Incarto n.
80.2017.251

Lugano

21 marzo 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 14 ottobre 2017 contro la decisione del 21 settembre 2017 in materia di interessi di ritardo per l’imposta cantonale 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                            A.  In data 15 agosto 2017 l’RS 1 ha trasmesso ai coniugi __________ ed RI 1 un conteggio da pagare relativo agli interessi di ritardo per l’imposta cantonale 2016 dell’importo di fr. 446.20.

 

 

                            B.  Con e-mail del 16 agosto 2017, RI 1 ha domandato all’RS 1 di controllare i pagamenti eseguiti e di annullare i suddetti interessi di ritardo. Ha in particolare sostenuto di non aver mai ricevuto la richiesta degli acconti da pagare per l’anno 2016, ma unicamente il conguaglio dell’imposta cantonale 2016, spedito il 30 giugno 2017, il cui importo (fr. 20'447.30) è stato saldato entro il termine attribuitogli.

 

 

                            C.  Con risposta del 17 agosto 2017, l’RS 1 ha comunicato a RI 1 di confermare il calcolo degli interessi di ritardo di fr. 446.20 riguardo al mancato pagamento degli acconti dell’imposta cantonale 2016 nei termini stabiliti dall’apposito decreto esecutivo, richiamando in particolare l’art. 243 LT e allegando il relativo conteggio.

 

 

                            D.  Con successiva e-mail del 21 agosto 2017, RI 1 ha postulato all’RS 1 di eseguire delle ricerche, considerato come l’errore sarebbe da ricondurre all’"Ufficio spedizioni" a causa del mancato invio delle richieste di acconto. Ha anche lamentato che la suddetta risposta sarebbe generica e non avrebbe considerato le sue osservazioni, ribadendo la sua totale correttezza in merito al pagamento dell’imposta cantonale 2016.

 

 

                            E.  Con lettera del 6 settembre 2017, l’RS 1 ha invitato il contribuente a confermare se con la suddetta e-mail egli fosse intenzionato a presentare reclamo contro lo scritto del 17 agosto 2017 rispettivamente contro il conteggio interessi del 15 agosto 2017 e, in caso affermativo, a produrre il gravame nella forma scritta entro il 20 settembre 2017, esponendo contestualmente la giurisprudenza vigente in materia di interessi di ritardo.

 

 

                             F.  Il 12 settembre 2017 RI 1 ha interposto reclamo contro l’imposizione degli interessi di ritardo da versare per l’imposta cantonale 2016, domandando di cancellare l’importo di fr. 446.20. Ha in particolar modo ribadito di non aver ricevuto, "come di consueto in primavera", gli anticipi di pagamento, rilevando in particolare che non spettava a lui di chiederne la trasmissione e che in passato egli avrebbe sempre rispettato i termini di pagamento. A suo dire, l’errore sarebbe da "ricercare nel disguido negli invii o nel recapito postale".

 

 

                            G.  Con decisione su reclamo del 21 settembre 2017, l’RS 1 ha respinto il gravame, stabilendo che gli interessi di ritardo sarebbero stati correttamente calcolati, non essendo stati pagati fr. 18'456.– a titolo di richiesta d’acconto per l’imposta cantonale 2016.

 

 

                            H.  Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di annullare la decisione su reclamo del 21 settembre 2017. Lamenta anzitutto una carente motivazione della decisione impugnata, in quanto l’RS 1 non avrebbe messo a disposizione la documentazione a sostegno della sua tesi (non avendo comprovato l’invio dello scritto tramite il quale gli avrebbe richiesto gli acconti da pagare per l’imposta cantonale 2016 con allegate le relative polizze di versamento). Invoca il principio dell’onere della prova della notifica, che a suo dire spetterebbe al predetto ufficio, e richiama alcune sentenze del Tribunale federale, in particolare la DTF 99 Ib 356. Ritiene che l’imposizione di interessi di ritardo non si giustificherebbe, considerato come le risultanze degli atti non permetterebbero un fondato convincimento in tal senso. Sostiene infine che non gli può essere ascritta alcuna colpa.

 

 

                              I.  Con osservazioni del 1° dicembre 2017, la Divisione delle contribuzioni – per il tramite dell’Ufficio giuridico – propone la reiezione del gravame e la tutela della decisione impugnata. Delle sue argomentazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

 

 

Diritto

 

 

                             1.  Secondo l’art. 241 cpv. 5 LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT. I rimedi giuridici contro le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015. In seguito ad una sentenza della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla via giudiziaria (art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di sottoporre al giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di conguaglio dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno 2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore cantonale ha disciplinato il diritto di contestare, mediante reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli interessi (cfr. Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6).

                                 

                                  Ne discende che il ricorso di RI 1 – anche in nome e per conto della moglie __________ – interposto contro una decisione dell’RS 1, che ha respinto un reclamo avverso il conteggio degli interessi di ritardo, è ricevibile in ordine.

 

 

                             2.  2.1.

                                  Il ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione su reclamo del 21 settembre 2017. A suo giudizio, l’RS 1 non sarebbe entrato "nel merito del reale contendere", poiché non avrebbe prodotto la documentazione attestante l’invio delle richieste di acconto che egli sostiene di non aver mai ricevuto. L’onere della prova spetterebbe al predetto ufficio.

 

                                  2.2.

                                  Come anticipato, per quanto attiene alla procedura di reclamo contro i conteggi definitivi dell’Ufficio esazione e condoni l’art. 241 cpv. 5 LT rinvia alla procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione. Trova pertanto applicazione l’art. 208 cpv. 2 LT, che richiede che la decisione su reclamo sia motivata e notificata al contribuente.

                                  La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è sufficiente che l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; cfr., tra tante, anche la decisione TF n. 2C_379/2014 del 2 ottobre 2014 consid. 3.1 e la giurisprudenza ivi citata; decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

 

                                  2.3.

                                  Nella decisione qui impugnata, l’RS 1 ha dapprima spiegato che gli interessi di ritardo sono dovuti in virtù dell’art. 243 LT e che vengono calcolati dalla scadenza del termine di pagamento indicato sulle richieste di acconto (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre) e sul conguaglio (trenta giorni dopo la sua intimazione). Ha richiamato (citandone il contenuto) il relativo Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali e ha ricordato che l’addebito si giustifica anche in caso di reclamo, di ricorso, di richiesta di una tassazione intermedia oppure di facilitazione di pagamento. Ha poi stabilito che, nel caso concreto, non è stata pagata la richiesta di acconto per l’imposta cantonale 2016 di fr. 18'465.–, che la decisione di tassazione (regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata) è stata emessa il 24 maggio 2017 e che il relativo conguaglio (fr. 20'447.30), spedito il 30 giugno 2017, è stato saldato tempestivamente il 18 luglio 2017. L’RS 1 è pertanto giunto alla conclusione che il versamento di interessi di ritardo fosse giustificato proprio a causa del mancato pagamento da parte dei contribuenti degli acconti richiesti dalla data di scadenza delle rate, allegando il relativo conteggio. Da ultimo ha esposto le seguenti considerazioni:

                                  La giurisprudenza vigente in materia dispone che gli interessi calcolati non sono propriamente da considerare interessi di mora ma cosiddetti interessi compensativi e cioè una specie d’indennizzo che il contribuente versa per il risparmio da lui realizzato ossequiando tardivamente alla richiesta di pagamento del fisco. Il giudice civile ha d’altronde ripetutamente confermato la propria competenza in materia di acconti d’imposta (cfr. Corte di cassazione civile del Tribunale d’appello, sentenza del 29 agosto 1974 in re F. G.), nella quale la Corte si è pronunciata degli interessi di ritardo, compensativi e non di mora e dalla quale si evince come non sia necessaria, per la decorrenza degli interessi, la mora del debitore o che egli abbia ricevuto le richieste d’acconto.

 

                                  2.4.

                                  Nella fattispecie in esame, non si può ritenere che la decisione impugnata non sia motivata. La motivazione proposta permette indubbiamente di comprendere le ragioni che hanno indotto l’RS 1 ad allestire un conteggio per il pagamento di interessi di ritardo per l’imposta cantonale 2016 a carico dei coniugi __________. Tale argomentazione è stata senz’altro da loro compresa, essendo nuovamente stata da loro sollevata in questa sede con cognizione di causa. Certo, la decisione non si è espressa sulla circostanza che i contribuenti non avrebbero ricevuto le richieste di anticipo, ma ciò non ha impedito loro di riproporre anche tale censura dinanzi a questa Camera.

                                  La motivazione ivi contenuta è dunque rispettosa dell’obbligo di motivazione dedotto dall’art. 208 cpv. 2 LT e dall’art. 29 cpv. 2 Cost.

                                  Ne consegue che la censura sollevata da RI 1 per carenza di motivazione è infondata.

 

 

                             3.  3.1.

                                  Secondo l’art. 240 cpv. 1 LT, l’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate di acconto.

                                  Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione (art. 240 cpv. 6 LT).

                                  L’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto (art. 241 cpv. 2 LT). Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT).

                                  Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT). Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato (art. 242 cpv. 2 LT). Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT). L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso (art. 243 cpv. 2 LT).

 

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 1 del decreto esecutivo del 18 novembre 2015 concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016 (di seguito decreto esecutivo del 18 novembre 2015), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2016 avviene in quattro rate: le prime tre rate sono prelevate, a titolo di acconto, e sono calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione, i cui termini di scadenza erano fissati per il 1° maggio 2016, per il 1° luglio 2016 e per il 1° settembre 2016. Per la quarta e ultima rata, a titolo di conguaglio, è prevista la scadenza a partire dall’anno 2017, alla data d’intimazione del conteggio (con riserva delle scadenze speciali sancite dall’articolo 240 cpv. 5 LT).

                                  L’art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo del 18 novembre 2015 dispone che, se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorreva un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

 

                                  3.3.

                                  Per quanto concerne le modalità di riscossione delle imposte cantonali, ogni cantone ha una propria disciplina legale. La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non prevede infatti disposizioni che concernono l’esazione, se non per alcuni aspetti (in particolare l’art. 49 LAID; cfr. la sentenza del TF 2C_939/2011 del 7.8.2012 consid. 6).

                                  Molti cantoni prevedono, per il caso del mancato rispetto dei termini di pagamento, l’obbligo di versare degli “interessi compensatori”, che si fondano su considerazioni economiche e che hanno lo scopo di garantire la parità di trattamento fra i contribuenti (Conferenza svizzera delle imposte [CSI], Informations fiscales – La procédure de perception en matière d’impôts directs, Berna, giugno 2017, p. 15). In questi cantoni, gli interessi di ritardo vengono riscossi solo per i pagamenti che si riferiscono ai conteggi definitivi, mentre per i pagamenti relativi alle rate d’acconto si pagano gli interessi compensatori. Gli interessi di ritardo sono dovuti solo quando la procedura di tassazione si è conclusa (sentenza del TF 2C_116/2015 del 30.9.2015 consid. 5.3.1). Nei cantoni che, come il Canton Ticino, non conoscono l’istituto degli interessi compensatori, vengono riscossi solo gli interessi di ritardo, anche quando non sono stati rispettati i termini di pagamento delle rate d’acconto (CSI, cit., p. 18 s.).

                                  Per gli importi d’imposta che non sono stati versati entro il termine stabilito, il debitore è pertanto tenuto a pagare – senza diffida – interessi compensatori o interessi di ritardo. Tali interessi non rappresentano, secondo la loro natura, una sanzione o una pena né nel diritto pubblico né nel diritto privato. La giustificazione degli interessi risiede piuttosto nella perdita di interessi subita dal creditore e nel guadagno che consegue il debitore (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a edizione, Zurigo 2018, p. 468, n. 28; decisione TF n. 2C_546/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 4.2, in RDAF 2009 II 99). Se il termine generale fissato per il pagamento dell’imposta è scaduto infruttuoso, vengono riscossi interessi compensatori. Dal punto di vista del principio della parità di trattamento, tali interessi hanno lo scopo di evitare che i contribuenti possano trarre profitto dagli interessi, nel caso in cui dovessero pagare tardivamente le imposte. Gli interessi compensatori vengono riscossi anche in caso di ritardo non riconducibile ad errori del contribuente (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., p. 468 s., n. 28 che richiama la decisione TF n. 2C_116/2015 del 30 settembre 2015 consid. 5.5.1.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 13 ad § 1674, p. 1674).

 

 

 

 

                             4.  4.1.

                                  Tornando alla fattispecie in esame, è pacifico e del resto incontestato che i contribuenti non hanno versato alcunché a titolo di acconto per l’imposta cantonale 2016, ma hanno saldato (il 18 luglio 2017) il relativo conguaglio di complessivi fr. 20'447.30 entro il termine impartito loro (il 30 luglio 2017). L’RS 1 ha pertanto – correttamente – addebitato ai coniugi __________ interessi di ritardo "calcolati sugli scoperti alla scadenza delle rate d’acconto" ai tassi stabiliti dal Consiglio di Stato dell’ammontare di fr. 446.20, poiché non sono stati rispettati i termini per il pagamento delle richieste di acconto, e ciò in applicazione degli art. 163 cpv. 3 LIFD e 243 LT in relazione con gli art. 1 e 6 cpv. 1 del decreto esecutivo del 18 novembre 2015 in vigore nel periodo fiscale litigioso (v. supra consid. 3.1. e 3.2.).

 

                                  4.2.

                                  Sennonché, l’insorgente contesta di aver ricevuto le richieste di acconto per l’imposta cantonale 2016, adducendo parimenti che tale errore sarebbe da ricondurre a "possibili disguidi dell’Uec" o "falle del servizio postale". Sostiene di aver ricevuto unicamente il relativo conguaglio, con la data di spedizione 30 giugno 2017, e di averlo debitamente saldato entro il termine assegnatogli. Lamenta che l’RS 1 non ha apportato la prova della trasmissione della richiesta di acconti. Per questi motivi, egli chiede di essere esonerato dal pagamento degli interessi di ritardo per l’imposta cantonale 2016, ritenendo parimenti che non gli può essere rimproverata alcuna colpa.

                                  A torto.

                                  Come visto, il debitore che non paga gli acconti delle imposte entro il termine impartitogli è tenuto a versare interessi di ritardo. Il loro unico scopo è proprio quello di compensare, da un lato, il guadagno tratto dal debitore per non aver saldato tempestivamente gli acconti (i coniugi __________) e, dall’altro lato, la perdita di interessi subita dal creditore (Repubblica e Cantone Ticino), e ciò indipendentemente da un’eventuale colpa delle parti.

 

                                  4.3.

                                  Anche nell’ipotesi in cui si dovesse ammettere che l’insorgente non abbia ricevuto alcuna richiesta di acconto per l’imposta cantonale 2016, va ad ogni modo ricordato che vi è un obbligo di pagamento delle imposte nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (cfr. art. 1 decreto esecutivo del 18 novembre 2015, pubblicato sia nel BU n. 58 del 29 dicembre 2015 sia nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2016 delle persone fisiche, p. 43) e che il debitore è tenuto a versare un interesse di ritardo per gli importi che non ha versato entro i termini stabiliti (art. 243 LT). Le stesse Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2016 delle persone fisiche raccomandano ai contribuenti di pagare regolarmente le rate di acconto per evitare l’aggravio degli interessi di ritardo, con l’avvertenza che se l’ammontare dell’imposta o delle singole rate di acconto non viene pagato entro i trenta giorni successivi alla loro scadenza, sarà prelevato un interesse di ritardo (p. 44).

                                  Nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dall’Ufficio esazione e condoni, con sentenza del 14 gennaio 2010 (n. 16.2009.106), la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha già avuto modo di decidere che, siccome la scadenza delle rate d’imposta è prevista dalla legge tributaria, gli interessi in caso di ritardo nel pagamento degli acconti sono dovuti indipendentemente da una precisa richiesta in tal senso dell’ente pubblico.

                                  L’insorgente riconosce del resto che, “di consueto in primavera”, ha sempre ricevuto le richieste di pagamento degli acconti. In queste circostanze, un atteggiamento passivo da parte sua non è per nulla giustificato. Essendosi accorto che il consueto invio primaverile delle richieste di pagamento rateale non era avvenuto, non doveva fare altro che richiedere all’RS 1 l’invio delle rate di acconto delle imposte cantonali 2016. Al più tardi alla scadenza della prima rata dell’acconto dell’imposta cantonale 2016, l’insorgente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse spedito le rate degli acconti: secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), egli avrebbe quindi dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione, come peraltro rettamente rilevato dall’Ufficio giuridico nelle proprie osservazioni.

 

                                  4.4.

                                  L’insorgente, richiamando in particolare la sentenza DTF 99 Ib 356 ss., ritiene che l’onere della prova della notifica dello scritto, tramite il quale l’RS 1 gli avrebbe trasmesso la richiesta di acconti delle imposte cantonali 2016 sarebbe a carico dell’autorità di riscossione.

                                  In quella sentenza l’Alta Corte si è nondimeno confrontata con la questione della notifica di una decisione di tassazione con lettera semplice, affermando che l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC.

                                  Questa giurisprudenza non può però trovare applicazione al caso concreto, ove non è in discussione la prova della notificazione di una decisione di tassazione, bensì di bollette per il pagamento di acconti delle imposte. Mentre il momento in cui viene notificata la decisione di tassazione dipende dallo svolgimento della procedura di tassazione, e può quindi anche intervenire anni dopo la fine del periodo fiscale, l’obbligo di pagare le rate d’acconto è invece previsto in modo generale dalla legge tributaria e dal decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse. Non vi è quindi alcuna ragione di esigere dall’autorità di riscossione la prova dell’avvenuta intimazione delle bollette per il pagamento degli acconti.  

.

                                  4.5.

                                  Alla luce delle precedenti considerazioni, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche e va tutelata.

 

 

                             5.  Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                           fr.   500.–

                                  b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.     80.–

                                  per un totale di                                             fr.   580.–

                                  sono a carico del ricorrente.

 

                             3.  Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorn

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: