Incarto n.
80.2017.128

Lugano

25 luglio 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni, segretaria

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 9 maggio 2017 contro la decisione del 24 aprile 2017 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   nonostante due proroghe che le sono state concesse dall’RS 1, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015 entro il 31 dicembre 2016;

 

                                     -   dopo averla richiamata (16 gennaio 2017) e poi diffidata (16 febbraio 2017), con decisione del 16 marzo 2017 l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa per violazione degli obblighi procedurali di 100 franchi;

 

                                     -   con scritto del 31 marzo 2017, allegato alla dichiarazione d’imposta 2015, il Comune di __________, per conto della contribuente, ha chiesto che quest’ultima fosse “esonerata” dal pagamento della multa, essendo in assistenza e non potendo quindi far fronte a questa spesa;

 

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha considerato la lettera in questione come un reclamo contro la decisione di multa e, con decisione del 24 aprile 2017, lo ha respinto, precisando di aver commisurato la sanzione tenendo conto del debito d’imposta risultante dall’ultima tassazione passata in giudicato, che ammontava a zero franchi;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la richiesta di “esonero” dalla multa disciplinare inflittale dall’autorità di tassazione, argomentando di non aver rispettato il termine per l’inoltro della dichiarazione a causa di “incomprensioni”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   secondo l’art. 257 cpv. 1 LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

                                         a)  non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

                                         b)  non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

                                         c)   viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

                                         d)  non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a LT,

                                         è punito con la multa;

 

                                     -   il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.-- franchi al massimo;

 

                                     -   di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD;

 

                                     -   affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte condizioni:

·     l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·     e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

 

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

 

                                     -   nel caso in esame, a RI 1 è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015;

 

                                     -   secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente;

 

                                     -   secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito;

 

                                     -   giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

 

                                     -   il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato;

 

                                     -   il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227;

 

                                     -   di analogo tenore l’art. 124 LIFD;

 

                                     -   dal tenore del reclamo e del ricorso non è del tutto chiaro cosa chieda la ricorrente: come rilevato in narrativa, in entrambi i casi ha domandato di essere “esonerata” dal pagamento della multa, in considerazione della sua situazione finanziaria, senza contestare per contro di aver commesso l’infrazione rimproveratale;

 

                                     -   ci si potrebbe pertanto chiedere se l’Ufficio di tassazione abbia a ragione considerato il suo scritto del 31 marzo 2017 come un reclamo contro la decisione di multa piuttosto che come un’istanza di condono;

 

                                     -   la decisione su reclamo ha in ogni caso offerto all’autorità fiscale l’opportunità di spiegare di aver commisurato la sanzione tenendo conto della circostanza che la reclamante aveva un debito d’imposta di zero franchi, in base all’ultima decisione di tassazione passata in giudicato;

 

                                     -   in effetti, 100 franchi è l’ammontare minimo della multa prevista dalla Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (“Multa per violazione di obblighi procedurali”);

 

                                     -   in tal modo, si deve concludere che la sanzione inflitta alla ricorrente è conforme alla legge ed anche ai principi generali del diritto penale, pensando in particolar modo a quanto previsto dall’art. 106 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), secondo cui il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza;

 

                                     -   ne consegue, che la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo contro la decisione di multa, appare legittima;

 

                                     -   va ancora sottolineata una particolarità delle multe fiscali, che diversamente da quelle inflitte per altre contravvenzioni, possono essere condonate;

 

                                     -   infatti, secondo gli articoli 167 cpv. 1 LIFD e 246 cpv. 1 LT, qualora per il contribuente caduto nel bisogno il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuti possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati.

 

                                     -   la legge federale precisa poi che le multe e gli importi oggetto di ricupero d’imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati (art. 167 cpv. 3 LIFD);

 

                                     -   se la ricorrente ritenesse di adempiere i requisiti, potrebbe pertanto inoltrare una domanda di condono all’Ufficio cantonale di esazione e condono;

 

                                     -   nonostante l’esito del ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: