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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 7 novembre 2017 contro la decisione del 10 ottobre 2017 in materia di revisione IFD 2013 e 2014. |
Fatti
A. Con istanza del 6 marzo 2017, RI 1 ha domandato all’RS 1 la revisione delle decisioni di tassazione emanate il 17 gennaio 2017, già passate in giudicato, per gli anni 2013 e 2014. Ha in particolare asserito che durante un colloquio, tenutosi il 27 febbraio 2017 presso gli uffici dell’autorità fiscale, sarebbe emerso che per i citati periodi fiscali egli sarebbe stato tassato per la somma di fr. 121’302.–, poiché è stato considerato come un commerciante professionale d’immobili. Ha contestato tale accertamento, sostenendo che una vendita concerneva la sua abitazione primaria di __________ sostituita con l’abitazione primaria attuale costruita a __________, mentre l’altra riguardava "una vendita in comproprietà di una a casa a reddito a __________ ".
B. Con decisione del 14 luglio 2017, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione. Ha ritenuto, in applicazione dell’art. 232 LT, che nella fattispecie in esame non sarebbe dato alcun motivo di revisione, considerato come RI 1 avrebbe dovuto presentare le motivazioni apportate nella lettera del 6 marzo 2017 mediante reclamo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione di tassazione, circostanza che però non sarebbe avvenuta.
C. RI 1 ha impugnato la suddetta decisione con un unico reclamo del 19 luglio 2017, rilevando in particolare quanto segue:
… Le notifiche di tassazione dal 2012 al 2015 mi sono state notificate simultaneamente il 17 gennaio 2017. Il 27 febbraio 2017 sono stato nei vostri uffici a colloquio con il vostro funzionario, signor __________, per chiarire alcuni punti delle notifiche di tassazione che non mi erano chiare. Lo stesso ha confermato, … per sua libera interpretazione, che le operazioni immobiliari di __________ e __________ le ha ritenute operazioni da immobiliarista in quanto non era a conoscenza che l’immobile di __________ era la casa dove abitavo. Pertanto è a questo momento che sono venuto a conoscenza della problematica. …
A suo giudizio, stante il contenuto dell’art. 232 cpv. 1 lett. b LT, il funzionario avrebbe fatto una valutazione erronea. Se quest’ultimo avesse eseguito una verifica, egli avrebbe potuto costatare che lo stabile di __________ era la sua abitazione primaria e che la TUI sarebbe stata differita, poiché nel frattempo ha costruito una nuova abitazione nel Comune di __________, dove egli vive ancora oggi. Non si tratterebbe dunque di reddito derivante dal commercio professionale d’immobili. Lo stesso discorso varrebbe anche per lo stabile di __________, considerato come si trattava di "un immobile detenuto in comproprietà a reddito da diversi anni …". Ha inoltre rilevato di essere dipendente della società __________.
D. L’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con due distinte decisioni del 10 ottobre 2017, non avendo a suo giudizio il contribuente presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la reiezione dell’istanza di revisione. Ha ribadito che, già al momento della ricezione della tassazione IFD 2013 e della tassazione IFD 2014, egli avrebbe dovuto e potuto rendersi conto dell’imposizione dell’utile da transazioni immobiliari derivante dalla vendita del mappale no. __________ RFD di __________ della somma di fr. 86'232.– rispettivamente dalla vendita del mappale no. __________ RFD di __________ per la somma di fr. 35'070.–. Il contribuente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni entro il 23 febbraio 2017 e dunque egli si è recato tardivamente (il 27 febbraio 2017) presso gli uffici dell’autorità fiscale per ottenere delucidazioni in merito alle tassazioni.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le suddette due decisioni, esponendo in sostanza le stesse argomentazioni apportate in sede di reclamo, contestando in particolare di essere stato negligente nell’ambito della procedura ordinaria. Chiede l’audizione del collaboratore con il quale ha avuto un colloquio dinanzi all’autorità fiscale.
F. Con scritto del 9 novembre 2017, l’RS 1 comunica che, per i periodi fiscali 2013 e 2014 (ma anche per il 2015), RI 1 non avrebbe pagato i relativi conguagli e trasmette gli incarti fiscali 2013 e 2014.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 147 cpv. 1 LIFD).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Nel caso in esame, il ricorrente lamenta che, nella decisione di tassazione IFD 2013, è stato inserito l’importo di fr. 86'232.– come reddito derivante dal commercio professionale d’immobili, senza tenere conto del fatto che l’immobile era di sua proprietà nella misura della metà, che "aveva uno scopo reddituale" e che la sua vendita è stata realizzata diversi anni dopo. Ritiene, dunque, che si tratti di redditi da sostanza privata.
Per quanto concerne invece la decisione di tassazione 2014, in cui è stato aggiunto l’utile da transazione immobiliare della vendita dello stabile di __________ per la somma di fr. 35'070.–, l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto che si trattava di un’abitazione primaria, ciò che gli permetterebbe di ridurre l’imponibile dell’IFD di oltre fr. 35'000.–. Detta somma sarebbe poi stata interamente reinvestita nella sua abitazione primaria di __________, ove egli abita tuttora. Non ritiene di essere stato negligente in merito, poiché di questa circostanza egli avrebbe saputo solamente durante il colloquio tenutosi con un collaboratore dell’autorità fiscale.
2.2.
Come già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che, per trascuratezza e in violazione dei suoi obblighi procedurali, ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. decisione TF n. 2C_272/2015 e n. 2C_273/2015 del 3 aprile 2015, consid. 2.2; decisioni n. 2P.34/2006 e n. 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; decisione n. 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Nella fattispecie in esame, va in primo luogo rilevato che dopo la notifica delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2013 e 2014, di cui è chiesta la revisione, il contribuente ha omesso di interporre tempestivamente reclamo, nonostante l’autorità fiscale avesse indicato che entro trenta giorni dalla notificazione la decisione di tassazione può essere impugnata con reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione. In secondo luogo, nella decisione del calcolo dell’imponibile IFD 2013 è stato aggiunto un reddito da attività indipendente principale del contribuente di fr. 86'232.–, mentre nella decisione del calcolo dell’imponibile IFD 2014 è stato invece aggiunto un reddito da attività indipendente principale del contribuente di fr. 35'070.–.
In entrambe le decisioni, nella motivazione allegata l’autorità fiscale ha precisato quanto segue:
… Aggiunta del reddito derivante dal commercio professionale di immobili.
In queste circostanze, non si può evidentemente condividere l’affermazione dell’insorgente, secondo cui egli avrebbe appreso di essere stato assoggettato all’imposta federale diretta quale commerciante professionale di immobili solo in occasione del colloquio con un funzionario dell’Ufficio di tassazione, quando ormai il termine di reclamo era trascorso. È manifesto che l’insorgente avrebbe potuto e dovuto avvedersi della sua qualifica di commerciante professionale d’immobili già nell’ambito della procedura ordinaria di tassazione (mediante reclamo), poiché dalle relative decisioni di tassazione risulta chiaramente l’aggiunta di un reddito da attività lucrativa indipendente, rispettivamente, di fr. 86'232.– nel 2013 e di fr. 35'070.– nel 2014, importi che corrispondono all’utile derivante dal commercio professionale d’immobili. Occorre inoltre tenere conto che, in entrambi i periodi fiscali litigiosi, l’insorgente ha esercitato la propria attività lavorativa come dipendente presso la società __________, con sede a __________. Lo scopo della società è l’acquisto, la vendita, la detenzione, l’amministrazione, la manutenzione e la locazione di beni immobili, nonché la presa di partecipazioni in imprese aventi scopo simile o analogo, di cui RI 1 è anche amministratore unico con diritto di firma individuale dalla sua costituzione, avvenuta il 4 dicembre 2007 (cfr. estratto RC del Canton Ticino). Va da sé che le conoscenze professionali di RI 1 sono tali da indurre a ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere immediatamente le importanti conseguenze della sua qualifica di commerciante professionale d’immobili a livello d’imposta federale diretta.
2.3.
Da ultimo va ricordato che il rimedio giuridico della revisione non può essere utilizzato per far valere un diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Neppure l’ignoranza del diritto da parte del contribuente, così come l’errata applicazione del diritto da parte dell’autorità, costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la sentenza n. 2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2). Alla luce di quanto sopra esposto, un’eventuale audizione del collaboratore dell’RS 1 sarebbe quindi superflua ai fini del presente giudizio. La questione non merita pertanto ulteriori approfondimenti.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del ricorrente, al quale verrà rimborsata la differenza (fr. 1'900.–) rispetto all’anticipo versato (fr. 4'000.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: