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Incarti n. 80.2017.117 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 5 maggio 2017 contro la decisione del 5 aprile 2017 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. Con decisione del 27 gennaio 2016, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2010. L’autorità fiscale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 183'300.– per l’IC e in fr. 204'400.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 3'545'000.–.
B. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 25 febbraio 2016, sollevando l’eccezione della prescrizione del diritto di tassare. A suo dire, il termine di cinque anni per l’emissione della tassazione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2015, in applicazione dell’art. 193 LT.
L’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 5 aprile 2017, richiamando il contenuto dell’art. 193 cpv. 1 e cpv. 4 LT e dell’art. 120 cpv. 1 e cpv. 4 LIFD, con la seguente motivazione:
(…) Nel caso in esame la decisione di tassazione 2010 datata 27 gennaio 2016 è stata notificata entro 5 anni dall’invio dei moduli per la dichiarazione d’imposta 2010 da parte dell’autorità fiscale avvenuto dopo il 14 febbraio 2011.
Considerato quanto sopra esposto la notifica di tassazione IC/IFD inoltrata in data 27 gennaio 2016 è da considerarsi regolare, il reclamo viene pertanto respinto e la decisione di prima istanza confermata.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2010. A suo avviso, la prescrizione del diritto di tassare sarebbe subentrata il 31 dicembre 2015. Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dall’RS 1, che gli avrebbe inoltrato un accordo del 19 settembre 2016 "unitamente alla comunicazione di trasmissione". Dal medesimo emergerebbe che il suo reclamo sarebbe già stato evaso in quella data. Sostiene inoltre di aver sottoscritto detto accordo, ma di non averlo spedito all’autorità di tassazione per una svista. Tale circostanza non inficerebbe comunque la sua validità. A prescindere da ciò, ritiene in ogni caso che l’autorità fiscale debba comprovare che il "suo diritto di tassare non era prescritto in data 27 gennaio 2016".
D. Nelle proprie osservazioni del 16 maggio 2017, l’autorità fiscale conferma integralmente la decisione impugnata. Precisa in particolare che non sarebbe stato sottoscritto alcun verbale, né da parte dell’RS 1, né da parte del contribuente. Il documento presentato da quest’ultimo in sede di ricorso non avrebbe alcuna validità. La decisione di tassazione del 27 gennaio 2016 sarebbe "tempestiva, in quanto i 5 anni di prescrizione scadono solo successivamente, questo sia considerando l’invio della dichiarazione d’imposta per la compilazione (ndr. il 14 febbraio 2011) sia considerando l’inoltro della stessa compilata da parte del contribuente (ndr. il 13 gennaio 2012)".
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Un nuovo termine di prescrizione decorre:
· con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT);
· con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta (art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. b LT);.
Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).
1.2.
La nozione di atto inteso all’accertamento o alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell’imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (decisione Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del formulario per la dichiarazione, la diffida a inoltrare la dichiarazione, l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2ª ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD).
Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l’intenzione di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).
1.3.
Venendo alla fattispecie in esame, dall’incarto fiscale risulta che il 14 febbraio 2011, l’RS 1 ha inviato al contribuente il formulario della dichiarazione d’imposta. Su richiesta dello stesso contribuente, è stata inoltre concessa una proroga fino al 31 dicembre 2011. La dichiarazione d’imposta 2010, sottoscritta da RI 1 il 9 gennaio 2012, è pervenuta all’autorità di tassazione il 13 gennaio 2012 (cfr. la relativa dichiarazione fiscale).
Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione sono più di uno.
In primo luogo, il 14 febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione ha inviato al contribuente i formulari per la dichiarazione d’imposta 2010. Questo atto dell’autorità è senz’altro idoneo a interrompere la prescrizione (p. es. DTF 137 I 273 consid. 3.4.1; DTF 126 II 1 consid. 2).
Ma anche la richiesta di proroga, presentata dal contribuente nei mesi successivi, interrompe la prescrizione, trattandosi di un riconoscimento di debito da parte sua.
La concessione della proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione rappresenta invece un “atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente”, che a sua volta interrompe la prescrizione.
Infine, la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, avvenuta come ricordato il 9 gennaio 2012, costituisce un ulteriore riconoscimento del debito fiscale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la prescrizione del diritto di tassare il periodo fiscale 2010 non è intervenuta il 31 dicembre 2015. In applicazione dell’art. 120 cpv. 3 lett. a e b LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a e b LT, infatti, un nuovo termine ha iniziato a decorrere a più riprese durante il 2011 e, per l’ultima volta, il 9 gennaio 2012.
L’eccezione di prescrizione sollevata dall’insorgente è pertanto manifestamente infondata.
2. 2.1.
Il ricorrente, unitamente al presente ricorso, ha prodotto un verbale di audizione datato 19 settembre 2016, inviato con una lettera accompagnatoria di medesima data dall’RS 1 all’avv. __________ "secondo accordo" e "per firma".
Dal predetto verbale risulta che l’autorità di tassazione e RI 1, qui ricorrente, hanno raggiunto il seguente accordo transattivo:
Dopo discussione e di comune accordo il reclamo viene evaso come segue: Vengono stralciati tutti gli elementi di reddito e di sostanza, viene confermata la sostanza immobiliare di Fr. 7'087'749 ed un debito dello stesso importo.
Il verbale risulta però essere sottoscritto unicamente da RI 1. Quest’ultimo sostiene al proposito che la predetta transazione dimostra che l’autorità fiscale "aveva già definitivamente evaso il suddetto mio reclamo in tale data. L’accordo prevede lo stralcio di tutti gli elementi di reddito e di sostanza, mentre conferma la sostanza immobiliare di CHF 7'087'749.-- ed un debito dello stesso importo. Io ho sottoscritto tale accordo che poi per una mia svista non è stato notificato alla citata Autorità. … Nella decisione qui impugnata nemmeno si fa cenno a tale accordo, neppure che lo stesso viene per qualsiasi ragione, che comunque si contesta, superato dalla stessa. A maggior ragione non v’è alcun motivo di ritenere lo stesso non valido. Già solo per questo motivo, ovvero per la presenza di una decisione precedente della medesima Autorità sullo stesso reclamo, ritengo che la decisione qui impugnata debba essere annullata". A suo avviso, mediante detto accordo, l’RS 1 si sarebbe "già espresso sui requisiti della prescrizione del diritto di tassare nel presente caso, e li ha ritenuti adempiuti".
L’autorità fiscale, dal canto suo, asserisce che non è stato sottoscritto alcun verbale, né dall’autorità fiscale né dal contribuente, il quale non avrebbe alcuna validità.
2.2.
Va premesso che, come ha ancora recentemente ribadito il Tri-bunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
· in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
· in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e n. 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher, “Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in particolare p. 267).
Sempre secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e n. 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5), stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.).
I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).
2.3.
Contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, un accordo transattivo intervenuto durante la procedura di tassazione o di reclamo non costituisce una decisione dell’autorità fiscale.
Come il Tribunale federale ha già avuto occasione di sottilineare, un simile accordo costituisce unicamente il fondamento per una successiva decisione. L’accordo transattivo implica solo che l’autorità solleva il contribuente dall’obbligo di prestare ulteriore collaborazione nel chiarimento della fattispecie e il contribuente rinuncia a chiedere l’assunzione di ulteriori prove. L’accordo non produce altri effetti. Non sostituisce in particolar modo né la decisione di tassazione né la decisione su reclamo, che tuttavia si baseranno sui fatti stabiliti con la transazione (cfr. la sentenza n. 2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Non è conseguentemente condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui dall’accordo del 19 settembre 2016 "emerge chiaramente che il citato Ufficio aveva già definitivamente evaso il suddetto [suo] reclamo in tale data".
2.4.
Ma, se anche si volesse attribuire all’accordo transattivo l’efficacia di una decisione su reclamo, nella fattispecie l’accordo non è mai intervenuto.
Lo stesso ricorrente riconosce che il verbale allegato al ricorso non era stato sottoscritto in udienza da nessuna delle due parti, ma che l’Ufficio di tassazione l’ha poi inviato al suo legale. Il verbale di audizione del 19 settembre 2016 (di cui non vi è alcuna traccia nell’incarto fiscale) non è stato effettivamente inviato dal contribuente, asseritamente "per una svista", all’autorità fiscale nell’ambito della procedura di reclamo, come del resto da lui stesso ammesso, ma è stato inoltrato alla Camera di diritto tributario unitamente al ricorso. Il medesimo, come detto, risulta essere sottoscritto dal solo ricorrente, mentre l’autorità fiscale non vi ha apposto alcuna firma.
In queste circostanze, il “verbale di audizione” del 19 settembre 2016 non si può in alcun modo considerare come un accordo transattivo sottoscritto dalle parti. A ragione dunque nella decisione impugnata quest’ultimo non è stato preso in considerazione dall’Ufficio di tassazione.
2.5.
Va ancora aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, dal verbale in questione non emerge affatto che l’autorità fiscale si sia espressa sulla prescrizione del diritto di tassare. Al contrario, le due brevi frasi che lo compongono si limitano ad una proposta di definizione del reddito e della sostanza imponibili.
Addirittura, se il verbale fosse stato sottoscritto dalle parti, lo stesso assurgerebbe ad ulteriore atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che un nuovo termine di prescrizione decorrerebbe dal 19 settembre 2016.
La questione non merita comunque ulteriori approfondimenti.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: