Incarto n.
80.2017.237

Lugano

3 aprile 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

 RI 2

 entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 3 ottobre 2017 contro la decisione del 6 settembre 2017 in materia di IC 2016.

 

Fatti

 

                                  A.   I coniugi RI 2 ed RI 1, domiciliati a __________, sono limitatamente assoggettati alle imposte nel Canton Ticino, quali comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno, del fondo no. __________, con comproprietà coattiva, nella misura di 1/5, del fondo no. __________, del RFD di __________.

 

 

                                  B.   Nella dichiarazione d’imposta 2016, i contribuenti hanno in particolare attribuito ai suddetti fondi un valore locativo di fr. 12’460.– ed hanno fatto valere in deduzione spese di gestione e manutenzione immobili per complessivi fr. 37’109.–, producendo copia del formulario 7 della dichiarazione di tassazione 2016 (sottoscritta il 27 giugno 2017) del Canton __________, senza però allegare alcun giustificativo a comprova dei costi sostenuti (cfr., nel dettaglio, Steuererklärung 2016 – Formular 7).

 

 

                                  C.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC 2016, con decisione del 3 agosto 2017, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 9'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 97'200.–, stabilendo l’imposta cantonale in fr. 665.50. Rispetto alla dichiarazione presentata, per quanto concerne i suddetti fondi di __________, l’autorità fiscale ha aumentato il valore locativo da fr. 12’460.– a fr. 17'800.– e ha riconosciuto una deduzione per spese di gestione e manutenzione immobili solo nella misura di fr. 3'685.– (anziché di fr. 37’109.–, come postulato). A motivazione dei dati accertati, l’autorità fiscale ha esposto le seguenti considerazioni:

 

13.1 Deduzione effettiva concessa solamente se giustificata, documentata e

        nei limiti stabiliti dalle vigenti norme.

28.   Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone

        (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o

        assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi

        che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o

        presunti.

 

 

                                 D.   I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo (redatto in lingua tedesca) del 14 agosto 2017, chiedendo di ottenere spiegazioni – per quanto qui interessa – in merito al punto 13.1 (spese di gestione e manutenzione immobili). A comprova delle opere eseguite all’immobile di __________, hanno allegato copia di alcune fatture, sostenendo parimenti che tali costi sarebbero qualificabili come spese di manutenzione e da riconoscere integralmente in deduzione.

 

 

                                  E.   Con decisione su reclamo del 6 settembre 2017, l’RS 1 ha respinto il gravame, riconfermando interamente i dati accertati nella decisione impugnata. L’autorità fiscale – sempre per quanto concerne le fattispecie qui in esame – ha confermato una deduzione limitatamente a fr. 3'685.– per spese di gestione e manutenzione immobili in relazione allo stabile di __________. Nella motivazione allegata, ha in particolare evidenziato che non è stato prodotto alcun documento unitamente alla dichiarazione d’imposta 2016 che giustificasse le opere eseguite all’immobile in questione. Dopo aver riesaminato la documentazione prodotta dai contribuenti in sede di reclamo, l’RS 1 è giunto alla conclusione che "… gli unici costi ammessi in deduzione, sono quelli che sono stati accordati nella fase d’accertamento per un totale di Frs. 3’684.15" (cfr., nel dettaglio, decisione di tassazione su reclamo del 6 settembre 2017, alla cui lettura si rimanda per brevità).

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 ed RI 1 chiedono di riconoscere in deduzione l’importo complessivo di fr. 22'950.– come costi di manutenzione, suddivisi in fr. 18'500.– per la sostituzione della terrazza (fattura "__________") e in fr. 4'450.– per la sostituzione della ringhiera della terrazza (fattura "__________"), considerato come entrambi presentavano dei difetti e pertanto non si tratterebbe di un investimento. Evidenziano altresì che, stante la loro età avanzata, non si sarebbero accorti che, nel periodo fiscale precedente, l’RS 1, non aveva ammesso "i costi di rinnovo" pari a fr. 21'600.–. Ciò sarebbe dunque "un motivo in più" per riconoscere, come spese di manutenzione, i costi sostenuti per il mantenimento dell’immobile nel periodo fiscale litigioso.

 

 

                                  G.   Con le proprie osservazioni del 3 novembre 2017, l’RS 1, dopo aver riesaminato la fattispecie, propone di riconoscere in deduzione, quali spese di manutenzione, complessivi fr. 35'562.–, come da decisione di riparto intercantonale 2016 emanata il 31 ottobre 2017 dall’Ufficio di tassazione di __________, e ciò

… indipendentemente dal fatto che con la nuova terrazza si siano modificate parzialmente le precedenti dimensioni (vedi fattura __________: formazione nuova terrazza a lato lago) e che la tettoia fornita dalla ditta __________ di __________ per fr. 8'150. possa anche essere considerata una miglioria….

 

 

                                  H.   A seguito delle suddette osservazioni, con lettera del 7 febbraio 2018, questa Camera ha invitato i ricorrenti a produrre copia della documentazione dettagliata riguardante tutti i costi sostenuti per i lavori eseguiti all’immobile di __________ (presentando un elenco delle singole spese sostenute nell’anno 2016, da comprovare, ad esempio, mediante preventivi/contratti, fatture dei singoli artigiani), distinguendo tra spese di manutenzione e spese di miglioria e quantificando l’ammontare dell’intero investimento. Ha inoltre chiesto loro di presentare copia dell’intera documentazione attestante lo stato dell’immobile prima e dopo i lavori eseguiti (domanda di costruzione con la relativa documentazione, fotografie, ecc.), con l’avvertenza che altrimenti sarebbe stato deciso sulla base della documentazione agli atti.

                                         Con risposta del 14 febbraio 2018, i ricorrenti hanno quantificato i costi di manutenzione per l’anno 2016 in complessivi fr. 25'033.80, calcolati in fr. 18'500.– per le opere eseguite da "__________", fr. 2'083.80 per quelle eseguite da "__________" e fr. 4'450.– per i lavori eseguiti da "__________". A comprova di ciò, hanno solamente allegato copia delle relative fatture e alcune fotografie da cui si vede solo in minima parte la terrazza prima e dopo l’esecuzione dei lavori.

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

                                         Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

                                         Malgrado i Cantoni avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.

 

                                         1.2.

                                         Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

·          le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufamnn/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 51 ad art. 32 LIFD, p. 490; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);

·          le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·          le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

 

                                         1.3.

                                         Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).

                                         Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         I ricorrenti, come visto, in questa sede chiedono di riconoscere in deduzione l’importo complessivo di fr. 22'950.–, come costi di manutenzione, calcolati in fr. 18'500.– per la sostituzione della terrazza e in fr. 4'450.– per la sostituzione della ringhiera della terrazza, in quanto nella decisione impugnata le opere eseguite all’immobile di __________ sarebbero state considerate come un investimento (spese di miglioria). Dopo essere stati interpellati da questa Corte a seguito delle osservazioni del 3 novembre 2017 (in cui l’RS 1 ha proposto di riconoscere in deduzione l’importo di fr. 35'532.–, come ammesso nella decisione di riparto intercantonale del 31 ottobre 2017 dalle autorità fiscali di __________), gli insorgenti, con successiva lettera del 14 febbraio 2018, hanno aumentato i costi di manutenzione da fr. 22'950.– a fr. 25'033.80, aggiungendo le opere eseguite da "__________" per fr. 2'083.80.

 

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Per quanto concerne i costi sostenuti per la terrazza, nella dichiarazione d’imposta 2016 (Formular 7), i contribuenti hanno in particolare domandato in deduzione fr. 18'500.–, con l’indicazione "Restbezahlung Sanierung Terrasse", senza però allegare alcun giustificativo a comprova dei lavori effettivamente eseguiti. Gli insorgenti, sia in sede di reclamo, sia in questa sede, hanno unicamente prodotto copia della fattura del 30 marzo 2016 rilasciata dalla ditta __________ ("opere di sistemazione esterna") dell’importo complessivo di fr. 41'453.55 (IVA inclusa). Hanno al riguardo indicato di aver versato a favore della citata ditta la somma complessiva di fr. 18'500.–, di cui fr. 12'000.– il 13 aprile 2016 e fr. 6'500.– il 16 giugno 2016, omettendo di produrre i relativi giustificativi attestanti l’avvenuto pagamento.

                                         Dalla fattura in questione risulta quanto segue:

·           fr. 35'010.– "Importo liquidazione come da offerta n° __________ (aggiornamento) del 23.10.2015";

·           fr. 3'000.– per "Formazione nuova terrazza lato lago, nuova soletta in beton, cordolo con sassi da fiume e rivestimento con lastre in granito"; i ricorrenti hanno aggiunto la seguente annotazione "consistente (recte esistente) ma nuova in beton", senza però apportare alcuna prova concreta in merito;

·           fr. 340.– per "Formazione plinti in calcestruzzo di 50x50x50 cm per appoggio carpenteria metallica copertura compreso tagli e adattamento lastre in cemento esistenti";

·           fr. 970.– per "Demolizione e rifacimento muretto in pietra naturale a lato della nuova ringhiera in vetro e prolungamento verso la roccia come disposizioni proprietari";

·           fr. 250.– per "Sistemazione lastre in cemento della pavimentazione in vari punti. Prolungamento di 50 cm pavimentazione con lastre presenti in cantiere su soletta in calcestruzzo (betonrapid)".

 

                                         Nelle proprie osservazioni del 3 novembre 2017, l’RS 1 ha in particolare confermato l’esistenza di una terrazza/autorimessa, la cui superficie di 60 mq (recte 61 mq, cfr. il relativo estratto RFD di __________) non ha subito modifiche nel corso degli anni. A carico del fondo no. __________ risulta una servitù per l’uso di due parcheggi dell’autorimessa (cfr. anche l’estratto registro RFD di __________). Ha però rilevato che con la nuova terrazza sarebbero state modificate parzialmente le precedenti dimensioni, richiamando il contenuto della fattura della ditta __________.

                                         Dalle fotografie prodotte dai ricorrenti in questa sede risulta solamente che il pavimento della terrazza in legno datato e rovinato (usura), è stato sostituito e rivestito da lastre in granito, e dunque apparentemente con materiali migliori. La terrazza è stata riprodotta solo parzialmente e pertanto è difficile avere un quadro completo della situazione (sia prima sia dopo le opere eseguite), stante la scarna documentazione prodotta dai ricorrenti su richiesta del 7 febbraio 2018 di questa Corte.

                                         Ciò posto, tenuto conto della ripartizione dell’onere della prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8), e in assenza di altra documentazione attestante lo stato della terrazza prima e dopo i lavori eseguiti (come, ad esempio, la relativa domanda di costruzione, fotografie più dettagliate), in primo luogo è pacifico che la terrazza in questione abbia subito diverse modifiche e migliorie. Questa circostanza emerge in particolare dalla fattura della ditta __________ (la formazione di una nuova terrazza lato lago e di una nuova soletta in beton; il prolungamento del muretto in pietra naturale verso la roccia, su indicazione dei proprietari), dalle fotografie agli atti e anche dall’indicazione dei contribuenti "Restbezahlung Sanierung Terrasse". In secondo luogo, analizzando nel dettaglio la suddetta fattura, la somma di ben fr. 35'010.– "Importo liquidazione come da offerta n° __________ (aggiornamento) del 23.10.2015", non può essere esaminata da questa Camera, considerato come i ricorrenti non hanno prodotto né il dettaglio dell’offerta menzionata né la domanda di costruzione. In mancanza di ulteriori dettagli, queste spese non possono essere valutate e pertanto non vengono ammesse, anche in considerazione della ripartizione dell’onere della prova. Le opere eseguite di fr. 3'000.– per la "Formazione nuova terrazza lato lago, nuova soletta in beton, cordolo con sassi da fiume e rivestimento con lastre in granito" devono essere considerate perlomeno parzialmente come costo di investimento. In via equitativa, si giustifica una deduzione di fr. 1'500.–, nuovamente in considerazione della ripartizione dell’onere della prova. Lo stesso discorso vale per il lavoro di "Demolizione e rifacimento muretto in pietra naturale a lato della nuova ringhiera in vetro e prolungamento verso la roccia come disposizioni proprietari" di fr. 970.–, per cui viene ammessa, in via equitativa, una deduzione, nella misura della metà, pari a fr. 485.–, così come per la "Sistemazione lastre in cemento della pavimentazione in vari punti. Prolungamento di 50 cm pavimentazione con lastre presenti in cantiere su soletta in calcestruzzo (betonrapid)" viene riconosciuta, in via equitativa, nella misura della metà una deduzione di di fr. 125.– (anziché di fr. 250.–). L’importo di fr. 340.– per "Formazione plinti in calcestruzzo dim 50x50x50 cm per appoggio carpenteria metallica copertura compreso tagli e adattamento lastre in cemento esistenti" viene integralmente riconosciuto. In conclusione, in via equitativa, si giustifica una deduzione di fr. 2'450.– per i costi sostenuti per la terrazza.

 

                                         2.2.2.

                                         Per quanto riguarda invece la ringhiera della terrazza, gli insorgenti hanno presentato una fattura del 3 marzo 2016 rilasciata dalla __________, __________, di fr. 4'449.60 (IVA inclusa), per "Costruzione più posa ringhiera fronte terrazza eseguita con piantoni del 40.10, piastre di fissaggio 120.100.10 profili a C del 30.30.2 per inserimento stratificato di sicurezza 10+10+0.76 mm con fascia inferiore satinata Ca. H 400 mm e corrimano superiore D. 42 mm in acciaio inox satinato fissato con viti in inox. ML: 5:45.".

                                         Dalle fotografie agli atti emerge solamente che il parapetto verosimilmente in bambù/legno (posato solo nella parte inferiore), è stato sostituito da un parapetto in vetro con ringhiera e corrimano in inox, implicando dunque anche in questo caso una certa componente di miglioria. In via equitativa, si giustifica una deduzione nella misura della metà, pari a fr. 2'225.–, sempre in considerazione dell’onere della prova.

 

                                         2.2.3.

                                         Per quanto concerne infine le opere eseguite dalla ditta __________ è stata prodotta una fattura del 24 marzo 2016 di fr. 2'083.80, da cui si evince che è stata fornita e montata una tenda da sole elettrica (dimensione 3.5 metri x 2.750). Nel prezzo non sono stati inclusi i costi per il motore, per l’installazione elettrica e per l’interruttore. Non è dato sapere dove è stata montata la tenda. Non è stata prodotta alcuna fotografia in merito. Va in ogni modo rilevato che dalla fattura non emerge che vi sarebbe stata una sostituzione di una tenda esistente con smontaggio e smaltimento. Da ciò si può desumere, in assenza di prove attestanti il contrario, che la ditta __________ abbia montato una nuova tenda che in precedenza non esisteva. La spesa in questione (fr. 2'083.80) deve pertanto essere considerata come un costo di investimento (miglioria) e non può dunque essere ammessa. Questa conclusione è avvalorata dal fatto che i ricorrenti hanno chiesto la deduzione anche dei costi per l’allacciamento di una tenda elettrica (v. infra, consid. 2.3).

 

                                         2.3.

                                         Alle suindicate spese di manutenzione riconosciute da questa Camera, vanno aggiunte le seguenti spese fatte valere in deduzione in sede di tassazione come spese di manutenzione immobili, segnatamente fr. 275.– (fr. 275.40) per la fattura del 12 febbraio 2016 della ditta __________ ("Reparatur Sonnenmarkise, Arbeit") e fr. 811.– per l’assicurazione stabile ("Gebäudesachvers.").

                                         Per quanto concerne invece la fattura del 31 marzo 2016 della ditta __________ ("Reparatur elektrische Storen") dell’ammontare di fr. 514.– (versati a favore di quest’ultimo il 9 aprile 2016), dalla stessa risulta la seguente dicitura "Allacciamento tenda elettrica". Ne discende che, in mancanza di altri dettagli, è stato verosimilmente eseguito l’allacciamento della nuova tenda elettrica fornita e montata dalla ditta __________ (cfr., al proposito, consid. 2.2.3. della presente decisione). Trattandosi, come visto, di costi di investimento, neppure tale importo può essere ammesso in deduzione.

                                         Giova infine rilevare che le altre spese postulate in deduzione nella dichiarazione d’imposta 2016 (fr. 1'547.– del 31.01.2016, fr. 40.– del 31.01.2016, fr. 86.– del 31.12.2016, tutte rilasciate dal Comune di __________) non riconosciute dall’RS 1, non sono state (rettamente) contestate in questa sede.

 

                                         2.4.

                                         I ricorrenti evidenziano che, stante la loro età avanzata, non si sarebbero accorti che, nel periodo fiscale precedente, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto in deduzione l’importo di fr. 21'600.– come spese di manutenzione. Detto importo riguarda la fattura del 21 dicembre 2015 della ditta "__________" per la quale i contribuenti hanno indicato "Reparatur und Ersatz Sitzplatz / Balkon" (cfr., al proposito Formular 7 della dichiarazione fiscale 2015). A loro dire, si tratterebbe di un motivo in più per riconoscere le spese di manutenzione postulate in deduzione per l’anno 2016. Va al proposito rilevato che la decisione di tassazione del 5 ottobre 2015, in materia di IC 2015, è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata con reclamo ex art. 206 LT dai ricorrenti. Non va del resto dimenticato che detta fattura non riguarda il periodo fiscale litigioso (2016), come è ben noto ai ricorrenti. Va da sé, che l’età avanzata dei ricorrenti, i quali sono in ogni caso rappresentati dalla figlia, non può essere considerata un motivo valido per ammettere le spese di manutenzione postulate in deduzione per l’anno 2016. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.

 

 

                                   3.   Da tutte le considerazioni che precedono discende la conseguenza che il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è ammessa una deduzione, a titolo di spese di manutenzione immobili di fr. 5'761.– in relazione allo stabile di __________, di cui fr. 2'450.– per i costi sostenuti per la terrazza, fr. 2'225.– per la sostituzione della ringhiera della terrazza, fr. 275.– per la fattura del 12 febbraio 2016 della ditta __________ ("Reparatur Sonnenmarkise, Arbeit") e fr. 811.– per l’assicurazione stabile ("Gebäudesachvers.").

                                         Visti l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti in misura parziale.

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 6 settembre 2017 in materia di IC 2016 è riformata nel senso che è ammessa una deduzione di fr. 5'761.– per spese di manutenzione immobili inerenti al fondo no. __________, con comproprietà coattiva, nella misura di 1/5, del fondo no. __________ del RFD di __________.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’000 .–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’100.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di metà (fr. 550.-).

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-

- -

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: