Incarti n.
80.2017.211

80.2017.212

Lugano

9 novembre 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 16 agosto 2017 contro la decisione del 15 giugno 2017

in materia di IC/IFD 2014.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2014 del 26.5.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) riconosceva unicamente in maniera parziale (limitatamente a fr. 1'220.-) le spese di fr. 74'863.- fatte valere da RI 1 a titolo di costi di manutenzione relativi all’immobile di sua proprietà. In particolare l’autorità fiscale negava la maggior parte delle spese richieste in deduzione argomentando che si era in presenza di una riattazione con ampliamento dell’abitazione.

                                         Per l’IC il reddito imponibile veniva fissato in fr. 73'200.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per quanto concerne l’IFD  il reddito imponibile veniva accertato in fr. 76'500.- (determinante per l’aliquota in fr. 76'500.-).

                                  B.   Con reclamo 23/24.6.2016 il contribuente contestava la decisione. Sosteneva che non si trattava di una radicale trasformazione dell’edificio, ma che gli elementi di base fossero di per sé rimasti invariati, ma unicamente migliorati. In particolare, postulava almeno il riconoscimento di metà della spesa, per fr. 37'000.-.

 

 

                                  C.   Con decisione su reclamo del 15.6.2017 l’UT respingeva il gravame presentato da RI 1 volto alla deduzione alle spese da lui sostenute per i lavori di manutenzione all’immobile mapp. __________ RFD __________ di sua proprietà. In particolare, l’autorità fiscale decideva, tenuto conto che i lavori di ristrutturazione erano stati svolti principalmente nel 2014 e nel 2015, di stralciare il valore locativo dell’immobile ed al contempo di non ritenere alcuna spesa di manutenzione relativa ai lavori svolti sul mapp. __________ __________. Per l’IC  il reddito imponibile veniva accertato in fr. 68'300.- (medesimo importo determinante per l’aliquota), e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD  il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 71'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 71'600.-).

 

 

                                  D.   Con ricorso 16/18.8.2017 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, impugna la decisione su reclamo contestando il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione da lui fatte valere in relazione alle opere svolte sull’immobile di sua proprietà (mapp. __________ RFD __________). In particolare chiede che la decisione IC/IFD 2014 su reclamo sia annullata e che vengano riconosciuti fr. 36'110.05 a titolo di deduzione per spese di manutenzione.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

 

                                         Va preliminarmente analizzata la tempestività del ricorso 16/18.8.2017 contro la decisione su reclamo IC/IFD 2014 del 15.6.2017.

                                         Il ricorrente sostiene la tempestività del gravame in ragione delle ferie giudiziarie.

                                        

 

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 140 cpv. 1 LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. È salvo l’articolo 132 capoverso 2.

 

                                         Per quanto concerne la LT, l’art. 227 cpv. 1 prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso 2.

 

                                         2.2.

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311).

 

                                         2.3.

                                         Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

                                        

                                         2.4.

                                         Neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

                                         Questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

 

                                         2.5.

                                         In merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

 

                                         2.6.

                                         Ora tenendo in considerazione l’inesistenza delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso, di 30 giorni sia per l’IC che per l’IFD, sarebbe giunto a scadenza il 17.7.2017 (art. 140 cpv. 4 con rimando all’art. 133 LIFD e art. 192 cpv. 2 LT).

 

                                         Ne discende pertanto come il ricorso, presentato il 16/18.8.2017 è tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile.

 

 

                                   3.   Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    250.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

- ;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                     

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria: