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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 13 luglio 2017 contro la decisione del 4 luglio 2017 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura. |
Fatti
- scaduto il 30 aprile 2017 il termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2016, il 15 maggio 2017 l’RS 1 ha inviato a RI 1 un richiamo, avvertendolo che la sua inosservanza avrebbe comportato l’invio di una diffida;
- non essendo ancora pervenuta la dichiarazione d’imposta, il 17 giugno 2017 l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una diffida, con la quale lo ha avvertito che, se non avesse inoltrato la dichiarazione entro 20 giorni, gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali;
- con la diffida è stata messa a carico del contribuente una tassa di fr. 50.–;
- il contribuente ha interposto reclamo contro la diffida, adducendo motivi di salute che gli avrebbero impedito di allestire la sua dichiarazione, e ha chiesto una proroga del termine per la presentazione della stessa;
- l’autorità di tassazione, con decisione del 4 luglio 2017, ha respinto il reclamo, ritenendo la diffida “giustificata”;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della “multa” (recte: diffida), lamentando di aver “riscontrato diversi disturbi fisici legati alla pressione arteriosa”, dopo essere rientrato, alla metà di maggio, da un soggiorno di diverse settimane all’estero;
- al ricorso sono allegati alcuni certificati medici, che confermano diverse visite mediche, comprese un paio di prestazioni di pronto soccorso;
- il ricorrente censura anche il fatto che un altro ufficio di tassazione avrebbe annullato la “multa” (recte: diffida), riferita a un contribuente per il quale agisce come rappresentante;
- con scritto del 23 agosto 2017, il presidente di questa Corte si è rivolto all’insorgente, rilevando che la tassa di diffida posta a suo carico non è una multa e attribuendogli di conseguenza un termine di 15 giorni per valutare se ritirare il ricorso;
- il 24 agosto 2017 il ricorrente ha risposto, dichiarando di mantenere il ricorso e ribadendo che “il [suo] stato psicofisico, naturalmente, non [gli] permetteva di concentrar[s]i su attività amministrative, sia per la compilazione della dichiarazione fiscale che per elaborare risposte alle comunicazioni dell’UT”.
Diritto
- contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- il ricorso, interposto nei termini dal contribuente, è ricevibile in ordine;
- secondo l’art. 198 cpv. 3 LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);
- l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–;
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- la tassa di diffida prevista dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
- nel caso in esame, il contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione il 15 maggio 2017 e, in questa circostanza, è stato avvertito del successivo invio di una diffida, in caso di inadempimento;
- in simili circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare all’insorgente una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i suoi obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa;
- considerata la natura giuridica della tassa, che ha lo scopo di coprire i costi provocati dall’invio del richiamo e della diffida, è innegabile che anche la decisione di porre a carico del ricorrente il tributo di 50 franchi sia giustificata;
- anche volendo considerare il ricorso del contribuente come una istanza di restituzione dei termini, l’esito non muterebbe;
- nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT);
- secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);
- analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758);
- i descritti disturbi di salute del ricorrente (“legati alla pressione arteriosa”), caratterizzati da “continui svenimenti e capogiri”, non hanno mai raggiunto un’intensità tale da impedirgli di agire o di dare disposizioni per agire;
- d’altra parte, per evitare la diffida (e, prima ancora, il richiamo), sarebbe stato sufficiente che il contribuente chiedesse la proroga del termine di presentazione della dichiarazione d’imposta 2016, servendosi dell’apposito talloncino con codice a barre, allegato al formulario inviato dalla Divisione delle contribuzioni;
- anche volendo ammettere cioè che i disturbi lamentati dal ricorrente, e la conseguente, comprensibile, preoccupazione per la propria salute, gli abbiano impedito di compilare e inoltrare la dichiarazione, si deve escludere che non gli abbiano consentito di chiedere la proroga;
- per quanto attiene poi alla circostanza che al signor __________, del quale il ricorrente sarebbe rappresentante fiscale a titolo gratuito, sia stata annullata la diffida, non si tratta necessariamente di una “mancanza di coordinamento”, come ipotizzato dal ricorrente;
- non si può escludere che l’Ufficio di tassazione competente per la tassazione del rappresentato, nel margine di apprezzamento che necessariamente si accompagna alla valutazione di certificati medici, abbia raggiunto conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto l’ufficio competente per lo stesso ricorrente;
- è escluso in ogni caso che siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della parità di trattamento nell’illegalità: per costante giurisprudenza, tale principio può essere invocato soltanto se ci si trova in presenza di una prassi illegale generalizzata e l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. decisione TF n. 2C_409/2012 del 19 febbraio 2013);
- il ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: