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Incarti n. 80.2017.198 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 novembre 2017 contro la decisione del 18 ottobre 2017 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
A. RI 1, cittadino italiano, nel periodo fiscale litigioso, era domiciliato a __________ con il padre __________, e aveva una sola figlia minorenne, __________ (__________), che viveva con la madre in __________.
Il contribuente era titolare della __________, con sede a __________.
ll 21 dicembre 2012 è stata costituita la __________, con sede a __________, società attiva nell’ambito dell’informatica, il cui amministratore unico con diritto di firma individuale è RI 1 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino).
B. Nella dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha in particolare indicato un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 74'832.– e ha postulato in deduzione fr. 10'900.– per figlio a carico.
C. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 25 aprile 2014, l’RS 1 ha in particolare accertato un reddito di fr. 79'500.– e ha ammesso la deduzione per figlio minorenne a carico, nella misura di fr. 5'550.– per l’IC e di fr. 3'250.– per l’IFD. Nella motivazione allegata, con riferimento al riconoscimento del reddito, ha indicato "stipendio titolare + utile + riprese generali", mentre in relazione alla deduzione per ogni figlio a carico ha precisato che detta deduzione è stata riconosciuta nella misura del 50%, come negli anni precedenti.
D. Il contribuente ha impugnato la summenzionata decisione con reclamo del 21 maggio 2014, lamentando che l’autorità fiscale non ha riconosciuto integralmente la deduzione per ogni figlio a carico. Ha in particolare sostenuto quanto segue:
L’accordo del 2009 a cui fate riferimento a motivazione delle vostre argomentazioni, alla luce della nuova situazione familiare non è più valido. In realtà, nel 201 (sic), ho creato di fatto un intero nucleo familiare dal quale sono nati altri due figli __________ nel 2013 e __________ nel 2014.
Dal 2013 sono occupato come lavoratore dipendente e da tale data percepisco regolarmente i tre assegni familiari. (Prove a disposizione).
Pertanto, per i motivi che precedono, chiedo garbatamente la completa deduzione del figlio a carico pari a Fr. 10'900.00 e non di Fr. 5'550.00.
E. Con decisione su reclamo del 10 settembre 2014, l’RS 1 ha respinto il gravame. Ha richiamato l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, il contenuto della norma analoga prevista dalla LIFD e le circolari dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e della Divisione delle contribuzioni, da cui si evince un presupposto basilare, secondo il quale i genitori che postulano la deduzione in questione devono effettivamente contribuire alle spese di sostentamento e di studio del figlio. L’autorità fiscale ha comunque deciso di riconoscere la deduzione per ogni figlio a carico nella misura della metà, poiché la figlia abita con la madre in Italia, la quale provvede anch’essa al suo mantenimento.
Con lettera del 25 settembre 2014, l’RS 1 ha annullato la suddetta decisione, informando contestualmente il contribuente di aver commesso un errore nella sua redazione, avendo omesso di indicare "determinati elementi imponibili (sostanza mobiliare non dichiarata)".
F. Il 9 ottobre 2014, su convocazione dell’RS 1, si è tenuta un’udienza dinanzi alla predetta autorità e alla presenza del rappresentante di RI 1 (__________). Quest’ultimo è stato in particolare informato che sarebbe emerso che RI 1 aveva costituito la __________ alla fine del 2012. L’autorità fiscale gli ha concesso un termine scadente il 31 ottobre 2014 per circostanziare la provenienza del capitale necessario (fr. 100'000.–) per la costituzione della società, per presentare il relativo contratto di cessione del pacchetto azionario e per indicare la "destinazione data al ricavato", con l’avvertenza che trascorso infruttuoso detto termine, avrebbe deciso "in base ai dati in suo possesso, esponendo il controvalore del pacchetto quale sostanza e il reddito pari al capitale non comprovato".
Con lettera del 30 ottobre 2014, il rappresentante del contribuente si è scusato per non aver indicato, nell’elenco titoli, il possesso delle azioni, per i periodi fiscali 2012 e 2013. Ha inoltre asserito che il capitale della __________ di fr. 100'000.– sarebbe stato suddiviso in fr. 53'175.– quali "Risparmi 2012, come da rendiconto annuale dell’attività indipendente del Piasini, già in vostro possesso", fr. 17'500.– quale "Riscatto del 25.09.12 di una polizza vita (__________ in __________) numero __________ il cui unico Beneficiario è RI 1. (Prove a disposizione)", e fr. 29'325.– a titolo di "Diversi prestiti da privati a interessi zero (versati direttamente sul conto risparmio __________ del RI 1, prove a disposizione)". RI 1 sarebbe in possesso dell’intero pacchetto azionario della società. Ha ribadito la richiesta di riconoscere integralmente la deduzione dell’importo di fr. 10'900.– per figlio a carico, "dal momento che, anche se all’estero, vivono tutti sotto la stessa economia domestica di proprietà del RI 1".
Con scritto del 10 novembre 2014, l’RS 1, per poter decidere sul reclamo presentato il 21 maggio 2014, ha invitato RI 1 a trasmettergli entro il 21 novembre 2014 (termine poi prorogato fino al 28 novembre 2014) la documentazione attestante i risparmi che derivano dal rendiconto annuale dell’attività indipendente, le prove relative al riscatto della polizza (non essendo stata indicata nella dichiarazione), gli estratti conto di due conti bancari e di un conto postale del 2012 e una dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ (provincia di __________) che attesti i valori catastali dell’immobile di sua proprietà e la modalità e la data dell’entrata "in possesso". Lo ha infine avvertito che in caso di inosservanza, avrebbe deciso in base alla documentazione in suo possesso.
Con scritto del 3 dicembre 2014, RI 1 ha trasmesso all’autorità fiscale diversa documentazione, tuttavia in maniera incompleta. Per questo motivo, con lettera del 4 dicembre 2014, l’RS 1 ha nuovamente informato RI 1 di necessitare ulteriore documentazione e informazioni per decidere il reclamo entro il 24 dicembre 2014, segnatamente lo ha invitato a indicare in che modo ha provveduto al proprio sostentamento e a quello della famiglia, a presentare gli estratti completi di tre conti, a produrre la documentazione attestante i prestiti ricevuti da parte dei famigliari (indicando il nominativo del creditore e la provenienza del capitale) e a trasmettere una dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ che attesti i valori catastali dell’immobile di sua proprietà e la modalità e la data dell’entrata "in possesso". Lo ha nuovamente avvertito delle conseguenze in caso di inosservanza. Con lettera del 22 dicembre 2014, RI 1 ha trasmesso all’autorità fiscale soltanto alcuni documenti, adducendo – tra l’altro – che non appena ne sarebbe stato in possesso avrebbe prodotto la documentazione mancante.
G. Con lettera del 5 luglio 2017, l’RS 1, non avendo ricevuto tutta la documentazione richiesta e sulla base di quanto presentato da RI 1, gli ha trasmesso il calcolo delle entrate e delle uscite relativo all’anno 2012, da cui risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il suo mantenimento. Lo ha invitato a formulare eventuali osservazioni (con l’avvertenza che ogni rettifica ai calcoli apportati necessita di essere comprovata) entro il 25 luglio 2017 (termine poi prorogato fino al 22 settembre 2017), e a trasmettergli la documentazione attestante il capitale residuo del contratto di mutuo ipotecario sull’immobile in __________ al 31.12.2011 e al 31.12.2012 e gli interessi passivi pagati sull’ipoteca in __________ per gli anni 2012 e 2014. L’autorità fiscale gli ha inoltre prospettato una reformatio in peius mediante l’aggiunta di un reddito d’altra fonte in caso di assenza della prova (esaustiva e dettagliata) della mancanza di liquidità. Lo ha infine avvertito che decorso infruttuoso detto termine, il gravame sarebbe stato deciso in base alla documentazione a sua disposizione.
Con lettera del 25 agosto 2017, RI 1 ha informato l’autorità fiscale che il calcolo delle entrate e delle uscite sarebbe incompleto, non essendo stati indicati risparmi di fr. 53'175.– e prestiti pari a fr. 29'325.–. Inoltre vi sarebbe una differenza di fr. 141.– in relazione al riscatto della polizza assicurativa. A suo dire, con un "recupero" di fr. 82'500.– non sussisterebbe alcuna mancata disponibilità finanziaria. Ha inoltre fornito informazioni sul capitale/debito residuo e sugli interessi ipotecari e ha allegato diversa documentazione a comprova delle sue argomentazioni.
Durante l’udienza tenutasi il 12 settembre 2017, il rappresentante del contribuente ha prodotto una "scrittura privata di prestito infruttifero" del 2 agosto 2012 concluso tra RI 1 (in qualità di mutuatario) e __________ (in qualità di mutuante) dell’ammontare di € 17'000.–.
H. Con decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo del 18 ottobre 2017, l’RS 1 ha confermato la deduzione di fr. 5'550.– per figlio a carico, richiamando la motivazione di cui alla decisione su reclamo del 10 settembre 2014. Per quanto concerne i redditi imponibili, ha aggiunto fr. 4'800.– per il valore locativo e fr. 40'000.– a titolo di altri redditi. Nelle deduzioni, ha aggiunto fr. 3'000.– a titolo di interessi privati. Nella sostanza ha aggiunto fr. 104'727.– per titoli e capitali, fr. 68'000.– a titolo di sostanza immobiliare e ha riconosciuto in deduzione fr. 82'000.– per debiti privati. Per l’IFD, ha in particolare accertato altri redditi dell’ammontare di fr. 40'000.– e la deduzione di fr. 3'250.– per ogni figlio a carico. Nella motivazione allegata, sia per l’IC sia per l’IFD, ha esposto le seguenti considerazioni:
Alla presente decisione vengono aggiunti gli elementi non dichiarati in sede di tassazione ed emersi in fase di accertamento dall’autorità fiscale. Come sostanza viene imposto il capitale azionario della ditta __________, sottoscritto dal contribuente al 100%, i conti bancari non dichiarati e l’immobile in __________. Per quanto attiene al reddito viene esposto il valore locativo relativo all’abitazione in __________ ed un reddito d’altra fonte per mancanza di disponibilità finanziaria.
La tassazione dopo rettificazione viene allestita in base ai dati in possesso dell’autorità fiscale, non avendo fornito il contribuente mezzi di prova sufficienti a sopperire alla mancanza di liquidità.
I. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede, in accoglimento del gravame, di stralciare il reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– e di riconoscere la deduzione integrale per ogni figlio a carico. Sostiene in particolare che, come egli avrebbe già comprovato, da parte sua non vi sarebbe alcuna insufficienza finanziaria. Non comprende il motivo per il quale l’autorità fiscale non abbia preso in considerazione il prestito di € 20'000.– (recte € 17'000.–) concessogli da __________. Per quanto concerne la deduzione per figlio a carico, asserisce che la sua compagna di vita e madre dei suoi figli sarebbe "regolarmente registrata nella medesima unione domestica, domicilio compreso, e non svolge alcuna attività lucrativa". Di conseguenza, unicamente lui provvederebbe al mantenimento dell’intero nucleo famigliare. Richiama il contenuto dell’art. 34 lett. a LT, che rispecchierebbe il suo caso. Per le stesse motivazioni, postula la deduzione di fr. 30'000.– per ogni figlio minorenne.
L. Con le proprie osservazioni del 16 maggio 2017 (recte 24 novembre 2017), l’RS 1 riconferma il contenuto della decisione impugnata e richiama parimenti le note interne del 4 ottobre 2017 inserite nell’incarto fiscale. Si rimette in ogni caso al giudizio di questa Corte.
M. Con replica del 6 dicembre 2017, RI 1, conferma la sua richiesta indicata nel presente gravame, formulando alcune osservazioni e allegando tre documenti, di cui si dirà in seguito.
Con scritto del 27 dicembre 2017, a completazione del presente ricorso, RI 1 produce a questa Corte copia del rogito di compravendita del 20 luglio 2012, da cui la madre della sua compagna avrebbe attinto i soldi per concedergli un prestito di € 17'000.– (a interessi zero).
Diritto
Quo al reddito di altra fonte
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)
2. 2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1407; contra Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).
3. 3.1.
Nel caso in esame, come visto, l’RS 1, dopo essere venuto a conoscenza di nuovi elementi non dichiarati da RI 1, ha domandato a quest’ultimo diverse informazioni e la trasmissione della pertinente documentazione.
Considerato come il contribuente abbia dato solo parzialmente seguito all’invito, in base agli elementi agli atti e nel pieno rispetto del diritto di essere sentito, con lettera del 5 luglio 2017, l’autorità fiscale gli ha sottoposto il seguente calcolo delle entrate (complessivamente fr. 105'974.–) e delle uscite (complessivamente fr. 155'423.–), da cui risulta un’ammanco mensile di fr. 4'121.–:
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Entrate |
Uscite |
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Attivi: |
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Variazione sostanza aziendale 31.12.2011 19'087 31.12.2012 11’689 |
7’398 |
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Variazione CCP non dichiarato 31.12.2011 2’608 31.12.2012 4’722 |
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2’114 |
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Sottoscrizione azioni 31.12.2012 100’000 |
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100’000 |
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Capitali da assicurazioni (€ 14'466) |
17’359 |
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Passivi: |
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Variazione debiti in Italia - quota parte del 50% 31.12.2011 84'000 31.12.2012 78’000 |
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6’000 |
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Variazione passivi aziendali 31.12.2011 11’579 |
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11’579 |
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Proventi: |
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Stipendi 2012 79’114 |
79’114 |
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Oneri: |
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Affitto e spese accessorie |
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4’380 |
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Spese immobili |
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500 |
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Interessi passivi |
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2’250 |
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Contributi AVS, 2. e 3. pilastro |
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4’000 |
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Oneri assicurativi |
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8’400 |
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Imposte IC, IFD, Comunali controllate -2’103 |
2’103 |
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Minimo vitale UEF 16’200 |
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16’200 |
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Totali |
105’974 |
155’423 |
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Disponibilità annua |
- 49’449 |
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Disponibilità mensile |
-4’121 |
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Lo ha quindi invitato a prendere posizione in merito, a documentare ogni rettifica apportata ai calcoli e a trasmettergli la documentazione attestante il capitale residuo del contratto di mutuo ipotecario sull’immobile in Italia al 31.12.2011 e al 31.12.2012 e gli interessi passivi pagati sull’ipoteca in Italia per gli anni 2012 e 2014, prospettandogli una reformatio in peius mediante l’aggiunta di un reddito d’altra fonte in caso di assenza della prova (esaustiva e dettagliata) degli elementi che sopperivano alla mancanza di liquidità. Lo ha infine avvertito che decorso infruttuoso detto termine, il gravame sarebbe stato deciso in base alla documentazione a sua disposizione.
Con lettera del 25 agosto 2017, così come durante l’udienza del 12 settembre, RI 1 rispettivamente il suo rappresentante hanno presentato unicamente una parte dei documenti/delle informazioni richiesti. Con decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo del 18 ottobre 2017, l’RS 1 ha, per quanto qui interessa, aggiunto fr. 40'000.– a titolo di altri redditi "per mancanza di disponibilità finanziaria", in virtù dei dati in suo possesso.
3.2.
L’autorità fiscale ha dunque rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. In effetti, in mancanza di una diffida, l’art. 132 cpv. 3 LIFD non può trovare applicazione. Tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006 consid. 3). L’Ufficio di tassazione ha dunque notificato al contribuente una tassazione ordinaria e, in mancanza di documentazione completa, non poteva far altro che procedere ad una valutazione del reddito, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dalla tassazione ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, quali sono il calcolo dell’evoluzione patrimoniale, l’esame del tenore di vita del contribuente e ancora l’uso di coefficienti sperimentali (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 14 ad art. 130 LIFD).
3.3.
Con il presente gravame, il ricorrente contesta (molto) genericamente la mancanza di disponibilità finanziaria per il suo sostentamento, che egli ritiene di aver già comprovato. Per quanto attiene alle uscite, contesta sostanzialmente il calcolo del minimo vitale, basato sul diritto esecutivo, argomentando di vivere da solo presso il padre, cosa che gli avrebbe consentito di “contenere al minimo i costi”. In merito alle entrate, ribadisce di aver beneficiato di un prestito di € 17'000.–, a interessi zero, concessogli dalla madre della sua compagna, che aveva venduto un immobile di sua proprietà.
3.4.
Per quanto concerne la censura relativa al preteso mutuo di € 17'000.– elargito dalla madre della sua compagna (__________), va in particolare rilevato che con lettera del 30 ottobre 2014, il rappresentante del contribuente aveva dapprima sostenuto che il capitale nominale della __________ di fr. 100'000.– sarebbe stato, tra l’altro, costituito da fr. 29'325.– che derivavano da "Diversi prestiti da privati a interessi zero (versati direttamente sul conto risparmio __________ del RI 1, prove a disposizione)". Con scritto del 3 dicembre 2014, lo stesso RI 1 aveva poi sostenuto che "… I diversi prestiti sono stati richiesti e ricevuti all’interno del nucleo parentale e non essendoci alcuna remunerazione, a titolo di interessi, non è stato stipulato nessun tipo di contratto". A comprova di ciò aveva allegato un estratto (dal 14.8.2012 al 29.10.2014) del suo conto di risparmio presso __________, da cui risultavano però tre versamenti in suo favore, segnatamente fr. 5'000.– il 22.10.2012, fr. 20'000.– il 12.11.2012 e fr. 11'825.– il 27.11.2012 (cfr. doc. 3 annesso allo scritto del 3 dicembre 2014), in franchi svizzeri (e non in Euro), la cui somma complessiva (fr. 36'825.–) non corrisponde al prestito asseritamente elargito, e la cui causale e provenienza sono peraltro ignote. Con lettera del 4 dicembre 2014, l’autorità fiscale aveva quindi rettamente chiesto al contribuente di indicare il nominativo dei famigliari che gli avrebbero concesso un credito e la provenienza di tale denaro. Con risposta del 22 dicembre 2014, RI 1 ha esposto che si tratterebbe di un prestito privato (e non più di diversi prestiti, come asserito nel suo precedente scritto del 30 ottobre 2014), senza interessi, concesso dal nucleo famigliare, per il quale non sarebbe stato allestito alcun contratto. Ha inoltre addotto che "… Per dare evasione alla vostra richiesta siamo disposti a sottoscrivere una dichiarazione d’intenti o se richiesto e/o necessario possiamo allestire, per la forma, un contratto retrodatato del 2012". Il contribuente ha però nuovamente omesso di indicare il nominativo di chi gli avrebbe concesso l’asserito prestito e la provenienza del denaro prestato. Nel corso dell’udienza tenutasi il 12 settembre 2017, su convocazione dell’RS 1, il rappresentante del contribuente ha prodotto, per la prima volta, una "scrittura privata di prestito infruttifero" del 2 agosto 2012 conclusa tra RI 1 (in qualità di mutuatario) e __________ (in qualità di mutuante) dell’ammontare di € 17'000.–. Dallo stesso risulta in particolare quanto segue: "Il mutuante dà mutuo al mutuatario, che accetta la somma di euro 17'000,00 … che versa in contanti all’atto della redazione della presente scrittura". Ora, tenuto conto del fatto che detto contratto non è stato prodotto prima e considerato inoltre che il suo allestimento è già stato preannunciato dal contribuente nel suo scritto del 22 dicembre 2014, è (molto) verosimile che sia stato sottoscritto dalle parti non il 2 agosto 2012, ma in un secondo tempo. Sia come sia, dal contratto non emerge in ogni caso alcunché sulla provenienza del denaro e sulle sue effettive modalità di consegna (brevi manu oppure versamento bancario/postale). Del resto desta più di una perplessità che il mutuante avrebbe versato in contanti la somma di € 17'000.– a favore del mutuatario "all’atto della redazione della presente scrittura", ovverossia il 2 agosto 2012, a fronte di tre versamenti eseguiti solamente nei mese di ottobre e novembre 2012 sul conto intestato a RI 1, in franchi svizzeri (e non in Euro) e il cui importo non corrisponde al presunto prestito elargito. Ma tant’è.
In questa sede, (solamente) con la replica del 6 dicembre 2012, il ricorrente sostiene che il denaro prestato deriva dalla vendita di una casa in Italia ereditata dai genitori della sua compagna, avvenuta il 20 luglio 2012, il cui prezzo sarebbe stato fissato in € 35'000.–. Considerato come __________ non avrebbe alcun conto postale/bancario (circostanza – ci sia concesso – poco credibile), le sarebbe stato consegnato, come unica soluzione, un "assegno bancario/circolante". Con lettera del 27 dicembre 2017, l’insorgente ha prodotto copia dell’atto di compravendita sottoscritto da __________ (in qualità di venditrice) e da __________ e __________ (in qualità di acquirenti), avente come oggetto un fabbricato e un’area urbana, con un prezzo di di € 35'000.– (di cui € 34'250.– per il fabbricato e € 750.– per l’area urbana), pagato mediante assegno bancario, non trasferibile, del valore di € 5'000.–, e mediante assegno circolare, non trasferibile, del valore di € 30'000.– (cfr. doc. allegato allo scritto del 27 dicembre 2017). Va da sé che detto rogito non è evidentemente atto a dimostrare che parte del denaro ricavato dalla predetta vendita sia effettivamente confluita nel presunto prestito concesso da __________ a favore dell’insorgente.
In queste circostanze, in assenza di una spiegazione plausibile e lineare resa dall’insorgente (e anche dal suo rappresentante) dinanzi all’autorità fiscale e in questa sede (in particolare circa la provenienza del denaro) e ritenuto inoltre che la documentazione prodotta non comprova sufficientemente che __________ gli abbia effettivamente elargito un prestito di € 17'000.–, a giusta ragione, l’RS 1 non lo ha ammesso.
3.5.
L’insorgente lamenta, in sede di replica, che il calcolo delle entrate e delle uscite relative all’anno 2012 allestito dall’autorità fiscale non rispecchierebbe la sua reale situazione finanziaria.
Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° settembre 2009, tale importo, destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa e adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93 LEF), per un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, ammonta, infatti, a fr. 1'350.– mensili. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini fiscali deve inoltre essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).
Nella fattispecie, nulla lascia supporre che il ricorrente, che ha un’attività lucrativa indipendente avviata, che ha costituito una nuova società nel periodo fiscale litigioso, che è proprietario di un immobile all’estero e che ha una famiglia in Italia, sia particolarmente indigente, tanto da vivere al di sotto del minimo vitale secondo il diritto esecutivo.
Ne consegue che non può essere seguito neppure laddove contesta la commisurazione delle entrate, su cui si è fondato il calcolo del dispendio adottato dall’autorità fiscale.
Quo alla deduzione per figli a carico
4. Imposta federale diretta
4.1.
Secondo l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).
4.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.
In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
4.3.
Il Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2).
4.4.
Per la circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica, con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e 14.8.1, p. 35).
Al genitore che provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori. L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr. circolare cit., cifra 14.8.2, p. 36).
Anche se si tratta di genitori separati, divorziati o non coniugati, che vivono in due economie domestiche distinte, ma che hanno un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente l’autorità parentale in comune, senza che uno dei due versi alimenti, ognuno dei due può far valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.4.1, p. 33).
4.5.
Venendo al caso del ricorrente, agli atti è reperibile un certificato di nascita, rilasciato dall’Ufficio dello stato civile del Comune di __________ (__________), dal quale si evince che l’8 giugno 2007 è nata __________, figlia di RI 1 e __________. Da un certificato di stato di famiglia, emesso il 20 gennaio 2010 dall’Ufficiale d’Anagrafe dello stesso comune risulta poi che in via __________ a __________ abita una famiglia anagrafica composta dalla stessa __________ e da __________.
Ne consegue che la figlia dell’insorgente vive insieme alla madre in Italia. I genitori della piccola __________, nel periodo fiscale litigioso, vivevano pertanto in due economie domestiche distinte, il padre a __________ e la madre a __________.
Non può allora essere contestata la conclusione dell’Ufficio di tassazione, che ha concesso al contribuente la metà della deduzione per figli.
Deve poi essere rilevata una contraddizione nelle affermazioni del ricorrente. Nel ricorso, afferma infatti che la sua “compagna di vita e rispettivamente mamma dei [suoi] figli… non svolge nessuna attività lucrativa”, con la conseguenza che è solo lui a provvedere al sostentamento dell’intera famiglia. In una lettera, inviata all’Ufficio di tassazione il 22 dicembre 2014, nel corso della procedura di reclamo, aveva tuttavia sostenuto di aver potuto “contenere al minimo, per certi versi azzerandoli, i costi di solito necessari al proprio mantenimento”, grazie anche al fatto che il figlio viveva all’estero con la madre, la quale “svolgeva regolarmente un’attività lavorativa… fino al mese di ottobre 2012 ed in seguito ha beneficiato del congedo di maternità” per la nascita del secondo figlio.
Per quanto ciò possa essere determinante, infine, anche il diritto italiano prevede ormai che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, se riconoscono un figlio nato fuori del matrimonio (art. 326 comma Codice civile, in vigore dal 7.2.2014).
5. Imposta cantonale
5.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11’100.– franchi.
Dal 1° gennaio 2012 pure nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i genitori sono tassati separata-mente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicem-bre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
5.2.
Vista l’analogia della base legale, le considerazioni proposte in merito all’imposta federale diretta possono essere estese anche all’imposta cantonale.
Ne consegue che al ricorrente è riconosciuta la metà della deduzione per figli, cioè un importo di fr. 5’500.–.
6. Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: