|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 80.2017.244 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
|
segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 9 ottobre 2017 contro la decisione del 6 settembre 2017 in materia di IC e IFD 2015. |
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale 2015, RI 1 ha in particolare indicato di aver ottenuto una rendita di fr. 31'548.– in relazione alla quale ha chiesto la deduzione di fr. 18'929.–, pari al 60% della rendita percepita. Ha inoltre postulato in deduzione fr. 6'000.– per la quota esente per beneficiari AVS-AI.
B. Con decisione del 19 luglio 2017, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2015, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 47'800.– per l’IC e in fr. 49’800.– per l’IFD. L’autorità fiscale, per quanto qui interessa, ha negato la deduzione del 60% della rendita percepita dalla contribuente (argomentando che la stessa fosse una rendita imponibile nella misura del 100%) e ha negato la deduzione per la quota esente per beneficiari AVS/AI, in difetto dei presupposti di legge.
C. La contribuente, per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21 agosto 2017, contestando la mancata deduzione di fr. 18'929.–, pari al 60% della rendita percepita (trattandosi, a suo dire, di una rendita d’invalidità a carattere vitalizio ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 LT e dell’art. 22 cpv. 3 LIFD), e la mancata deduzione di fr. 6'000.– per la quota esente per beneficiari AVS-AI.
D. Con decisione su reclamo del 6 settembre 2017, l’autorità fiscale ha respinto il gravame, esponendo nelle motivazioni allegate le seguenti considerazioni:
Secondo l’art. 22 cpv. 3 LIFD e l’art. 21 cpv. 3 LT, le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della circostanza che una rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale stesso. La rendita LAINF percepita è destinata a coprire una perdita di guadagno dovuta a inabilità al lavoro e la contribuente ha finanziato questa rendita unicamente con dei premi di puro rischio, che non hanno comportato la costituzione di un capitale. In conseguenza a quanto sopra esposto i redditi della contribuente sono superiori ai minimi necessari per avere diritto alla deduzione della quota esente per beneficiari AVS/AI.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, chiede nel petitum di annullare la decisione impugnata e quanto segue:
Di conseguenza:
2.1 la rendita vitalizia d’invalidità __________ è accertata, in via principale, esente da imposizione in quanto assimilata ai versamenti ex art. 24 lett. g LIFD, e, in via subordinata, assimilata alle rendite vitalizie ex art. 22 cpv. 3 LIFD imponibili al 40%.
2.2 La decisione di tassazione per l’anno 2015, rispettivamente per gli anni 2008-2014 sono rettificate retroattivamente compensando i debiti.
2.3 Nelle more di questo procedimento è ordinata la sospensione delle procedure esecutive all’Ufficio Esecuzioni di __________.
3. Di conseguenza è accertato il diritto alle quote esenti AVS, da conteggiare retroattivamente fino al mese di dicembre 2007, ovvero al giorno del compimento del 64-mo anno di età della ricorrente.
4. Protestate tasse, spese e ripetibili.
L’insorgente domanda, dapprima e in ordine, di riunire questo procedimento con quello di cui agli incarti CDT __________, considerato come gli argomenti, le considerazioni e le conclusioni ivi contenuti sarebbero identici; in via subordinata, richiama i relativi incarti. Nella motivazione del gravame, sostiene in particolar modo di aver commesso un "errore di dichiarazione… negli anni precedenti in punto alla qualifica e trattamento fiscale della rendita vitalizia __________… che erroneamente è stata sempre inserita nel formulario sub punto 3.5 anziché al posto del punto 3.3 collegato al punto 15.2 che permette una deduzione del 60% per le rendite vitalizie ricevute". La ricorrente allega una lettera del 21 luglio 2017 dell’istituto di assicurazione che eroga la rendita litigiosa, che comproverebbe, a suo dire, che "la rendita di invalidità del caso di specie non sopperisce alla perdita di guadagno dovuta a inabilità lavorativa, ma rappresenta invece un introito assimilabile ai versamenti a titolo di riparazione morale ex art. 24 lett. g LIFD in ragione del disagio dei danni permanenti fisici invalidanti". La rendita d’invalidità sarebbe in tal modo "divenuta una rendita vitalizia al momento del pensionamento". Ciò comporterebbe "…, di conseguenza, mutatis mutandis, l’insorgere in favore della ricorrente il diritto alla quota esente AVS da porre in deduzione per l’anno 2015 e pure retroattivamente per gli anni in questione".
F. Con sentenza del 10 ottobre 2017, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso del 1° settembre 2017 presentato da RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, contro la decisione del 25 luglio 2017 in materia di revisione IC e IFD 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 (cfr., al proposito, decisione del 10 ottobre 2017, inc. CDT __________ e __________, di cui la ricorrente in questa sede chiede la riunione e alla cui lettura si rimanda per brevità). La suddetta decisione è stata impugnata al Tribunale federale, ove il procedimento è tuttora pendente (inc. TF n. __________).
G. Con scritto del 12 ottobre 2017, l’RS 1 comunica di rinunciare a formulare osservazioni e richiama quanto esposto nelle osservazioni presentate il 12 settembre 2017 in relazione al ricorso di cui agli incarti CDT __________ e __________.
Diritto
1. Come detto, questa Corte in data 10 ottobre 2017 – che coincide con la data in cui è stato trasmesso il presente gravame – ha già evaso il ricorso presentato da RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, contro la decisione del 25 luglio 2017 in materia di revisione IC e IFD 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 (inc. CDT __________ e __________). Ne discende che, nonostante detta decisione non sia ancora passata in giudicato (essendo, come visto, stata impugnata presso l’Alta Corte), la richiesta di riunire i procedimenti in questione non può essere accolta.
2. 2.1.
Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici (articoli 16 cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT). Sono imponibili, in particolar modo, tutti i proventi sostitutivi di provento da attività lucrativa (art. 23 lett. a LIFD e art. 22 lett. a LT) e le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 23 lett. b LIFD e art. 22 lett. b LT).
Rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 23 lett. b LIFD e 22 lett. b LT le prestazioni delle assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile. Poiché di solito costituiscono peraltro proventi sostitutivi, sono applicabili anche gli articoli 23 lett. a LIFD e 22 lett. a LT. Le prestazioni secondo gli articoli 23 lett. a e b LIFD e 22 lett. a e b LT costituiscono reddito imponibile al 100% e l’imposta si calcola con l’aliquota ordinaria (cfr. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_415/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.1; n. 2C_830/2009 dell’8 giugno 2010, in: RF 65/2010 p. 783, consid. 2.1).
Sono pertanto imponibili al 100% tanto le rendite dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und Versicherungen, 3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 263) quanto quelle dell’assicurazione privata contro gli infortuni (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 286).
2.2.
Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non possono invece trovare applicazione gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, secondo cui le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della circostanza che una rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene e in parte dal rimborso del capitale stesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5). L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6). Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo nella misura del 40%.
Come ha fatto notare anche l’autorità di tassazione nell’ambito del procedimento di cui agli incarti CDT __________, nel caso della rendita di invalidità percepita dall’insorgente non è ravvisabile alcuna componente di rimborso del capitale. Né giustifica una diversa conclusione il mero riferimento alla lettera del 21 luglio 2017 della __________ SA, che esclude una revisione della rendita dal momento in cui ha avuto inizio il versamento della rendita di vecchiaia AVS. La lettera in questione non fa che riportare quanto previsto dall’art. 22 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), secondo cui, in deroga all’articolo 17 capoverso 1 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l’avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell’AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). Dal momento in cui l’avente diritto percepisce una rendita AVS, la rendita di invalidità non ha più la funzione di indennizzarlo per la perdita di guadagno, bensì per la perdita della rendita di vecchiaia, cioè per la riduzione che le prestazioni della previdenza per la vecchiaia hanno subìto a causa dell’infortunio (cfr. p. es. Fleischanderl, Anspruch auf Taggeld und Invalidenrente im Bereich der Unfallversicherung bei Versicherten nach Erreichen des AHV-Rentenalters [Entwicklung der Rechtsprechung], in SZS 2010 p. 157 e giurisprudenza citata).
Non vi sono chiaramente i presupposti per condividere la conclusione della ricorrente, secondo cui, da quando percepisce la rendita AVS, la rendita di invalidità avrebbe mutato natura giuridica, trasformandosi in rendita vitalizia secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT.
2.3.
Ne consegue che, nella misura in cui ha stabilito che la rendita d’invalidità è imponibile nella misura del 100%, la decisione dell’Ufficio di tassazione impugnata è conforme al diritto applicabile.
3. 3.1.
Ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, la ricorrente ritiene inoltre di aver diritto alla quota esente per beneficiari AVS/AI.
3.2.
L’art. 34 cpv. 2 LT prevede che dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 (deduzioni per figli e persone bisognose a carico e per figli agli studi), e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1 LT) sono deducibili:
a) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1 (persone sole): fr. 8’000.– fino a un reddito di 21’000.– franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di reddito supplementare;
b) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2 (coniugati e altri contribuenti con figli o persone bisognose a carico): fr. 8’000.– fino a un reddito di 27’000.– franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di reddito supplementare.
In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.
3.3.
Considerato come il reddito netto dell’insorgente per l’IC 2015 sia pari a fr. 47'810.– (cifra 22), essa non ha neppure il diritto alla deduzione sociale della quota esente per beneficiari AVS/AI (cfr. le istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone 2015 fisiche, p. 29 e 30), come peraltro rettamente rilevato dall’RS 1.
Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.
4. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia, contenuta al minimo, e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: