__________

 

 

Incarti n.
80.2017.238

80.2017.239

Lugano

9 novembre 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

  RI 1 

  RI 2 

entrambi rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 4 ottobre 2017 contro la decisione del 6 settembre 2017 in materia di IC/IFD 2013.

 

 

 

Fatti

 

 

                            A.  I coniugi RI 1, rispettivamente di nazionalità __________ e __________, trasmettevano la dichiarazione fiscale IC/IFD 2013, da loro firmata il 23.12.2014 a __________, all’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT). Indicavano come domicilio “Casa __________, __________ __________”.

 

 

                            B.  Con decisione di tassazione dell’11.3.2015 l’UT commisurava, per l’IC 2013 il reddito imponibile in fr. 279'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 279'800.-) e la sostanza imponibile in fr. 15'629'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 15'678'000.-). Per quanto concerne l’IFD 2013 il reddito imponibile veniva accertato in fr. 296'400.- (determinante per l’aliquota in fr. 296'400.-).

 

 

                            C.  Con reclamo 10.4.2015 i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD 2013, per il tramite di __________. Gli stessi indicavano di essere, dal 2012, illimitatamente imponibili in __________, avendo trasferito in tale Stato la loro residenza, e sostenevano che il diritto di imporre la sostanza mobile ed i redditi generati dalla sostanza mobile fosse pertanto di competenza della __________. Postulavano che, per l’IC 2013, il reddito imponibile venisse stabilito in fr. 141'400.- (reddito determinante per l’aliquota in fr. 279'800.-), e la sostanza imponibile in fr. 200'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 2'978'000.-). Per le imposte federali si chiedeva che il reddito imponibile venisse accertato in fr. 158'300.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 296'800.-).

 

 

                            D.  Con decisione IC/IFD 2013 del 6.9.2017, l’UT respingeva il reclamo, confermando gli elementi imponibili accertati in precedenza con la seguente motivazione:

                                   “I contribuenti sono domiciliati in Ticino nel Comune di __________. Sono perciò illimitatamente imponibili in Ticino e in Svizzera per appartenenza personale. Il reclamo è respinto”.

 

 

                            E.  Con tempestivo ricorso 4/5.10.2017 i coniugi RI 1 insorgono contro la decisione su reclamo dell’UT, per il tramite del patrocinatore avv. __________ (__________).

                                  Nel gravame i ricorrenti indicano di essere residenti, dal 2012, in __________ ad __________, ma di aver mantenuto l’immobile di loro proprietà a __________. Ritengono che nel caso concreto esista tutta una serie di indizi tali per cui ritenerli illimitatamente assoggettati in __________:

·    hanno preso residenza ad __________ il 9.1.2012;

·    in occasione di una “verifica aziendale” presso la __________, i “controllori” avrebbero costatato che i ricorrenti abitano nell’edificio che era originariamente destinato a spazio per conferenze e ospiti (superficie di circa 275 mq);

·    dal 1°.9.2012 il figlio comune dei ricorrenti (__________, nato il 1°.6.2011), frequenta la scuola d’infanzia ad __________;

·    il 19.9.2013 è nato a __________ (località in cui è nato anche il primo figlio comune) il secondo figlio degli insorgenti __________; RI 1 è amministratore della “__________”;

·    RI 2 ha frequentato dal 18.12.2012 al 24.6.2014 il corso come contabile presso la Camera di Commercio e dell’Industria __________ a __________, ottenendo un diploma;

·    la figlia di RI 2, __________, da settembre 2011 frequenta il ginnasio a __________;

·    nella loro dichiarazione fiscale 2013 i ricorrenti hanno fatto valere spese di trasporto tra __________; RI 1 avrebbe soggiornato in Svizzera, nel 2013 per 25 giorni (documentabile tramite la connessione telefonica della __________).

                                  Per quanto attiene alla Svizzera, oltre ad essere proprietari a __________ di una casa, percepirebbero un onorario come membro del Consiglio di amministrazione della __________. I ricorrenti ritengono che, quand’anche una persona fisica venisse ritenuta illimitatamente imponibile da entrambi gli Stati contraenti, la stessa dovrebbe essere considerata residente nello Stato con cui intrattiene i rapporti economici più stretti (secondo l’art. 4 cpv. 2 lit. a della Convenzione dell’11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione nel campo dell’imposta sul reddito e sulla sostanza, DBA – D). I ricorrenti sottolineano come, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte (2C_472/2010 del 18.1.2011, consid. 3.4.2.), il centro degli interessi vitali si trovi nello Stato con il quale esistono i rapporti personali più stretti, se, in aggiunta, esistono ulteriori rapporti rilevanti con questo Stato.

                                  Secondo i ricorrenti il Canton Ticino può unicamente tassare i redditi provenienti dall’immobile di __________, nonché i redditi quale Consigliere d’amministrazione presso la __________. Da ultimo ritengono che il reddito conseguito dalla moglie presso la __________ debba essere tassato in __________.

 

 

Diritto

 

 

                             1.  1.1.

                                  I ricorrenti ritengono di non essere imponibili illimitatamente in Svizzera nel periodo fiscale litigioso. Essi indicano di essersi trasferiti in __________, dove sono stati assoggettati alle imposte. L’essere ritenuti illimitatamente imponibili parimenti in Svizzera comporterebbe una doppia tassazione per i qui ricorrenti nel 2013.

 

                                  1.2.

                                  La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

 

                                  1.3.

                                  1.3.1.

                                  Dagli accertamenti esperiti in merito ai permessi di soggiorno relativi a RI 1, cittadino __________, risulta che egli ha ottenuto il permesso di domicilio (permesso C) nel 1984. Lo stesso è stato ancora rinnovatRI 2

, cittadina __________, è stata a beneficio di un permesso di dimora (permesso B) dal 9.9.2010 al 16.9.2015.

 

                                  Risulta che RI 1 è stato domiciliato a __________ (ora Comune di __________) dal 1°.2.2001 sino al 25.11.2015. RI 2 è stata domiciliata nel Comune di __________ dal 9.9.2010 al 25.11.2015.

 

                                  RI 1 ha notificato la propria partenza dal Cantone il 25.11.2015 (cfr. avviso di mutazione agli atti).

 

                                  1.3.2.

                                  In quest’ordine di pensiero, va sottolineato come anche i figli della coppia, __________ e __________ risultano a beneficio di un permesso di domicilio (permesso C): per il figlio __________ il permesso è stato ottenuto il 1°.6.2011, con prima scadenza il 31.1.2014 e poi rinnovato in questa data con scadenza il 31.1.2019. Per quanto attiene invece il figlio __________, egli ha ottenuto il permesso il 19.9.2013 con scadenza del permesso il 31.1.2019.                                     

 

                                  1.3.3.

                                  Ora, i ricorrenti hanno presentato per il periodo fiscale 2013 la propria dichiarazione, firmandola entrambi il 23.12.2014, a __________.

                                  Su tutti i moduli, viene riportato l’indirizzo di casa “__________” a __________.

                                 

                                  Anche dalla disamina degli atti giustificativi allegati alla dichiarazione fiscale si può rilevare come il certificato di salario rilasciato ad entrambi i coniugi dalla __________ il 15.12.2014 riporti il domicilio dei coniugi “__________” a __________.

                                  Il datore di lavoro nella casella dell’indirizzo del certificato di salario deve infatti immettere l’indirizzo attuale al momento della compilazione del medesimo (Bosshard/ Mösli, Der neue Lohnausweis, Muri/Bern 2007, pag. 36).

                                 

                                  Si consideri anche la circostanza che il loro datore di lavoro in Svizzera (cioè la __________, società della loro famiglia) non ha trattenuto l’imposta alla fonte dai salari versati ai ricorrenti (cfr. i rispettivi certificati di salario). Infatti, i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 83-86 (art. 91 LIFD; per le imposte cantonali, cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LAID e art. 104 LT).

                                 

                                  Va poi ricordato come, dalla semplice consultazione del Registro di commercio de, sito internet consultato il 25.10.2017), emerge come RI 1 risulti membro del CdA della società, con diritto di firma individuale. Sempre da questo estratto, vengono in particolare riportate le generalità del contribuente, cittadino __________, domiciliato a __________. Va per il resto rilevato, che secondo l’art. 24b cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), a proposito dei “Dati per l’identificazione”, sulla base del documento d’identità e ai fini dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio tra gli altri dati anche il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato. Il capoverso 3 dell’art. 24b ORC specifica inoltre che la pubblicità di questi dati è retta dall’articolo 119 capoverso 1 (ORC). L’art. 937 CO indica che ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta (v. anche l’art. 27 ORC, di identico tenore).

                                  Ora, se effettivamente i ricorrenti avessero trasferito il proprio domicilio in __________ già nel 2012, apparirebbe quantomeno insolito, che, ancora nel 2017, il contribuente non abbia modificato il suo domicilio nelle iscrizioni nel Registro di commercio. Di fatto, per il periodo fiscale qui d’interesse, anche dalla consultazione del Registro di commercio della __________ egli risultava domiciliato in Ticino a __________.

 

                                  1.3.4.

                                  Anche per quanto concerne l’attestazione concernente i contributi di previdenza per il 2013 (art. 81 cpv. 3 LPP e art. 8 OPP3) rilasciata dalla __________ (contributi per forme riconosciute di previdenza individuale – pilastro 3a) viene indicato l’indirizzo di __________.        

 

                                  1.3.5.

                                  Va considerato come anche la famiglia __________ (RI 1, RI 2, la figlia di quest’ultima __________, i figli in comune __________ e __________) abbia versato, per il 2013, premi della cassa malati (gruppo __________, riferimento via __________ a __________) per fr. 18'899.70.

                                  I contribuenti hanno quindi indicato nelle loro dichiarazioni fiscali la deduzione legata ai costi dell’assicurazione malattia privata.

 

                                  Ora, il pagamento del premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). L’obbligo d’assicurazione può essere esteso a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale; b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LAMal).

 

                                  L’aver pagato i premi della cassa malati (inoltre per un ammontare di una certa consistenza), per tutta la famiglia costituisce un altro elemento importante, oltre ai permessi di domicilio, per stabilire l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n. 2C_614/2011 del 4.5.2012, consid. 3.6.4.).

 

 

                                  1.3.6.

                                  Anche per quanto concerne il modulo 5, relativo all’elenco debiti, per quanto attiene ad un debito acceso presso la __________, nel documento “Zins- und Saldobescheinigung 2013” appare l’indicazione “Portfolioinhaber” RI 1, Casa __________, __________ __________.

 

                                  Stesso discorso vale anche per l’elenco titoli (modulo 2): nei documenti giustificativi allegati della Banca “__________”, nel documento “Zins-und Kapitalausweis für 2013” viene indicato come indirizzo del cliente “__________”.

 

                                  1.4.

                                  Ora, del tutto diversa è l’impostazione data dai ricorrenti una volta ricevuta la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013: solo con il reclamo hanno in effetti indicato di non essere illimitatamente imponibili in Svizzera. Ciò è evidentemente in contrasto con la posizione da loro assunta in precedenza nei confronti dell’autorità fiscale. Già solo per questi motivi il ricorso deve respinto, rilevato come i contribuenti siano manifestamente caduti in un comportamento contraddittorio, in contrasto con il principio della buona fede (venire contra factum proprium).

 

 

                             2.  2.1.

                                  In ogni caso, anche volendo ignorare il comportamento contraddittorio dei contribuenti, in contrasto con il principio della buona fede, si deve costatare che essi non portano elementi a supporto della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero, prevalente su quello esistente nel Canton Ticino nel periodo fiscale preso qui in considerazione.

 

                                  2.2.

                                  Le convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione contengono unicamente delle regole che hanno quale scopo quello di limitare i poteri d’imposizione degli Stati, ma non fondano l’imposizione in sé. Di conseguenza, si deve dapprima accertare l’esistenza di un diritto (interno) d’imposizione e poi, se del caso, verificare che tale diritto d’imporre non sia limitato da una disposizione convenzionale che ha come scopo quello di restringere oppure eliminare un’eventuale doppia imposizione internazionale (sentenza TF inc. 2C_335/2014 del 19.1.2015, consid. 4).

 

 

                                  2.3.

                                  2.3.1.

                                  Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

                                  Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                  Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente,

                                  cioè quando sono realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:

                                         · l'effettiva residenza in un determinato luogo;

                                         · l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                  A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (sentenza TF inc. 2C_335/2014 del 19.1.2015, consid. 5.1.; DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

 

                                  2.3.2.

                                  Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                  a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;

                                  b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

                                  Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

 

                                  2.4.

                                  Dal profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).

                                  Da quel che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

 

                                  2.5.

                                  Nella sentenza 2C_335/2014 del 19.1.2015, il Tribunale ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo la quale l’esistenza di un nuovo domicilio oppure di una dimora all’estero può essere ammessa se l’interessato è riuscito a dimostrare che in quel luogo paga le imposte oppure ne è esentato. Ha tuttavia precisato che tale giurisprudenza fa riferimento alla nozione di domicilio fittizio (di cui all’art. 24 cpv. 1 CC), secondo cui il contribuente che abbandona il domicilio svizzero per recarsi all’estero conserva il suo domicilio in Svizzera sino al momento in cui non se ne sia creato uno nuovo. A partire dal momento in cui esiste un insieme di indizi sufficienti per ammettere che il centro degli interessi del contribuente si trovi in Svizzera, non c’è invece bisogno di determinare un domicilio fittizio, di modo che quella specifica giurisprudenza non trova applicazione (sentenza TF 2C_335/2014 del 19.1.2015 consid. 5.3.).

 

                                  2.6.

                                  Ora, sono stati proprio i ricorrenti, con l’invio della dichiarazione a confermare l’adempimento dei presupposti per l’assoggetta-mento illimitato in Svizzera e nel Canton Ticino. Hanno infatti indicato su tutti i moduli della dichiarazione fiscale il domicilio di __________, firmando la dichiarazione a __________, a fine dicembre 2014; gli allegati presentati, per esempio i certificati di lavoro, il certificato della previdenza professionale, le attestazioni delle banche, l’attestato di pagamento dei premi della cassa malati per il 2013, fanno tutti riferimento al domicilio dei contribuenti __________.

 

                                  I contribuenti ed i loro figli dispongono di permessi di domicilio (il marito ed i due figli comuni) e di dimora (la moglie) validi nel periodo fiscale in questione ed anche oltre.

                                 

                                  In tal senso vi è un insieme d’indizi atti a determinare come nel 2013 il centro degli interessi dei contribuenti fossero la Svizzera ed il Ticino.

 

                                  2.7.

                                  Unicamente in sede di reclamo, e dopo aver ricevuto la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013, i contribuenti hanno infine – unilateralmente – indicato di non essere imponibili illimitatamente in Ticino ed in Svizzera, ma di esserlo in __________, indicando tutta una serie di elementi che a loro dire, comproverebbe la loro residenza illimitata in __________.

                                  Gli insorgenti sostengono di aver preso residenza a __________, dal 1°.9.2012. A tal fine, producono un Haushaltsbescheinigung relativo alla persona di RI 2. Indicano anche che in occasione di una “verifica aziendale” presso la __________, i “controllori” avrebbero costatato che i ricorrenti abitano nell’edificio che era originariamente destinato a spazio per conferenze e ospiti (superficie di circa 275 mq).

 

                                  2.8.

                                  2.8.1.

                                  Venendo agli argomenti addotti e ai documenti prodotti con il ricorso, gli stessi non sono certamente atti a comprovare che il legami personali e economici con la Germania prevalgano su quelli con la Svizzera.

 

                                  2.8.2.

                                  Non viene in aiuto dei contribuenti la presentazione dell’allegato nr. 9 al ricorso, che secondo loro comproverebbe la loro effettiva abitazione dei locali adiacenti la fabbrica.

                                  L’allegato in questione è un calcolo degli ammortamenti su un non meglio precisato immobile della __________ GmbH.

                                  In primis non è dato sapere da che fonte provenga tale documento, ovvero se sia un documento contabile allestito dalla __________, oppure sia stato preparato da un’autorità a seguito di un controllo: i ricorrenti parlano genericamente di “controllori” che avrebbero attestato l’effettiva abitazione da parte della famiglia __________ della “Konferenz und Gasthaus”.

                                  Nel documento, che sembra essere stato allegato a un altro documento (in alto a destra di legge: “Anlage 2”), non viene indicato alcun nominativo di autorità preposte al controllo e di quando questo sarebbe stato effettuato. Il documento peraltro non è neppure firmato e parla in maniera sommaria di “Konferenz und Gasthaus” senza neppure indicare dove queste siano ubicate (non è quindi dato sapere se collimino con l’indirizzo a cui gli insorgenti indicano di essere domicilia

, sito consultato il 28.7.2017).

 

                                  2.8.3.

                                  Neppure rappresenta un documento significativo la “Haushaltsbescheinigung” prodotta unicamente per RI 2 che attesta che la stessa si è annunciata all’indirizzo di Kollmering 7, ad __________.

 

                                  2.8.4.

                                  Anche l’attestato di frequenza di una scuola dell’infanzia per il figlio __________ (minore di 3 anni al tempo) ad __________, per il periodo 1.9.2012 al 31.8.2013, per una frequenza giornaliera di 4-5 ore ed un costo di mensili € 128.- è poco rilevante: innanzitutto il contratto in sé non indica che il figlio dei ricorrenti abbia effettivamente frequentato la scuola. Neppure i ricorrenti sostengono o dimostrano peraltro che vi sia stato un obbligo di frequenza scolastico in __________.

                                  Secondariamente, va ricordato come anche per il figlio __________ i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto un permesso di domicilio C per il periodo fiscale sub judice.

 

                                  2.8.5.

                                  Per quanto riguarda l’altro figlio comune, __________, i ricorrenti rimarcano come lo stesso sia nato il 19.9.2013 a __________ (come l’altro figlio __________). Tuttavia, anche il figlio minore ha subito beneficiato in Svizzera, in Ticino di un permesso di domicilio C, valido proprio dal 19.9.2013 con scadenza il 31.1.2019.

 

                                  2.8.6.

                                  In merito a __________ (nata il 1°.6.1995), figlia unicamente di RI 2, gli insorgenti sostengono che la stessa, nel 2013, frequentasse il ginnasio a __________. Va innanzitutto rilevato come la ragazza, nel periodo fiscale qui in disamina era diventata maggiorenne.

                                  Al momento della compilazione della dichiarazione fiscale veniva poi riportato chiaramente, sul Modulo 1 che la stessa alloggiava fuori Cantone e fuori dalla famiglia per studi accademici.

                                  Tra l’altro questa situazione era identica al periodo fiscale 2011 (cfr. modulo 1), nel quale ella era iscritta ad una Scuola in __________ (__________) e veniva indicato l’alloggio fuori dalla famiglia ( e fuori Cantone).

 

                                  2.8.7.

                                  I ricorrenti, per fondare il proprio assoggettamento illimitato in __________, indicano anche che RI 1 è amministratore della “__________”.

                                  A prescindere dal fatto che agli atti non è stato prodotto alcun documento inerente questa società, nondimeno, anche laddove il contribuente fosse amministratore della società, si rileva che anche in Svizzera egli riveste il ruolo di amministratore della __________, come evincibile anche dal registro di commercio del __________. Il fatto di ricoprire il ruolo di amministratore non comprova ancora il tipo e la frequenza di attività svolta dall’insorgente in __________. Tanto più che nel modulo relativo alle spese professionali egli indicava di svolgere per __________ un’attività ad un grado occupazionale del 100%.

 

                                  Stesso discorso vale anche per i corsi seguiti da RI 2 per ottenere il diploma quale contabile: a parte il fatto che dagli atti allegati non si evince l’effettiva frequenza ai corsi, si rileva che gli stessi erano pianificati durante alcune settimane (non tutti i giorni) in gennaio e febbraio 2013, ed anche in novembre e dicembre 2013.

 

                                  2.8.8.

                                  I ricorrenti, nella loro dichiarazione fiscale, hanno indicato spese di trasporto dal domicilio (indicando __________) al luogo di lavoro __________. Come già nel periodo fiscale precedente (in cui come luogo di domicilio veniva indicato __________) hanno richiesto in deduzione un totale di fr. 4'500.- ciascuno derivanti dall’utilizzo del mezzo pubblico. Il fatto di aver segnalato come luogo di domicilio, nel modulo 4, __________, di fatto, non ha alcuna portata pratica rilevante, posto come poi, in tutti gli altri moduli, venga sempre indicato l’indirizzo di __________. Verosimilmente anche l’UT non ha dato peso alle indicazioni fornite dai ricorrenti, tenuto conto che la deduzione aveva il medesimo importo di quella richiesta per il periodo fiscale precedente.

 

                                  2.8.9.

                                  RI 1 avrebbe soggiornato in Svizzera, nel 2013 per 25 giorni, ciò che secondo i ricorrenti sarebbe documentabile tramite la connessione telefonica della __________. Al ricorso hanno allegato un resoconto dei giorni in cui il contribuente sarebbe stato in Svizzera, producendo a sostegno di ciò copia dei dati di telefonia mobile riguardanti la “__________.

                                  Ora, a prescindere dal fatto che i dati telefonici inerenti un’utenza telefonica intestata alla “__________” ancora non provano che la stessa sia stata effettivamente utilizzata da RI 1, va in parallelo rilevato come anche questi dati contrastino in modo evidente con le indicazioni fornite dal ricorrente in sede di dichiarazione di tassazione e con i documenti ad essa allegati: in particolare, dal modulo 4 si evince come lo stesso abbia dichiarato di svolgere ad __________ un’occupazione al 100%, facendo anche valere deduzioni legate alle spese supplementari per doppia economia domestica come anche spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio (in particolare i contribuenti hanno fatto valere spese legate ad un alloggio con cucina per fr. 8'760.- ciascuno).

 

                                  2.8.10.

                                  Neppure determinante per un domicilio all’estero è la produzione agli atti della decisione fiscale __________ per il 2013, peraltro notificata unicamente il 21.3.2016.

                                  In effetti non è dato sapere, né viene comprovato, quando i qui ricorrenti hanno inoltrato la dichiarazione di tassazione al fisco __________. Non può pertanto essere escluso che gli stessi abbiano inviato la dichiarazione di tassazione unicamente a seguito della procedura di tassazione ticinese, ed in particolare dopo aver ricevuto la notifica di tassazione per il 2013.

                                  Non è evidentemente compatibile con il principio della buona fede che un contribuente decida in quale Stato pagare le imposte, a dipendenza del rispettivo onere fiscale, e che gli sia consentito di invocare una doppia imposizione internazionale dopo che egli stesso l’ha provocata presentando un’ulteriore dichiarazione d’imposta.

 

                                  2.9.

                                  Ne consegue che il centro degli interessi dei contribuenti per il 2013 era in Svizzera e nel Canton Ticino, motivo per cui essi sono imponibili illimitatamente in Svizzera in applicazione degli articoli 3 cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT.

 

 

                             3.  Il ricorso è respinto e la decisione di tassazione IC/IFD 2013 è confermata. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                           fr. 4’500.–

                                  b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.   100.–

                                  per un totale di                                             fr. 4’600.–

                                  sono a carico dei ricorrenti.

 

                             3.  Contro il prese           Copia per conoscenza:

                                  - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: