Incarti n.
80.2017.20

80.2017.21

Lugano

21 giugno 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 23 gennaio 2017 contro la decisione del 21 dicembre 2016 in materia di IC e IFD 2015.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   __________, nato nel 1974, vive con i genitori e beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado elevato. Con decisione del 13 gennaio 2015, l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio gli ha inoltre concesso un contributo cantonale di fr. 15'760.–, quale aiuto diretto secondo la Legge cantonale sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD; RL 6.4.5.5), per il periodo dal 1.1.2015 al 1.1.2016. Il contributo cantonale in questione è stato dichiarato come reddito nella dichiarazione d’imposta presentata da __________ per il periodo fiscale 2015.

 

 

                                  B.   Notificando ai genitori di __________, RI 1, la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 12 ottobre 2016, l’RS 1 ha commisurato il loro reddito imponibile in fr. 29'200.– per l’IC e fr. 37'500.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione da loro presentata, l’autorità fiscale ha in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati un reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 15'760.–, indicando che si trattava del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio del figlio __________.

 

 

                                  C.   I contribuenti hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 18 ottobre 2016, contestando il mancato riconoscimento delle “spese dell’affitto del magazzino di __________ di fr. 12'600.–“ e delle “spese di viaggio da __________ a __________ di fr. 1'296.–“.

                                         Con decisione del 21 dicembre 2016, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che era stato assoggettato all’imposta il sussidio erogato al figlio “per il bisogno di assistenza personale al domicilio e determinato in considerazione del salario del personale domestico” e escludendo che “i rivendicati costi [fossero] da ritenersi in diretta relazione con il conseguimento dello stesso”.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la deduzione del canone di locazione pagato per “un piccolo magazzino a __________, dove è installata l’attrezzatura per una piccola falegnameria”, dove egli porta il figlio cerebroleso per “trascorrere un po’ di ore in [sua] compagnia”. L’insorgente sostiene che nei periodi fiscali precedenti tale spesa, come pure quella per la trasferta dal domicilio a __________, sono state dedotte.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2017, l’RS 1 si chiede “se l’utilizzo del contributo a tale scopo”, cioè per la locazione del magazzino e per sostenere le spese di viaggio, “possa essere effettivamente imposto ai contribuenti, rientrando quindi la locazione del laboratorio di falegnameria nel novero dell’attività di terzi (in casu: dei genitori), quale compenso per prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio”. Sottolinea infatti che “l’assistenza e la cura a domicilio includono prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l’abitazione dell’utente o se non direttamente eseguite presso l’abitazione dell’utente, ne favoriscono comunque la permanenza a domicilio (art. 3 e 4 LACD; RU 6.4.5.5)”, per concludere che, “se così non fosse, il contributo di CHF 15'760.– dovrebbe essere imposto al figlio __________ poiché non riversato a terzi (v. Direttive concernenti il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio del 10 dicembre 2012 e art. 24 cpv. 4 Regolamento d’applicazione della LACD del 22 agosto 2012)”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Il ricorrente non contesta l’imposizione in sé del contributo di fr. 15'760.–, erogato dal Cantone al figlio __________ quale aiuto diretto secondo la LACD, ma ritiene che dall’importo in questione debbano essere dedotti la pigione pagata per la locazione di un magazzino adibito a falegnameria le spese di trasferta per recarvisi insieme al figlio disabile.

                                         Come rilevato nelle pertinenti osservazioni dell’Ufficio di tassazione, non è tuttavia evidente che il contributo litigioso costituisca reddito imponibile per l’insorgente.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo gli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale («Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung»). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

 

                                         2.2.

                                         Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

                                         Tutte le prestazioni valutabili in denaro che si fondano su un rapporto di lavoro sono dunque imponibili a titolo di reddito dell’attività lucrativa dipendente. Si può trattare di prestazioni in contanti, di prestazioni in natura o di altre prestazioni valutabili in denaro come per esempio la concessione di un mutuo senza interessi (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 2013 n. 2C_168/2012 e 2C_169/2012 consid. 2.1, con riferimento a: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art. 17 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         In una decisione dell’8 settembre 2009 (n. 80.2008.73, in RtiD I-2009 n. 3t), questa Corte ha avuto modo di affermare che il sussidio, che una contribuente anziana non autosufficiente percepisce dal Cantone quale contributo per le spese di mantenimento a domicilio, non costituisce un reddito dell’attività lucrativa indipendente, come indicato nella decisione dell’Ufficio di tassazione. Per stabilire se si tratti comunque di un reddito imponibile, si deve in particolar modo verificare se non rientri nel campo di applicazione delle disposizioni che esentano dall’imposta sul reddito i «sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati». Se il sussidio in questione fosse considerato reddito imponibile, si dovrebbe poi ancora affrontare la questione se lo stipendio versato dalla beneficiaria dello stesso alla persona o alle persone che la assistono a domicilio possa essere dedotto e, in tal caso, quale prova debba essere portata dal contribuente.

                                         Nella sentenza in questione, questa Corte ha rilevato, fra l’altro, che dalle direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3), allora in vigore (oggi sostituite dalle direttive del 10 dicembre 2012), si evince che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si aggiunge lo «stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al grado di dipendenza». Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle disposizioni che presentassero «una certa elasticità… al fine di ovviare alle rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)»; ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere («contrariamente alle PC») la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca, Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona, 1999, p. 10). Sapendo che le prestazioni complementari sono esenti dall’imposta sul reddito (art. 24 lett. h LIFD; art. 23 lett. h LT), la Camera di diritto tributario si è chiesta anche se il contributo in discorso, che è sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti dalla PC per cure infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) non sia a sua volta esente dall’imposta, quale sussidio d’assistenza (RtiD I-2009 n. 3t consid. 1.4).

 

                                         2.4.

                                         La decisione impugnata si basa sulle indicazioni fornite dalle già citate Direttive concernenti il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio del 10 dicembre 2012, che, in merito al trattamento fiscale prevedono quanto segue:

                                         Il contributo per il mantenimento a domicilio è soggetto ad imposizione fiscale.

                                         Esso costituisce reddito imponibile del beneficiario nella misura in cui non sia riversato a terzi quale compenso per prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio.

                                         L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio trasmette in copia le decisioni di concessione del contributo alla Divisione delle contribuzioni.

                                         Con la sua decisione, l’autorità fiscale ha ritenuto che il contributo percepito da __________ sia “riversato” al padre “quale compenso per prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio” e che tale compenso costituisca per il genitore reddito del lavoro.

                                         Come ha perlomeno implicitamente riconosciuto lo stesso Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, non risulta tuttavia che nella fattispecie __________ abbia concluso un contratto di lavoro con il padre, perché si occupi di lui. D’altronde, se anche così fosse, l’autorità di tassazione si domanda se effettivamente la locazione del magazzino non rientri la le “prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative”, che secondo la LACD “favoriscono… la permanenza a domicilio” dell’utente. In altri termini, anche volendo ammettere che vi sia stato un “riversamento” a terzi del contributo, l’importo potrebbe essere stato impiegato per prestazioni riabilitative allo scopo di favorire la permanenza a domicilio del beneficiario diretto.

 

                                         2.5.

                                         Non risulta pertanto provato l’adempimento dei presupposti per l’imposizione del contributo in discussione quale reddito dell’attività lucrativa dipendente di RI 1. Il preteso stipendio non è del resto stato assoggettato ai contributi sociali.

                                         Per economia di giudizio, considerata anche la presa di posizione dell’Ufficio di tassazione sul ricorso, si giustifica lo stralcio del reddito litigioso, senza ulteriori approfondimenti.

 

 

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 dicembre 2016 è riformata nel senso che sono stralciati il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale e la deduzione forfetaria delle spese professionali.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: