuro di quanto suo marito “NON faceva” e chiede “un po’ di tempo” per “sistemare la pendenza”.
2.2.
Secondo la legge, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT).
Entrambi firmano la dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi (art. 113 cpv. 2 LIFD e art. 186 cpv. 2 LT).
I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD e art. 186 cpv. 3 LT).
Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi (art. 113 cpv. 4 LIFD e art. 186 cpv. 4 LT).
2.3.
Dalla semplice lettura delle disposizioni citate si evince che entrambi i coniugi avevano l’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta e di firmarla. Stando così le cose, si fatica a comprendere quale rimprovero possa fare la ricorrente al marito, per non averla “tenut[a] informata su quanto NON faceva”. Ella era infatti a sua volta obbligata ad adempiere gli obblighi procedurali previsti dalla legge, a cominciare da quello di compilare e inoltrare il formulario della dichiarazione.
In ogni caso, nel momento in cui pervenivano, uno dopo l’altro, il richiamo ad inviare la dichiarazione, la diffida con relativa tassa di 50 franchi e la multa disciplinare di 600 franchi, tutti indirizzati congiuntamente ai due coniugi come previsto dalla legge, è difficile credere che l’insorgente potesse continuare a ritenere in buona fede che il marito avesse adempiuto gli obblighi fiscali anche quale suo rappresentante. L’ipotesi è ancor meno plausibile se si tiene conto della circostanza che i contribuenti erano già stati sottoposti a tassazione d’ufficio, per non avere presentato la dichiarazione d’imposta, già nel periodo fiscale precedente.
La stessa tassazione d’ufficio del 1° febbraio 2017 è stata indirizzata congiuntamente ad entrambi i contribuenti, così come la successiva lettera del 28 febbraio 2017, con cui gli è stato concesso un ulteriore termine per riprendere la collaborazione precedentemente trascurata.
2.4.
In queste circostanze, la pretesa inconsapevolezza della ricorrente, in merito alla negligenza del marito, appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.
3. 3.1.
La ricorrente contesta la tassazione d’ufficio, che a suo dire “non corrisponde per nulla a quanto sono state le entrate 2015”.
3.2.
A tale riguardo, dal momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art.132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti).
Non è pertanto possibile verificare la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione d’imposta, presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
3.3.
Alla luce di quanto sopra, si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.
A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
I redditi stabiliti per apprezzamento includono il reddito dell’attività dipendente della moglie (fr. 40’000.–), la pensione del marito (fr. 30'000.–) e la rendita AVS di quest’ultimo (fr. 24'000.–), oltre al valore locativo della casa (fr. 34'000.–). Le deduzioni includono sia le spese professionali della moglie (fr. 2’500.per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD) sia le spese di manutenzione dell’immobile (fr. 6’800.– per l’imposta cantonale) e gli interessi passivi (fr. 9’300.–). Tenuto conto del fatto che la moglie esercita un’attività lucrativa dipendente e che il marito è pensionato, i dati indicati appaiono senz’altro verosimili, in mancanza di collaborazione da parte dei contribuenti.
Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).
Le stime su cui si fondano le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle apparire manifestamente inesatte.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: