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Incario n. 80.2017.166 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni, segretaria |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 5 luglio 2017 contro la decisione del 21 giugno 2017 in materia di IC e IFD 2016. |
Fatti
A. Nel corso dell’anno
2016 i coniugi RI 1 e RI 2, pensionati e domiciliati a __________, hanno effettuato
numerosi versamenti in favore di vari enti per un importo totale di fr.
2’813.–. Nella dichiarazione fiscale 2016, i contribuenti chiedevano in deduzione,
fra l’altro, l’intera somma di fr. 2’813.– quale liberalità elargita a enti di
pubblica utilità.
B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC-IFD 2016, con decisioni del 21 aprile 2017, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 129'600.– per l’IC e 121'200.– per l’IFD. In particolare, l’UT riduceva le deduzioni richieste a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità all’importo di fr. 515.–, ammettendo solo una parte dei contributi versati dai coniugi __________.
C. Con reclamo del 28
aprile 2017, i contribuenti chiedevano il riconoscimento di ogni singolo
importo elencato nella lista inoltrata al fisco, contenente l’elenco di
liberalità versate ad enti di pubblica utilità, per l’importo totale di fr.
2’813.–. A loro avviso, la deduzione ammessa dall’UT di fr. 515.– non poteva
ritenersi corretta, in quanto unicamente le devoluzioni a favore della __________,
fondazione umanitaria con sede a __________, ammontavano a fr. 1’500.–.
L’ufficio di tassazione, con decisioni del 21 giugno 2017, respingeva il
reclamo, argomentando che:
Sono deducibili quali liberalità a enti di pubblica
utilità le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone
giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del
loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 32 cpv. h LT e 33 cpv. a LIFD).
Tali devoluzioni devono inoltre far parte della lista Enti Esenti ticinese e
Svizzera.
Non sono deducibili le tasse sociali e altri contributi dovuti in base a
statuti, devoluzioni a comunità religiose, ad associazioni e fondazioni con
scopi ideali, a persone giuridiche di diritto civile.
D. Con tempestivo
ricorso del 5 luglio 2017 RI 1 e RI 2 chiedono in deduzione, a titolo di liberalià
a enti di pubblica utilità, l’importo di fr. 1’500.– relativo alla devoluzione
per la fondazione __________, e la somma di fr. 300.– relativa al contributo
alla fondazione __________, per un importo complessivo di fr. 1’800.–.
A mente dei ricorrenti, il versamento di fr. 1’500.– alla fondazione __________
non sarebbe da qualificare quale devoluzione ad una comunità religiosa, trattandosi
piuttosto di un contributo per l’aiuto prestato in Siria, paragonabile a quello
dell’Organizzazione Svizzera per l’aiuto ai rifugiati.
Deducibile in quanto “indubbiamente di pubblica utilità” sarebbe inoltre il
contributo di fr. 300.– alla __________, fondazione gestita
dall’Amministrazione del comune di Silenen (Uri), con lo scopo di promuovere
ogni attività sportiva fra i giovani residenti nel comune.
Con osservazioni al gravame e successiva replica, l’Ufficio di tassazione di Lugano
Città ed i ricorrenti si riconfermano nelle rispettive argomentazioni.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, sono dedotti dai proventi le
prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con
sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo
pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f
LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100
franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le
deduzioni di cui agli articoli da 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta,
e da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in
contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro
stabilimenti (art. 56 lett. a – c LIFD e art. 65 lett. a - c
LT) sono deducibili nella medesima misura.
1.2.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per poter beneficiare
della deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato
goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo,
che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue
fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 3 e 7
ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare
n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994,
par. IV).
A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex
art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT), la quale non ha
tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio
- al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non
appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione
dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici
o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a
tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli
art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a
LIFD, p. 685).
A tal proposito, giusta l'art. 200 LT, il contribuente deve fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta: deve segnatamente
fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e
presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati. Secondo il
Tribunale federale, il ricorrente che vuole ottenere una deduzione non può accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto altre spese, ma deve comprovare
tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare in determinati
modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo (sentenza del
Tribunale federale del 3 dicembre 1990 n. 2A. 344/89, in RDAT II-1991; DTF 107
Ib 218).
Giova, infatti, ricordare che nella procedura fiscale l’onere della prova è
ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il
debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B
13.1 n. 8).
1.3.
D’altro canto non va dimenticato che, conformemente al principio di
armonizzazione verticale e orizzontale, la decisione
dell’autorità cantonale competente di dichiarare esente dall’imposta
delle persone giuridiche un determinato ente, è vincolante
anche per le autorità di altri cantoni, in particolare per quei cantoni in cui
un contribuente, che ha effettuato un versamento all’ente interessato, chiede
in deduzione tale devoluzione a titolo di liberalità a enti di pubblica
utilità ex art. 33a LIFD. A titolo
esemplificativo, se l’autorità fiscale zurighese accetta la richiesta di
esenzione ex art. 56 lett. g LIFD da parte di una fondazione con
sede nel canton Zurigo, la quale persegue uno scopo pubblico o di pubblica
utilità, allora le autorità fiscali ticinesi devono ammettere in deduzione il
versamento in favore di tale fondazione da parte di un contribuente
assoggettato nel canton Ticino, senza dover esaminare nuovamente se le
condizioni richieste per l‘esenzione siano soddisfatte o meno (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a
LIFD, p. 685; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 856).
2. 2.1.
Nel caso in esame è controversa la deducibilità delle devoluzioni dei
contribuenti in favore delle fondazioni “__________” con sede a __________ e “__________”
con sede nel canton __________. Secondo l’RS 1 tali fondazioni non farebbero
parte della lista degli enti esenti ticinese e svizzera, presupposto necessario
per la deducibilità di prestazioni volontarie ai sensi degli art. 33a LIFD e
32c cpv. 1 LT. I contribuenti ritengono invece che le citate fondazioni siano
esenti dalle imposte nei rispettivi cantoni siccome perseguono uno scopo
pubblico o di pubblica utilità e argomentano che la loro mancata iscrizione nella
lista degli enti esenti non comporterebbe alcun pregiudizio all’ammissione
delle postulate deduzioni.
2.2.
Come esposto in precedenza, le liste cantonali degli enti esenti implicano che,
da un lato, le liberalità agli enti che figurano sulla lista di un cantone sono
deducibili anche dal reddito dei contribuenti imponibili in altri cantoni, e, dall’altro
lato, in virtù del carattere non esaustivo di tali liste, che la mancata
iscrizione non significa con certezza che un ente non benefici dell’esenzione
quale persona giuridica che persegue scopi pubblici o di pubblica utilità.
In merito all’importo di fr. 1’500.–, si rileva che la fondazione “__________”
figura nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate dall’imposta nel
Canton Zurigo in quanto perseguono esclusivamente scopi pubblici o di pubblica
utilità (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen.html).
In applicazione del principio appena citato, tale riconoscimento è vincolante
per le autorità fiscali ticinesi: di conseguenza, essendo soddisfatti tutti
presupposti degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, la liberalità va
ammessa in deduzione.
Quanto all’importo di fr. 300.– in favore della fondazione “__________”,
quest’ultima non risulta per contro iscritta in alcuna delle liste degli enti
esenti del canton Uri. Siccome incombe ai contribuenti l’onere della prova di
quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario, i ricorrenti
avrebbero dovuto dimostrare che, nonostante la mancata iscrizione all’elenco,
la fondazione in questione beneficia dell’esenzione ai sensi degli art. 56
lett. g LIFD e 65 lett. f LT, con la conseguenza che la loro
devoluzione avrebbe potuto essere dedotta quale liberalità a enti di pubblica
utilità. Dagli atti emerge unicamente che i ricorrenti si sono limitati – a più
riprese – ad affermare che la fondazione “__________” sia “indubbiamente” di
utilità pubblica senza tuttavia portarne alcuna prova. Al ricorso del 5 luglio
2017 hanno allegato la stampa di una pagina internet contenente lo scopo della
fondazione, ovvero quello di promuovere ogni attività sportiva fra i giovani di
__________ sostenendo i ragazzi e le ragazzi di talento con contributi
finanziari o di altro tipo. È indubbio che tale documento non possa comprovare
né che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche,
né che un’eventuale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegua fini pubblici o di pubblica utilità.
Pertanto la decisione dell’UT di non concedere la deduzione fr. 300.– in favore
della fondazione “__________” è corretta.
3. 3.1.
Visto tutto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione
impugnata riformata nel senso che va riconosciuta la deduzione, a titolo di
liberalità a favore della fondazione “__________”, dell’importo complessivo di
fr. 1’500.–.
3.2.
Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare
astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o
parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli
obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri
l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
Nella fattispecie è indubbio che, se i ricorrenti – gravati dell’onere della
prova ex art. 8 CC – avessero documentato l’esenzione fiscale della
fondazione con sede a Zurigo, o producendo una copia della relativa decisione
dell’autorità fiscale cantonale o semplicemente consultando il sito internet
del canton Zurigo, avrebbero potuto ottenere soddisfazione già nella procedura
di reclamo, cosicché il ricorso avrebbe potuto essere evitato, perlomeno per
quello che concerne la devoluzione di fr. 1’500.– alla fondazione “__________”.
Si giustifica quindi di porre a loro carico, almeno in parte, la tassa di
giustizia e le spese processuali, nonostante l’esito del gravame gli sia parzialmente
favorevole.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 giugno 2017 è riformata nel senso che viene concesso in deduzione, a titolo di liberalità a favore della fondazione “__________”, l’importo complessivo di fr. 1’500.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 190.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: