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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretario |
Filippo Pfister, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
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oggetto |
ricorso del 18 luglio 2017 contro la decisione del 19 giugno 2017 in materia di condono delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013. |
Fatti
A. Con istanza del 27 febbraio 2017, RI 1, classe 1952, divorziato, richiedeva il condono per le imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013 lamentando difficoltà finanziarie. Nella sua domanda di condono, il contribuente dichiarava un reddito mensile di fr. 1'400.- per il suo impiego presso l’hotel __________ con un grado di occupazione del 20%, un indennità di disoccupazione di fr. 3'900.- fino al mese di settembre 2017, nonché una rendita pensionistica di fr. 2'100.- dopo il mese di settembre 2017. RI 1 si dichiarava disoccupato dal 23 maggio 2016 e a carico della pubblica assistenza dal 1° ottobre 2016.
B. L’Ufficio esazione e condoni, con decisione del 24 aprile 2017, respingeva la domanda. Spiegava che il contribuente risultava essere titolare della società __________ nella quale detiene la quota di fr. 20'000.- quale capitale sociale e che, in data 31 agosto 2016, aveva prelevato il capitale LPP pari a fr. 25'493.20, importo che sarebbe stato usato per vivere e saldare diverse fatture. L’autorità fiscale riteneva inoltre che le entrate mensili dalle indennità di disoccupazione e dal reddito derivante dall’attività lavorativa ammontassero ad un totale di fr. 6'286.-, e che quindi, a fronte di spese ricorrenti determinate in fr. 3'987.-, ne risultava una disponibilità mensile di fr. 2'299.-. La domanda di condono veniva pertanto respinta.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 maggio 2017, precisando che società __________ non è più attiva dal mese di ottobre 2013 motivo per cui il capitale di fr. 20'000.- è andato perso e che l’importo di fr. 25'493.20, trattandosi del capitale di libero passaggio, non sarebbe stato disponibile fino al mese di settembre 2017. Egli sosteneva inoltre che le sue entrate mensili ammontassero a fr. 5'218,93 lordi e non a 6'286.- come erroneamente calcolato dall’autorità fiscale e che il suo diritto all’indennità per disoccupazione sarebbe giunto a termine nel mese di settembre 2017, dopodiché la perdita di guadagno sarebbe stata compensata solo nella misura della metà dalla rendita pensionistica. RI 1 dichiarava infine che la Caritas, a cui aveva sottoposto la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2011, non aveva saputo spiegargli come mai il capitale LPP fosse stato tassato ordinariamente e chiedeva pertanto un riesame di tali imposte, annunciando altresì la sua volontà di pagare le imposte per i periodi fiscali 2012 e 2013 secondo un piano di rateizzazione.
D. L’Ufficio esazione e condoni, con decisione del 19 giugno 2017, respingeva il reclamo.
L’Ufficio esazione e condoni, ammettendo di aver compiuto un errore in prima istanza, ricalcolava le entrate di RI 1 in fr. 5'191.- e, a fronte di spese mensili ricorrenti per fr. 2'937.-, calcolava la disponibilità mensile del contribuente in fr. 2'254.-. Quanto alle censure di RI 1 in merito all’imposizione del capitale LPP, l’Ufficio esazione e condoni spiegava dapprima che oggetto dell’imposta per il periodo fiscale 2011 non era il prelievo del capitale LPP bensì il riscatto di una polizza a premio unico, ricordando poi, in secondo luogo, che il contribuente aveva in seguito prelevato e poi consumato il capitale LPP (fr. 79'700.- nel 2012 e fr. 83'800.- nel 2013).
In conclusione l’Ufficio esazione e condoni affermava che la disponibilità mensile del contribuente nonché gli importanti capitali avuti a disposizione, rappresentano dei motivi di diniego ai sensi dell’art. 167a LIFD.
E. Con tempestivo ricorso del 18 luglio 2017 RI 1 impugna la decisione su reclamo del 19 giugno 2017. Chiamato a motivare il proprio ricorso, il contribuente ha inoltrato, entro il termine impartito, lo scritto 31 luglio 2017, con il quale sostiene che il capitale versatogli dall’assicurazione sulla vita sarebbe esente da imposta e che quindi la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione di assoggettarlo all’imposta sul reddito sarebbe errata. Il ricorrente dichiara inoltre di voler proseguire la sua attività lavorativa part-time anche dopo il raggiungimento dell’età pensionistica.
F. Nelle proprie osservazioni del 7 agosto 2017, l’Ufficio esazione e condoni si riconferma nelle proprie posizioni, rinviando a quanto già espresso nelle istanze precedenti. A titolo abbondanziale, rileva come le contestazioni del ricorrente vertano principalmente su elementi della tassazione che dovevano essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona e che quindi, in applicazione dell’art. 7 dell’Ordinanza federale sui condoni, il ricorso merita respingimento.
Diritto
1. L’art. 227 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (cpv. 1). Il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esatta-mente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità (cpv. 2).
Nella fattispecie, la motivazione del gravame è ai limiti dell’ammissibilità. Il testo è redatto in un modo a dir poco approssimativo e solo a fatica si riesce a comprendere la posizione del ricorrente. La questione non merita tuttavia di essere approfondita oltre, visto che il ricorso va respinto nel merito.
2.2.1.
La Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7) ha quale scopo principale quello di delegare integralmente ai Cantoni la competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. I Cantoni sono quindi gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con questa legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
2.2.
L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, nonché art. 167g LIFD).
2.3.
Gli importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.
3.3.1.
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
3.2.
Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
· l’esistenza di una situazione di bisogno e;
· conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
4. 4.1.
4.1.1.
Come già ricordato, per l’art. 246 cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 246 LT stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
4.1.2.
L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):
· quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a); o
· quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.
4.2.
L’art. 3 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non esaustiva).
In particolare vengono considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
· un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato; d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro.
Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.
4.3.
4.3.1.
L’art. 167a LIFD stabilisce i motivi di diniego. Il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:
a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
4.3.2.
In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
4.4.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
4.5.
Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle prospettive economiche del richiedente; nonché
d. delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.
5.5.1.
L’Ufficio esazione e condoni ha ritenuto che RI 1 non fosse in una situazione di bisogno, avendo egli una disponibilità mensile di fr. 2'254.-, sufficiente per far fronte al pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013. Nella decisione impugnata, i redditi e le spese del ricorrente sono stati calcolati come segue:
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Redditi |
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indennità di disoccupazione |
fr. |
3'800.- |
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reddito da attività lucrativa |
fr. |
1’391.- |
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Redditi complessivi |
fr. |
5’191.- |
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Spese |
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minimo LEF |
fr. |
1'200.- |
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canone locazione |
fr. |
1’050.- |
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assicurazione malattia |
fr. |
587.- |
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spese diverse |
fr. |
100.- |
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Spese totali |
fr. |
2’937.- |
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Disponibilità mensile |
fr. |
2’254.- |
5.2.
Si tratta ora di comprendere se i calcoli effettuati dall’Ufficio esecuzione e condoni per verificare la disponibilità mensile di RI 1 e quindi per stabilire se versi in un caso di bisogno, siano corretti.
Il minimo vitale del ricorrente va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo e sui dati in possesso dell’autorità fiscale (cfr. dati forniti nella richiesta di condono dell’imposta e in sede di reclamo).
5.3.
5.3.1.
Sulla base dei dati forniti da RI 1 risulta un reddito medio da attività indipendente pari a fr. 1'408.60 mensili netti (cfr. conteggi hotel __________ per il periodo compreso tra il mese di novembre 2016 e il mese di aprile 2017. L’indennità per disoccupazione percepita ammontava invece mediamente a fr. 4’030.90.- mensili netti (cfr. conteggi cassa di compensazione per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2016 ed il mese di aprile 2017). Ne viene pertanto un reddito complessivo pari a fr. 5’430.40 e quindi finanche superiore a quello calcolato dall’Ufficio esazione e condoni.
Senonché questi conteggi si riferiscono solo al periodo in cui il qui ricorrente è stato a beneficio dell’indennità per disoccupazione. Come da dichiarazioni del ricorrente medesimo, a partire dal mese di ottobre 2017, le sue entrate consistono nel reddito da attività lavorativa – il quale, come si è visto, è mediamente di fr. 1'408.60 mensili netti (cfr. supra) – e nella rendita pensionistica di fr. 2'100.-. Ne viene quindi un entrata totale di fr. 3'508.60.
5.3.2.
Quanto alle spese, è d’uopo innanzitutto ricordare che il minimo esistenziale LEF calcolato per una persona sola in fr. 1'200.- comprende, tra le altre, le spese per le assicurazioni private, l'abbonamento telefonico e i giornali, sicché i costi per l’assicurazione dell’automobile, per l’utenza telefonica e per l’abbonamento semestrale al giornale presentati da RI 1 in sede di reclamo, debbono ritenersi compresi nel minimo vitale LEF. Le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 126 III 89). Corretta, e del resto nemmeno contestata, è la suddivisione del canone di locazione tra il qui ricorrente e __________. Finanche generosa l’aggiunta da parte dell’Ufficio esecuzione e condoni dell’importo di fr. 100.- a titolo di spese diverse.
5.4.
Sulla base dei dati forniti dal ricorrente, emerge quindi, per il periodo in cui RI 1 ha potuto beneficiare di una rendita di disoccupazione, una disponibilità di fr. 2’493.40 (pari a fr. 5’430.40 – fr. 2’937.-) e quindi finanche superiore a quella indicata dall’Ufficio esazione e condoni. In questo periodo il qui ricorrente, in attesa di una decisione definitiva sulla sua richiesta di condono, avrebbe dovuto accantonare il denaro necessario al pagamento delle imposte arretrate, qualora la sua richiesta fosse stata respinta.
Per quanto riguarda il periodo successivo, come da dichiarazioni del ricorrente medesimo, a partire dal mese di ottobre 2017, le sue entrate sono costituite dal reddito da attività lavorativa – il quale, come si è visto, ammonta mediamente a fr. 1'408.60 mensili netti (cfr. supra) – e dalla rendita pensionistica di fr. 2'100.-. Ne viene quindi un totale di fr. 3'508.60 a fronte di spese calcolate in fr. 2'937.-, ciò che comporta una disponibilità mensile ridotta ma pur sempre presente, che ammonta a fr. 571,60.
Dagli atti risulta inoltre che nel 2011 il ricorrente abbia riscattato una polizza a premio unico, ricevendo così il capitale versato al momento della stipulazione e le eccedenze di fr. 119'063.-. In seguito egli ha anche prelevato – e nel frattempo consumato – il capitale LPP e meglio fr. 79'700.- nel 2012 e fr. 83'800.- nel 2013.
5.5.
Ne discende che, viste le disponibilità mensili, non si può ritenere il qui contribuente in uno stato di bisogno tale da giustificare il condono dell’imposta.
Ma vi sono anche ulteriori motivi per confermare la decisione presa dall’Ufficio esecuzione e condoni, senza neppure invero soffermarsi sulla disponibilità mensile del ricorrente.
5.6.
A proposito della prestazione erogata all’insorgente dalla compagnia di assicurazioni __________ nel corso del 2011, egli sostiene che la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione, che ha assoggettato all’imposta sul reddito l’importo di fr. 119'063.–, sarebbe errata.
Secondo l’art. 7 dell’Ordinanza federale sul condono dell’imposta, una domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Con la domanda non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono non sostituisce la procedura di ricorso.
La decisione di tassazione per il periodo fiscale 2011 è stata notificata al contribuente il 2 novembre 2016 ed è passata in giudicato. Ne consegue che la stessa non può più essere messa in discussione in questa sede.
In ogni caso, come risulta dallo scambio di email intercorso fra il ricorrente e un suo consulente, l’Ufficio di tassazione competente ha già avuto modo di spiegare le ragioni per cui la prestazione litigiosa è stata assoggettata all’imposta. Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. a LIFD e 19 cpv. 1 lett. a LT, sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare anche gli interessi versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte. Ora, nel momento in cui ha percepito la prestazione assicurativa, il contribuente non aveva ancora compiuto i 60 anni, ragione per cui non adempiva i requisiti cui la legge subordina l’esenzione dall’imposta sul reddito.
5.7.
Il fatto di aver aggravato la propria situazione personale mancando di accantonare una somma per il pagamento delle imposte pur essendo, in tutta evidenza, cosciente del fatto che avrebbe dovuto far fronte al pagamento delle medesime, è sufficiente a giustificare il diniego del condono ai sensi dell’art. 167a LIFD.
Va da sé che resta impregiudicata, da parte del ricorrente, la facoltà di chiedere delle facilitazioni di pagamento giusta l’art. 245 LT (p. esempio il pagamento rateale).
6.6.1.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese vengono contenute al minimo, per non aggravare ulteriormente la situazione debitoria del contribuente e permettergli così di far fronte al debito d’imposta.
6.2.
Giusta l’art. 83 lit. m della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: