Incarto n.
80.2017.241

Lugano

17 gennaio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 5 ottobre 2017 contro la decisione del 4 settembre 2017 in materia di assoggettamento IC.

 

 

 

Fatti

 

                                  A.   Dalla costituzione, avvenuta il 19 novembre 2013, sino al 31 marzo 2015, la ragione sociale della società era RI 1, la sede era a __________ e lo scopo era la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione e il marketing di prodotti di moda; nonché la consulenza operante nel settore della moda, nelle industrie creative, settori tessile, abbigliamento ed accessori, fornendo una consulenza globale in ambito commerciale e marketing al luxury and fashion business. Amministratore unico della società era RI 1, residente a __________.

                                         Il 31 marzo 2015, la ragione sociale della società è stata modificata in RI 1, e in nuovo scopo è l’acquisto, l’affitto e la vendita di beni immobiliari, commerciali e privati; svolgere ricerche di mercato, attività di marketing, supporto, informazione, progettazione, assistenza, consulenza, organizzazione e mediazione nei rami commerciali, economici, finanziari e amministrativi; il commercio e trasporto di merce e le intermediazioni commerciali; può inoltre detenere partecipazioni in altre società, sia a titolo personale, sia a titolo fiduciario. Nella medesima data la sede è stata trasferita da Lugano a __________, nel Canton __________, presso lo studio legale dell’avv. RI 1. Amministratori sono RI 1, domiciliato __________, che ricopre il ruolo di membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale, e RI 1, domiciliato a __________, quale direttore con diritto di firma collettiva a due.

 

 

                                  B.   Con scritto del 26 luglio 2017, l’CO 1__________ si rivolgeva alla RI 1, comunicandole che l’amministrazione effettiva della società risultava essere eseguita in Ticino, dove erano anche domiciliati gli amministratori. Per tale motivo l’RI 1, con decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, rivendicava l’imposizione illimitata nel Canton Ticino sull’utile e sul capitale di RI 1 con effetto a partire dall’anno fiscale 2015, ovvero dal trasferimento di sede a __________. Difatti secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale sulla doppia imposizione la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria.

 

 

                                  C.   La RI 1, interponeva reclamo con lettera raccomandata dell’8 agosto 2017, contestando l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino, in quanto la direzione degli affari e l’amministrazione commerciale da parte dei suoi organi non verrebbe svolta in Ticino. Inoltre la RI 1 affermava che, come si poteva evincere dai bilanci societari, anche l’attività commerciale sarebbe svolta all’esterno del Canton Ticino ed unicamente la contabilità verrebbe eseguita presso una fiduciaria con sede a Lugano.

 

 

                                  D.   Con lettera raccomandata datata 22 agosto 2017, l’RI 1 richiedeva alla RI 1 l’invio del contratto di locazione e di altra documentazione atta a comprovare che l’amministra-zione sia effettivamente svolta nel Canton __________ L’autorità di tassazione avvertiva la società che se entro l’8 settembre 2017 non fosse entrata in possesso della documentazione richiesta, avrebbe conseguentemente respinto il reclamo dell’8 agosto 2017.

                                         Con scritto del 28 agosto 2017 la RI 1 inviava all’RI 1 copia della fattura per la domiciliazione presso lo studio dell’avv. RI 1 e “varie fatture a comprova del fatto che la società è domiciliata in __________”, ribadendo che il domicilio in Ticino degli amministratori della società “non può essere un motivo di criterio per la scelta dell’assoggettamento fiscale”.

                                         Con decisione del 4 settembre 2017, l’RI 1 respingeva il reclamo, assoggettando la RI 1 all’imposta cantonale sull’utile e sul capitale nel Canton Ticino a partire dal periodo fiscale 2015. A mente dell’autorità fiscale vi sarebbero numerosi indizi a conferma del trasferimento puramente fittizio della sede da Lugano a __________. Innanzitutto, al posto del contratto di locazione la ricorrente ha fornito una “fattura per domicilio della società” di fr. 981.70 per l’anno 2016. L’esiguità di tale importo versato dalla RI 1 all RI 1, oltre ai dettagli contenuti nella nota professionale, escluderebbero l’esistenza dell’amministrazione effettiva della ricorrente a __________. Nemmeno le fattura inviate dalla società comproverebbero in alcun modo la tesi della ricorrente. In sostanza la società non sarebbe stata in grado di comprovare alcun legame con il __________, se non un mero recapito postale presso uno studio d’avvocatura.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la suddetta decisione, confermando in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Secondo la ricorrente, fondare la decisione di assoggettamento unicamente in base al domicilio degli amministratori violerebbe il principio di libera scelta della sede societaria. Ribadisce di non aver alcun rapporto con il Canton Ticino se non per quello che concerne la fiduciaria che si occupa della contabilità e lamenta infine una violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale essendo già stata imposta dal __________ in data 17 agosto 2016 per il periodo fiscale 2015.

 

 

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2017, l’RI 1 propone di respingere il ricorso, confermando la natura puramente fittizia della sede societaria a __________, come suggerisce peraltro la presenza di altre 25 società al medesimo indirizzo di quello della ricorrente. Inoltre l’RI 1 sottolinea che in base agli atti in suo possesso il signor RI 1 risulta essere l’unico dipendente della RI 1 e nella dichiarazione d’imposta per le persone fisiche ha indicato come luogo di domicilio “Lugano” e luogo di lavoro “Ticino”, senza far valere nessuna spesa di trasferta __________. Infine secondo l’ufficio di tassazione l’assoggettamento in Ticino sarebbe conforme alla giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di doppia imposizione intercantonale.

                                         Con replica spontanea 19 ottobre 2017, RI 1 contesta quanto osservato dall’RI 1, ribadendo nuovamente le argomentazioni già presentate in sede di reclamo.

 

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La ricorrente, contestualmente al trasferimento della sua sede da Lugano a __________, avvenuto nel 2015, è stata assoggettata alle imposte dirette nel __________. In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in considerazione del fatto che l’amministra-zione effettiva è (tuttora) esercitata in Ticino, presso il domicilio del signor RI 1 – membro del CdA con diritto di firma individuale – in __________, a __________. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

 

                                         1.2.

                                         Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

 

                                         1.3.

                                         La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

 

                                         1.4.

                                         In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

 

                                         1.5.

                                         Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

 

                                         1.6.

                                         Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).

                                         Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                         A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

                                         In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

 

                                         1.7.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.                  

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso concreto, la società è stata costituita il 19 novembre 2013, la ragione sociale era RI 1 ed il domicilio era a Lugano. Il 31 marzo 2015, tramite modifica statutaria, é stata cambiata la ragione sociale in RI 1 e la sede è stata trasferita a __________, nel Canton __________. In base all’estratto del registro di commercio, membro del CdA con diritto di firma individuale è RI 1, mentre RI 1 ricopre il ruolo di direttore con diritto di firma collettiva a due.

 

                                         2.2.

                                         Incontestato fra le parti è che la società non dispone di alcun ufficio a __________ ma unicamente di un recapito presso l’indirizzo dello studio legale dell’avv. RI 1, con cui ha concluso un contratto per domiciliazione di società. D’altronde è la società stessa che, su richiesta di fornire copia del contratto di locazione, ha inoltrato all’ufficio di tassazione una copia della fattura per la domiciliazione presso l’avv. RI 1. Da tale documento emerge come la società abbia fatto uso dell’offerta “Sottoindirizzo” della Posta Svizzera, la quale consente il recapito degli invii di terze persone automaticamente ad un indirizzo stabilito. In sostanza, RI 1 e RI 1, hanno sottoscritto un contratto secondo il quale quest’ultimo si occupa di ritirare e smistare la corrispondenza che dovesse arrivare all’indirizzo di __________, e la società s’impegna a versare un importo annuo, che per il 2016 ammontava a fr. 981.70.–.

                                         Facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, si può pertanto affermare che al luogo di sede non vi sono né infrastrutture né personale operativo, motivo per cui incombe al contribuente l’onere della prova in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede. A supporto della propria tesi, RI 1 ha inviato, oltre al citato contratto di domiciliazione, della documentazione inerente, ad esempio, alle fatture relative agli oneri sociali o alle imposte di circolazione di due autoveicoli aziendali, pagate al canton __________. È evidente che tali documenti non comprovano in alcun modo che la direzione corrente e l’amministrazione della società siano effettivamente svolte a __________. I contributi sociali o le imposte di circolazione vanno versate al Cantone dove vi è la sede statutaria, indipendentemente dalla natura puramente formale della stessa, mentre il contratto di domiciliazione, che per definizione si contrappone alla presenza di uffici propri, va tutt’al più qualificato quale indizio a supporto di un mero recapito bucalettere. 

 

                                         2.3.

                                         In ogni caso, anche volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si deve costatare che non vi sono elementi a supporto dell’effettiva amministrazione e direzione corrente nel __________ e, al contrario, ve ne sono per il Canton Ticino.

                                         Innanzitutto va considerato come entrambe le persone degli organi societari risiedano in Ticino. RI 1, unico membro del CdA con diritto di firma individuale, è domiciliato in __________, a __________; mentre RI 1, direttore con diritto di firma collettiva a due, risiede a __________. Dagli atti emerge inoltre che RI 1 - oltre al ruolo di organo - risulta essere l’unico dipendente della società e nelle proprie dichiarazioni fiscali relative agli anni 2015 e 2016 dichiara come luogo di lavoro “Ticino”, senza far valere di conseguenza alcuna deduzione per spese di trasporto dalla sua residenza di Lugano a __________. Mal si comprende come la direzione corrente della società possa venir svolta nel Canton __________, senza la presenza della persona incaricata di svolgere tale compito e senza un ufficio in cui poterlo effettivamente esplicare.

                                         A ciò si aggiungono altri legami minori con il Canton Ticino come l’esistenza di un conto bancario presso la Banca Raiffeisen del __________, di __________, oppure il fatto che a Lugano viene eseguita la contabilità societaria, o ancora che nei moduli della dichiarazione d’imposta inoltrati all’amministrazione del Canton __________ è indicata la società RI 1 di __________ quale riferimento per ulteriori informazioni sulla contribuente.

                                         Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che la società non ha portato alcuna prova concreta dell’esistenza di un legame con il Canton __________, si può dunque concludere che a __________ vi è unicamente un recapito bucalettere presso l’indirizzo dello studio legale dell’avv. RI 1, ciò che peraltro è avvalorato dal fatto che al medesimo indirizzo hanno sede altre 25 società.

 

                                         2.4.

                                         Giova infine ricordare che, secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 757; Jung, op. cit., p. 172).

                                         Il domicilio a __________ di RI 1 gioca perciò un ruolo particolarmente importante, visto che, essendo l’unico dipendente, nonché l’unica persona che – grazie al diritto di firma individuale – possiede la facoltà di concludere contratti in nome della società, è colui a cui compete principalmente la direzione corrente della RI 1. A titolo abbondanziale si rileva che pure l’altro organo societario RI 1, che possiede un diritto di firma collettiva a due, è residente nel Canton Ticino.

 

                                         2.5.

                                         Ne consegue che l’amministrazione effettiva RI 1 è esercitata in Ticino, presso il domicilio del signor RI 1 a __________.

 

 

                                   3.   Per quanto concerne la doppia imposizione intercantonale, che si verificherebbe in conseguenza della decisione di assoggettamento nel Canton Ticino a partire dall’anno 2015, quest’ultimo periodo fiscale già tassato dal __________ in data 17 agosto 2016, la questione dovrebbe essere sottoposta all’autorità fiscale di quest’ultimo cantone o, tutt’al più, al Tribunale federale, mediante ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.

                                         A tale riguardo, il ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna 2015, p. 138). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 157).

 

 

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente soccombente.

 

 


 Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’080.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                        

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: